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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 521/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
28.11.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marina Ceccarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente OGGETTO: Riconoscimento del diritto alla erogazione di somme da parte del Fondo di
Garanzia
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettata Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, dichiarato sussistente il diritto della ricorrente alla riscossione delle somme richieste, CP_ condannare l' alla corresponsione a favore di della complessiva Parte_1
somma di euro 12.992,06, o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis CP_1
reiectis: 1) respingere le domande di controparte, per intervenuta decadenza e/o prescrizione e/o comunque perché infondate in fatto e in diritto;
2) con vittoria di spese
e compensi professionali di causa”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 07.03.2024, la ricorrente chiedeva all'
[...]
il pagamento del TFR e di 3 mensilità pari a 12.992,06 euro, Controparte_2
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. In particolare, nel ricorso si esponeva che: 1) la aveva lavorato alle Pt_1
dipendenze di due società (la IC Pio Trasporti e l'Autotrasporti IC Pio
The First); 2) avvenuta la dichiarazione di fallimento di entrambe le società, la ricorrente si insinuava al passivo come creditrice per il TFR e le ultime tre mensilità; 3) registrata l'impossibilità di soddisfare il proprio credito, stante l'insolvenza delle due compagini societarie, la IC chiedeva al Fondo di
Garanzia dell' il pagamento di quanto a lei dovuto;
4) la domanda CP_1
avanzata in data 16.05.2010 veniva accolta in data 04.08.2010 per le somme richieste dalla 5) poiché il versamento delle somme liquidate non andava Pt_1
Pag. 2 di 6 a buon fine, l' emetteva un secondo mandato di pagamento il 17.04.2015, CP_1
ma anche in questo secondo caso le somme non venivano riscosse;
6) in data
03.04.2023 la chiedeva all' una nuova emissione delle somme di Pt_1 CP_1
cui si tratta, ma la sua domanda non veniva accolta per sopravvenuta prescrizione.
3. Nello specifico, la ricorrente si lamentava del fatto che non aveva ricevuto dall'ente previdenziale alcuna comunicazione e che, per tale motivo, non aveva riscosso le somme erogate. Inoltre, si aggiungeva che il termine per il calcolo della prescrizione non era di 5 anni ma di 10 anni.
4. In data 18.11.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1
contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
5. L'ente resistente preliminarmente eccepiva la decadenza della domanda giudiziale i sensi dell'art. 47, comma 3, del D.P.R. 30.04.1970 n. 639, essendo trascorso il termine annuale previsto dal legislatore. In secondo luogo, l' contestava la CP_1
sopravvenuta prescrizione della pretesa creditoria della ricorrente, in quanto il termine di 5 anni (ma anche quello di 10 anni), da far decorrere dalla data di accoglimento della domanda (04.08.2010), era ampiamente trascorso.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 28.11.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
8. Fondata è l'eccezione di decadenza avanzata dall'ente previdenziale ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.P.R. 30.04.1970 n. 639. Detta disposizione prevede:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi
l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la CP_1
Pag. 3 di 6 pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
9. Si condivide quanto indicato dalla parte resistente, che sostiene che il Fondo di
Garanzia per il trattamento di fine rapporto rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della L. n. 88/1989, richiamato nell'art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/70, sopra riportato. Pertanto, alle prestazioni da esso dovute si applica il termine di decadenza annuale.
10. Sul punto si è espressa in modo inequivoco anche la Suprema Corte (Cass. Sez.
L., n. 15531/2014): “La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 del
D.L. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438 ("ratione temporis" applicabile, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 38 del d.l.
6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111), si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970”.
11. L'art. 47, comma 2, del D.P.R. citato, quando fa riferimento alla “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”, individua un termine di 300 giorni, che deriva dalla somma del termine presuntivo di 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della L. 11 agosto 1973, n. 533 e del termine di 180 giorni previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, L. 9 marzo 1989, n. 88. Nel caso in esame la ricorrente ha presentato domanda al Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione in data 16.05.2010. Il termine di decadenza di 1 anno, di cui all'art. 47, 3° comma, del D.P.R. citato, è decorso dal 301° giorno successivo
Pag. 4 di 6 alla presentazione delle domande amministrative. Quindi, il termine di decadenza in questione ha avuto quale dies a quo il 13.03.2011 ed è scaduto il 13.03.2012.
12. Il ricorso introduttivo del presente giudizio, quindi, è stato abbondantemente promosso dopo la scadenza del termine in oggetto.
13. Parimenti fondata è l'eccezione di prescrizione.
14. La ricorrente, dopo la presentazione della domanda e il suo accoglimento (in data
04.08.2010), ha atteso ben 13 anni prima di agire in giudizio. Anche volendo aderire alla tesi di parte attrice che il termine di prescrizione è di 10 anni, tale termine risulta abbondantemente maturato.
15. Non è da condividere quanto sostiene la ricorrente, ovvero che l'insinuazione al passivo fallimentare interrompe o comunque sospende il termine prescrizionale, che riprende a decorrere alla chiusura del fallimento. In realtà, la giurisprudenza di legittimità ha affermato esattamente il contrario: “Il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione CP_1
dei crediti a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982
(nella specie, crediti residui per tredicesima e quattordicesima mensilità), ha natura previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, sicché, restando esclusa la fattispecie di obbligazione solidale, il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto, nei confronti del Fondo, durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro; poiché il diritto si perfeziona, non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), la prescrizione decorre, in forza dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all (Cass. Sez. L., n. CP_1
16852/2020).
