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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. HE Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1526/2024 del Ruolo Generale degli Affari VG vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Vitalba Alessandra ed elettivamente domiciliato in
Erice, nella via Mattarella P. Santi n.6, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, (C.F. ), nata in [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
l'1.12.1976, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Lo Pinto, ed elettivamente domiciliata in Altavilla Milicia, nella via Gabriele D'Annunzio n.3, giusta procura in atti
Ricorrente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato in data 11.11.2024 e successive note ex art. 127 ter cpcp
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno adito l'Autorità Giudiziaria rappresentando: - di aver Parte_2
contratto matrimonio in data 29.12.2020, in Palermo, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Palermo al n. 201, parte II,
Serie A, dell'anno 2020; - che, dall'unione non sono nati figli;
- che, entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
che è venuta meno l'affectio coniugalis.
Pertanto, hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati impegnandosi al reciproco rispetto;
2) nulla è dovuto dall'una all'altra parte in dipendenza di beni comuni o diritti di qualsivoglia genere e natura, quali rapporti bancari cointestati o altro;
3) i coniugi dichiarano e danno atto di non avere diritto al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra; 4) le spese del presente procedimento restano a carico di entrambe le parti;
5) entrambe le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione dell'emittenda sentenza di separazione”.
***
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione dei coniugi (C.F. Parte_1 C.F._3
), nato a [...], il [...], e (C.F.
[...] Controparte_1
), nata in [...], l'[...], matrimonio celebrato C.F._4
in Palermo, il 29.12.2020, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di Palermo al n. 201, Parte II, Serie A, anno 2020, alle condizioni indicate nel ricorso depositato l'11.11.2024;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 21.2.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari HE Ruvolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati
Dott. HE Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1526/2024 del Ruolo Generale degli Affari VG vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Vitalba Alessandra ed elettivamente domiciliato in
Erice, nella via Mattarella P. Santi n.6, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, (C.F. ), nata in [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
l'1.12.1976, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Lo Pinto, ed elettivamente domiciliata in Altavilla Milicia, nella via Gabriele D'Annunzio n.3, giusta procura in atti
Ricorrente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato in data 11.11.2024 e successive note ex art. 127 ter cpcp
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno adito l'Autorità Giudiziaria rappresentando: - di aver Parte_2
contratto matrimonio in data 29.12.2020, in Palermo, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Palermo al n. 201, parte II,
Serie A, dell'anno 2020; - che, dall'unione non sono nati figli;
- che, entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti;
che è venuta meno l'affectio coniugalis.
Pertanto, hanno chiesto dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati impegnandosi al reciproco rispetto;
2) nulla è dovuto dall'una all'altra parte in dipendenza di beni comuni o diritti di qualsivoglia genere e natura, quali rapporti bancari cointestati o altro;
3) i coniugi dichiarano e danno atto di non avere diritto al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra; 4) le spese del presente procedimento restano a carico di entrambe le parti;
5) entrambe le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione dell'emittenda sentenza di separazione”.
***
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione dei coniugi (C.F. Parte_1 C.F._3
), nato a [...], il [...], e (C.F.
[...] Controparte_1
), nata in [...], l'[...], matrimonio celebrato C.F._4
in Palermo, il 29.12.2020, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di Palermo al n. 201, Parte II, Serie A, anno 2020, alle condizioni indicate nel ricorso depositato l'11.11.2024;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del Tribunale, il 21.2.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari HE Ruvolo