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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/05/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R . G . 7 2 5 6 / 2 0 2 2
TR I B U N A L E D I TR E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dato atto che l'udienza del 22/05/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.; esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti dalle parti, da intendersi sostitutive degli incombenti ex art. 281 sexies c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.; dispone come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7256 del 2022, promossa da:
(c.f. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. MASCOTTO ALBERTO P.IVA_1
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_2
l'avv. GOBBO ANDREA
* * *
OGGETTO: Vendita di cose mobili;
CONCLUSIONI:
- per parte opponente:
“1) In via preliminare:
- per le ragioni tutte di cui in narrativa, accertato che il decreto ingiuntivo n. 2513/22 è stato concesso in difetto di prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., dichiarare inammissibile e/o invalido
e/o nullo il decreto ingiuntivo.
2.A) Nel merito, in via principale:
- per le ragioni tutte di cui in narrativa, previo ogni accertamento e declaratoria, anche incidentali, del caso e di legge, anche in ordine all'inadempimento di alle pattuizioni intercorse con le odierne opponenti e in ogni caso per indeterminatezza dello stesso, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo qui opposto;
per l'effetto accogliere l'opposizione, con conseguente rigetto di ogni domanda di perché infondata in fatto ed in diritto e revoca CP_1
del d.i. n. 2513/2022 qui opposto.
2.B) Nel merito, in subordine:
2 - per le ragioni tutte di cui in narrativa ridursi, a quanto risulterà provato e di giustizia, l'eventuale importo da corrispondere a e, per l'effetto, revocarsi e/o annullarsi e/o dichiararsi CP_1
nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 2513/22.
In via riconvenzionale
In via principale: previo ogni accertamento e declaratoria, anche incidentali, del caso e di legge, anche in ordine alla sussistente colpa in capo a e comunque per le ragioni tutte di cui in narrativa, CP_1 condannare quest'ultima a risarcire tutti i danni subiti per quanto esposto in narrativa che ci si riserva di quantificare e che saranno accertati in corso di causa da determinarsi anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali maturati dal dovuto al saldo.
Salva e riservata ogni ulteriore spesa e quantificazione.
In via subordinata: compensarsi quanto eventualmente il Tribunale ritenesse come dovuto a per le causali CP_1
di cui al decreto ingiuntivo quivi opposto con il credito riconosciuto come dovuto agli odierni opponenti per tutte le ragioni ed i titoli di cui in narrativa e quale sarà accertato e determinato all'esito del giudizio;
con conseguente condanna di a corrispondere a e CP_1 Parte_1 alla signora l'eventuale eccedenza. Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di lite.
In via istruttoria: si richiamano i documenti allegati ai precedenti scritti difensivi e si insiste per la revoca dell'Ordinanza emessa in data 28 novembre 2024 e per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
Capitolo 1) “Vero che circa 3 giorni dopo la consegna della merce descritta nei docc. 1 e 2) allegati all'atto di citazione, nella persona del signor riscontrava la Parte_1 CP_2
presenza di muffe nella merce fornita da CP_1
Capitolo 2) “Vero che, una volta somministrata la merce fornita da il bestiame CP_1
manifestava un accrescimento di peso ridotto, necrosi alle code e che si era verificato il decesso di 3 bovini”;
Capitolo 3) “Vero che, dopo circa un giorno dalla somministrazione del mangime ai bovini, le problematiche di cui al capitolo che precede venivano segnalate verbalmente dal sig. CP_2
a nella persona del signor ”; CP_1 Testimone_1
Capitolo 4) “Vero che, a fronte delle contestazioni di cui al capitolo che precede, nella CP_1
persona del signor , prometteva a nella persona del signor Testimone_1 Parte_1
che avrebbe provveduto a sostituire la merce di cui alle fatture ingiunte”; CP_2
3 Capitolo 5) “Vero che nr. 3 (tre) bovini sono morti a causa delle patologie di cui soffrivano, come da certificati di smaltimento allegati al presente atto sub docc. da 4 a 5) che si rammostrano al teste”;
Capitolo 6) “Vero che la patologia di cui soffrivano i bovini ha comportato la necessità di somministrare i farmaci evidenziati nei docc. da 6 a 8) che si rammostrano al teste, e una diminuzione degli incrementi ponderali giornalieri con conseguente prolungamento del ciclo di ingrasso”;
Capitolo 7) “Vero che, per curare la patologia di cui soffrivano i bovini, ha Parte_1 sostenuto costi per € 381,20, così come documentati nelle fatture che si allegano sub docc. da 6 a 8)
e che si rammostrano al teste”;
Capitolo 8) “Vero che dopo nr 20 giorni di somministrazione del mangime fornito da CP_1
i bovini avevano avuto un accrescimento di 0,790Kg al giorno anziché di 1,120 Kg al giorno e, che questo, ha comportato in capo a una perdita di guadagno stimata intorno ai 61 Parte_1
Kg a bovino”;
Capitolo 9) “Vero che, se alla data della macellazione i 3 bovini deceduti avessero pesato, come dovrebbe essere se fossero stati sani, circa 520 Kg, essi avrebbero reso economicamente circa €
1.500,00 cadauno”;
Capitolo 10) “Vero che per cercare di sopperire, sotto il profilo alimentare, al Parte_1 deficit fisico del bestiame, ha sostenuto costi che ammontano a circa € 7.000 (settemila/00)”.
