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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Francesca Vullo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2613/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C. F. ) con sede legale in Gubbio (PG) via Tifernate n. 204, in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa, giusta Parte_2 procura in atti, dall'Avv. Maurizio BRANCHICELLA (C. F. ) del foro di C.F._1
Roma, presso il cui studio legale in Roma Viale G. Mazzini n. 134 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notificazioni e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 20 – già – (P. Iva – C. F. e reg. Imprese Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
Milano n. ), con sede legale in Milano via LivioCambi n. 5, in persona del suo P.IVA_3
amministratore delegato dr. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_3 dall'Avv. Giamberto D'AMATO (C. F. ), con studio in Milano via C.F._2
Edmondo De Amicis n. 45, difensore che ha dichiarato di voler ricevere le notifiche e comunicazione relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in riforma della appellata sentenza n. 7399/2024 emessa e pubblicata in data 25.07.2024 dal Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere il presente appello e per
l'effetto:
(…)
- in via principale accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di Controparte_1
nella verificazione dell'evento di responsabilità prescrizionale per cui è causa, in quanto vincolataria come da contratto ex art. 1891 comma 1 , per i mancati ed omessi atti interruttivi che hanno generato il mancato indennizzo da parte di in favore della contraente in merito al CP_4 Parte_1 sinistro del 24.06.2010 alle ore 14:30 nell'incendio occorso all'imbarcazione Mr. NC II nelle acque antistanti Porto S. Stefano (GR) a circa 9 miglia dalla costa per l'0effetto ai sensi della'r.t
149 ultimo comma d.lgs. n. 209/2005;
- condannare al risarcimento ex art. 1223 c.c. e segg. in favore Controparte_1 dell'attore per tutti i danni subiti, della somma di euro 28.260.000,00 comprensivo di indennizzo ed interessi e rivalutazione come da documentazione allegata oltre rimborso delle spese sostenute per
pagina 2 di 20 l'assistenza professionale svolta, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria edinteressi nella misura di legge sulle somme rivalutate;
- condannare alla restituzione del premio assicurativo che la Controparte_1 Pt_1
ha pagato per dal 8.10.2008 (data di voltura del contraente con
[...] Controparte_1
FINELCOM) sino alla data di scadenza della polizza (30.06.2010) polizza ignorata da UCL del costo di circa 33.100,00 su base annua, corrispondenti ad esatti euro 55.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
- in estremo subordine, nella denegata ipotesi e non creduta ipotesi in cui anche doveva Pt_1 attivarsi nell'interrompere l'iter prescrizionale, condannare in Controparte_1
proporzione alla propria responsabilità solidale, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale sulle somme rivalutate;
- con vittoria di compensi, competenze ed onorari spese generali oltre IVA cpa per entrambi i gradi di giudizio come per legge.
Con riserva di ulteriori argomentazioni precisazioni e modificazioni nonché di ulteriori richieste istruttorie quali l'indicazione di testimoni CTU nonché precisare e modificare conclusioni con salvezza espressa di ogni altro diritto ed azione anche all'esito delle difese e produzioni avversarie.
per appellata Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni altra contraria istanza così provvedere:
- respingere l'impugnazione proposta e conseguentemente confermare la sentenza impugnata, con ogni conseguenziale statuizione di legge.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 7399/2024, pubblicata il 25.07.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvedeva: CP_1
1) rigetta le domande di parte attrice;
pagina 3 di 20 2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 54.198,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
***
La vicenda può essere sintetizzata come segue.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio (già Parte_1 Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Milano chiedendone la condanna al risarcimento del danno CP_2
derivatole a causa della mancata attivazione da parte della convenuta della polizza assicurativa, della quale era vincolataria, dell'imbarcazione a motore da diporto Controparte_1
concessole in leasing a seguito dell'incendio che ne aveva determinato la perdita totale, dal costo base di euro 4.100.000,00. Assumeva al riguardo, che l'inerzia della convenuta nella attivazione dei diritti di polizza avrebbe causato la prescrizione del pagamento dell'indennizzo assicurativo spettante alla convenuta quale titolare del bene assicurato quale vincolataria in forza della polizza contratta dalla società attrice alla quale era stato concesso in leasing il natante in oggetto. Dall'omessa attivazione della polizza originava il debito derivante dalla risoluzione del contratto di locazione finanziaria del natante, in forza del quale la società convenuta, pur potendo soddisfare le proprie ragioni creditorie su altri cespiti patrimoniali della società attrice, aveva proposto istanza di fallimento in esito alla quale la società attrice era stata dichiarata fallita.
In particolare esponeva di aver stipulato in data 25.06.2008 con – ora CP_2 [...]
– un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la locazione CP_1 dell'imbarcazione in oggetto. La società di credito aveva posto quale condizione necessaria la stipula di una polizza assicurativa in proprio favore. La polizza conseguentemente stipulata prevedeva un vincolo in favore della concedente in forza del quale la società assicuratrice si obbligava a non CP_2
liquidare alcun indennizzo senza il consenso della vincolataria In pendenza del contratto CP_2
di locazione in data 24.06.2010, mentre il natante si trovava nelle acque antistanti Porto Santo Stefano, si verificava un incendio all'interno dell'imbarcazione che propagandosi velocemente ne causava la perdita totale. Il sinistro era denunciato alla compagnia assicuratrice ALLIANZ s.p.a. Seguiva comunicazione da parte della vincolataria dei dati per regolare la corresponsione dell'indennizzo.
Successivamente riscontrato il sinistro e risolto il contratto di leasing, Controparte_1
chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per l'importo maturato per canoni. Iscriveva altresì il debito,
pagina 4 di 20 rispetto al quale era vincolataria di polizza e destinataria del relativo Controparte_1
indennizzo, alla centrale rischi di BANCA D'ITALIA, con conseguente danno per l'attrice, avendo la vincolataria aggravato senza necessità la situazione finanziaria ed economica della società attrice con conseguente impedimento di accesso al credito. Adduceva inoltre che parte convenuta, attivata la procedura monitoria ed ottenuto il conseguente decreto ingiuntivo, pur potendo soddisfare le proprie ragioni creditorie su altri cespiti patrimoniali della società attrice, proponeva istanza di fallimento a seguito della quale era dichiarato il fallimento di In esito alla procedura concorsuale Parte_1
aveva luogo la vendita di una ingente parte del patrimonio della società attrice. Ultimato il riparto dell'attivo mediante il pagamento dell'intera debitoria insinuata al passivo, ivi compreso il credito di di cui al predetto decreto ingiuntivo, era disposta la chiusura del Controparte_1
fallimento con il ritorno in bonis della fallita. Soltanto in data 4.02.2021 Controparte_1 autorizzava a liquidare in favore della l'indennizzo a termini di polizza. CP_4 Parte_1
Assumeva pertanto che il mancato pagamento dell'indennizzo da parte della compagnia assicuratrice per prescrizione del diritto era da imputare unicamente alla convenuta e Controparte_1
pertanto ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno conseguentemente derivato per l'iscrizione alla centrale rischi di un credito ampiamente garantito da polizza assicuratrice, per l'omessa attivazione dell'indennizzo quale assicurata diretta, per le omesse azioni esecutive di sicuro esito positivo in considerazione dell'entità del patrimonio della società attrice, per aver agito per ottenere il decreto ingiuntivo contro al e per aver determinato l'apertura della procedura fallimentare a Parte_1
carico della società attrice, nonché per aver ritardato la dichiarazione di svincolo e causato la prescrizione del diritto all'indennizzo.
- Si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto delle domande Controparte_1
articolate dall'attrice.
Rilevava che a seguito dell'affondamento del natante assicurato occorso in data 24.06.2010 notificava alla la risoluzione del contratto Controparte_1 Parte_1
chiedendo il pagamento delle somme dovute per effetto della risoluzione. Al contempo
[...]
quale proprietaria del bene perito e vincolataria della polizza stipulata CP_1 dall'utilizzatore con ALLIANZ s.p.a., si attivava nei confronti della compagnia assicuratrice al fine di ottenere l'indennizzo dovuto. Nonostante le richieste di indennizzo, interruttive del termine prescrizionale, non provvedeva alla liquidazione opponendo l'esistenza di procedimenti CP_4
penali dai quali sarebbe derivata la responsabilità del comandante dell'imbarcazione de qua, per un pagina 5 di 20 certo periodo amministratore della che, determinando il dolo dell'assicurato, rendeva Parte_1
inoperante la polizza. Pertanto, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per l'importo richiesto che in quanto non opposto da parte attrice diveniva definitivo. Risultato impossibile agire fruttuosamente nei confronti della debitrice per il recupero del consistente importo dovuto, la convenuta proponeva istanza di fallimento in esito della quale il Tribunale di Roma pronunciava sentenza dichiarativa del fallimento della società attrice, reclamata dalla fallita, che contestualmente alla revoca della dichiarazione di fallimento articolava richiesta risarcitoria. La declaratoria di fallimento, confermata in sede di appello, diveniva definitiva a seguito della reiezione del ricorso per cassazione.
La procedura fallimentare era definita con il riparto dell'attivo.
Quindi, a fronte della soddisfazione del proprio credito, concedeva lo Controparte_1
svincolo parziale delle somme in favore di della polizza assicurativa. Pt_1
Sulla base di tali argomenti chiedeva il rigetto di ogni domanda avversaria.
La causa era posta in decisione e decisa con la sentenza impugnata con la quale l'organo giudicante di primo grado rigettava ogni domanda con condanna della società attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
***
Con la decisione impugnata l'organo giudicante di primo grado, richiamando la disciplina dettata in materia di prescrizione dal codice della navigazione, applicabile per espresso richiamo normativo in caso di assicurazione di natanti, riteneva che nel caso di specie, sulla base del dettato dell'art. 547 c.c. – che prevede il termine di prescrizione di un anno dei diritti derivanti dall'assicurazione della nave – il predetto termine di prescrizione annuale risultava integralmente decorso. Al riguardo rilevava che agli atti interruttivi della prescrizione, di cui alle richieste inoltrate alla compagnia assicuratrice in data
15.07.2010 e 24.01.2011, non erano seguiti ulteriori atti interruttivi, non potendosi considerare tali le comunicazioni a mezzo fax del 21.09.2011, del 14.11.2011 e del 20.02.2012 in quanto contenenti solo richieste di informazioni circa l'ammontare dell'indennizzo. Conseguentemente la raccomandata ricevuta in data 20.11.2012, quale ulteriore atto interruttivo del termine prescrizionale, interveniva quando era ormai era maturata la prescrizione essendo decorso oltre un anno dal precedente atto interruttivo del 24.01.2011. Nessun atto interruttivo risultava proposto da parte attrice.
