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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/03/2025, n. 3580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3580 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6088 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 , vertente:
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria GUALTIERI per procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto LOYOLA per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.1.2019, ha chiesto all'adito Tribunale di: Parte_1
“dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio tra il IG.
e la IG.ra , celebrato in Roma il 19.03.1988, registrato presso l'Ufficio Parte_1 CP_1 di Stato Civile del Comune di Roma, atto n. 00120, parte 2, serie A05; 2) disporre che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dichiarare cessato l'obbligo per il IG. di versare alla IG.ra un contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 CP_1 Persona_1
in quanto lo stesso è ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, a decorrere dalla
[...] domanda;
4) determinare a carico del IG. un contributo per il mantenimento della Parte_1
Per_ IA , maggiorenne, un assegno mensile di € 350,00 da versarsi anticipatamente entro il giorno
5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Roma, a decorrere dalla domanda;
5) con vittoria di spese ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
Ha dedotto all'uopo: che con sentenza di separazione personale delle parti n. 18531/2013, il
Tribunale di Roma aveva posto a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non economicamente indipendenti dell'importo di 1.500,00 mensili, oltre al
50%delle spese straordinarie, nonchè un assegno mensile pari a 350,00 euro a titolo di mantenimento per la moglie, cui era stata assegnata la casa familiare;
che la predetta sentenza era stata parzialmente riformata in appello, avendo il giudice di secondo grado rigettato la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla per sè; che non era CP_1
mai stato in grado di pagare integralmente le somme dovute a titolo di mantenimento per i figli, tant'è che la aveva promosso azione esecutiva, pignorando l'immobile di sua CP_1 esclusiva proprietà sito in via Clemente Rebora n. 21, venduto all'asta nel settembre del
2016, con incasso da parte della creditrice della somma di 84.971,56 euro;
che successivamente alla separazione la propria situazione economica era andata peggiorando a causa della contrazione degli introiti lavorativi, considerato che allo stato non cumulava più i redditi da lavoro dipendente come autista con quelli da lavoro autonomo, svolgendo attualmente solo l'attività di intermediazione per la vendita di autoveicoli nuovi e/o usati;
che il figlio non più convivente con la madre, era diventato economicamente Per_1 autonomo da quando, nell'aprile 2017, era stato assunto con contratto a tempo indeterminato come autista e, oltre ad essere proprietario di un immobile in Roma, era Per_ titolare del 50% delle quote di una pescheria;
che anche la IA svolgeva piccoli lavori;
che egli, pertanto, non era in grado di corrispondere per la IA un assegno di mantenimento mensile superiore a 350 euro, percependo allo stato guadagni mensili netti pari a circa 1.300,00 euro, considerevolmente inferiori a quelli valutati dalla Corte di
Appello, allorquando lo stesso percepiva anche il canone di locazione dell'immobile poi pignorato dalla moglie, la quale aveva invece migliorato la propria situazione patrimoniale, svolgendo attualmente attività di lavoro a tempo pieno, con uno stipendio netto mensile di circa 1.600 euro, oltre a percepire i canoni di locazione di un immobile di proprietà esclusiva, Per_ per ulteriori 500 euro mensili;
che la IA , dal dicembre 2015, per circa un anno, aveva lavorato alle dipendenze della società con le mansioni di estetista presso CP_2
l'istituto di bellezza sito in Roma viale Tito Labieno n. 79, denominato “Essence Beauty –
Spazio Sposa”, percependo un reddito da lavoro subordinato part- time di circa 300,00 euro mensili e che attualmente continuava a lavorare come estetista percependo sempre una retribuzione di circa 330 euro al mese.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto di: “rigettare le domande proposte dal ricorrente per CP_1 tutti i motivi innanzi indicati;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, via Tor
Tre teste n.106 alla IG.ra - confermare che il ricorrente dovrà versare CP_1 Parte_1 alla IG.ra quale contributo perequativo per il mantenimento dei figli maggiorenni non CP_1 economicamente indipendenti, la somma di € 1.536,00 rivalutata ad oggi, oltre rivalutazione ISTAT per il futuro;
- confermare che le spese di carattere straordinario necessarie per i figli saranno sostenute dai genitori in misura pari al 50% ciascuno;
in via riconvenzionale: - disporre la corresponsione dell'importo di almeno € 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, a carico del ricorrente ed a favore della IG.ra a titolo di mantenimento della stessa Parte_1 CP_1
e a decorrere dalla domanda….”.