Si indicano come testimoni i signori:
- residente in [...], CP_2
- residente in [...]”; Testimone_2
- per parte opposta:
Nel merito.
Respingersi l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, Parte_2
confermarsi in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 2513/2022 (R.G. 5653/2022) emesso dal
Tribunale di Treviso il 10 ottobre 2022 o, comunque, condannarsi la Parte_3
(c.f. e p. iva: ), in persona del le-gale rappresentante
[...] P.IVA_1
, con sede in Via San Michele n. 19/A – 31030 Caselle di Altivole (Treviso), nonché Parte_1
la socia accomandata-ria (c.f.: nata ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e domiciliata in Via Longon n. 75 – 31010 Monfumo (Trevi-so) a pagare alla Controparte_1
(c.f. e p. iva: , in persona del legale rappresentante con sede in P.IVA_2 Parte_4
Via di Mezzo n. 114/E – 41015 Nonantola (Modena) la somma di €. 6.832,84, maggiorata con gli interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo;
Respingersi, altresì, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata da
e;
Parte_1 Parte_1
4 Condannarsi l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria di cui all'art. 96 cod. proc. civ. subiti dall'opposta e quantificati in €. 3.000, o della diversa somma determinata in via equitativa.
In via istruttoria.
Pur ritenendo la presente controversia prettamente documentale, solamente per scrupolo di patrocinio, si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
1. vero che nei mesi di settembre ed ottobre 2021 si rivolse a Parte_1 Controparte_1
per ordinare la fornitura di farinacci e polpe per il proprio allevamento di bestiame;
2. vero che, a seguito degli ordini di cui al capitolo precedente, effettuò regolarmente le CP_1
relative consegne, come testimoniato dai relativi documenti di trasporto allegati alle singole fatture di volta in volta emesse (ns. docc. 1 e 2 fascicolo monitorio e docc. 6 e 7, che si rammostrano);
3. vero che, al momento delle singole forniture, alcuna contestazione in ordine alla qualità e/o vizi della merce consegnata giunse da Parte_1
4. vero che tutti gli ordinativi della merce effettuati da vennero comunicati a Parte_1 CP_1 unicamente tramite l'apposito indirizzo mail , quale casella Email_1 di posta personale dell'addetto commerciale che seguiva la commessa;
5. vero che , anche per il tramite della Compagnia di Assicura-zione del credito Parte_1 commerciale di cui si è avvalsa propose un piano di rientro del credito di €. 13.705,68 in n. CP_1
5 rate mensili senza che alcuna contestazione fosse mossa in merito a presunti vizi della merce consegnata;
6. vero che sempre per il tramite della propria Compagnia di Assicura-zione, accettò la CP_1
proposta di rateazione avanzata da (doc. 8 che si rammostra); Parte_1
7. vero che corrispose unicamente le prime tre rate del piano di rientro di cui al Parte_1 capitolo precedente, residuando così il credito di €. 6.832,84, che si vide costretta ad CP_1
azionare monitoriamente.
Si indicano quali teste:
- il sig. (c.f.: , responsabile finanziario della Testimone_3 C.F._2 CP_1
residente in [...] – 41015 Nonantola (Modena);
[...]