Conseguentemente il termine prescrizione di un anno per chiedere ed ottenere l'indennizzo era completamente decorso.
pagina 6 di 20 Tanto premesso rilevava che non integrando la polizza in oggetto né la figura del contratto in favore di terzo né quella del contratto per conto di chi spetta, per i quali i diritti assicurativi sarebbero spettati solo all'assicurato con preclusione del relativo esercizio alla parte contraente, rivestiva la Pt_1
posizione di contraente assicurato in quanto la clausola vincolataria determinava il solo effetto che la liquidazione dell'indennizzo non poteva avvenire senza il consenso o lo svincolo della vincolataria.
Conseguentemente quale soggetto assicurato era onerata di mettere in mora la compagnia assicuratrice per il pagamento dell'indennizzo e di porre in essere i relativi atti interruttivi della prescrizione, la cui omissione, al pari di quella della vincolataria, ha determinato il verificarsi della prescrizione.
In ordine alle richieste risarcitorie rilevava come parte attrice non aveva presentato opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla convenuta in relazione alla debitoria determinatasi a seguito del perimento del natante concesso in locazione finanziaria. Rilevava inoltre che a seguito della reiezione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società attrice, confermata dalla Corte di legittimità, la dichiarazione di fallimento era divenuta definitiva ed inoppugnabile e conseguentemente i relativi presupposti, in quanto definitivamente accertati in sede fallimentare, non potevano essere oggetto di ulteriore valutazione.
Ritenendo legittima la segnalazione presso la centrale rischi rigettava la conseguente richiesta risarcitoria al riguardo formulata.
Del pari, qualificata quale richiesta risarcitoria in quanto rivolta alla convenuta invece che alla compagnia assicuratrice quale soggetto percettore, riteneva infondata la richiesta di restituzione dei dei premi di polizza pagati.
Su tali basi rigettava integralmente la domanda proposta dall'attrice.
***
Avverso a predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
In primis adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, secondo il contenuto della clausola di vincolo della polizza, da leggere in collegamento con il contratto di leasing, la società quale mera contraente, in ragione della clausola vincolataria in Parte_1
favore di non poteva assumere il ruolo di assicurata e conseguentemente Controparte_5 pretendere l'indennizzo. Pertanto quale assicurata, era da ritenersi Controparte_1
responsabile per aver causato la perdita dell'indennizzo per omessa interruzione della prescrizione.
Assumeva al riguardo che il vincolo pattuito nel contratto di assicurazione in favore del finanziatore pagina 7 di 20 dell'acquisto di un bene in leasing priva l'utilizzatore della legittimazione ad agire onde ottenere in caso di sinistro l'indennizzo.
Rilevava che chiedendo con lettera del 6.07.2010 l'indennizzo in Controparte_1
proprio favore e determinato conseguentemente l'interruzione del decorso del termine di prescrizione, si era riconosciuta titolare esclusiva dell'intero indennizzo, come dimostrato anche dall'invio della lettera di svincolo del 4.02.2021 con cui aveva autorizzava a liquidare l'indennizzo in CP_4
favore della società attrice.
In ordine alla omessa opposizione del decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla
[...]
fondato sulla lettera di risoluzione del contratto di leasing avvenuta il 24.06.2010 per CP_1
la somma di euro 1.509.000,00, assumeva di non aver proposto opposizione in quanto non vi erano i presupposti per ottenere la sospensione o annullamento di tale decreto atteso che il credito vantato dalla ra certo liquido ed esigibile. Né la società attrice aveva alcuna titolarità Controparte_1
sul futuro indennizzo quale mera contraente della polizza di copertura del natante.
In ordine al rigetto della richiesta risarcitoria per danni derivati dal procurato fallimento adduceva che n quanto onerata, non aveva assolto all'onere di interrompere il decorso Controparte_1
del termine prescrizionale causando con tale inerzia la prescrizione dell'indennizzo come rilevato dalla sentenza n. 7399/2024. Conseguentemente i danni da ciò derivati alla società attrice, quale conseguenza della perdita del diritto all'indennizzo, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante con l'impugnata sentenza, erano da imputare alla convenuta.
In ordine alla segnalazione in centrale rischi assumeva che il relativo danno era riconducibile alla c.d. perdita di chance non potendo essere dimostrati i vari rigetti e dinieghi degli affidamenti bancari che la avrebbe potuto chiedere nell'esercizio della propria attività. Parte_1
In ordine alla richiesta di restituzione dei premi assicurativi corrisposti in qualità di contraente per la polizza assicurativa in oggetto assumeva che la stipula della polizza era condizione necessaria per la concessione del bene in leasing. Pertanto la vanificazione della copertura assicurativa per effetto del verificarsi della prescrizione determinata dall'inerzia di legittimava la Controparte_1
appellante alla restituzione dei premi corrisposti, pari ad euro 66.000,00, corrispondenti a due anni di copertura assicurativa.
Su tali basi chiedeva la riforma integrale della sentenza appellata con accoglimento delle domande articolate con il libello introduttivo.
pagina 8 di 20 - Si costituiva in giudizio la quale, contestando integralmente l'atto di Controparte_1
gravame, infondato in fatto ed in diritto, e ritenendone corretto il relativo costrutto, chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza di questa Corte del 20.02.2025 era rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata avanzata da parte appellante.
All'udienza del 3.04.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisine e decisa nella camera di consiglio del 9.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che l'atto introduttivo del presente giudizio non presenta profili di inammissibilità, risultando conforme, sul piano formale, al dettato dell'art. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolazione dei motivi di appello, con indicazione delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento del gravame.
***
Ciò premesso, l'appello proposto appare infondato per le ragioni di seguito esposte.
***
Nella disamina del gravame, la cui focale si orienta sulla valenza della clausola vincolataria presente nel contratto di assicurazione stipulato dalla società appellante con la compagnia Parte_1
assicuratrice ALLIANZ s.p.a. relativa al natante concesso in leasing alla società appellante, riconosciuta a favore della società concedente quale titolare del bene oggetto di assicurazione, appare necessaria una sia pur sintetica ricostruzione dell'istituto della “clausola di vincolo” in oggetto sotto il profilo della natura giuridica e dei relativi elementi strutturali.
In linea generale vale rilevare che la clausola di vincolo presenta una duplice configurazione, e segnatamente, l'una, c.d. <> , che impone il divieto all'assicuratore di corrispondere l'indennità al beneficiario senza il consenso di un terzo, e l'altra, c.d. complesso>>, che fissa l'obbligo dell'assicuratore di effettuare il predetto pagamento direttamente nei confronti del terzo, che di regola è un creditore dell'assicurato.
pagina 9 di 20 Di rilevanza centrale per ogni questione tecnico-applicativa è la qualificazione giuridica dell'istituto, e l'individuazione, nell'ambito della compagine soggettiva del rapporto, del titolare del rischio assicurato in ragione del carattere aleatorio del contratto di assicurazione al quale detta clausola accede.
***
Al riguardo va preliminarmente rilevato che il vincolo della somma dovuta a titolo di indennizzo al verificarsi dell'evento assicurato in favore del creditore indicato come vincolatario non muta l'identità del soggetto esposto al rischio, ed in quanto tale titolare del rischio assicurato, che è e resta il debitore e dunque il soggetto che ha interesse alla traslazione del rischio, altrimenti su di sé incombente, all'assicuratore. Non deve al riguardo forviare la circostanza che più soggetti possano essere potenzialmente attinti da un medesimo rischio tanto da vantare un concorrente interesse alla relativa copertura assicurativa, assumendo rilievo la posizione del bene oggetto di assicurazione. Ne consegue che nel caso di concessione del bene in locazione finanziaria, assumono contestuale rilevanza i concorrenti interessi dell'utilizzatore del bene avuto in leasing e del titolare del bene concesso in leasing. Infatti, il contraente-assicurato, quale utilizzatore del bene avuto in leasing, giusta la consueta inversione pattizia del principio res perit domino, ha interesse a garantirsi contro la perdita del cespite e di quanto dovuto al titolare in caso di perimento del bene stesso. Del pari, il titolare del bene concesso in leasing ha interesse a veder garantita la conservazione del bene concesso in leasing per la durata del contratto ed in ottica della restituzione alla scadenza contrattuale qualora, nel caso di leasing traslativo, non sia esercitato il diritto di riscatto.
Per sua natura l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità del bene e a sopportarne i rischi connessi alla perdita patrimoniale non esclude che il concedente mantenga la titolarità della posizione proprietaria, con la fondamentale funzione di garanzia a tutela del credito relativo ai canoni che ha diritto di percepire oltre che sulla proprietà del bene concesso in leasing della quale resta titolare. Il finanziatore dei beni utilizzati dal lessee può confidare sulla consistenza di detti beni sino al termine del rapporto contrattuale e più precisamente sino a che il secondo non abbia optato per l'acquisto pagandone il corrispettivo pattuito per il riscatto. Ne consegue che il concedente è portatore di un interesse avente ad oggetto il bene concesso in leasing, concorrente con quello dell'utilizzatore, gravato direttamente dal rischio di perimento del bene avuto in uso ed in custodia, in modo non dissimile dall'interesse del titolare di un diritto di uso o di abitazione o ancora del creditore munito di garanzia reale sul bene.
pagina 10 di 20 Il rischio assicurato principalmente rilevante nel contratto di assicurazione di bene concesso in leasing
e rispetto al quale è parametrato il premio assicurativo è strettamente connesso all'utilizzo del bene, e segnatamente alle modalità di impiego e utilizzo dello stesso, e dunque alle attività nelle quali il bene, secondo le specifiche previsioni contrattuali di utilizzo, è impiegato, e alle modalità di impiego da parte dell'utilizzatore, che, quale affidatario del bene assicurato, è tenuto, nel periodo di affidamento ed utilizzo del bene, ai relativi obblighi di custodia, dovendo al termine del contratto restituirlo integro al soggetto concedente, che, come evidenziato in premessa, ha interesse alla preservazione della relativa integrità ed alla conservazione del relativo valore per tutto il periodo di durata del rapporto di leasing, restando esposto ai rischi derivanti dell'utilizzo del bene da parte dell'utilizzatore.
