Articolo 13 della Legge 23 novembre 1939, n. 1814
Articolo 12Articolo 14
Versione
31 dicembre 1939
Art. 13.

Il Consiglio centrale e' coadiuvato dai Consigli distrettuali.

I Consigli distrettuali risiedono in ciascuna sede di Corte d'appello e sono composti di sette cancellieri o segretari giudiziari, dei quali quattro di grado non inferiore all'ottavo.

Possono far parte dei Consigli distrettuali anche i cancellieri o segretari giudiziari collocati a riposo, purehe' soci permanenti dell'Istituto.

I componenti dei Consigli distrettuali, che devono risiedere nella sede della Corte di appello, sono nominati dai Consiglio centrale.
Essi durano in carica tre anni, allo scadere dei quali possono essere riconfermati.

Tutte le cariche sociali, comprese quelle indicate negli articoli 11 e 12, sono gratuite.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1939