Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16227/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile
Giudice Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16227/2023 promossa da:
(P. Iva n. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Controparte_1 P.IVA_1
Antonio MARADEI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Roasio n. 16;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea CP_2 C.F._1
RUOCCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia, via Lustro n. 29;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, consegna documentazione, art. 119TUB
CONCLUSIONI
Parte Attrice:
“in via pregiudiziale
- dichiarare l'incompetenza per valore del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a favore di quella del Giudice di Pace e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare nei confronti dell'esponente il Decreto Ingiuntivo n. 4463/2023 (R.G. n. 12595/2023), concesso dal
Tribunale di Torino, Dott. Tetamo, in data 7 luglio 2023; nel merito
- accertare la mancanza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo per le ragioni tutte di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare nei confronti dell'esponente il Decreto Ingiuntivo n. 4463/2023 (R.G. n. 12595/2023), concesso dal Tribunale di
Torino, Dott. Tetamo, in data 7 luglio 2023 ed in ogni caso dichiarare non dovute le relative spese;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA, CPA, rimborso forfettario 15%.”
Parte Convenuta:
“a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Su ricorso depositato da , il Tribunale di Torino, con decreto n.4463/2023, notificato CP_2 il 10.07.2023, ha ingiunto a di consegnare al ricorrente copia del contratto di Controparte_1 finanziamento n. 000003397376, della correlata polizza assicurativa con modello SECCI, dell'estratto delle rate pagate, oltre al pagamento delle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi € 1.370 oltre accessori.
2) Con atto di citazione depositato il 19.09.2023, la banca ha proposto opposizione per i seguenti motivi:
- in via pregiudiziale, il Tribunale sarebbe incompetente per valore, in quanto questo deve determinarsi sulla base del valore delle fotocopie della documentazione richiesta, ammontando quindi a poche decine di euro;
- nel merito, il ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo sostenendo di aver effettuato CP_2 richiesta formale di copia di documentazione bancaria ex art. 119 TUB, senza ricevere riscontro;
- in realtà, nel caso di specie, per conto dell'attore la richiesta era pervenuta alla banca con una pec del 2.3.2023 inviata dall'associazione “ Controparte_3
”;
[...]
- la PEC era stata inviata ad indirizzo errato, corrispondente all'Ufficio Reclami di , Controparte_1
e non a quello indicato nei pubblici registri, presso il quale è stato invece correttamente notificato il decreto ingiunto (doc. 9 attrice);
- inoltre, la polizza assicurativa richiesta risulta sottoscritta con “ ” e “ CP_1 Controparte_4 [...]
”, società terze rispetto all'ingiunta, e pertanto, le copie della polizza avrebbero dovuto CP_5 essere richieste alle suddette compagnie;
- ha comunque provveduto ad inoltrare l'istanza alla filiale di competenza;
Controparte_1
- questa ha reperito la documentazione richiesta, ma, ritenendo l'irregolarità della procura conferita dal all'Associazione A.DIFESA, ha comunicato, sia a mezzo posta ordinaria al cliente che CP_2 con mail indirizzate allo stesso ed all'associazione, l'impossibilità di trasmettere la documentazione direttamente all'associazione stessa, e la possibilità per il di integrare la procura, CP_2 rilasciandola con firma autenticata, o di ritirare personalmente in filiale la documentazione richiesta;
- queste comunicazioni non hanno mai avuto riscontro, e la controparte, scaduto il termine di 90 giorni previsto dall'art. 119TUB, ha proceduto direttamente con il deposito del ricorso monitorio;
- con il proprio ricorso per decreto ingiuntivo, il ha richiesto ed ottenuto anche l'ingiunzione CP_2 alla consegna “dell'estratto delle rate non pagate”, documento che non è mai stato richiesto con le precedenti istanze ex art. 119 TUB, non è previsto né per legge né contrattualmente e richiede pertanto una rielaborazione da parte dell'istituto di credito;
- in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo, con pec del 5.09.2023 ha inviato al difensore CP_1 del convenuto la documentazione oggetto di ingiunzione, domandando però, considerata la correttezza del proprio operato, la rinuncia alle spese del giudizio monitorio (doc. 5 attrice);
- controparte ha riscontrato negativamente tale richiesta (doc. 6 attrice);
- il comportamento sopra descritto, da parte del , costituisce violazione dei doveri di buona CP_2 fede ed abuso del diritto, non avendo lo stesso ritirato la documentazione messa a disposizione dalla Banca nei propri locali né regolarizzato la procura conferita all' da egli delegata, ma CP_3 avendo unicamente atteso il decorso del termine previsto dall'art. 119 TUB per poi procedere al ricorso per decreto ingiuntivo.