Il premio corrisposto dall'assicurato è dunque parametrato all'entità del rischio incombente sul bene concesso in leasing, rischio del quale è titolare il contraente assicurato quale utilizzatore del bene, rispetto al quale, per le ragioni innanzi esplicate, riveste una posizione di interesse meritevole di tutela anche il soggetto concedente e proprietario del bene assicurato a vedersi garantita la corresponsione del canone o il valore residuo del bene al momento della scadenza del contratto qualora non sia stata esercitato il diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore.
La clausola vincolataria ha pertanto l'effetto di veicolare l'indennizzo dovuto a seguito del verificarsi dell'evento assicurato e dunque della perdita o del danneggiamento del bene, direttamente al concedente, proprietario del bene assicurato, con conseguente traslazione sulla compagnia assicurativa del rischio incombente sull'utilizzatore ed affidatario del bene, quale soggetto direttamente obbligato nei confronti del concedente a garantirne l'integrità e la conservazione del valore per tutta la durata del rapporto contrattuale.
***
Venendo all'esame strutturale è da escludere che la clausola vincolataria possa integrare una ipotesi di assicurazione per conto altrui. Tale modello presuppone una dissociazione soggettiva tra il contraente e l'assicurato, ossia il soggetto esposto al rischio dedotto in copertura. L'istituto verrebbe a configurare una ipotesi di interposizione gestoria non rappresentativa, assimilabile al mandato senza rappresentanza. A differenza del contratto a favore di terzi – mediante il quale lo stipulante, operando sulla base di un proprio interesse intende attribuire ad un'altra persona, che non diviene parte né sostanziale né formale del contratto concluso, il proprio diritto a pretendere la prestazione dovuta dal promittente – nell'assicurazione per conto altrui, quale appunto la gestione di interessi altrui, è dedotto in garanzia il rischio gravante su altro soggetto che sebbene estraneo al contratto non è certamente terzo pagina 11 di 20 nella struttura del rapporto assicurativo. Il dettato dell'art. 1891 c.c. non impone alcuna indagine in ordine alla ricorrenza di un interesse dello stipulante al contratto e non ammette la possibilità di revoca del beneficio attribuito al terzo. Al contempo l' è gravato da una serie di oneri e obblighi non Parte_3
incombenti sul beneficiario di una stipulazione conclusa a suo favore, come quello di rendere edotto l'assicuratore delle eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente in fase precontrattuale, di informarlo dell'eventuale aggravamento del rischio, di avviso in caso di verificazione del sinistro ed adoperarsi al salvataggio del bene assicurato ecc.
Anche l'approccio ricostruttivo che riconduce la clausola vincolataria al paradigma del contratto a favore di terzo, ove stipulante sarebbe il soggetto esposto a rischio, promittente la compagnia assicurativa e titolare del diritto all'indennità il vincolatario, non appare condivisibile in quanto non approfondisce l'effetto applicativo del contratto a favore di terzi in ambito assicurativo, potendo tale schema contrattuale operare solo nel comparto vita. Qualora fosse possibile attribuire al terzo non interessato il diritto al pagamento dell'indennità anche nelle assicurazioni contro i danni, il contratto tradirebbe la propria funzione indennitaria che reclama non solo la sussistenza di un interesse al risarcimento dell'assicurato, ma anche che la titolarità del diritto all'indennizzo permanga in capo al soggetto gravato del rischio dedotto in copertura.
Nell'assicurazione contro i danni il beneficiario coincide con l'assicurato, che è il soggetto rispetto al quale l'assicuratore si obbliga a rivalere di un danno ad esso prodotto da un sinistro, mentre nell'assicurazione sulla vita, qualora non coincidente con l'assicurato, il terzo acquista un diritto proprio nei confronti dell'assicuratore per effetto della designazione. L'acquisto di un diritto a favore di un terzo estraneo all'atto, in tanto può verificarsi in quanto la volontà delle parti sia diretta ad attribuirgli tale situazione attiva. Nel caso in cui le parti non abbiano convenuto di conferire al terzo il diritto di esigere una determinata prestazione dal promittente, e pertanto questi risulti semplice destinatario della stessa, la convenzione si traduce tecnicamente in un negozio c.d. al terzo>>. Si avrebbe una cesura tra la figura del beneficiario di una stipulazione a favore di terzo, in quanto tale legittimato ad esigere la prestazione nei confronti dell'assicuratore, e la figura del vincolatario investito soltanto della legittimazione a ricevere la prestazione. Nello schema della clausola vincolataria, titolare del diritto alla prestazione oggetto dell'obbligazione di pagamento dell'indennità resta l'assicurato che in qualità di titolare del diritto alla prestazione contrattuale, conviene soltanto di <> la somma determinando il soggetto al quale sarà la prestazione indennitaria è destinata.
pagina 12 di 20 Tali discrasie strutturali escludono la riconducibilità della clausola vincolataria al paradigma del contratto a favore di terzo.
Del pari non può accogliersi la tesi che riconduce la clausola vincolataria alla figura della cessione di credito futuro a scopo di garanzia. Al pari dell'approccio che ricostruisce la clausola come contratto a favore di terzo l'impostazione in oggetto non si concilia con il principio indennitario a base del contratto assicurativo atteso che la cessione effettuata prima del verificarsi del rischio provocherebbe una scissione tra diritto all'indennizzo e titolarità dell'interesse al risarcimento incompatibile con il sistema dell'assicurazione contro i danni alla quale la clausola di vincolo accede.
Esclusa anche tale ipotesi ricostruttiva va verificato se la clausola vincolataria configuri un negozio con prestazione al terzo in forza del quale la posizione del vincolatario sarebbe di semplice destinatario del pagamento, munito della legittimazione a ricevere ma non a pretendere la prestazione indennitaria oggetto della polizza assicurativa. Sebbene prima facie sembrerebbe rilevare una assonanza funzionale tra l'indicazione di pagamento e la clausola complessa di vincolo, vi osterebbe il dato che a differenza dell'indicazione di pagamento, rivestente natura di negozio unilaterale, la clausola di vincolo, quale accordo tra la compagnia assicurativa e l'assicurato in ordine alla costituzione dell'obbligo di pagamento al vincolatario, rivestirebbe necessariamente natura bilaterale, necessitando l'assunzione del vincolo di pagamento in favore del vincolatario dell'accettazione della compagnia assicuratrice.
Peraltro, la stessa natura di negozio unilaterale dell'indicazione di pagamento impedirebbe di configurare in capo all'assicuratore un obbligo di destinare la somma esclusivamente in capo al vincolatario.
È pertanto da escludere che la clausola in oggetto possa integrare una ipotesi di indicazione di pagamento.
Lo schema di maggiore assonanza funzionale e strutturale è costituito dal paradigma della delegazione di pagamento, connotato dall'obbligo del delegato, assunto con il delegante, di effettuare il pagamento al delegatario. Sul piano operativo ciò comporta che il creditore-delegatario non può rivolgersi al delegato quale proprio debitore potendo solo sollecitare l'accettazione dell'incarico o, se questa sia intervenuta, il pagamento. La delegatio solvendi presenta il medesimo schema perfezionativo della clausola di vincolo atteso che, a differenza dell'indicazione di pagamento, con la delegazione non viene designato un ulteriore legittimato a ricevere oltre al creditore, ma si costituisce un vincolo a carico del debitore di pagare al soggetto designato, nella specie al terzo vincolatario, per cui è necessariamente richiesto il consenso ovvero l'accettazione dell'incaricato del pagamento. Tra delegato pagina 13 di 20 e delegatario non sussiste alcun rapporto contrattuale, atteso che il delegatario all'atto del pagamento si limita semplicemente a ricevere nella sua sfera giuridica la prestazione del delegato. Nel contesto in esame la delegazione risulta titolata sia in relazione al rapporto di provvista sia in relazione al rapporto di valuta atteso che al verificarsi del rischio l'assicuratore effettua il pagamento in dipendenza del rapporto che lo lega all'assicurato-delegante oltre che con riferimento al debito di quest'ultimo verso il vincolatario. Ne consegue la possibilità per la compagnia assicuratrice di opporre al vincolatario i vizi inerenti sia al rapporto rispetto al delegato, sia a quello assicurativo.
***
Su tali basi, la clausola vincolataria in esame – con la quale preso espressamente atto che presente polizza viene vincolata a favore di …>> la società assicuratrice CP_2 dell'atto di finanziamento … scadente in data 30.04.2013 …>> espressamente si obbligava riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa riconosciuto (e) a non liquidare alcun indennizzo senza il consenso scritto dalla vincolataria …>> – inserita nella polizza assicurativa conformemente a quanto previsto nel contratto di leasing – che nel richiedere che l'imbarcazione fosse assicurata prevedeva espressamente la possibilità che alla stipula della polizza provvedesse l'utilizzatore, gravato del pagamento del relativo premio, con clausola vincolataria in favore della società concedente – da qualificare secondo lo schema del <> , riproducendo la struttura della delegazione di pagamento, comporta che l'utilizzatore del bene, quale titolare del rischio assicurato e per ciò chiamato a rispondere per la perdita del bene nei confronti del concedente, riveste necessariamente la qualità di soggetto assicurato, cumulandola con quella di contraente della relativa polizza.
Il soggetto vincolatario, quale destinatario della clausola di vincolo in oggetto, che impedisce all'assicuratore di pagare l'indennizzo dovuto al verificarsi dell'evento assicurato senza il consenso scritto del vincolatario, riveste la posizione di destinatario del pagamento dell'indennizzo, secondo lo schema obbligatorio innanzi descritto, senza assumere per ciò la qualità di soggetto assicurato, qualità che permane in capo all'utilizzatore del bene assicurato e contraente della polizza in oggetto.
Ne consegue che rivestendo la qualità di assicurato ed essendo il titolare del rischio assicurato,
l'utilizzatore del bene concesso in leasing resta onerato dell'attuazione dei diritti di polizza, dovendo provvedere alla attivazione della stessa e a porre in essere gli eventuali atti interruttivi della prescrizione.
