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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3960/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
In composizione monocratica, in persona del giudice Claudio Patruno ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al r. g. A.C n. 3960/2021 vertente
TRA
con sede legale in Loreto, Via Brecce s.n.c. in persona dell'amministratore Parte_1
delegato rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Alessandra Sandulli, e Parte_2
dall'avvocato Andrea Trotta, domiciliata presso il suo studio professionale sito al Corso
Vittorio Emanuele n. 349, giusta delega in calce all'atto di citazione
ATTRICE
Contro
– in persona del Ministro pro tempore -e Controparte_1 [...]
in persona del Ministro pro tempore domiciliati Controparte_2
pagina1 di 5 in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'avvocatura generale dello Stato che li rappresenta e difende.
CONVENUTA
Oggetto: condanna al pagamento somme.
conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una a concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice ha citato in Parte_1 giudizio il ed il , al fine Controparte_1 Controparte_2 di ottenere condanna degli stessi, in proprio favore, dell'importo di € 940.327,30 somma ricavabile in termini differenziali tra quanto corrispostole in applicazione del DM 41/2009 per la fornitura dei volumi per la scuola primaria negli anni scolastici 2009/2010,
2010/2011, 2011,2012 e quanto in tesi avrebbe dovuto esserle corrisposto a seguito dell'aumento degli importi per tali forniture a seguito della rideterminazione in aumento degli stessi, effettuata con i successivi DM 51/2012 e 63/2015.
La difesa dei ministeri eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ed ha sollevato eccezione di giudicato esterno, facendo espresso richiamo al ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso - allo scopo indicato – relativamente alle pretese economiche relative all'anno 2009/2010. In subordine ha eccepito la prescrizione del diritto vantato, ed infine il rigetto nel merito.
Si premette che il D.M. 636/2015, al netto del richiamo ai decreti succedutisi nel tempo relativi alle determinazioni e rideterminazioni dei prezzi di copertina dei libri scolastici negli anni compresi tra il 2004 ed il 2014, richiama la sentenza del Consiglio di
Stato n. 3559/2015 che costituisce, parzialmente, la causa della presente controversia, posto che impone di “…-…”. Si riportavano poi i tassi di inflazione programmati negli anni dal
2009 al 2013. Successivamente veniva riportato un riferimento al tasso di inflazione, per pagina2 di 5 l'anno 2011, pari all'1,5% e per l'anno 2012, pari all'1,5%. Infine, si decretavano i prezzi di copertina dei libri di testo per gli anni scolastici 2011/2012.
Chiaramente, di ogni fattore, numero libri e prezzo di copertina, appariva necessario ottenere un elenco oggettivo ed il consulente, non essendosi potuto avvalere del supporto della società Ediser che cura i servizi tecnologici dell'AIE, ha dovuto procedere sulla base della documentazione in atti, ed all'esito della verifica effettuata, ( i termini e la modalità della stessa sono logici ed insuscettibili di rilievo) ha redatto una tabella da cui emerge un numero di libri adottati dalle scuole, nell' anno scolastico 2011/ 2012, pari a
462.948, una cifra non troppo dissimile rispetto a quella individuata dal consulente tecnico di parte attrice (489.646 copie).
Le modalità di svolgimento dell'incarico, debitamente riportate nella consulenza ed assistite dalle apposite tabelle redatte, procedevano dall'evidenza nel paragrafo 3.2.2.3, della necessità di moltiplicare il numero di libri adottati dalle scuole e desumibili dalle fatture e dalle note di credito agli atti, con i prezzi riportati nel D.M. 636 /2015. Nel paragrafo 3.2.2.1 venivano quindi individuati i prezzi riportati nel D.M. 636/2015. Nel paragrafo
3.2.2.2 veniva individuato il numero di libri adottati dalle scuole. In particolare, nel sottoparagrafo
3.2.2.2.3, venivano indicati i documenti agli atti considerati dal sottoscritto ai fini dell' individuazione del numero di testi adottati dalle scuole, relativi all' a.s. 2011/2012 3 , in particolare: • fatture relative all'anno 2011 (all. 9); • note di credito datate 2011 (all. 9) nella cui causale veniva riportato un chiaro riferimento all'anno 2011. Si evidenzia infatti come alcune note di credito, emesse nel 2011, riportino un riferimento al 31/12/2010, data non rilevante ai fini del quesito. Tali documenti non sono stati conteggiati ai fini del quesito che chiedeva espressamente di individuare i valori relativi all'anno scolastico 2011/2012; • note di credito datate 2012 (all. 9), nella cui causale veniva riportato un chiaro riferimento all'anno 2011. Si evidenzia infatti come alcune note di credito, emesse nel 2012, riportino un riferimento al 31/12/2011. Tali documenti sono stati conteggiati ai fini del quesito che chiedeva espressamente di individuare i valori relativi all'anno scolastico 2011/2012
Operando quindi, la moltiplicazione tra i prezzi, relativi all'a.s. 2011/2012, ex D.M.