16. Le spese di lite, in ragione della complessità delle questioni, possono essere compensate.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Pisa, 07.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 521/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
28.11.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marina Ceccarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente OGGETTO: Riconoscimento del diritto alla erogazione di somme da parte del Fondo di
Garanzia
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettata Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, dichiarato sussistente il diritto della ricorrente alla riscossione delle somme richieste, CP_ condannare l' alla corresponsione a favore di della complessiva Parte_1
somma di euro 12.992,06, o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis CP_1
reiectis: 1) respingere le domande di controparte, per intervenuta decadenza e/o prescrizione e/o comunque perché infondate in fatto e in diritto;
2) con vittoria di spese
e compensi professionali di causa”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 07.03.2024, la ricorrente chiedeva all'
[...]
il pagamento del TFR e di 3 mensilità pari a 12.992,06 euro, Controparte_2
oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. In particolare, nel ricorso si esponeva che: 1) la aveva lavorato alle Pt_1
dipendenze di due società (la IC Pio Trasporti e l'Autotrasporti IC Pio
The First); 2) avvenuta la dichiarazione di fallimento di entrambe le società, la ricorrente si insinuava al passivo come creditrice per il TFR e le ultime tre mensilità; 3) registrata l'impossibilità di soddisfare il proprio credito, stante l'insolvenza delle due compagini societarie, la IC chiedeva al Fondo di
Garanzia dell' il pagamento di quanto a lei dovuto;
4) la domanda CP_1
avanzata in data 16.05.2010 veniva accolta in data 04.08.2010 per le somme richieste dalla 5) poiché il versamento delle somme liquidate non andava Pt_1
Pag. 2 di 6 a buon fine, l' emetteva un secondo mandato di pagamento il 17.04.2015, CP_1
ma anche in questo secondo caso le somme non venivano riscosse;
6) in data
03.04.2023 la chiedeva all' una nuova emissione delle somme di Pt_1 CP_1
cui si tratta, ma la sua domanda non veniva accolta per sopravvenuta prescrizione.
3. Nello specifico, la ricorrente si lamentava del fatto che non aveva ricevuto dall'ente previdenziale alcuna comunicazione e che, per tale motivo, non aveva riscosso le somme erogate. Inoltre, si aggiungeva che il termine per il calcolo della prescrizione non era di 5 anni ma di 10 anni.
4. In data 18.11.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1
contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
5. L'ente resistente preliminarmente eccepiva la decadenza della domanda giudiziale i sensi dell'art. 47, comma 3, del D.P.R. 30.04.1970 n. 639, essendo trascorso il termine annuale previsto dal legislatore. In secondo luogo, l' contestava la CP_1
sopravvenuta prescrizione della pretesa creditoria della ricorrente, in quanto il termine di 5 anni (ma anche quello di 10 anni), da far decorrere dalla data di accoglimento della domanda (04.08.2010), era ampiamente trascorso.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 28.11.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
8. Fondata è l'eccezione di decadenza avanzata dall'ente previdenziale ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.P.R. 30.04.1970 n. 639. Detta disposizione prevede:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi
l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la CP_1
Pag. 3 di 6 pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
9. Si condivide quanto indicato dalla parte resistente, che sostiene che il Fondo di
Garanzia per il trattamento di fine rapporto rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della L. n. 88/1989, richiamato nell'art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/70, sopra riportato. Pertanto, alle prestazioni da esso dovute si applica il termine di decadenza annuale.
10. Sul punto si è espressa in modo inequivoco anche la Suprema Corte (Cass. Sez.
L., n. 15531/2014): “La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 del
D.L. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438 ("ratione temporis" applicabile, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 38 del d.l.
6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111), si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970”.
11. L'art. 47, comma 2, del D.P.R. citato, quando fa riferimento alla “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”, individua un termine di 300 giorni, che deriva dalla somma del termine presuntivo di 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della L. 11 agosto 1973, n. 533 e del termine di 180 giorni previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, L. 9 marzo 1989, n. 88. Nel caso in esame la ricorrente ha presentato domanda al Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione in data 16.05.2010. Il termine di decadenza di 1 anno, di cui all'art. 47, 3° comma, del D.P.R. citato, è decorso dal 301° giorno successivo
Pag. 4 di 6 alla presentazione delle domande amministrative. Quindi, il termine di decadenza in questione ha avuto quale dies a quo il 13.03.2011 ed è scaduto il 13.03.2012.
12. Il ricorso introduttivo del presente giudizio, quindi, è stato abbondantemente promosso dopo la scadenza del termine in oggetto.
13. Parimenti fondata è l'eccezione di prescrizione.
14. La ricorrente, dopo la presentazione della domanda e il suo accoglimento (in data
04.08.2010), ha atteso ben 13 anni prima di agire in giudizio. Anche volendo aderire alla tesi di parte attrice che il termine di prescrizione è di 10 anni, tale termine risulta abbondantemente maturato.
15. Non è da condividere quanto sostiene la ricorrente, ovvero che l'insinuazione al passivo fallimentare interrompe o comunque sospende il termine prescrizionale, che riprende a decorrere alla chiusura del fallimento. In realtà, la giurisprudenza di legittimità ha affermato esattamente il contrario: “Il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione CP_1
dei crediti a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982
(nella specie, crediti residui per tredicesima e quattordicesima mensilità), ha natura previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, sicché, restando esclusa la fattispecie di obbligazione solidale, il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto, nei confronti del Fondo, durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro; poiché il diritto si perfeziona, non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), la prescrizione decorre, in forza dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all (Cass. Sez. L., n. CP_1
16852/2020).
16. Le spese di lite, in ragione della complessità delle questioni, possono essere compensate.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Pisa, 07.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 6 di 6