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pagina 14 di 20 Tanto premesso, la società appellante, quale utilizzatore del bene concesso in leasing e titolare del conseguente rischio investente il bene assicurato, rivestendo la qualità di soggetto assicurato nei termini innanzi esposti, era contrattualmente legittimata ad esercitare i diritti di polizza e ad attivarsi per il pagamento dell'indennizzo, per cui era onerata per la messa in mora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 c.c., dell'assicuratore nel caso di mancato pagamento dell'indennizzo al soggetto legittimato a riceverlo, nella specie al vincolatario, e ad attivarsi per interrompere il decorso del termine prescrizione per l'indennizzo, previsto in materia di assicurazione dei natanti.
Premesso che la materia della prescrizione è sottratta alla disponibilità delle parti private trovando regolamentazione unicamente nella legge, richiamata la disciplina dettata in materia di prescrizione dal codice della navigazione, applicabile per espresso richiamo normativo in caso di assicurazione di natanti, mette conto rilevare che, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza appellata, l'art. 547 cod. nav. – che, quale norma speciale dettata nell'ambito della navigazione, prevale sulla disciplina della prescrizione codicistica (cfr. sul punto Cass. Civ. n.
541/2020) – prevede per i diritti derivanti dall'assicurazione della nave il termine di prescrizione di un anno, che nel caso di specie risulta ampiamente decorso.
Al riguardo vale rilevare che gli unici atti interruttivi della prescrizione sono costituiti dalle lettere raccomandate inviate dalla vincolataria alla compagnia assicuratrice, ma le stesse non hanno impedito il verificarsi della prescrizione.
Come correttamente rilevato dall'organo giudicante di primo grado, ai primi atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale, costituiti dalle richieste inviate dalla vincolataria all'assicuratore in data
15.07.2010 ed in data 24.01.2011 chiaramente espressive della volontà di far valere il diritto al conseguimento dell'indennizzo, sono seguite altre missive inviate a mezzo fax rispettivamente in data
21.09.2011, in data 14.11.2011 ed in data 20.02.2012 le quali, tuttavia, contenendo una mera richiesta di informazioni circa l'ammontare dell'indennizzo e la presenza di eventuali cause ostative alla liquidazione, non possono valere quali atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale in quanto chiaramente espressivi della volontà di conseguire l'indennizzo di polizza. Solo la raccomandata recapitata alla compagnia assicuratrice in data 20.11.2012 assume valenza di atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ma risulta inviata quando il termine prescrizionale annuale, ricominciato a decorrere dopo il primo atto interruttivo dal 24.01.2011 e non più interrotto, era completamente decorso con conseguente prescrizione del diritto all'indennizzo.
pagina 15 di 20 Invece la società appellante, dopo la denuncia del sinistro a seguito dell'evento incendiario che ha determinato la perdita totale del bene assicurato, non ha posto in essere alcun atto interruttivo del decorso del termine annuale prescrizionale previsto dal codice della navigazione per l'assicurazione dei natanti.
A fronte della totale inerzia della società appellante, che per le ragioni innanzi esposte, nella qualità di soggetto assicurato, in quanto onerata, era tenuta ad attivarsi per interrompere il decorso del termine prescrizionale, la perdita dell'indennizzo per l'intervenuta prescrizione è da ascrivere anche alla protratta inerzia della stessa quale soggetto assicurato e dunque onerato di ogni azione volta all'attuazione dei diritti di polizza ed al pagamento dell'indennizzo secondo la previsione della clausola vincolataria, atteso che l'interesse alla base del contratto di assicurazione non può che identificarsi in quello del titolare del rischio che nella fattispecie in esame si identifica nell'utilizzatore del bene e dunque nella società alla quale in forza del contratto di leasing il natante Parte_1
assicurato è stato affidato.
Ne consegue che non può dolersi del comportamento inerziale della vincolataria Parte_1
incombendo sulla stessa un autonomo onere di attivazione dei diritti di polizza rimasto disatteso.
La presenza del vincolo comporta solo che la liquidazione dell'indennizzo debba avvenire con il consenso scritto della vincolataria, senza che ciò determini la trasformazione della vincolataria da beneficiaria della clausola di vincolo presente nella polizza a soggetto assicurato, qualifica che sussiste, quale titolare del rischio assicurato, nella società affidataria del bene e dunque in Come Parte_1
innanzi evidenziato, ai sensi e per gli effetti del dettato dell'art. 2943 c.c. quale Parte_1
utilizzatrice del bene, era tenuta a mettere in mora l'assicurazione per il pagamento dell'indennizzo.
Pertanto, la perdita dell'indennizzo per intervenuta prescrizione, in quanto determinata direttamente dal comportamento inerziale della società appellante quale titolare del rischio e dunque di soggetto rivestente direttamente la qualifica di soggetto assicurato, è alla stessa direttamente imputabile, con la conseguenza che la stessa non può dolersi della mancata attivazione dei diritti di polizza da parte della vincolataria.
Segue il rigetto dei motivi di appello al riguardo articolati.
***
In ordine alle censure articolate in ordine alla procurata dichiarazione di fallimento di parte attrice a seguito di istanza di fallimento proposta dalla società concedente, occorre in primis rilevare che
[...]
non ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla società Parte_1
pagina 16 di 20 concedente a fronte della risoluzione del contratto di leasing per la perdita totale del bene concesso in leasing, conseguentemente divenuto definitivo, con cui le si ingiungeva di pagare in favore della società concedente l'importo di euro 1.509.305,31 derivante dalla risoluzione del leasing. Né ha provveduto al pagamento della somma ingiunta con il predetto decreto ingiuntivo, il cui inadempimento è stato posto a fondamento dell'istanza di fallimento proposta dalla società concedente.
Inoltre, l'odierna appellante non ha partecipato all'udienza pre-fallimentare, essendosi limitata a proporre reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, respinto da parte della Corte di Appello di
Roma, a cui è seguita anche la reiezione del ricorso proposto in Cassazione avverso tale provvedimento di rigetto, con la conseguenza che la dichiarazione di fallimento è divenuta definitiva ed inoppugnabile.
Tanto premesso, avendo in sede di reclamo dedotto i medesimi argomenti dedotti nel Parte_1 presente giudizio, lamentando la mancanza di uno stato di insolvenza e l'omessa escussione dei beni sociali, tali argomenti, essendo stati tutti disattesi in modo definitivo nella competente sede fallimentare, non sono suscettibili di ulteriore rivalutazione in questa sede ai fini dell'eventuale responsabilità del creditore istante.
Pertanto, essendo precluso il riesame in questa sede dei presupposti a fondamento dell'istanza di fallimento, la domanda risarcitoria in esame, basata sui medesimi dedotti argomenti, non appare fondata e va necessariamente rigetta come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado.
Segue il rigetto dei relativi motivi di appello al riguardo articolarti.
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In ordine alla dedotta responsabilità di per la segnalazione alla centrale Controparte_1
rischi della debitoria conseguente alla risoluzione del contratto di leasing a seguito dell'evento incendiario e della conseguente mancata corresponsione degli importi conseguentemente dovuti, premesso che, come rilevato dall'organo giudicante di primo grado, parte appellante non ha specificato se si tratti di segnalazione a sofferenza ovvero di segnalazione di debito, appare decisiva la circostanza che per debitorie, come quella in oggetto, di importo superiore ad euro 30.000,00 la segnalazione è obbligatoria ed automatica, mentre la segnalazione a sofferenza presuppone una valutazione circa la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, anche non giudizialmente accertato, o della sussistenza di situazioni sostanzialmente equiparabili.
Come chiarito dal Supremo Consesso di giustizia, la nozione di insolvenza richiesta per la segnalazione a sofferenza non si identifica propriamente in quella propria fallimentare, concretizzandosi in una pagina 17 di 20 valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria ovvero di grave difficoltà economica, senza specifico riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità (Cfr. Cass.
Civ. 12.10.2007 n. 21428; Cass. Civ. 16.12.2014 n. 26361; Cass. Civ.
6.12.2019 n. 31921). Deve pertanto trattarsi di una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza. Ne consegue che nella valutazione in ordine alla sussistenza di una situazione di sofferenza a base della segnalazione alla centrale rischi, assume concreta rilevanza la consistenza patrimoniale del debitore. La situazione di sofferenza è dunque contigua a quella dell'insolvenza fallimentare, rappresentandone una espressione attenuata.
È pertanto di tutta evidenza come la situazione di insolvenza a base della dichiarazione di fallimento integri i presupposti legittimanti la segnalazione a sofferenza.
La segnalazione a sofferenza, quale elemento pregiudizievole per l'immagine commerciale dell'imprenditore, può essere fonte di responsabilità ove effettuata in assenza dei presupposti richiesti.
Nel caso di specie, in assenza di specifiche allegazioni, in primo luogo non è dato rilevare la tipologia di segnalazione operata da parte della società concedente il bene concesso il leasing. A ciò si aggiunge la circostanza che la società appellata, in ragione della debitoria in oggetto è stata dichiarata fallita con provvedimento divenuto definitivo, il che dà definitiva conferma della sussistenza dei presupposti che legittimavano e giustificavano la segnalazione a sofferenza.
Ne consegue che non essendovi prova di alcuna segnalazione illegittima non si configura alcuna forma di responsabilità a carico della società concedente.
Segue il rigetto dei motivi di gravame al riguardo articolati.
***
In ordine alla domanda restitutoria dei premi corrisposti per la polizza assicurativa in oggetto, va rilevato che la stessa non risulta formulata nei confronti della compagnia assicuratrice, percettrice dei premi di cui si invoca la restituzione, ma nei confronti della società titolare del bene concesso in leasing. Ne consegue che la stessa, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, non può che essere qualificata come domanda risarcitoria connessa alla perdita dell'indennizzo determinata a causa della verificata prescrizione, la quale avrebbe vanificato l'utilità della polizza.
Così qualificata la domanda, vale rilevare che, come innanzi evidenziato, la prescrizione del diritto all'indennizzo, quale fonte dal danno lamentato con la domanda in esame, è dipesa da inerzia propria pagina 18 di 20 della stessa attrice contraente, che omettendo ogni atto interruttivo ha dato causa al verificarsi della prescrizione.
Consegue il rigetto dei relativi motivi di appello.
***
Al rigetto dell'appello segua l'integrale conferma della sentenza appellata.
***
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante va condannata alla rifusione in favore della appellata Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano, in Controparte_1 ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglione tra euro
16.000.001,00 ed euro 32.000.000,00), applicati i parametri tariffari, in complessivi euro 35.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Pt_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR
[...]
