Art. 5.
Dalle quote risultanti dovute a norma dell'art. 1 e' detratto l'importo delle somme che per lo stesso titolo i concessionari dei reintegri hanno gia' percepito da qualsiasi ente od amministrazione.
Dalle quote risultanti dovute a norma dell'art. 1 e' detratto l'importo delle somme che per lo stesso titolo i concessionari dei reintegri hanno gia' percepito da qualsiasi ente od amministrazione.