Ordinanza cautelare 8 febbraio 2022
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/05/2025, n. 10453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10453 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10453/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00319/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Villa Cozza n. 12;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento:
del provvedimento del -OMISSIS-2021 del Ministero dell’Interno di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Marcello Polimeno e preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione formulata da parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del -OMISSIS-2017 il ricorrente ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) della L. 91/1992.
Con il provvedimento impugnato il Ministero intimato ha respinto tale istanza sulla scorta due pilastri motivazionali:
in primo luogo, l’assenza del requisito reddituale, in quanto dalla documentazione in atti non risulterebbe “ prova che l'interessato e il proprio nucleo familiare abbiano percepito redditi uguali o superiori a quelli fissati nei parametri assunti dall'Amministrazione ed in particolare il richiedente ha dichiarato nell'istanza redditi che non sono stati riscontrati, mentre quelli dichiarati all'Agenzia delle Entrate oltre che insufficienti, risultano irregolari, con conseguenti carichi pendenti ”;
in secondo luogo, il decreto penale del G.I.P. Tribunale di -OMISSIS-relativo alla falsità materiale commessa dal privato in certificati in violazione degli artt. 477, 482, 163 c.p. ed il provvedimento del Questore di -OMISSIS-di divieto di ritorno per tre anni nei comuni di -OMISSIS- e -OMISSIS-; in relazione alla condanna in sede penale l’amministrazione ha evidenziato che tale vicenda sarebbe “ indice di inaffidabilità del richiedente e del mancato raggiungimento di uno stabile e proficuo inserimento nell'ambito della comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell'ordinamento giuridica italiano ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data -OMISSIS-2021 e depositato in data -OMISSIS-2022) il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento per i seguenti motivi:
“ 1) VIOLAZIONE ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS DELLA L. 241/90 – CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA ”;
l’amministrazione non avrebbe tenuto conto: della documentazione inviata al Ministero dalla quale sarebbe desumibile la sussistenza del requisito reddituale per mezzo dei redditi imputabili alla moglie del ricorrente, con conseguente sussistenza di sufficienti redditi per il nucleo familiare; della modestia del fatto per cui era stato emesso il decreto penale di condanna; del carattere amministrativo del provvedimento del Questore di -OMISSIS-e comunque della sua sopravvenuta inefficacia;
il Ministero non avrebbe valutato le deduzioni del ricorrente limitandosi solo ad affermare la mancata acquisizione di nuovi elementi utili per la definizione favorevole del procedimento;
per l’effetto, vi sarebbe stata violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990 per aver il Ministero ignorato tali deduzioni;
“ 2) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/90 CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE ”;
la documentazione reddituale prodotta in sede procedimentale comproverebbe la buona integrazione socio-economica dell’intero nucleo familiare; vi sarebbe quindi stata carenza di istruttoria da parte del Ministero sul punto;
relativamente al provvedimento del Questore non sarebbe poi desumibile alcun giudizio di inaffidabilità / mancata integrazione dalla violazione di norme di natura amministrativa;
quanto al decreto penale di condanna si sarebbe trattato di fatto di lieve entità riguardante un tagliando falso di revisione di autovettura, per il quale è stata irrogata soltanto una pena pecuniaria sospesa; la pena edittale non rientrerebbe in quella prevista come ostativa dalla lettera b) del comma 1 della L. 91/1992 relativa alla cittadinanza per matrimonio; si tratterebbe di disposizione utilizzabile come parametro di riferimento anche nel caso di specie; ad ogni buon conto, il reato si sarebbe estinto per mancata commissione di nuovo delitto della stessa indole entro cinque anni; tuttavia, il Ministero avrebbe preso in considerazione tale precedente penale in modo del tutto generico, senza considerare specificamente il caso concreto; sussisterebbe quindi un deficit istruttorio che si sarebbe tradotto in un difetto di motivazione; ancora, la buona condotta successivamente tenuta dallo straniero costituirebbe elemento positivo nella valutazione della personalità dello stesso;
del resto, il ricorrente avrebbe dato effettiva prova della sua piena integrazione sociale alla luce: del conseguimento del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo dal 2017; della convivenza con la moglie ed i due figli minori (del pari soggiornanti di lungo periodo); dell’abitazione dallo stesso locata; della sua qualità di socio amministratore di azienda agricola.
3. Si è costituita l’amministrazione senza svolgere difese ed ha depositato documentazione.
4. Con ordinanza n. 784/2022, pubblicata in data 8.2.2022, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, sottolineando l’insussistenza del periculum in mora e l’assenza del fumus boni iuris “ considerato che i precedenti pregiudizievoli hanno immediato riflesso sugli interessi della collettività incidendo sulla sicurezza stradale, la salubrità dell’ambiente, la sicurezza pubblica e si sono verificati in un tempo assai prossimo alla richiesta di cittadinanza ”, e condannato il ricorrente alle spese della fase cautelare.
Con ordinanza n. 2787/2022, pubblicata in data 17.6.2022, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza cautelare e compensato le spese della fase cautelare.
Nel senso della reiezione dell’appello proposto il Consiglio di Stato ha sottolineato che “ la presenza di più possibili circostanze ostative al rilascio della cittadinanza impone un più approfondito esame in sede di merito ”.
5. In vista dell’udienza per la trattazione del merito il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16.5.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, il ricorso proposto è infondato e va respinto.
