CASS
Sentenza 16 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2023, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA \ A!) sul ricorso iscritto al n. 26453/2016 proposto da: TOP NOLO s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Manfellotto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paola D'Amico in Roma, Viale delle Provincie n. 114B23;
- ricorrente -
Contro COMUNE DI SORA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Quadrini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimo di Censo in Roma, Via di Torrenova 220/A;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1721/39/16 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, depositata il 1/4/2016; Civile Sent. Sez. 5 Num. 1031 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: PEPE STEFANO Data pubblicazione: 16/01/2023 udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza n. 1721/39/16, depositata il 1°/4/2016, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina (CTR), rigettava l'appello proposto dalla TOP NOLO s.r.l. e, per l'effetto, confermava la pronuncia di primo grado che, previa riduzione in autotutela dell'importo oggetto di accertamento da parte dell'ente comunale, aveva respinto il ricorso della società contribuente avverso avvisi di accertamento TARSU relativi al periodo 2005-2010 emessi per mancata denuncia di occupazione di un immobile adibito a attività industriale e magazzino. In particolare, la CTR ha rigettato: l'eccezione di inammissibilità della costituzione del Comune di Sora, in ragione della non perentorietà del termine ex art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992; il dedotto difetto di motivazione e di prova imposto all'ente locale in sede di accertamento del tributo;
l'eccepita abrogazione della TARSU per l'anno 2010; la pretesa incomprensibilità dei calcoli delle somme dovute. 2. Avverso tale sentenza la TOP NOLO s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 3. Il Comune di Sora ha depositato controricorso. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo la TOP NOLO s.r.l. deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. e artt. 16 e 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, la nullità della sentenza impugnata per non essere pervenuto al difensore della ricorrente l'avviso di trattazione ex art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992. 2 2. Con il secondo motivo la contribuente censura, ex art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c., la statuizione della CTR con la quale ha rigettato la sollevata eccezione di inammissibilità della costituzione in primo grado del Comune di Sora, in quanto avvenuta oltre i termini di cui agli artt. 23 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992. La ricorrente rileva che, in ragione della tardiva costituzione dell'ente comunale (avvenuta il 10.1.2012 a fronte della fissazione dell'udienza il 30.1.2012), era precluso a quest'ultimo il deposito di documenti ex art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992. La parte - pur consapevole dell'indirizzo di questa Corte secondo cui, per effetto dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, è legittimo il deposito di documenti in appello tardivamente prodotti in primo grado (Cass. n. 21286 del 2016) - chiede una nuova e diversa interpretazione dell'art. 58 cit. rilevando, altresì, che sulla questione è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dalla CTR Campania n. 6/5/2016 per violazione degli artt. 3, 24 e 117 della Cost. La contribuente ritiene che oltre a tali parametri costituzionali, l'art. 58 cit., laddove consente la produzione di documenti per la quale si è verificata una decadenza, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 111 Cost. e, in particolare, con i principi di parità tra le parti e di ragionevole durata del processo. 3. Con il terzo motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l'errata motivazione in cui sarebbe incorsa la CTR nel non considerare la relazione peritale depositata con la quale si individuava la superficie tassabile ed aver, al contrario, affermato che l'ente impositore aveva assolto il proprio onere probatorio sul punto con la produzione di una planimetria. 4. Con il quarto motivo la ricorrente rileva, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l'errata motivazione in cui sarebbe incorsa la CTR nel non considerare la relazione tecnica già indicata nel precedente motivo di ricorso che aveva limitato la superficie dell'azienda a mq 270. 3 5. Con il quinto motivo si impugna, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la sentenza della CTR per violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. per aver invertito l'onere probatorio incombente sulle parti e, in particolare, per non aver preteso dal Comune la prova: dell'esistenza di un regolamento comunale con la tariffa, per la determinazione della categoria e dell'imposta; la disponibilità di superficie tassabile da parte del contribuente;
l'appartenenza dell'attività svolta la categoria tariffaria applicata. 6. Il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha più volte affermato che nel contenzioso tributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi del d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;
sicché, l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina la nullità non sanabile della decisione comunque pronunciata (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 26752 del 2022, n. 23607 del 2012, Rv. 625026 - 01; n. 11487 del 2013, Rv. 627187 01; n. 1786 del 2016, Rv. 638739 - 01; n. 28843 del 2017, Rv. 646430 - 01). Nè rileva se la trattazione sia in udienza pubblica o in camera di consiglio perchè la possibilità di presentare memorie o documenti ex art. 32 sussiste in entrambi i casi. Tale nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto a norma dell'art. 156 c.p.c., comma 3 nel caso in cui, nonostante l'omessa o irrituale comunicazione dell'avviso, la parte sia ugualmente presente alla udienza (pubblica), ovvero abbia depositato memorie o documenti a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 circostanza sintomatica della conoscenza, da parte dell'interessato, della avvenuta fissazione dell'udienza (pubblica o camerale) di discussione della causa (Cass. n. 13319 del 2017; n. 21224 del 2006, 4 Rv. 593413 - 01). Che quanto dedotto dalla ricorrente sia avvenuto nella fattispecie si desume per implicito e senza necessità di consultare gli atti di causa dalla circostanza che la parte controricorrente non ha in alcun modo contestato la corrispondenza al vero della contestazione avversaria, così riconoscendone la fondatezza. Va premesso che nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la cui violazione non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che essi si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. In ragione di quanto sopra, l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata e comporta la retrocessione del processo nel caso, come quello di specie, sono rimessi al giudice di appello accertamenti di fatto e di merito. 7. L'accoglimento del primo motivo, con assorbimento dei restanti, impone la cassazione della sentenza che va dichiarata nulla, con rinvio per nuovo esame innanzi alla CTR del Lazio, sezione distaccata di Latina che pure provvederà sul regime delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbite le ulteriori censure, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022.