636/2015 e le quantità individuate emerge un totale incassabile, in base ai prezzi del D.M.
636/15, pari a € 4.358.359,78, inferiore al valore rilevato dal C.T.P. pari ad € Per_1
4.529.654,62, con una differenza di € 171.294,84. Si poneva il consulente tecnico di ufficio il compito di accertare l'incassato ma la documentazione fornita, anche in esito all'istanza del 21.06.2023, non è stata idonea allo scopo. Sul punto si è incardinato un distinguo tra la valutazione operata dal c.t.u. e la valutazione operata dalla difesa di parte attrice, per il tramite del consulente tecnico di parte. Costui, infatti, nelle proprie osservazioni alla bozza poneva in evidenza che “l'analisi del c.t.u. non tiene conto della circostanza che l'asserita impossibilità di riconciliazione tra fatture e bonifici non impedisce di determinare quanto Part effettivamente percepito da atteso che il prezzo dei libri di testo della scuola primaria è fisso e, come noto, viene determinato con decreto ministeriale in riferimento a ciascun anno scolastico.
pagina3 di 5 Solo per scrupolo difensivo, si ribadisce, infatti, che non c'è dubbio alcuno (né contestazione Part inter partes) sulla circostanza che l'Amministrazione debitrice abbia correttamente pagato a il tutti i libri di testo venduti per l'anno scolastico 2011/2012 al prezzo fisso imposto dal D.M.
63/2010 per ciascuna tipologia di volume.
Conseguentemente, la quantificazione del maggior corrispettivo che la Società avrebbe dovuto incassare per i libri di testo dell'anno 2011/2012 corrisponde ai maggiori prezzi stabiliti dal
D.M. 63/2015 per ciascuno dei volumi venduti fatture che sono state considerate per determinare il Par numero dei testi venduti da per l'anno scolastico 2011 2012. Pertanto, una volta accertata analiticamente la quantità di volumi venduti per l'anno scolastico 2011 2012, la quantificazione degli importi percepiti dalla società è necessariamente data dall'applicazione dei prezzi fissi imposti dal D.M. 63 2010 per ciascun volume, essendo a questo punto assolutamente irrilevante verificare puntualmente l'afflusso dei fondi sui conti correnti, atteso che l'effettivo pagamento da parte dell'amministrazione dei libri dell'anno 2011 2012 è un dato incontestato e non suscettibile di essere revocato in dubbio…”. Il consulente quindi, utilizzando le quantità individuate dal sottoscritto nella relazione provvisoria, nelle conclusioni calcolava che "… La differenza tra quanto la società avrebbe dovuto incassare in applicazione dei prezzi di cui al Dm
636/2015 e quanto ha percepito in applicazione dei prezzi di cui al Dm 63 2010 è pari a euro
388.483,03.”
Viceversa, il consulente tecnico di ufficio, richiamando l'incarico ricevuto, e ritenendo non esser contestabile che la documentazione depositata non consentisse di accertare l'effettivo afflusso di somme sui conti correnti della società per poter effettuare il differenziale incassabile/incassato riteneva non potersi procedere in conformità neanche per la minore somma accertata.
Sul punto si ritiene definitivamente convincente la valutazione operata dal consulente di parte: il problema dell'effettivo incasso delle somme, posto dal c.t.u. sulla base di una lettura troppo rigida dell'incarico, diviene a questo punto un fuor d'opera e non può pregiudicare il credito legittimamente vantato, nella frazione limitata riconosciuta con la sentenza non definitiva, dalla parte attrice. Ed infatti, l'impossibilità di riconciliazione tra fatture e bonifici non impedisce di determinare quanto effettivamente Part percepito da atteso che il prezzo dei libri di testo della scuola primaria è fisso e, come noto, viene determinato con decreto ministeriale in riferimento a ciascun anno scolastico. Part Ed in realtà, non c'è dubbio che l'amministrazione abbia pagato ad tutti i libri di testo venduti per l'anno 2011/2012, al prezzo fisso imposto dal DM 63/2010 per ciascuna tipologia di volume. La circostanza non è contestata, in quanto l'oggetto della presente controversia è il differenziale.