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 7399/2024, pubblicata il 25.07.2024, del Tribunale Ordinario di CP_1
Milano, ogni contraria domanda e/o istanza e/o eccezione respinta, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi CP_1
euro 35.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed Iva (se dovuta) come per legge;
pagina 19 di 20 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Francesca Vullo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2613/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C. F. ) con sede legale in Gubbio (PG) via Tifernate n. 204, in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa, giusta Parte_2 procura in atti, dall'Avv. Maurizio BRANCHICELLA (C. F. ) del foro di C.F._1
Roma, presso il cui studio legale in Roma Viale G. Mazzini n. 134 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notificazioni e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 20 – già – (P. Iva – C. F. e reg. Imprese Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
Milano n. ), con sede legale in Milano via LivioCambi n. 5, in persona del suo P.IVA_3
amministratore delegato dr. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_3 dall'Avv. Giamberto D'AMATO (C. F. ), con studio in Milano via C.F._2
Edmondo De Amicis n. 45, difensore che ha dichiarato di voler ricevere le notifiche e comunicazione relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in riforma della appellata sentenza n. 7399/2024 emessa e pubblicata in data 25.07.2024 dal Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere il presente appello e per
l'effetto:
(…)
- in via principale accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di Controparte_1
nella verificazione dell'evento di responsabilità prescrizionale per cui è causa, in quanto vincolataria come da contratto ex art. 1891 comma 1 , per i mancati ed omessi atti interruttivi che hanno generato il mancato indennizzo da parte di in favore della contraente in merito al CP_4 Parte_1 sinistro del 24.06.2010 alle ore 14:30 nell'incendio occorso all'imbarcazione Mr. NC II nelle acque antistanti Porto S. Stefano (GR) a circa 9 miglia dalla costa per l'0effetto ai sensi della'r.t
149 ultimo comma d.lgs. n. 209/2005;
- condannare al risarcimento ex art. 1223 c.c. e segg. in favore Controparte_1 dell'attore per tutti i danni subiti, della somma di euro 28.260.000,00 comprensivo di indennizzo ed interessi e rivalutazione come da documentazione allegata oltre rimborso delle spese sostenute per
pagina 2 di 20 l'assistenza professionale svolta, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria edinteressi nella misura di legge sulle somme rivalutate;
- condannare alla restituzione del premio assicurativo che la Controparte_1 Pt_1
ha pagato per dal 8.10.2008 (data di voltura del contraente con
[...] Controparte_1
FINELCOM) sino alla data di scadenza della polizza (30.06.2010) polizza ignorata da UCL del costo di circa 33.100,00 su base annua, corrispondenti ad esatti euro 55.000,00 oltre interessi e rivalutazione;
- in estremo subordine, nella denegata ipotesi e non creduta ipotesi in cui anche doveva Pt_1 attivarsi nell'interrompere l'iter prescrizionale, condannare in Controparte_1
proporzione alla propria responsabilità solidale, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale sulle somme rivalutate;
- con vittoria di compensi, competenze ed onorari spese generali oltre IVA cpa per entrambi i gradi di giudizio come per legge.
Con riserva di ulteriori argomentazioni precisazioni e modificazioni nonché di ulteriori richieste istruttorie quali l'indicazione di testimoni CTU nonché precisare e modificare conclusioni con salvezza espressa di ogni altro diritto ed azione anche all'esito delle difese e produzioni avversarie.
per appellata Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni altra contraria istanza così provvedere:
- respingere l'impugnazione proposta e conseguentemente confermare la sentenza impugnata, con ogni conseguenziale statuizione di legge.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 7399/2024, pubblicata il 25.07.2024, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvedeva: CP_1
1) rigetta le domande di parte attrice;
pagina 3 di 20 2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 54.198,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
***
La vicenda può essere sintetizzata come segue.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio (già Parte_1 Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Milano chiedendone la condanna al risarcimento del danno CP_2
derivatole a causa della mancata attivazione da parte della convenuta della polizza assicurativa, della quale era vincolataria, dell'imbarcazione a motore da diporto Controparte_1
concessole in leasing a seguito dell'incendio che ne aveva determinato la perdita totale, dal costo base di euro 4.100.000,00. Assumeva al riguardo, che l'inerzia della convenuta nella attivazione dei diritti di polizza avrebbe causato la prescrizione del pagamento dell'indennizzo assicurativo spettante alla convenuta quale titolare del bene assicurato quale vincolataria in forza della polizza contratta dalla società attrice alla quale era stato concesso in leasing il natante in oggetto. Dall'omessa attivazione della polizza originava il debito derivante dalla risoluzione del contratto di locazione finanziaria del natante, in forza del quale la società convenuta, pur potendo soddisfare le proprie ragioni creditorie su altri cespiti patrimoniali della società attrice, aveva proposto istanza di fallimento in esito alla quale la società attrice era stata dichiarata fallita.
In particolare esponeva di aver stipulato in data 25.06.2008 con – ora CP_2 [...]
– un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la locazione CP_1 dell'imbarcazione in oggetto. La società di credito aveva posto quale condizione necessaria la stipula di una polizza assicurativa in proprio favore. La polizza conseguentemente stipulata prevedeva un vincolo in favore della concedente in forza del quale la società assicuratrice si obbligava a non CP_2
liquidare alcun indennizzo senza il consenso della vincolataria In pendenza del contratto CP_2
di locazione in data 24.06.2010, mentre il natante si trovava nelle acque antistanti Porto Santo Stefano, si verificava un incendio all'interno dell'imbarcazione che propagandosi velocemente ne causava la perdita totale. Il sinistro era denunciato alla compagnia assicuratrice ALLIANZ s.p.a. Seguiva comunicazione da parte della vincolataria dei dati per regolare la corresponsione dell'indennizzo.
Successivamente riscontrato il sinistro e risolto il contratto di leasing, Controparte_1
chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per l'importo maturato per canoni. Iscriveva altresì il debito,
pagina 4 di 20 rispetto al quale era vincolataria di polizza e destinataria del relativo Controparte_1
indennizzo, alla centrale rischi di BANCA D'ITALIA, con conseguente danno per l'attrice, avendo la vincolataria aggravato senza necessità la situazione finanziaria ed economica della società attrice con conseguente impedimento di accesso al credito. Adduceva inoltre che parte convenuta, attivata la procedura monitoria ed ottenuto il conseguente decreto ingiuntivo, pur potendo soddisfare le proprie ragioni creditorie su altri cespiti patrimoniali della società attrice, proponeva istanza di fallimento a seguito della quale era dichiarato il fallimento di In esito alla procedura concorsuale Parte_1
aveva luogo la vendita di una ingente parte del patrimonio della società attrice. Ultimato il riparto dell'attivo mediante il pagamento dell'intera debitoria insinuata al passivo, ivi compreso il credito di di cui al predetto decreto ingiuntivo, era disposta la chiusura del Controparte_1
fallimento con il ritorno in bonis della fallita. Soltanto in data 4.02.2021 Controparte_1 autorizzava a liquidare in favore della l'indennizzo a termini di polizza. CP_4 Parte_1
Assumeva pertanto che il mancato pagamento dell'indennizzo da parte della compagnia assicuratrice per prescrizione del diritto era da imputare unicamente alla convenuta e Controparte_1
pertanto ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno conseguentemente derivato per l'iscrizione alla centrale rischi di un credito ampiamente garantito da polizza assicuratrice, per l'omessa attivazione dell'indennizzo quale assicurata diretta, per le omesse azioni esecutive di sicuro esito positivo in considerazione dell'entità del patrimonio della società attrice, per aver agito per ottenere il decreto ingiuntivo contro al e per aver determinato l'apertura della procedura fallimentare a Parte_1
carico della società attrice, nonché per aver ritardato la dichiarazione di svincolo e causato la prescrizione del diritto all'indennizzo.
- Si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto delle domande Controparte_1
articolate dall'attrice.
Rilevava che a seguito dell'affondamento del natante assicurato occorso in data 24.06.2010 notificava alla la risoluzione del contratto Controparte_1 Parte_1
chiedendo il pagamento delle somme dovute per effetto della risoluzione. Al contempo
[...]
quale proprietaria del bene perito e vincolataria della polizza stipulata CP_1 dall'utilizzatore con ALLIANZ s.p.a., si attivava nei confronti della compagnia assicuratrice al fine di ottenere l'indennizzo dovuto. Nonostante le richieste di indennizzo, interruttive del termine prescrizionale, non provvedeva alla liquidazione opponendo l'esistenza di procedimenti CP_4
penali dai quali sarebbe derivata la responsabilità del comandante dell'imbarcazione de qua, per un pagina 5 di 20 certo periodo amministratore della che, determinando il dolo dell'assicurato, rendeva Parte_1
inoperante la polizza. Pertanto, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per l'importo richiesto che in quanto non opposto da parte attrice diveniva definitivo. Risultato impossibile agire fruttuosamente nei confronti della debitrice per il recupero del consistente importo dovuto, la convenuta proponeva istanza di fallimento in esito della quale il Tribunale di Roma pronunciava sentenza dichiarativa del fallimento della società attrice, reclamata dalla fallita, che contestualmente alla revoca della dichiarazione di fallimento articolava richiesta risarcitoria. La declaratoria di fallimento, confermata in sede di appello, diveniva definitiva a seguito della reiezione del ricorso per cassazione.
La procedura fallimentare era definita con il riparto dell'attivo.
Quindi, a fronte della soddisfazione del proprio credito, concedeva lo Controparte_1
svincolo parziale delle somme in favore di della polizza assicurativa. Pt_1
Sulla base di tali argomenti chiedeva il rigetto di ogni domanda avversaria.