- Il sig. (c.f.: ), referente commerciale della Testimone_1 C.F._3 CP_1
residente in [...] – 40052 Bari-cella (Bologna).
[...]
In ogni caso.
Spese e compensi rifusi.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 18 novembre 2022,
[...]
a proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2513 / 2022 emesso dal Tribunale di Treviso e pubblicato in data 10 ottobre
2022, ottenuto da per il pagamento della somma di € 6.832,84, oltre ad Controparte_1
interessi e spese in ragione del mancato pagamento del credito residuo di cui alle fatture 020321 del
19 ottobre 2021 e 021430 del 3 novembre 2021 (per come emesse in ragione del dedotto acquisto di mangimi per bovini, ad opera dell'opponente).
A sostegno di quanto chiesto, l'opponente ha evidenziato: a) la sussistenza di vizi nelle forniture di mangimi, per la presenza di muffe, per come verbalmente contestato all'opposta; b) il riconoscimento verbale di tali vizi ad opera dell'opposta; c) l'inesistenza del credito azionato, per essere state prodotte esclusivamente le fatture;
d) di aver subito dei danni, in ragione dei sopra riferiti vizi del mangime, essendo stato costretto a far abbattere alcuni bovini, con conseguente formulazione della domanda riconvenzionale sopra riportata.
La convenuta si è costituita in giudizio, eccependo: a) l'incongruenza delle difese avversarie, dovendosi intendere la consegna dei prodotti di fatto non contestata;
b) l'intervenuta decadenza dalla possibilità di eccepire vizi e difetti dei prodotti consegnati, ex art. 1495 c.c., in assenza di alcuna contestazione sulla questione, oltre che in assenza di alcun riconoscimento dei pretesi vizi;
c) che le parti erano addivenute ad un accordo per il pagamento rateale del credito di cui alle fatture azionate, essendo intervenuti inoltre alcuni parziali pagamenti ad opera dell'opponente in specifica esecuzione dell'accordo raggiunto, da intendersi quale riconoscimento di debito.
E' stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto.
La causa è stata istruita con concessione di termini per deposito di memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c.
Nel corso del giudizio, il Giudice ha inoltre formulato la seguente proposta di conciliazione:
“1) pagamento da parte degli opponenti delle somme ingiunte, per capitale, interessi e spese;
2) spese di questa opposizione compensate, in ottica conciliativa”.
I procuratori delle parti, dopo alcune richieste di differimento in pendenza di trattative, hanno da ultimo dato conto dell'impossibilità di un accordo, in ragione del residuo contrasto sulle tempistiche con cui effettuare il pagamento di cui sopra ad opera dell'opponente.
E' stata rigettata la richiesta di assunzione della prova orale di parte attrice, risultando il capitolo 1 inconferente, i capitoli 2, 5, 6, 10, 11 e 12 valutativi, i capitoli 3 e 4 generici ed il capitolo 9 documentabile.
E' stata parimenti rigettata la richiesta di assunzione della prova orale di parte convenuta, in quanto superflua.
6 La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, con assegnazione di un termine per note conclusive difensive sino al 20 aprile 2025.
E' stato da ultimo assegnato termine per note ex art. 127 ter c.p.c.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni.
La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito di note difensive autorizzate, da intendersi sostitutive rispetto alla discussione e sul rilievo che - ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 127 ter c.p.c. - il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.L'opposizione proposta è infondata, per i motivi che si vanno ad esporre.
A seguito dell'istruttoria espletata, è infatti emerso quanto segue, ovvero:
a) il perfezionamento del contratto intercorso tra le parti e relativo alla compravendita di mangime per bovini (circostanza non espressamente contestata, oltre che desumibile dall'ordine della merce prodotto quale doc. 5 dall'opposta);
b) la consegna dei prodotti acquistati (desumibile dai documenti di trasporto prodotti quale documento
6 dall'opposta, nonché essendo la mancata consegna circostanza incompatibile con la difesa dell'opponente relativa all'esistenza di asseriti vizi della merce ricevuta);
c) la presenza di (asserite) muffe risulta riscontrata dall'opponente in prossimità della consegna (cfr. pagina 5 atto di citazione, ultimo capoverso del paragrafo 2), per come peraltro prospettato dalla stessa opponente formulando il capitolo di prova n. 1);
d) la corretta applicazione del prezzo pattuito (circostanza non contestata);
e) il fatto che siano intervenuti pagamenti parziali da parte dell'opponente e a favore dell'opposta (cfr. doc. 9);
f) il fatto che non sussiste alcuna denuncia scritta in ordine agli asseriti vizi del mangime, né alcun riconoscimento scritto dell'opposta, con riguardo a quanto ex adverso eccepito con l'opposizione per cui è causa (circostanza pacifica).