Procedendo dal dato noto, se per l'anno scolastico 2011/2012, applicando il prezzo Part originario fissato dal D.M. 63/2010, lo Stato ha pagato per i 462.948 libri di testo di individuati dal CTU un importo complessivo di Euro 3.969.825,06, in applicazione dei Part prezzi di cui al D.M. 636/2015 avrebbe dovuto ricevere, invece, un importo complessivo di Euro 4.358.308,09. Pertanto, la differenza tra quanto la Società avrebbe pagina4 di 5 dovuto incassare in applicazione dei prezzi di cui al D.M. 636/2015 e quanto ha percepito in applicazione dei prezzi di cui al D.M. 63/2010 è pari a € 388.483,03.
La conseguenza è quindi il riconoscimento, in favore di parte attrice, e relativa condanna al pagamento della somma di € 388.483,03 oltre interessi legali dalla diffida di pagamento (02.08.2019) sino all'effettivo soddisfo.
Nessuna altra somma può esser riconosciuta in favore di parte attrice.
Le spese processuali, determinate ai sensi del DM 147/2022 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le spese di consulenza tecnica di ufficio, si pongono definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 3960/2021:
a) accoglie la domanda proposta dalla parte attrice e per l'effetto Parte_1 condanna le amministrazioni convenute, e Controparte_3
, in solido tra loro, al pagamento in Controparte_2 favore della della somma di € 388.483,03 oltre interessi legali come in Parte_1 parte motiva.
b) Rigetta ogni altra domanda.
c) Condanna le amministrazioni convenute al pagamento delle spese processuali sostenute dalla difesa di parte attrice che liquida nella misura di € 17.252,00 oltre rimborso forfettario spese generali (€ 2587,80) nonché IVA e C.p.A. oltre alle spese di consulenza tecnica di ufficio, per come liquidate.
Sentenza per legge immediatamente esecutiva.
Roma li 06.01.2025.
IL GIUDICE Dr Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
In composizione monocratica, in persona del giudice Claudio Patruno ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al r. g. A.C n. 3960/2021 vertente
TRA
con sede legale in Loreto, Via Brecce s.n.c. in persona dell'amministratore Parte_1
delegato rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Alessandra Sandulli, e Parte_2
dall'avvocato Andrea Trotta, domiciliata presso il suo studio professionale sito al Corso
Vittorio Emanuele n. 349, giusta delega in calce all'atto di citazione
ATTRICE
Contro
– in persona del Ministro pro tempore -e Controparte_1 [...]
in persona del Ministro pro tempore domiciliati Controparte_2
pagina1 di 5 in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'avvocatura generale dello Stato che li rappresenta e difende.
CONVENUTA
Oggetto: condanna al pagamento somme.
conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una a concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice ha citato in Parte_1 giudizio il ed il , al fine Controparte_1 Controparte_2 di ottenere condanna degli stessi, in proprio favore, dell'importo di € 940.327,30 somma ricavabile in termini differenziali tra quanto corrispostole in applicazione del DM 41/2009 per la fornitura dei volumi per la scuola primaria negli anni scolastici 2009/2010,
2010/2011, 2011,2012 e quanto in tesi avrebbe dovuto esserle corrisposto a seguito dell'aumento degli importi per tali forniture a seguito della rideterminazione in aumento degli stessi, effettuata con i successivi DM 51/2012 e 63/2015.
La difesa dei ministeri eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ed ha sollevato eccezione di giudicato esterno, facendo espresso richiamo al ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso - allo scopo indicato – relativamente alle pretese economiche relative all'anno 2009/2010. In subordine ha eccepito la prescrizione del diritto vantato, ed infine il rigetto nel merito.
Si premette che il D.M. 636/2015, al netto del richiamo ai decreti succedutisi nel tempo relativi alle determinazioni e rideterminazioni dei prezzi di copertina dei libri scolastici negli anni compresi tra il 2004 ed il 2014, richiama la sentenza del Consiglio di
Stato n. 3559/2015 che costituisce, parzialmente, la causa della presente controversia, posto che impone di “…-…”. Si riportavano poi i tassi di inflazione programmati negli anni dal
2009 al 2013. Successivamente veniva riportato un riferimento al tasso di inflazione, per pagina2 di 5 l'anno 2011, pari all'1,5% e per l'anno 2012, pari all'1,5%. Infine, si decretavano i prezzi di copertina dei libri di testo per gli anni scolastici 2011/2012.