La causa era posta in decisione e decisa con la sentenza impugnata con la quale l'organo giudicante di primo grado rigettava ogni domanda con condanna della società attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
***
Con la decisione impugnata l'organo giudicante di primo grado, richiamando la disciplina dettata in materia di prescrizione dal codice della navigazione, applicabile per espresso richiamo normativo in caso di assicurazione di natanti, riteneva che nel caso di specie, sulla base del dettato dell'art. 547 c.c. – che prevede il termine di prescrizione di un anno dei diritti derivanti dall'assicurazione della nave – il predetto termine di prescrizione annuale risultava integralmente decorso. Al riguardo rilevava che agli atti interruttivi della prescrizione, di cui alle richieste inoltrate alla compagnia assicuratrice in data
15.07.2010 e 24.01.2011, non erano seguiti ulteriori atti interruttivi, non potendosi considerare tali le comunicazioni a mezzo fax del 21.09.2011, del 14.11.2011 e del 20.02.2012 in quanto contenenti solo richieste di informazioni circa l'ammontare dell'indennizzo. Conseguentemente la raccomandata ricevuta in data 20.11.2012, quale ulteriore atto interruttivo del termine prescrizionale, interveniva quando era ormai era maturata la prescrizione essendo decorso oltre un anno dal precedente atto interruttivo del 24.01.2011. Nessun atto interruttivo risultava proposto da parte attrice.
Conseguentemente il termine prescrizione di un anno per chiedere ed ottenere l'indennizzo era completamente decorso.
pagina 6 di 20 Tanto premesso rilevava che non integrando la polizza in oggetto né la figura del contratto in favore di terzo né quella del contratto per conto di chi spetta, per i quali i diritti assicurativi sarebbero spettati solo all'assicurato con preclusione del relativo esercizio alla parte contraente, rivestiva la Pt_1
posizione di contraente assicurato in quanto la clausola vincolataria determinava il solo effetto che la liquidazione dell'indennizzo non poteva avvenire senza il consenso o lo svincolo della vincolataria.
Conseguentemente quale soggetto assicurato era onerata di mettere in mora la compagnia assicuratrice per il pagamento dell'indennizzo e di porre in essere i relativi atti interruttivi della prescrizione, la cui omissione, al pari di quella della vincolataria, ha determinato il verificarsi della prescrizione.
In ordine alle richieste risarcitorie rilevava come parte attrice non aveva presentato opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla convenuta in relazione alla debitoria determinatasi a seguito del perimento del natante concesso in locazione finanziaria. Rilevava inoltre che a seguito della reiezione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società attrice, confermata dalla Corte di legittimità, la dichiarazione di fallimento era divenuta definitiva ed inoppugnabile e conseguentemente i relativi presupposti, in quanto definitivamente accertati in sede fallimentare, non potevano essere oggetto di ulteriore valutazione.
Ritenendo legittima la segnalazione presso la centrale rischi rigettava la conseguente richiesta risarcitoria al riguardo formulata.
Del pari, qualificata quale richiesta risarcitoria in quanto rivolta alla convenuta invece che alla compagnia assicuratrice quale soggetto percettore, riteneva infondata la richiesta di restituzione dei dei premi di polizza pagati.
Su tali basi rigettava integralmente la domanda proposta dall'attrice.
***
Avverso a predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
In primis adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, secondo il contenuto della clausola di vincolo della polizza, da leggere in collegamento con il contratto di leasing, la società quale mera contraente, in ragione della clausola vincolataria in Parte_1
favore di non poteva assumere il ruolo di assicurata e conseguentemente Controparte_5 pretendere l'indennizzo. Pertanto quale assicurata, era da ritenersi Controparte_1
responsabile per aver causato la perdita dell'indennizzo per omessa interruzione della prescrizione.
Assumeva al riguardo che il vincolo pattuito nel contratto di assicurazione in favore del finanziatore pagina 7 di 20 dell'acquisto di un bene in leasing priva l'utilizzatore della legittimazione ad agire onde ottenere in caso di sinistro l'indennizzo.
Rilevava che chiedendo con lettera del 6.07.2010 l'indennizzo in Controparte_1
proprio favore e determinato conseguentemente l'interruzione del decorso del termine di prescrizione, si era riconosciuta titolare esclusiva dell'intero indennizzo, come dimostrato anche dall'invio della lettera di svincolo del 4.02.2021 con cui aveva autorizzava a liquidare l'indennizzo in CP_4
favore della società attrice.
In ordine alla omessa opposizione del decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla
[...]
fondato sulla lettera di risoluzione del contratto di leasing avvenuta il 24.06.2010 per CP_1
la somma di euro 1.509.000,00, assumeva di non aver proposto opposizione in quanto non vi erano i presupposti per ottenere la sospensione o annullamento di tale decreto atteso che il credito vantato dalla ra certo liquido ed esigibile. Né la società attrice aveva alcuna titolarità Controparte_1
sul futuro indennizzo quale mera contraente della polizza di copertura del natante.
In ordine al rigetto della richiesta risarcitoria per danni derivati dal procurato fallimento adduceva che n quanto onerata, non aveva assolto all'onere di interrompere il decorso Controparte_1
del termine prescrizionale causando con tale inerzia la prescrizione dell'indennizzo come rilevato dalla sentenza n. 7399/2024. Conseguentemente i danni da ciò derivati alla società attrice, quale conseguenza della perdita del diritto all'indennizzo, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante con l'impugnata sentenza, erano da imputare alla convenuta.
In ordine alla segnalazione in centrale rischi assumeva che il relativo danno era riconducibile alla c.d. perdita di chance non potendo essere dimostrati i vari rigetti e dinieghi degli affidamenti bancari che la avrebbe potuto chiedere nell'esercizio della propria attività. Parte_1
In ordine alla richiesta di restituzione dei premi assicurativi corrisposti in qualità di contraente per la polizza assicurativa in oggetto assumeva che la stipula della polizza era condizione necessaria per la concessione del bene in leasing. Pertanto la vanificazione della copertura assicurativa per effetto del verificarsi della prescrizione determinata dall'inerzia di legittimava la Controparte_1
appellante alla restituzione dei premi corrisposti, pari ad euro 66.000,00, corrispondenti a due anni di copertura assicurativa.
Su tali basi chiedeva la riforma integrale della sentenza appellata con accoglimento delle domande articolate con il libello introduttivo.
pagina 8 di 20 - Si costituiva in giudizio la quale, contestando integralmente l'atto di Controparte_1
gravame, infondato in fatto ed in diritto, e ritenendone corretto il relativo costrutto, chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza di questa Corte del 20.02.2025 era rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata avanzata da parte appellante.
All'udienza del 3.04.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisine e decisa nella camera di consiglio del 9.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che l'atto introduttivo del presente giudizio non presenta profili di inammissibilità, risultando conforme, sul piano formale, al dettato dell'art. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolazione dei motivi di appello, con indicazione delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento del gravame.
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Ciò premesso, l'appello proposto appare infondato per le ragioni di seguito esposte.
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Nella disamina del gravame, la cui focale si orienta sulla valenza della clausola vincolataria presente nel contratto di assicurazione stipulato dalla società appellante con la compagnia Parte_1
assicuratrice ALLIANZ s.p.a. relativa al natante concesso in leasing alla società appellante, riconosciuta a favore della società concedente quale titolare del bene oggetto di assicurazione, appare necessaria una sia pur sintetica ricostruzione dell'istituto della “clausola di vincolo” in oggetto sotto il profilo della natura giuridica e dei relativi elementi strutturali.
In linea generale vale rilevare che la clausola di vincolo presenta una duplice configurazione, e segnatamente, l'una, c.d. <
pagina 9 di 20 Di rilevanza centrale per ogni questione tecnico-applicativa è la qualificazione giuridica dell'istituto, e l'individuazione, nell'ambito della compagine soggettiva del rapporto, del titolare del rischio assicurato in ragione del carattere aleatorio del contratto di assicurazione al quale detta clausola accede.
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Al riguardo va preliminarmente rilevato che il vincolo della somma dovuta a titolo di indennizzo al verificarsi dell'evento assicurato in favore del creditore indicato come vincolatario non muta l'identità del soggetto esposto al rischio, ed in quanto tale titolare del rischio assicurato, che è e resta il debitore e dunque il soggetto che ha interesse alla traslazione del rischio, altrimenti su di sé incombente, all'assicuratore. Non deve al riguardo forviare la circostanza che più soggetti possano essere potenzialmente attinti da un medesimo rischio tanto da vantare un concorrente interesse alla relativa copertura assicurativa, assumendo rilievo la posizione del bene oggetto di assicurazione. Ne consegue che nel caso di concessione del bene in locazione finanziaria, assumono contestuale rilevanza i concorrenti interessi dell'utilizzatore del bene avuto in leasing e del titolare del bene concesso in leasing. Infatti, il contraente-assicurato, quale utilizzatore del bene avuto in leasing, giusta la consueta inversione pattizia del principio res perit domino, ha interesse a garantirsi contro la perdita del cespite e di quanto dovuto al titolare in caso di perimento del bene stesso. Del pari, il titolare del bene concesso in leasing ha interesse a veder garantita la conservazione del bene concesso in leasing per la durata del contratto ed in ottica della restituzione alla scadenza contrattuale qualora, nel caso di leasing traslativo, non sia esercitato il diritto di riscatto.
Per sua natura l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità del bene e a sopportarne i rischi connessi alla perdita patrimoniale non esclude che il concedente mantenga la titolarità della posizione proprietaria, con la fondamentale funzione di garanzia a tutela del credito relativo ai canoni che ha diritto di percepire oltre che sulla proprietà del bene concesso in leasing della quale resta titolare. Il finanziatore dei beni utilizzati dal lessee può confidare sulla consistenza di detti beni sino al termine del rapporto contrattuale e più precisamente sino a che il secondo non abbia optato per l'acquisto pagandone il corrispettivo pattuito per il riscatto. Ne consegue che il concedente è portatore di un interesse avente ad oggetto il bene concesso in leasing, concorrente con quello dell'utilizzatore, gravato direttamente dal rischio di perimento del bene avuto in uso ed in custodia, in modo non dissimile dall'interesse del titolare di un diritto di uso o di abitazione o ancora del creditore munito di garanzia reale sul bene.
pagina 10 di 20 Il rischio assicurato principalmente rilevante nel contratto di assicurazione di bene concesso in leasing
e rispetto al quale è parametrato il premio assicurativo è strettamente connesso all'utilizzo del bene, e segnatamente alle modalità di impiego e utilizzo dello stesso, e dunque alle attività nelle quali il bene, secondo le specifiche previsioni contrattuali di utilizzo, è impiegato, e alle modalità di impiego da parte dell'utilizzatore, che, quale affidatario del bene assicurato, è tenuto, nel periodo di affidamento ed utilizzo del bene, ai relativi obblighi di custodia, dovendo al termine del contratto restituirlo integro al soggetto concedente, che, come evidenziato in premessa, ha interesse alla preservazione della relativa integrità ed alla conservazione del relativo valore per tutto il periodo di durata del rapporto di leasing, restando esposto ai rischi derivanti dell'utilizzo del bene da parte dell'utilizzatore.
