Articolo 5 della Legge 22 giugno 1954, n. 395
Articolo 4Articolo 6
Versione
10 luglio 1954
Art. 5.
Dalle quote risultanti dovute a norma dell'art. 1 e' detratto l'importo delle somme che per lo stesso titolo i concessionari dei reintegri hanno gia' percepito da qualsiasi ente od amministrazione.
Entrata in vigore il 10 luglio 1954