3) La parte convenuta si è costituita regolarmente, contestando le allegazioni e le domande di controparte e deducendo preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per valore formulata da controparte, ritenendo che il valore della controversia sia indeterminabile.
Nel merito, esso inoltre prospetta:
- la corretta individuazione dell'indirizzo pec a cui è stata inoltrata la richiesta;
- la richiesta di documentazione inviata per il tramite dell'Associazione A.DIFESA era sottoscritta dal , e corredata dai documenti dello stesso, motivo per il quale non era CP_2 necessaria la procura né si configurava alcuna carenza di legittimazione da parte dell'associazione;
- l'art. 119 TUB attribuisce al cliente il diritto di avere, nel termine di 10 anni, copia della documentazione inerente a singole operazioni, e quindi, poiché i pagamenti delle rate di rimborso sono singole operazioni, anche il relativo estratto conto rientra nell'ambito applicativo della norma, perché esso non è altro che il riepilogo di singole operazioni raggruppate in un determinato periodo di tempo;
- la banca ha violato il generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, non avendo nel riscontro all'istanza del fornito la documentazione richiesta, ma essendosi CP_2 limitata ad invitare il cliente ad inoltrare la richiesta ad altro indirizzo mail e a ritirare la documentazione personalmente in filiale.
4) Esperita senza successo la procedura di mediazione obbligatoria, e ritenute le prove orali richieste da parte opponente inammissibili e comunque superflue ai fini della decisione, all'esito dell'udienza del 30.01.2024 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., e con ordinanza del
25.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5) Preliminarmente si deve ribadire l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla banca opponente.
In estrema sintesi, è sufficiente ricordare che l'eccezione si fonda sull'assunto che il valore della controversia debba individuarsi nel costo necessario per la produzione delle copie da consegnare al cliente. Tale tesi, però, è stata sconfessata dalla recente giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che la domanda di consegna della documentazione bancaria, formulata ai sensi dell'art. 119 TUB, è di valore indeterminabile, a nulla rilevando il valore dei costi di produzione delle copie, poiché tale attività è meramente strumentale a soddisfare il diritto del cliente ad ottenere la consegna dei documenti relativi al rapporto, anche a fini di acquisizione della prova (cfr. Cassazione civile sez. I,
13/11/2024, n.29272).
6) Nel merito, invece, è decisivo il fatto che la banca opponente abbia trasmesso via pec al difensore del la documentazione oggetto di ingiunzione (cfr. doc. 5 attrice) in data precedente CP_2 all'instaurazione del presente giudizio di opposizione, circostanza che non è stata contestata da controparte.
Pertanto, avendo la ottemperato a quanto richiesto con decreto ingiuntivo, deve essere CP_6 dichiarata cessata la materia del contendere della presente opposizione, e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
7) Ai fini della regolazione delle spese, occorre tuttavia rilevare la soccombenza virtuale della parte convenuta, in quanto il decreto ingiuntivo da essa richiesto ed ottenuto difettava dei presupposti di legge.