Il premio corrisposto dall'assicurato è dunque parametrato all'entità del rischio incombente sul bene concesso in leasing, rischio del quale è titolare il contraente assicurato quale utilizzatore del bene, rispetto al quale, per le ragioni innanzi esplicate, riveste una posizione di interesse meritevole di tutela anche il soggetto concedente e proprietario del bene assicurato a vedersi garantita la corresponsione del canone o il valore residuo del bene al momento della scadenza del contratto qualora non sia stata esercitato il diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore.
La clausola vincolataria ha pertanto l'effetto di veicolare l'indennizzo dovuto a seguito del verificarsi dell'evento assicurato e dunque della perdita o del danneggiamento del bene, direttamente al concedente, proprietario del bene assicurato, con conseguente traslazione sulla compagnia assicurativa del rischio incombente sull'utilizzatore ed affidatario del bene, quale soggetto direttamente obbligato nei confronti del concedente a garantirne l'integrità e la conservazione del valore per tutta la durata del rapporto contrattuale.
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Venendo all'esame strutturale è da escludere che la clausola vincolataria possa integrare una ipotesi di assicurazione per conto altrui. Tale modello presuppone una dissociazione soggettiva tra il contraente e l'assicurato, ossia il soggetto esposto al rischio dedotto in copertura. L'istituto verrebbe a configurare una ipotesi di interposizione gestoria non rappresentativa, assimilabile al mandato senza rappresentanza. A differenza del contratto a favore di terzi – mediante il quale lo stipulante, operando sulla base di un proprio interesse intende attribuire ad un'altra persona, che non diviene parte né sostanziale né formale del contratto concluso, il proprio diritto a pretendere la prestazione dovuta dal promittente – nell'assicurazione per conto altrui, quale appunto la gestione di interessi altrui, è dedotto in garanzia il rischio gravante su altro soggetto che sebbene estraneo al contratto non è certamente terzo pagina 11 di 20 nella struttura del rapporto assicurativo. Il dettato dell'art. 1891 c.c. non impone alcuna indagine in ordine alla ricorrenza di un interesse dello stipulante al contratto e non ammette la possibilità di revoca del beneficio attribuito al terzo. Al contempo l' è gravato da una serie di oneri e obblighi non Parte_3
incombenti sul beneficiario di una stipulazione conclusa a suo favore, come quello di rendere edotto l'assicuratore delle eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente in fase precontrattuale, di informarlo dell'eventuale aggravamento del rischio, di avviso in caso di verificazione del sinistro ed adoperarsi al salvataggio del bene assicurato ecc.
Anche l'approccio ricostruttivo che riconduce la clausola vincolataria al paradigma del contratto a favore di terzo, ove stipulante sarebbe il soggetto esposto a rischio, promittente la compagnia assicurativa e titolare del diritto all'indennità il vincolatario, non appare condivisibile in quanto non approfondisce l'effetto applicativo del contratto a favore di terzi in ambito assicurativo, potendo tale schema contrattuale operare solo nel comparto vita. Qualora fosse possibile attribuire al terzo non interessato il diritto al pagamento dell'indennità anche nelle assicurazioni contro i danni, il contratto tradirebbe la propria funzione indennitaria che reclama non solo la sussistenza di un interesse al risarcimento dell'assicurato, ma anche che la titolarità del diritto all'indennizzo permanga in capo al soggetto gravato del rischio dedotto in copertura.
Nell'assicurazione contro i danni il beneficiario coincide con l'assicurato, che è il soggetto rispetto al quale l'assicuratore si obbliga a rivalere di un danno ad esso prodotto da un sinistro, mentre nell'assicurazione sulla vita, qualora non coincidente con l'assicurato, il terzo acquista un diritto proprio nei confronti dell'assicuratore per effetto della designazione. L'acquisto di un diritto a favore di un terzo estraneo all'atto, in tanto può verificarsi in quanto la volontà delle parti sia diretta ad attribuirgli tale situazione attiva. Nel caso in cui le parti non abbiano convenuto di conferire al terzo il diritto di esigere una determinata prestazione dal promittente, e pertanto questi risulti semplice destinatario della stessa, la convenzione si traduce tecnicamente in un negozio c.d. al terzo>>. Si avrebbe una cesura tra la figura del beneficiario di una stipulazione a favore di terzo, in quanto tale legittimato ad esigere la prestazione nei confronti dell'assicuratore, e la figura del vincolatario investito soltanto della legittimazione a ricevere la prestazione. Nello schema della clausola vincolataria, titolare del diritto alla prestazione oggetto dell'obbligazione di pagamento dell'indennità resta l'assicurato che in qualità di titolare del diritto alla prestazione contrattuale, conviene soltanto di <
pagina 12 di 20 Tali discrasie strutturali escludono la riconducibilità della clausola vincolataria al paradigma del contratto a favore di terzo.
Del pari non può accogliersi la tesi che riconduce la clausola vincolataria alla figura della cessione di credito futuro a scopo di garanzia. Al pari dell'approccio che ricostruisce la clausola come contratto a favore di terzo l'impostazione in oggetto non si concilia con il principio indennitario a base del contratto assicurativo atteso che la cessione effettuata prima del verificarsi del rischio provocherebbe una scissione tra diritto all'indennizzo e titolarità dell'interesse al risarcimento incompatibile con il sistema dell'assicurazione contro i danni alla quale la clausola di vincolo accede.
Esclusa anche tale ipotesi ricostruttiva va verificato se la clausola vincolataria configuri un negozio con prestazione al terzo in forza del quale la posizione del vincolatario sarebbe di semplice destinatario del pagamento, munito della legittimazione a ricevere ma non a pretendere la prestazione indennitaria oggetto della polizza assicurativa. Sebbene prima facie sembrerebbe rilevare una assonanza funzionale tra l'indicazione di pagamento e la clausola complessa di vincolo, vi osterebbe il dato che a differenza dell'indicazione di pagamento, rivestente natura di negozio unilaterale, la clausola di vincolo, quale accordo tra la compagnia assicurativa e l'assicurato in ordine alla costituzione dell'obbligo di pagamento al vincolatario, rivestirebbe necessariamente natura bilaterale, necessitando l'assunzione del vincolo di pagamento in favore del vincolatario dell'accettazione della compagnia assicuratrice.
Peraltro, la stessa natura di negozio unilaterale dell'indicazione di pagamento impedirebbe di configurare in capo all'assicuratore un obbligo di destinare la somma esclusivamente in capo al vincolatario.
È pertanto da escludere che la clausola in oggetto possa integrare una ipotesi di indicazione di pagamento.
Lo schema di maggiore assonanza funzionale e strutturale è costituito dal paradigma della delegazione di pagamento, connotato dall'obbligo del delegato, assunto con il delegante, di effettuare il pagamento al delegatario. Sul piano operativo ciò comporta che il creditore-delegatario non può rivolgersi al delegato quale proprio debitore potendo solo sollecitare l'accettazione dell'incarico o, se questa sia intervenuta, il pagamento. La delegatio solvendi presenta il medesimo schema perfezionativo della clausola di vincolo atteso che, a differenza dell'indicazione di pagamento, con la delegazione non viene designato un ulteriore legittimato a ricevere oltre al creditore, ma si costituisce un vincolo a carico del debitore di pagare al soggetto designato, nella specie al terzo vincolatario, per cui è necessariamente richiesto il consenso ovvero l'accettazione dell'incaricato del pagamento. Tra delegato pagina 13 di 20 e delegatario non sussiste alcun rapporto contrattuale, atteso che il delegatario all'atto del pagamento si limita semplicemente a ricevere nella sua sfera giuridica la prestazione del delegato. Nel contesto in esame la delegazione risulta titolata sia in relazione al rapporto di provvista sia in relazione al rapporto di valuta atteso che al verificarsi del rischio l'assicuratore effettua il pagamento in dipendenza del rapporto che lo lega all'assicurato-delegante oltre che con riferimento al debito di quest'ultimo verso il vincolatario. Ne consegue la possibilità per la compagnia assicuratrice di opporre al vincolatario i vizi inerenti sia al rapporto rispetto al delegato, sia a quello assicurativo.
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Su tali basi, la clausola vincolataria in esame – con la quale preso espressamente atto che presente polizza viene vincolata a favore di …>> la società assicuratrice CP_2 dell'atto di finanziamento … scadente in data 30.04.2013 …>> espressamente si obbligava riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa riconosciuto (e) a non liquidare alcun indennizzo senza il consenso scritto dalla vincolataria …>> – inserita nella polizza assicurativa conformemente a quanto previsto nel contratto di leasing – che nel richiedere che l'imbarcazione fosse assicurata prevedeva espressamente la possibilità che alla stipula della polizza provvedesse l'utilizzatore, gravato del pagamento del relativo premio, con clausola vincolataria in favore della società concedente – da qualificare secondo lo schema del <
Il soggetto vincolatario, quale destinatario della clausola di vincolo in oggetto, che impedisce all'assicuratore di pagare l'indennizzo dovuto al verificarsi dell'evento assicurato senza il consenso scritto del vincolatario, riveste la posizione di destinatario del pagamento dell'indennizzo, secondo lo schema obbligatorio innanzi descritto, senza assumere per ciò la qualità di soggetto assicurato, qualità che permane in capo all'utilizzatore del bene assicurato e contraente della polizza in oggetto.
Ne consegue che rivestendo la qualità di assicurato ed essendo il titolare del rischio assicurato,
l'utilizzatore del bene concesso in leasing resta onerato dell'attuazione dei diritti di polizza, dovendo provvedere alla attivazione della stessa e a porre in essere gli eventuali atti interruttivi della prescrizione.
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pagina 14 di 20 Tanto premesso, la società appellante, quale utilizzatore del bene concesso in leasing e titolare del conseguente rischio investente il bene assicurato, rivestendo la qualità di soggetto assicurato nei termini innanzi esposti, era contrattualmente legittimata ad esercitare i diritti di polizza e ad attivarsi per il pagamento dell'indennizzo, per cui era onerata per la messa in mora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 c.c., dell'assicuratore nel caso di mancato pagamento dell'indennizzo al soggetto legittimato a riceverlo, nella specie al vincolatario, e ad attivarsi per interrompere il decorso del termine prescrizione per l'indennizzo, previsto in materia di assicurazione dei natanti.