Prima di procedere oltre occorre ricordare taluni principi interpretativi enunciati in materia in via generale dalla giurisprudenza amministrativa: “ l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione costituisce oggetto di un provvedimento di concessione che presuppone l’esplicarsi di un’ampia discrezionalità dell’amministrazione, come si desume dall’art. 9, comma 1, l. n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa. Ne deriva che l’autorità, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione discrezionale delle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che incombono sugli appartenenti alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale, operando altresì una verifica di conformità dell’interesse dell’istante ad ottenere la particolare capacità giuridica legata allo status di cittadino con l’interesse pubblico all’accoglimento di un nuovo componente dello Stato-comunità. Lo straniero, con il provvedimento di concessione della cittadinanza, è infatti inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti e doveri che competono ai suoi membri (Cons. St., sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8734).
Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’amministrazione ritenga che il cittadino straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. St., sez. III, n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019).
In proposito, la giurisprudenza della Sezione (14 febbraio 2022, n. 1057; 23 dicembre 2019, n. 8734), ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino ” (Consiglio di Stato, III Sez., 9 maggio 2023, n. 4684).
Ciò posto, nel caso di specie non emergono elementi in grado di scalfire la valutazione negativa a cui è pervenuta l’amministrazione in ordine all’istanza del ricorrente, perché risulta assorbente la considerazione dell’avvenuta commissione del suddetto delitto.
Dalla lettura del decreto penale di condanna del G.i.p. presso il Tribunale di -OMISSIS-del 29.3.2016 risulta l’avvenuto accertamento in data 28.9.2015 della commissione del “ delitto di cui all’art. 477 e 482 c.p., perché quale proprietario del veicolo Fiat Ducato TG AK086VM formava un falso tagliando di revisione relativo all’anno 2014 ”, con conseguente condanna alla pena sospesa di € 11.250,00 di multa.
Orbene, come già sottolineato da questo Tribunale in sede cautelare e nonostante il tentativo del ricorrente di sminuirne la portata, il delitto suddetto è stato commesso dal ricorrente in tempo assai prossimo (verosimilmente tra il 2014 ed il 2015) alla data di presentazione della richiesta di cittadinanza (-OMISSIS-2017) e lo stesso presenta un’offensività in alcun modo trascurabile, avendo immediato riflesso sugli interessi della collettività, sulla sicurezza stradale, sulla salubrità dell’ambiente e sulla sicurezza pubblica.
Neppure si può sostenere che l’amministrazione abbia fatto una valutazione astratta del caso concreto o ancora che sussistano i lamentati difetti di istruttoria e motivazione, poiché il Ministero ha apprezzato in modo sintetico ma sufficiente che tale fatto è indice di inaffidabilità del richiedente e del mancato raggiungimento di uno stabile e proficuo inserimento nell'ambito della comunità nazionale.
In effetti, proprio il lungo periodo di precedente residenza nel territorio nazionale invocato dal ricorrente a proprio favore, nonché i redditi del nucleo familiare, avrebbero dovuto rendere inconcepibile per il ricorrente porre in essere una condotta di questo tipo e, tuttavia, così non è stato. Tanto vale a dimostrare, come sostenuto dall’amministrazione, il perdurante mancato raggiungimento di uno stabile e proficuo inserimento del ricorrente nell'ambito della comunità nazionale.
Non rileva poi la dedotta estinzione del reato, in quanto questa “ nulla attesta in ordine alla effettiva rieducazione del condannato e al suo sopravvenuto reinserimento sociale ” e, del resto, “ la cessazione degli effetti penali del reato non esclude la valutazione del medesimo fatto storico in ambito amministrativo, ovvero come circostanza di rilievo nel giudizio di affidabilità e di integrazione civile dello straniero ” (Consiglio di Stato, III Sez., 14 febbraio 2022, n. 1057).
Neppure sul punto è ravvisabile la lamentata violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990, poiché l’amministrazione “ non ha un onere di specifica e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, bastando che ne abbia dato conto in modo sintetico ed essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente resa a sostegno dell'atto stesso ” (Consiglio di Stato, VI Sez., 17 novembre 2023, n. 9875). Per la verità, nel caso di specie dall’argomentazione del ricorrente circa la modesta entità dei fatti non erano desumibili in alcun modo elementi autenticamente nuovi per pervenire ad un esito favorevole del procedimento per il ricorrente.
Quello relativo alla valenza ostativa della predetta condanna penale è pilastro motivazionale di per sé sufficiente a giustificare il diniego impugnato, con la conseguenza che risulta superfluo esaminare le ulteriori doglianze del ricorrente relative al requisito reddituale ed alla natura amministrativa del suddetto provvedimento del Questore, non potendo neppure l’eventuale condivisibilità delle stesse portare ad un diverso esito del presente giudizio.
In definitiva, alla luce di quanto precede e considerati i limiti cognitivi propri del sindacato di questo giudice, il provvedimento impugnato resiste alle censure articolate dal ricorrente, poiché la decisione dell’amministrazione di non riconoscere al ricorrente lo status di cittadino italiano non risulta affetta da manifesta illogicità o irragionevolezza.
In conclusione, il ricorso proposto deve essere respinto.
7. In considerazione della costituzione solo formale dell’amministrazione, senza che la stessa abbia svolto difese, e della peculiarità della fattispecie le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.