Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11987
CASS
Sentenza 8 agosto 2002

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L'obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione per la non ragionevole durata del processo non è obbligazione "ex delicto", ma "ex lege", riconducibile, nel quadro delle fonti di cui all'art. 1173 cod. civ., agli altri atti o fatti idonei a produrla secondo l'ordinamento giuridico.

Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno indennizzabile è correlato al solo periodo eccedente la durata ragionevole della procedura.

In tema di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo, la prova del danno non patrimoniale o morale può essere in concreto agevolata dal ricorso a presunzioni e a ragionamenti inferenziali, che trovano fondamento nella conoscenza, in base ad elementari e comuni nozioni di psicologia, degli effetti che la pendenza di un processo civile, penale o amministrativo provoca nell'uomo medio.

La natura indennitaria dell'equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 non comporta alcun automatismo attributivo in favore del soggetto che lamenti la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, atteso che il mancato rispetto del termine ragionevole del processo non lede un diritto fondamentale della persona la cui inviolabilità sia garantita da norme costituzionali immediatamente precettive e la cui violazione non possa rimanere senza la minima sanzione risarcitoria, costituendo perciò danno evento di per sè risarcibile; ai fini del riconoscimento dell'equa riparazione occorre pertanto dimostrare che, per effetto della eccessiva durata del giudizio, lesiva del diritto ad una durata ragionevole dello stesso, il soggetto abbia subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale.

Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di interpretazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non hanno efficacia direttamente vincolante per il giudice italiano; nondimeno, i criteri in esse elaborati per la valutazione della ragionevole durata del processo vanno tenuti presenti ai fini dell'interpretazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, in forza del rinvio operato dall'art. 2, comma primo, di detta legge all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione.

Commentari2

  • 1L'equa riparazione applicabile al procedimento esecutivoAccesso limitato
    Fabrizio Righini · https://www.altalex.com/ · 6 agosto 2015

  • 2Durata ragionevole del processo: eredi legittimati a richiedere l'indennizzoAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2006
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11987
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11987
Data del deposito : 8 agosto 2002

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