TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/05/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza dell'8 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 1817/2021 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 83, emessa dal Giudice di Pace di Patti il 7 maggio
2021 e depositata in data 13 maggio 2021, promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Sinagra, via Angelo Musco, presso lo studio dell'avv. Loredana Maccora che lo rappresenta e difende, attore in appello, contro
(P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Patti, via L. D'Amico n. 8, presso lo studio dell'avv. Carmela Barbiera, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Spagnolo, convenuto in appello, avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.; sono presenti l'avv. Marcella Merlo in sostituzione dell'avv. Maccora e l'avv. Roberto Barbiera in sostituzione dell'avv. Spagnolo, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa.
I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 12 dicembre 2021, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 83, emessa dal Giudice di Pace di Patti il 7 maggio 2021 e depositata in data 13 maggio 2021, che aveva accolto la sua domanda di risarcimento del danno a causa del sinistro subìto, per la minor somma di euro 2.500,00 iva compresa, oltre interessi dal fatto all'effettivo soddisfo. L'appellante, censurando la sentenza gravata nella parte in cui aveva condannato il al risarcimento dei Controparte_1 danni per l'importo suddetto, anziché per quello invocato con l'atto di citazione di euro 4.282,04 comprensivo di iva, ha chiesto di riformare la sentenza n. 83/2021 del Giudice di Pace di Patti nella parte in cui non aveva riconosciuto l'intero danno subìto dall'attore pari ad euro 4.282,04 e, per l'effetto, di condannare il al pagamento Controparte_1 della predetta somma, oltre al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata in data 23 febbraio 2022, si è costituito il (di seguito, , il quale, Controparte_1 CP_2 contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito dall'appellante, ha domandato il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese e dei compensi di causa.
Acquisito il fascicolo di primo grado ed escusse le prove orali, come ammesse con ordinanza del 2 marzo 2023, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
L'appellante, con unico motivo di doglianza, ha censurato il parziale accoglimento della domanda sul quantum per non avere il giudicante di primo grado, nella determinazione del dovuto, riconosciuto l'intero importo di euro 4.282,04 iva compresa in luogo di quello effettivamente liquidato di euro 2.500,00 iva compresa. In particolare, ha lamentato Parte_1
l'assenza di un'adeguata motivazione in ordine alla riduzione dell'ammontare risarcitorio. Il motivo appare fondato.
Preliminarmente, va precisato che, nel presente caso, non si tratta di omessa pronuncia, bensì di omessa motivazione.
Secondo la Suprema Corte, il vizio di omessa pronuncia ricorre allorquando il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame. Il vizio di omessa motivazione, invece, presuppone – come nella specie - che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass., n. 27551/2024).
Da una semplice lettura della sentenza impugnata, caratterizzata sul punto da un iter motivazionale estremamente stringato (“In relazione alla quantificazione del danno si può quantificare in euro 2.500,00 iva compresa a cui vanno aggiunti gli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo”, v. pag. 5 sent. n. 83/2021 Giudice di Pace di Patti), emerge la mancanza assoluta di riferimenti alle ragioni che avrebbero fondato la liquidazione del risarcimento per l'importo di euro 2.500,00, anziché di euro 4.282,04 richiesto.
Alla stregua dei suesposti principi giurisprudenziali, appare evidente l'errore in cui sia incorso il Giudice di Pace, ovvero l'omessa motivazione in ordine ai criteri seguiti per la liquidazione del quantum risarcitorio.
Esaminando le produzioni agli atti del fascicolo di primo grado, invero, ha depositato le fatture n. 04/2018 rilasciata Parte_1 dall'Autocarrozzeria ST ON VI per un importo di euro 1.220,00 e la n. 18/2018 emessa dall'officina di per euro Parte_2
2.812,04, oltre ad aver dedotto di aver pagato anche euro 250,00 per l'intervento del carro attrezzi. Rispetto a tale ultimo pagamento, nel giudizio di primo grado è stato sentito il teste di parte attrice, , il quale ha Testimone_1 dichiarato che risponde al vero la circostanza di cui alla lettera f) del capitolato dedotto nell'atto di citazione (“vero o no che il costo del carro attrezzi per portare l'autovettura da Patti a Sinagra è stato di € 250,00”), precisando che era presente al momento del pagamento da parte di Pt_1
e aggiungendo, poi, che “per riparare la macchina, il sig. ha speso Pt_1 circa € 4.000,00” (v. verb. ud. del 16 febbraio 2021). Già con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore aveva chiesto l'audizione dei signori ST ON VI e
[...]
titolari delle rispettive officine che hanno provveduto alle Pt_2 riparazioni indicate nelle fatture sopraccitate. All'udienza del 2 marzo 2021, tuttavia, l'attore ha depositato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, per mezzo delle quali i predetti
ST ON VI e avevano confermato l'avvenuto Parte_2 pagamento delle rispettive fatture nn. 04/2018 e 18/2018 (v. all. n. 5, fasc. appellante).