Al riguardo, si consideri che con ricorso per decreto ingiuntivo, il ha riferito di aver richiesto CP_2 via pec a copia del contratto, della polizza assicurativa e dell'estratto delle rate Controparte_1 pagate, “senza ricevere alcun riscontro” (cfr. doc. 1 attrice;
all. B convenuta). Invece, per quanto emerso nel presente giudizio di opposizione, questo non corrisponde al vero, perché la banca aveva puntualmente riscontrato la richiesta del . CP_2
Questi, infatti, aveva formulato le proprie richieste per il tramite dell'associazione “ ” (cfr. CP_3 all. B convenuta), sottoscrivendo unitamente a questa un modulo di richiesta documenti poi trasmesso via pec alla banca dalla stessa associazione.
Tralasciando le questioni sollevate dalle parti in ordine alla correttezza dell'indirizzo pec a cui è stata inviata la richiesta di consegna della documentazione, essendo comunque pacifico che la banca l'abbia ricevuta e lavorata, ciò che conta è che essa vi abbia dato riscontro, con mail inviata al il 13.03.2023 e all'associazione il 12.4.2023, nella quale rappresentava che tutta la CP_2 documentazione richiesta fosse disponibile presso la filiale per il ritiro da parte del cliente personalmente, e che invece, per la consegna della stessa all'associazione, fosse invece necessaria idonea delega, evidenziando come la procura rilasciata dal all'associazione A.DIFESA non CP_2 rispettasse i requisiti previsti, ed indicando dettagliatamente quanto necessario a regolarizzare la stessa (cfr. doc. 3 e doc. 4 attrice).
Né il né l'associazione, invece, hanno mai risposto alle interlocuzioni della Banca, CP_2 limitandosi a proporre ricorso per decreto ingiuntivo una volta trascorsi i termini indicati dall'art. 119, comma 4, TUB.
Questo porta alla conseguenza che non si può ritenere che abbia rifiutato la consegna Controparte_1 della documentazione in esame, essendosi limitata a rappresentare le sue riserve sulla regolarità della delega conferita all'associazione e ad offrire anche la possibilità per il cliente di ritirarla personalmente in filiale. Questo contegno non può qualificarsi rifiuto (e infatti la parte convenuta non lo ha neppure menzionato nel ricorso monitorio), né appare dilatorio, considerato che le risposte della banca sono ben precedenti alla scadenza del termine ex art. 119 TUB. Pertanto, avrebbe meritato quantomeno una ulteriore interlocuzione da parte del richiedente, anche solo per motivare la regolarità della procura conferita all'associazione e per sollecitare la consegna dei documenti alla stessa, o per concordare diverse modalità di consegna.
D'altra parte, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha evidenziato come il diritto del cliente di ottenere la documentazione relativa al proprio rapporto contrattuale “nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone
a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali
e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte”
(cfr. Cass. n. 35039 del 2022). Nel caso di specie, non appare ravvisabile alcuna patente violazione, da parte della banca, dei doveri di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., canoni di condotta che, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, debbono essere osservati da entrambe le parti del rapporto. Semmai, è controverso il contegno del , sia perché non ha mai CP_2 risposto alle interlocuzioni della banca, procedendo invece ad adire l'Autorità Giudiziaria mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia perché in detto ricorso ha omesso ogni riferimento al riscontro che aveva ricevuto dalla banca.
In ogni caso, per le esigenze della presente decisione, è sufficiente il fatto che manca il presupposto dell'azione monitoria ex art. 119 TUB, cioè appunto il rifiuto della banca a consegnare spontaneamente la documentazione richiesta.
8) Per tali ragioni, le spese del presente giudizio di opposizione devono essere poste interamente a carico del convenuto, nella misura liquidata in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile di bassa complessità) per le fasi di studio, introduzione e decisione, e secondo i valori minimi per la fase di trattazione (stante l'assenza di attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara cessata la materia del contendere, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 4463/2023 del Tribunale di Torino.
Condanna al rimborso, in favore di delle spese di CP_2 Controparte_1 lite del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 6.500, oltre C.U., iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Torino, 4 Aprile 2025
Il Giudice
Stefano Demontis