Sentenza 4 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 04/07/2023, n. 11215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11215 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/07/2023
N. 11215/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09417/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9417 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesca Borsadoli e Francesca Flossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 co. 1 lett. f) l. n. 91/92 n. K10/507744, notificato in data 04.05.2019, nonché per l'annullamento di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 giugno 2023 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento del decreto n. K10/507744 del Ministero dell'Interno di rigetto dell’istanza presentata in data 11.11.2014 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91/92 (per raggiungimento di anni dieci di regolare residenza) ai fini della concessione di cittadinanza, emesso da Ministero dell’Interno in data 4.5.2019, con al seguente testuale motivazione “visto il preavviso di diniego datato 14.01.2019 inserito nel sistema SICITT, ritenuto che non fossero stati forniti elementi utili per una decisione favorevole, considerato che l’inserimento dello straniero nell’ambito nazionale è valutato non solo sulla base dell’accertamento di condizioni esclusivamente formali ma scaturisce anche da un complesso di situazioni e di comportamenti idonei a fondare l’opportunità della concessione dello status civitatis; considerato che la concessione della cittadinanza italiana , richiesta ai sensi dell’art. 9 della citata legge 91/92 comporta l’esercizio di un potere altamente discrezionale da parte dell’amministrazione che è tenuta ad accertare la coincidenza tra l’interesse pubblico da tutelare e quello vantato dal richiedente, mediante una valutazione complessiva degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria , tali da poter escludere che l’inserimento stabile del richiedente nella collettività nazionale arrechi danno alla stessa ; ritenuto che non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana decretava che l’istanza del sig. -OMISSIS-era respinta” .
Allegava altresì, in punto di fatto, che aveva proceduto ad una verifica presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia dalla quale era emerso che era stato effettivamente indagato in relazione al reato di cui all’articolo 572c.p. per un fatto presuntivamente verificatosi in data 31.08.2011, il cui procedimento penale era stato tuttavia archiviato in data 06.04.2018 con il decreto del Giudice per le indagini preliminari di Brescia.
Deduceva quindi in punto di diritto l’illegittimità dell’atto impugnato in ragione del seguente articolato motivo di gravame: violazione della legge 241 del 1990- assenza di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti mancata considerazione di fatti e circostanze determinanti – eccesso di potere (motivazione assente, insufficiente e/o errata – carente istruttoria - contraddittorietà -. falso o errato presupposto di fatto, travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione di legge.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente depositando ampia documentazione, ivi incluso il preavviso di rigetto ex art 10 bis della legge n. 241/1990 –richiamato per relationem dal provvedimento impugnato - ove era stato evidenziato alla parte ricorrente in sede procedimentale che dalla documentazione acquisita agli atti risultava, nei confronti della S.V., la seguente situazione penale:
- Comunicazione di reato all'A.G. del 22/11/2004, da parte della Stazione CC di Verolanuova (BS), per la violazione dell'art. 186, comma 2, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (sanzioni per guida sotto l'influenza dell'alcool);
- Comunicazione di reato all'A.G. del 22/11/2004, da parte dell'Ufficio Stranieri di Brescia (BS), per la violazione degli artt. 640, 110 c.p. (truffa, concorso) e art. 1, comma 9, legge 195/2002 (falsa dichiarazione di emersione).
Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente depositando ampia documentazione.
All’udienza del 30 giugno 2023 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Sul punto il Collegio osserva quanto segue in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, di recente sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), secondo cui l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
Se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
Applicando le coordinate tracciate al caso in esame, ritiene il Collegio infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione della ricorrente dando rilievo, unitamente al fatto che il reato di cui all’articolo 572 c.p. era stato archiviato in data 06.04.2018 per intervenuta estinzione per prescrizione, alle concrete risultanze di cui al riportato preavviso di rigetto, valutabili sfavorevolmente a prescindere dagli esiti processuali, che rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza delle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.
Si tratta infatti di addebiti specifici e particolarmente rilevanti ai fini della formulazione del giudizio prognostico relativo all’utile inserimento dell’aspirante cittadino.
Senza tacere, peraltro, da un lato, che la archiviazione per prescrizione è dichiarata in conseguenza del mero decorso del tempo e, dunque, nulla attesta in ordine alla non colpevolezza dei fatti contestati (cfr. Cons. St., sez. III, 16 settembre 2022, n. 8033; Id., 9 maggio 2023, n. 4684); dall’altro, che come evidenziato dal Ministero resistente, le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione (Cons. St., sez. III, n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 802 del 2019).
Tanto chiarito, il Ministero dell’Interno, lungi dall’operare un mero automatismo preclusivo derivante dai procedimenti penali a carico dell’interessato, ha discrezionalmente apprezzato tutte le circostanze del caso concreto, concludendo per una non compiuta integrazione dell’appellante nel territorio nazionale ed effettuando una scelta di merito non sindacabile in questa sede in quanto non manifestamente illogica.
In definitiva, in ragione di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
Atteso l’esito del giudizio parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite – liquidate come in dispositivo – in favore dell’amministrazione resistente in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.