Chiaramente, di ogni fattore, numero libri e prezzo di copertina, appariva necessario ottenere un elenco oggettivo ed il consulente, non essendosi potuto avvalere del supporto della società Ediser che cura i servizi tecnologici dell'AIE, ha dovuto procedere sulla base della documentazione in atti, ed all'esito della verifica effettuata, ( i termini e la modalità della stessa sono logici ed insuscettibili di rilievo) ha redatto una tabella da cui emerge un numero di libri adottati dalle scuole, nell' anno scolastico 2011/ 2012, pari a
462.948, una cifra non troppo dissimile rispetto a quella individuata dal consulente tecnico di parte attrice (489.646 copie).
Le modalità di svolgimento dell'incarico, debitamente riportate nella consulenza ed assistite dalle apposite tabelle redatte, procedevano dall'evidenza nel paragrafo 3.2.2.3, della necessità di moltiplicare il numero di libri adottati dalle scuole e desumibili dalle fatture e dalle note di credito agli atti, con i prezzi riportati nel D.M. 636 /2015. Nel paragrafo 3.2.2.1 venivano quindi individuati i prezzi riportati nel D.M. 636/2015. Nel paragrafo
3.2.2.2 veniva individuato il numero di libri adottati dalle scuole. In particolare, nel sottoparagrafo
3.2.2.2.3, venivano indicati i documenti agli atti considerati dal sottoscritto ai fini dell' individuazione del numero di testi adottati dalle scuole, relativi all' a.s. 2011/2012 3 , in particolare: • fatture relative all'anno 2011 (all. 9); • note di credito datate 2011 (all. 9) nella cui causale veniva riportato un chiaro riferimento all'anno 2011. Si evidenzia infatti come alcune note di credito, emesse nel 2011, riportino un riferimento al 31/12/2010, data non rilevante ai fini del quesito. Tali documenti non sono stati conteggiati ai fini del quesito che chiedeva espressamente di individuare i valori relativi all'anno scolastico 2011/2012; • note di credito datate 2012 (all. 9), nella cui causale veniva riportato un chiaro riferimento all'anno 2011. Si evidenzia infatti come alcune note di credito, emesse nel 2012, riportino un riferimento al 31/12/2011. Tali documenti sono stati conteggiati ai fini del quesito che chiedeva espressamente di individuare i valori relativi all'anno scolastico 2011/2012
Operando quindi, la moltiplicazione tra i prezzi, relativi all'a.s. 2011/2012, ex D.M.
636/2015 e le quantità individuate emerge un totale incassabile, in base ai prezzi del D.M.
636/15, pari a € 4.358.359,78, inferiore al valore rilevato dal C.T.P. pari ad € Per_1
4.529.654,62, con una differenza di € 171.294,84. Si poneva il consulente tecnico di ufficio il compito di accertare l'incassato ma la documentazione fornita, anche in esito all'istanza del 21.06.2023, non è stata idonea allo scopo. Sul punto si è incardinato un distinguo tra la valutazione operata dal c.t.u. e la valutazione operata dalla difesa di parte attrice, per il tramite del consulente tecnico di parte. Costui, infatti, nelle proprie osservazioni alla bozza poneva in evidenza che “l'analisi del c.t.u. non tiene conto della circostanza che l'asserita impossibilità di riconciliazione tra fatture e bonifici non impedisce di determinare quanto Part effettivamente percepito da atteso che il prezzo dei libri di testo della scuola primaria è fisso e, come noto, viene determinato con decreto ministeriale in riferimento a ciascun anno scolastico.
pagina3 di 5 Solo per scrupolo difensivo, si ribadisce, infatti, che non c'è dubbio alcuno (né contestazione Part inter partes) sulla circostanza che l'Amministrazione debitrice abbia correttamente pagato a il tutti i libri di testo venduti per l'anno scolastico 2011/2012 al prezzo fisso imposto dal D.M.
63/2010 per ciascuna tipologia di volume.