Tanto premesso, è a questo punto dirimente il fatto che l'opponente non abbia comprovato di aver denunciato verbalmente, nei termini di cui all'art. 1495 c.c., gli asseriti vizi della merce acquistata, né che l'opposto abbia riconosciuto – sempre verbalmente - tali vizi, per come infondatamente asserito dall'opponente.
Detta parte, su tali questioni, si è infatti limitata a formulare i capitoli di prova 3) e 4), contraddistinti da genericità (nel tempo, nello spazio e nel quomodo).
7 La difesa di cui sopra, inoltre, è logicamente incompatibile con l'intervenuto pagamento parziale della merce, per come desumibile dal documento prodotto sub. 9 dall'opposta, senza alcuna tempestiva contestazione che sia stata documentata o altrimenti provata in ordine ai riferiti vizi (oltre che in assenza di prova alcuna che tali corresponsioni debbano riferirsi ad altri rapporti commerciali in corso tra le parti, la cui esistenza non è stata provata dall'opponente, come suo onere).
La scoperta della (riferita) presenza di muffe, inoltre, è da ricondursi temporalmente, per specifica prospettazione dell'opponente stessa, ad arco temporale prossimo alla consegna della merce (cfr. pagina 5 atto di citazione, ultimo capoverso del paragrafo 2), per come peraltro prospettato formulando il capitolo di prova n. 1), ove viene espressamente indicato in tre giorni dalla consegna il momento di scoperta del (lamentato) vizio.
Il compratore è pertanto decaduto dalla possibilità di far valere la garanzia per vizi, ex art. 1495 c.c., per intervenuto decorso del termine di giorni 8 dalla scoperta ivi previsto, per come specificamente eccepito dal venditore – opposto.
In ragione di quanto esposto, è pertanto superfluo ogni approfondimento in ordine all'assenza di documentazione alcuna da cui desumere l'esistenza delle (lamentate) muffe nei mangimi e all'esistenza (o meno) di un nesso causale tra la morte di alcuni bovini e la somministrazione del mangime (asseritamente viziato) di cui si discute.
L'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2513 / 2022 emesso dal Tribunale di Treviso
e pubblicato in data 10 ottobre 2022 (ottenuto da , per il pagamento della Controparte_1 somma di € 6.832,84, oltre ad interessi e spese, in ragione del mancato pagamento del credito residuo di cui alle fatture azionate) viene pertanto rigettata, in quanto infondata.
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo precitato viene confermato.
2. Ne deriva il rigetto della domanda riconvenzionale di parte opponente, finalizzata ad ottenere il risarcimento di asseriti danni subiti.
3. Va tuttavia rigettata anche la domanda formulata da parte opposta ex art 96 comma I c.p.c., in quanto non si riscontra malafede o colpa grave in capo alla parte attrice / opponente nell'aver agito in giudizio, posto che la ritenuta infondatezza delle pretese azionate si pone su di un piano distinto rispetto ai superiori requisiti informati la responsabilità processuale aggravata: per tali motivi, non si rinviene un abusivo ricorso allo strumento processuale, con richiamo in tal senso alla consolidata giurisprudenza secondo cui “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento
8 soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 20018 del 24/09/2020 ed ulteriori conformi).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 2.540,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge, oltre a rimborso spese generali 15%.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, secondo valori minimi delle vare fasi, in ragione della vicinanza allo scaglione più basso e della non particolare complessità della controversia, oltre che in ragione delle modalità di svolgimento del giudizio (istruito documentalmente, celebrato in larga parte con modalità cartolari ed infine definito ex art. 281 sexies c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2513 / 2022 emesso dal Tribunale di Treviso e pubblicato in data 10 ottobre 2022, in quanto infondata;
per l'effetto, il decreto ingiuntivo precitato viene confermato;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente, in quanto infondata;
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c., non ricorrendone i requisiti;
4) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15%.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 23/05/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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