Sebbene alle stesse non possa essere attribuito valore di piena prova, quanto piuttosto quello tipico indiziario, il primo giudice aveva successivamente rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, evidentemente ritenendo completa la fase istruttoria.
Richiamato il vizio motivazionale, tuttavia, presente nella decisione di primo grado, si è resa pertanto necessaria l'audizione, nel presente grado di appello, dei testi indicati e Testimone_2 Parte_2
Affinché si dia corso all'assunzione di mezzi istruttori, nel grado di appello, occorre che la rinnovazione attenga ad un accertamento in fatto rilevante ai fini della decisione, poiché investito dai motivi di impugnazione (Cass., n.
14338/2012). Escussi all'udienza del 22 novembre 2023, e Testimone_2 [...] hanno riconosciuto le rispettive fatture, che sono state loro esibite, Pt_2 confermando di aver eseguito i lavori ivi indicati e di averne regolarmente ricevuto i pagamenti.
Nessun dubbio residua, pertanto, in ordine al quantum debeatur.
Per quanto esposto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il C.A.S. va condannato al risarcimento del danno subìto dell'attore nella misura complessiva di euro 4.282,04, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, confermando la sentenza gravata nel resto.
Il C.A.S., nelle note conclusive depositate in data 28 aprile 2025, ha domandato di detrarre le somme già versate in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad euro 3.644,20, di cui euro 1.144.20 per compensi professionali. L'accertamento e la condanna, nel presente grado di appello, per un importo superiore a quello liquidato nel primo grado, chiaramente contiene le somme eventualmente già corrisposte ed implica la debenza della somma residua detratta quella già eventualmente percepita dall'appellante, ma la condanna va fatta globalmente.
Le spese del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con attività istruttoria;
valore della causa compreso tra euro
1.101,00 ed euro 5.200,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1817/2021 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 83, emessa dal Giudice di Pace di Patti il 7 maggio
2021 e depositata in data 13 maggio 2021, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il C.A.S. al risarcimento del danno subìto dall'attore e al pagamento, in suo favore, della misura complessiva di euro 4.282,04, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, confermando, per il resto la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellata al pagamento, in favore di , Parte_1 delle spese del presente grado di appello che liquida in euro 174,00 per esborsi (c.u. e marca da bollo) ed euro 1.278,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza dell'8 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 1817/2021 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 83, emessa dal Giudice di Pace di Patti il 7 maggio
2021 e depositata in data 13 maggio 2021, promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Sinagra, via Angelo Musco, presso lo studio dell'avv. Loredana Maccora che lo rappresenta e difende, attore in appello, contro
(P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Patti, via L. D'Amico n. 8, presso lo studio dell'avv. Carmela Barbiera, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Spagnolo, convenuto in appello, avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.; sono presenti l'avv. Marcella Merlo in sostituzione dell'avv. Maccora e l'avv. Roberto Barbiera in sostituzione dell'avv. Spagnolo, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa.
I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle note conclusive. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 12 dicembre 2021, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 83, emessa dal Giudice di Pace di Patti il 7 maggio 2021 e depositata in data 13 maggio 2021, che aveva accolto la sua domanda di risarcimento del danno a causa del sinistro subìto, per la minor somma di euro 2.500,00 iva compresa, oltre interessi dal fatto all'effettivo soddisfo. L'appellante, censurando la sentenza gravata nella parte in cui aveva condannato il al risarcimento dei Controparte_1 danni per l'importo suddetto, anziché per quello invocato con l'atto di citazione di euro 4.282,04 comprensivo di iva, ha chiesto di riformare la sentenza n. 83/2021 del Giudice di Pace di Patti nella parte in cui non aveva riconosciuto l'intero danno subìto dall'attore pari ad euro 4.282,04 e, per l'effetto, di condannare il al pagamento Controparte_1 della predetta somma, oltre al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata in data 23 febbraio 2022, si è costituito il (di seguito, , il quale, Controparte_1 CP_2 contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito dall'appellante, ha domandato il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese e dei compensi di causa.
Acquisito il fascicolo di primo grado ed escusse le prove orali, come ammesse con ordinanza del 2 marzo 2023, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
L'appellante, con unico motivo di doglianza, ha censurato il parziale accoglimento della domanda sul quantum per non avere il giudicante di primo grado, nella determinazione del dovuto, riconosciuto l'intero importo di euro 4.282,04 iva compresa in luogo di quello effettivamente liquidato di euro 2.500,00 iva compresa. In particolare, ha lamentato Parte_1
l'assenza di un'adeguata motivazione in ordine alla riduzione dell'ammontare risarcitorio. Il motivo appare fondato.
Preliminarmente, va precisato che, nel presente caso, non si tratta di omessa pronuncia, bensì di omessa motivazione.