- ricorrente -
Contro COMUNE DI SORA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Quadrini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimo di Censo in Roma, Via di Torrenova 220/A;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1721/39/16 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, depositata il 1/4/2016; Civile Sent. Sez. 5 Num. 1031 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: PEPE STEFANO Data pubblicazione: 16/01/2023 udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 15/12/2022 dal Consigliere Dott. Stefano Pepe;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza n. 1721/39/16, depositata il 1°/4/2016, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina (CTR), rigettava l'appello proposto dalla TOP NOLO s.r.l. e, per l'effetto, confermava la pronuncia di primo grado che, previa riduzione in autotutela dell'importo oggetto di accertamento da parte dell'ente comunale, aveva respinto il ricorso della società contribuente avverso avvisi di accertamento TARSU relativi al periodo 2005-2010 emessi per mancata denuncia di occupazione di un immobile adibito a attività industriale e magazzino. In particolare, la CTR ha rigettato: l'eccezione di inammissibilità della costituzione del Comune di Sora, in ragione della non perentorietà del termine ex art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992; il dedotto difetto di motivazione e di prova imposto all'ente locale in sede di accertamento del tributo;
l'eccepita abrogazione della TARSU per l'anno 2010; la pretesa incomprensibilità dei calcoli delle somme dovute. 2. Avverso tale sentenza la TOP NOLO s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 3. Il Comune di Sora ha depositato controricorso. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo la TOP NOLO s.r.l. deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. e artt. 16 e 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, la nullità della sentenza impugnata per non essere pervenuto al difensore della ricorrente l'avviso di trattazione ex art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992. 2 2. Con il secondo motivo la contribuente censura, ex art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c., la statuizione della CTR con la quale ha rigettato la sollevata eccezione di inammissibilità della costituzione in primo grado del Comune di Sora, in quanto avvenuta oltre i termini di cui agli artt. 23 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992. La ricorrente rileva che, in ragione della tardiva costituzione dell'ente comunale (avvenuta il 10.1.2012 a fronte della fissazione dell'udienza il 30.1.2012), era precluso a quest'ultimo il deposito di documenti ex art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992. La parte - pur consapevole dell'indirizzo di questa Corte secondo cui, per effetto dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, è legittimo il deposito di documenti in appello tardivamente prodotti in primo grado (Cass. n. 21286 del 2016) - chiede una nuova e diversa interpretazione dell'art. 58 cit. rilevando, altresì, che sulla questione è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dalla CTR Campania n. 6/5/2016 per violazione degli artt. 3, 24 e 117 della Cost. La contribuente ritiene che oltre a tali parametri costituzionali, l'art. 58 cit., laddove consente la produzione di documenti per la quale si è verificata una decadenza, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 111 Cost. e, in particolare, con i principi di parità tra le parti e di ragionevole durata del processo. 3. Con il terzo motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l'errata motivazione in cui sarebbe incorsa la CTR nel non considerare la relazione peritale depositata con la quale si individuava la superficie tassabile ed aver, al contrario, affermato che l'ente impositore aveva assolto il proprio onere probatorio sul punto con la produzione di una planimetria. 4. Con il quarto motivo la ricorrente rileva, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l'errata motivazione in cui sarebbe incorsa la CTR nel non considerare la relazione tecnica già indicata nel precedente motivo di ricorso che aveva limitato la superficie dell'azienda a mq 270. 3 5. Con il quinto motivo si impugna, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la sentenza della CTR per violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. per aver invertito l'onere probatorio incombente sulle parti e, in particolare, per non aver preteso dal Comune la prova: dell'esistenza di un regolamento comunale con la tariffa, per la determinazione della categoria e dell'imposta; la disponibilità di superficie tassabile da parte del contribuente;
l'appartenenza dell'attività svolta la categoria tariffaria applicata. 6. Il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha più volte affermato che nel contenzioso tributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi del d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;
sicché, l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina la nullità non sanabile della decisione comunque pronunciata (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 26752 del 2022, n. 23607 del 2012, Rv. 625026 - 01; n. 11487 del 2013, Rv. 627187 01; n. 1786 del 2016, Rv. 638739 - 01; n. 28843 del 2017, Rv. 646430 - 01). Nè rileva se la trattazione sia in udienza pubblica o in camera di consiglio perchè la possibilità di presentare memorie o documenti ex art. 32 sussiste in entrambi i casi. Tale nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto a norma dell'art. 156 c.p.c., comma 3 nel caso in cui, nonostante l'omessa o irrituale comunicazione dell'avviso, la parte sia ugualmente presente alla udienza (pubblica), ovvero abbia depositato memorie o documenti a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 circostanza sintomatica della conoscenza, da parte dell'interessato, della avvenuta fissazione dell'udienza (pubblica o camerale) di discussione della causa (Cass. n. 13319 del 2017; n. 21224 del 2006, 4 Rv. 593413 - 01). Che quanto dedotto dalla ricorrente sia avvenuto nella fattispecie si desume per implicito e senza necessità di consultare gli atti di causa dalla circostanza che la parte controricorrente non ha in alcun modo contestato la corrispondenza al vero della contestazione avversaria, così riconoscendone la fondatezza. Va premesso che nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la cui violazione non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che essi si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. In ragione di quanto sopra, l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata e comporta la retrocessione del processo nel caso, come quello di specie, sono rimessi al giudice di appello accertamenti di fatto e di merito. 7. L'accoglimento del primo motivo, con assorbimento dei restanti, impone la cassazione della sentenza che va dichiarata nulla, con rinvio per nuovo esame innanzi alla CTR del Lazio, sezione distaccata di Latina che pure provvederà sul regime delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbite le ulteriori censure, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022.