Premesso che la materia della prescrizione è sottratta alla disponibilità delle parti private trovando regolamentazione unicamente nella legge, richiamata la disciplina dettata in materia di prescrizione dal codice della navigazione, applicabile per espresso richiamo normativo in caso di assicurazione di natanti, mette conto rilevare che, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza appellata, l'art. 547 cod. nav. – che, quale norma speciale dettata nell'ambito della navigazione, prevale sulla disciplina della prescrizione codicistica (cfr. sul punto Cass. Civ. n.
541/2020) – prevede per i diritti derivanti dall'assicurazione della nave il termine di prescrizione di un anno, che nel caso di specie risulta ampiamente decorso.
Al riguardo vale rilevare che gli unici atti interruttivi della prescrizione sono costituiti dalle lettere raccomandate inviate dalla vincolataria alla compagnia assicuratrice, ma le stesse non hanno impedito il verificarsi della prescrizione.
Come correttamente rilevato dall'organo giudicante di primo grado, ai primi atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale, costituiti dalle richieste inviate dalla vincolataria all'assicuratore in data
15.07.2010 ed in data 24.01.2011 chiaramente espressive della volontà di far valere il diritto al conseguimento dell'indennizzo, sono seguite altre missive inviate a mezzo fax rispettivamente in data
21.09.2011, in data 14.11.2011 ed in data 20.02.2012 le quali, tuttavia, contenendo una mera richiesta di informazioni circa l'ammontare dell'indennizzo e la presenza di eventuali cause ostative alla liquidazione, non possono valere quali atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale in quanto chiaramente espressivi della volontà di conseguire l'indennizzo di polizza. Solo la raccomandata recapitata alla compagnia assicuratrice in data 20.11.2012 assume valenza di atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ma risulta inviata quando il termine prescrizionale annuale, ricominciato a decorrere dopo il primo atto interruttivo dal 24.01.2011 e non più interrotto, era completamente decorso con conseguente prescrizione del diritto all'indennizzo.
pagina 15 di 20 Invece la società appellante, dopo la denuncia del sinistro a seguito dell'evento incendiario che ha determinato la perdita totale del bene assicurato, non ha posto in essere alcun atto interruttivo del decorso del termine annuale prescrizionale previsto dal codice della navigazione per l'assicurazione dei natanti.
A fronte della totale inerzia della società appellante, che per le ragioni innanzi esposte, nella qualità di soggetto assicurato, in quanto onerata, era tenuta ad attivarsi per interrompere il decorso del termine prescrizionale, la perdita dell'indennizzo per l'intervenuta prescrizione è da ascrivere anche alla protratta inerzia della stessa quale soggetto assicurato e dunque onerato di ogni azione volta all'attuazione dei diritti di polizza ed al pagamento dell'indennizzo secondo la previsione della clausola vincolataria, atteso che l'interesse alla base del contratto di assicurazione non può che identificarsi in quello del titolare del rischio che nella fattispecie in esame si identifica nell'utilizzatore del bene e dunque nella società alla quale in forza del contratto di leasing il natante Parte_1
assicurato è stato affidato.
Ne consegue che non può dolersi del comportamento inerziale della vincolataria Parte_1
incombendo sulla stessa un autonomo onere di attivazione dei diritti di polizza rimasto disatteso.
La presenza del vincolo comporta solo che la liquidazione dell'indennizzo debba avvenire con il consenso scritto della vincolataria, senza che ciò determini la trasformazione della vincolataria da beneficiaria della clausola di vincolo presente nella polizza a soggetto assicurato, qualifica che sussiste, quale titolare del rischio assicurato, nella società affidataria del bene e dunque in Come Parte_1
innanzi evidenziato, ai sensi e per gli effetti del dettato dell'art. 2943 c.c. quale Parte_1
utilizzatrice del bene, era tenuta a mettere in mora l'assicurazione per il pagamento dell'indennizzo.
Pertanto, la perdita dell'indennizzo per intervenuta prescrizione, in quanto determinata direttamente dal comportamento inerziale della società appellante quale titolare del rischio e dunque di soggetto rivestente direttamente la qualifica di soggetto assicurato, è alla stessa direttamente imputabile, con la conseguenza che la stessa non può dolersi della mancata attivazione dei diritti di polizza da parte della vincolataria.
Segue il rigetto dei motivi di appello al riguardo articolati.
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In ordine alle censure articolate in ordine alla procurata dichiarazione di fallimento di parte attrice a seguito di istanza di fallimento proposta dalla società concedente, occorre in primis rilevare che
[...]
non ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla società Parte_1
pagina 16 di 20 concedente a fronte della risoluzione del contratto di leasing per la perdita totale del bene concesso in leasing, conseguentemente divenuto definitivo, con cui le si ingiungeva di pagare in favore della società concedente l'importo di euro 1.509.305,31 derivante dalla risoluzione del leasing. Né ha provveduto al pagamento della somma ingiunta con il predetto decreto ingiuntivo, il cui inadempimento è stato posto a fondamento dell'istanza di fallimento proposta dalla società concedente.
Inoltre, l'odierna appellante non ha partecipato all'udienza pre-fallimentare, essendosi limitata a proporre reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, respinto da parte della Corte di Appello di
Roma, a cui è seguita anche la reiezione del ricorso proposto in Cassazione avverso tale provvedimento di rigetto, con la conseguenza che la dichiarazione di fallimento è divenuta definitiva ed inoppugnabile.
Tanto premesso, avendo in sede di reclamo dedotto i medesimi argomenti dedotti nel Parte_1 presente giudizio, lamentando la mancanza di uno stato di insolvenza e l'omessa escussione dei beni sociali, tali argomenti, essendo stati tutti disattesi in modo definitivo nella competente sede fallimentare, non sono suscettibili di ulteriore rivalutazione in questa sede ai fini dell'eventuale responsabilità del creditore istante.
Pertanto, essendo precluso il riesame in questa sede dei presupposti a fondamento dell'istanza di fallimento, la domanda risarcitoria in esame, basata sui medesimi dedotti argomenti, non appare fondata e va necessariamente rigetta come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado.
Segue il rigetto dei relativi motivi di appello al riguardo articolarti.
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In ordine alla dedotta responsabilità di per la segnalazione alla centrale Controparte_1
rischi della debitoria conseguente alla risoluzione del contratto di leasing a seguito dell'evento incendiario e della conseguente mancata corresponsione degli importi conseguentemente dovuti, premesso che, come rilevato dall'organo giudicante di primo grado, parte appellante non ha specificato se si tratti di segnalazione a sofferenza ovvero di segnalazione di debito, appare decisiva la circostanza che per debitorie, come quella in oggetto, di importo superiore ad euro 30.000,00 la segnalazione è obbligatoria ed automatica, mentre la segnalazione a sofferenza presuppone una valutazione circa la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, anche non giudizialmente accertato, o della sussistenza di situazioni sostanzialmente equiparabili.
Come chiarito dal Supremo Consesso di giustizia, la nozione di insolvenza richiesta per la segnalazione a sofferenza non si identifica propriamente in quella propria fallimentare, concretizzandosi in una pagina 17 di 20 valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria ovvero di grave difficoltà economica, senza specifico riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità (Cfr. Cass.
Civ. 12.10.2007 n. 21428; Cass. Civ. 16.12.2014 n. 26361; Cass. Civ.
6.12.2019 n. 31921). Deve pertanto trattarsi di una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza. Ne consegue che nella valutazione in ordine alla sussistenza di una situazione di sofferenza a base della segnalazione alla centrale rischi, assume concreta rilevanza la consistenza patrimoniale del debitore. La situazione di sofferenza è dunque contigua a quella dell'insolvenza fallimentare, rappresentandone una espressione attenuata.
È pertanto di tutta evidenza come la situazione di insolvenza a base della dichiarazione di fallimento integri i presupposti legittimanti la segnalazione a sofferenza.
La segnalazione a sofferenza, quale elemento pregiudizievole per l'immagine commerciale dell'imprenditore, può essere fonte di responsabilità ove effettuata in assenza dei presupposti richiesti.
Nel caso di specie, in assenza di specifiche allegazioni, in primo luogo non è dato rilevare la tipologia di segnalazione operata da parte della società concedente il bene concesso il leasing. A ciò si aggiunge la circostanza che la società appellata, in ragione della debitoria in oggetto è stata dichiarata fallita con provvedimento divenuto definitivo, il che dà definitiva conferma della sussistenza dei presupposti che legittimavano e giustificavano la segnalazione a sofferenza.
Ne consegue che non essendovi prova di alcuna segnalazione illegittima non si configura alcuna forma di responsabilità a carico della società concedente.
Segue il rigetto dei motivi di gravame al riguardo articolati.
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In ordine alla domanda restitutoria dei premi corrisposti per la polizza assicurativa in oggetto, va rilevato che la stessa non risulta formulata nei confronti della compagnia assicuratrice, percettrice dei premi di cui si invoca la restituzione, ma nei confronti della società titolare del bene concesso in leasing. Ne consegue che la stessa, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, non può che essere qualificata come domanda risarcitoria connessa alla perdita dell'indennizzo determinata a causa della verificata prescrizione, la quale avrebbe vanificato l'utilità della polizza.
Così qualificata la domanda, vale rilevare che, come innanzi evidenziato, la prescrizione del diritto all'indennizzo, quale fonte dal danno lamentato con la domanda in esame, è dipesa da inerzia propria pagina 18 di 20 della stessa attrice contraente, che omettendo ogni atto interruttivo ha dato causa al verificarsi della prescrizione.
Consegue il rigetto dei relativi motivi di appello.
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Al rigetto dell'appello segua l'integrale conferma della sentenza appellata.
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Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante va condannata alla rifusione in favore della appellata Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio di appello che si liquidano, in Controparte_1 ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglione tra euro
16.000.001,00 ed euro 32.000.000,00), applicati i parametri tariffari, in complessivi euro 35.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Pt_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR
[...]
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 7399/2024, pubblicata il 25.07.2024, del Tribunale Ordinario di CP_1
Milano, ogni contraria domanda e/o istanza e/o eccezione respinta, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi CP_1
euro 35.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed Iva (se dovuta) come per legge;
pagina 19 di 20 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
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