Secondo la Suprema Corte, il vizio di omessa pronuncia ricorre allorquando il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame. Il vizio di omessa motivazione, invece, presuppone – come nella specie - che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass., n. 27551/2024).
Da una semplice lettura della sentenza impugnata, caratterizzata sul punto da un iter motivazionale estremamente stringato (“In relazione alla quantificazione del danno si può quantificare in euro 2.500,00 iva compresa a cui vanno aggiunti gli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo”, v. pag. 5 sent. n. 83/2021 Giudice di Pace di Patti), emerge la mancanza assoluta di riferimenti alle ragioni che avrebbero fondato la liquidazione del risarcimento per l'importo di euro 2.500,00, anziché di euro 4.282,04 richiesto.
Alla stregua dei suesposti principi giurisprudenziali, appare evidente l'errore in cui sia incorso il Giudice di Pace, ovvero l'omessa motivazione in ordine ai criteri seguiti per la liquidazione del quantum risarcitorio.
Esaminando le produzioni agli atti del fascicolo di primo grado, invero, ha depositato le fatture n. 04/2018 rilasciata Parte_1 dall'Autocarrozzeria ST ON VI per un importo di euro 1.220,00 e la n. 18/2018 emessa dall'officina di per euro Parte_2
2.812,04, oltre ad aver dedotto di aver pagato anche euro 250,00 per l'intervento del carro attrezzi. Rispetto a tale ultimo pagamento, nel giudizio di primo grado è stato sentito il teste di parte attrice, , il quale ha Testimone_1 dichiarato che risponde al vero la circostanza di cui alla lettera f) del capitolato dedotto nell'atto di citazione (“vero o no che il costo del carro attrezzi per portare l'autovettura da Patti a Sinagra è stato di € 250,00”), precisando che era presente al momento del pagamento da parte di Pt_1
e aggiungendo, poi, che “per riparare la macchina, il sig. ha speso Pt_1 circa € 4.000,00” (v. verb. ud. del 16 febbraio 2021). Già con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore aveva chiesto l'audizione dei signori ST ON VI e
[...]
titolari delle rispettive officine che hanno provveduto alle Pt_2 riparazioni indicate nelle fatture sopraccitate. All'udienza del 2 marzo 2021, tuttavia, l'attore ha depositato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, per mezzo delle quali i predetti
ST ON VI e avevano confermato l'avvenuto Parte_2 pagamento delle rispettive fatture nn. 04/2018 e 18/2018 (v. all. n. 5, fasc. appellante).
Sebbene alle stesse non possa essere attribuito valore di piena prova, quanto piuttosto quello tipico indiziario, il primo giudice aveva successivamente rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, evidentemente ritenendo completa la fase istruttoria.
Richiamato il vizio motivazionale, tuttavia, presente nella decisione di primo grado, si è resa pertanto necessaria l'audizione, nel presente grado di appello, dei testi indicati e Testimone_2 Parte_2
Affinché si dia corso all'assunzione di mezzi istruttori, nel grado di appello, occorre che la rinnovazione attenga ad un accertamento in fatto rilevante ai fini della decisione, poiché investito dai motivi di impugnazione (Cass., n.
14338/2012). Escussi all'udienza del 22 novembre 2023, e Testimone_2 [...] hanno riconosciuto le rispettive fatture, che sono state loro esibite, Pt_2 confermando di aver eseguito i lavori ivi indicati e di averne regolarmente ricevuto i pagamenti.
Nessun dubbio residua, pertanto, in ordine al quantum debeatur.
Per quanto esposto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il C.A.S. va condannato al risarcimento del danno subìto dell'attore nella misura complessiva di euro 4.282,04, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, confermando la sentenza gravata nel resto.
Il C.A.S., nelle note conclusive depositate in data 28 aprile 2025, ha domandato di detrarre le somme già versate in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad euro 3.644,20, di cui euro 1.144.20 per compensi professionali. L'accertamento e la condanna, nel presente grado di appello, per un importo superiore a quello liquidato nel primo grado, chiaramente contiene le somme eventualmente già corrisposte ed implica la debenza della somma residua detratta quella già eventualmente percepita dall'appellante, ma la condanna va fatta globalmente.
Le spese del giudizio di appello, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con attività istruttoria;
valore della causa compreso tra euro
1.101,00 ed euro 5.200,00), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1817/2021 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 83, emessa dal Giudice di Pace di Patti il 7 maggio
2021 e depositata in data 13 maggio 2021, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il C.A.S. al risarcimento del danno subìto dall'attore e al pagamento, in suo favore, della misura complessiva di euro 4.282,04, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, confermando, per il resto la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellata al pagamento, in favore di , Parte_1 delle spese del presente grado di appello che liquida in euro 174,00 per esborsi (c.u. e marca da bollo) ed euro 1.278,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)