Conseguentemente, la quantificazione del maggior corrispettivo che la Società avrebbe dovuto incassare per i libri di testo dell'anno 2011/2012 corrisponde ai maggiori prezzi stabiliti dal
D.M. 63/2015 per ciascuno dei volumi venduti fatture che sono state considerate per determinare il Par numero dei testi venduti da per l'anno scolastico 2011 2012. Pertanto, una volta accertata analiticamente la quantità di volumi venduti per l'anno scolastico 2011 2012, la quantificazione degli importi percepiti dalla società è necessariamente data dall'applicazione dei prezzi fissi imposti dal D.M. 63 2010 per ciascun volume, essendo a questo punto assolutamente irrilevante verificare puntualmente l'afflusso dei fondi sui conti correnti, atteso che l'effettivo pagamento da parte dell'amministrazione dei libri dell'anno 2011 2012 è un dato incontestato e non suscettibile di essere revocato in dubbio…”. Il consulente quindi, utilizzando le quantità individuate dal sottoscritto nella relazione provvisoria, nelle conclusioni calcolava che "… La differenza tra quanto la società avrebbe dovuto incassare in applicazione dei prezzi di cui al Dm
636/2015 e quanto ha percepito in applicazione dei prezzi di cui al Dm 63 2010 è pari a euro
388.483,03.”
Viceversa, il consulente tecnico di ufficio, richiamando l'incarico ricevuto, e ritenendo non esser contestabile che la documentazione depositata non consentisse di accertare l'effettivo afflusso di somme sui conti correnti della società per poter effettuare il differenziale incassabile/incassato riteneva non potersi procedere in conformità neanche per la minore somma accertata.
Sul punto si ritiene definitivamente convincente la valutazione operata dal consulente di parte: il problema dell'effettivo incasso delle somme, posto dal c.t.u. sulla base di una lettura troppo rigida dell'incarico, diviene a questo punto un fuor d'opera e non può pregiudicare il credito legittimamente vantato, nella frazione limitata riconosciuta con la sentenza non definitiva, dalla parte attrice. Ed infatti, l'impossibilità di riconciliazione tra fatture e bonifici non impedisce di determinare quanto effettivamente Part percepito da atteso che il prezzo dei libri di testo della scuola primaria è fisso e, come noto, viene determinato con decreto ministeriale in riferimento a ciascun anno scolastico. Part Ed in realtà, non c'è dubbio che l'amministrazione abbia pagato ad tutti i libri di testo venduti per l'anno 2011/2012, al prezzo fisso imposto dal DM 63/2010 per ciascuna tipologia di volume. La circostanza non è contestata, in quanto l'oggetto della presente controversia è il differenziale.
Procedendo dal dato noto, se per l'anno scolastico 2011/2012, applicando il prezzo Part originario fissato dal D.M. 63/2010, lo Stato ha pagato per i 462.948 libri di testo di individuati dal CTU un importo complessivo di Euro 3.969.825,06, in applicazione dei Part prezzi di cui al D.M. 636/2015 avrebbe dovuto ricevere, invece, un importo complessivo di Euro 4.358.308,09. Pertanto, la differenza tra quanto la Società avrebbe pagina4 di 5 dovuto incassare in applicazione dei prezzi di cui al D.M. 636/2015 e quanto ha percepito in applicazione dei prezzi di cui al D.M. 63/2010 è pari a € 388.483,03.
La conseguenza è quindi il riconoscimento, in favore di parte attrice, e relativa condanna al pagamento della somma di € 388.483,03 oltre interessi legali dalla diffida di pagamento (02.08.2019) sino all'effettivo soddisfo.
Nessuna altra somma può esser riconosciuta in favore di parte attrice.
Le spese processuali, determinate ai sensi del DM 147/2022 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le spese di consulenza tecnica di ufficio, si pongono definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 3960/2021:
a) accoglie la domanda proposta dalla parte attrice e per l'effetto Parte_1 condanna le amministrazioni convenute, e Controparte_3
, in solido tra loro, al pagamento in Controparte_2 favore della della somma di € 388.483,03 oltre interessi legali come in Parte_1 parte motiva.
b) Rigetta ogni altra domanda.
c) Condanna le amministrazioni convenute al pagamento delle spese processuali sostenute dalla difesa di parte attrice che liquida nella misura di € 17.252,00 oltre rimborso forfettario spese generali (€ 2587,80) nonché IVA e C.p.A. oltre alle spese di consulenza tecnica di ufficio, per come liquidate.
Sentenza per legge immediatamente esecutiva.
Roma li 06.01.2025.
IL GIUDICE Dr Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
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