Ha dedotto all'uopo: che la rappresentazione effettuata dal marito in merito alle condizioni economiche dello stesso era del tutto inattendibile;
che infatti il predetto era da oltre trent'anni un affermato agente di commercio nel settore della vendita di auto nuove o usate e godeva di un elevato reddito in ragione delle sue competenze;
che già la Corte di Appello di Roma aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni fiscali del , affermando che Parte_1 lo stesso percepiva redditi effettivi superiori rispetto a quelli indicati, quantificati dalla
Corte in 3.500 euro mensili;
che del tutto inverosimile doveva altresì ritenersi la riduzione di detti introiti lavorativi, non avendo il mercato dell'auto subito particolati modifiche nell'ultimo triennio ed essendo anzi cresciuto quanto alla vendita di auto usate, tant'è che il
, pur dichiarando di percepire attualmente circa 500 euro mensili, versava 700 Parte_1
euro mensili per il mantenimento dei figli (importo comunque inferiore a quello dovuto nella maggior misura di 1.500 euro mensili); che il figlio non poteva ritenersi Per_1
economicamente autosufficiente, atteso che lavorava da poco e percepiva un reddito netto di gran lunga inferiore a quello lordo indicato da controparte, mentre l'attività di pescheria era stata posta in liquidazione;
che l'inadempimento paterno dell'obbligo di mantenimento dei figli l'aveva costretta ad intraprendere una procedura esecutiva contro il ricorrente, conclusasi con la vendita di un immobile di proprietà esclusiva dello stesso e l'assegnazione a quest'ultimo, in sede di riparto, dell'importo di circa 73.000 euro, quale eccedenza del prezzo di assegnazione dell'immobile e che se, nonostante ciò, il predetto aveva continuato a non adempiere ai propri obblighi di mantenimento verso i figli, avendo, inoltre, un elevato tenore di vita;
che, mentre la situazione economica del ricorrente era migliorata, ella, priva di specializzazioni, continuava a svolgere la propria attività a tempo parziale quale addetta alla contabilità per una società privata, senza alcun incremento retributivo, percependo un importo mensile di 250,00 euro e dividendo con il fratello il canone, pari a 730 euro mensili, di locazione di un immobile ricevuto in eredità, alla quale il fratello coerede, non avendo figli, aveva rinunciato, con l'accordo che la sorella gli avrebbe versato la metà del canone;
che pertanto poteva contare esclusivamente su tali entrate (da locazione e da collaborazione part-time) per circa 8.000 euro annui;
che la IA, sebbene maggiorenne, non era affatto economicamente autonoma e che la madre integralmente sostenuto i costi del corso di formazione professionale per la stessa.
Espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale in data
23.5.2019, stante la rinuncia della all'assegno di mantenimento per il figlio e CP_1 Per_1
l'assenza di IGnificative sopravvenienze relative alla situazione patrimoniale delle parti, considerata, altresì, la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni fiscali di entrambe le parti effettuata dalla Corte d'Appello, a parziale modifica delle condizioni della separazione, fermo il resto, è stato revocato l'assegno di mantenimento per il figlio Per_1 Con la memoria ex art. 183 co 6 n 1 cpc, il ricorrente ha inoltre chiesto che la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio decorresse dall'1 aprile 2017 (data di Per_1
assunzione, a tempo indeterminato), ferme le ulteriori precedenti domande.
Nel prosieguo, espletato l'interrogatorio formale della resistente ed acquisita la documentazione prodotta, il , a parziale modifica dell'originaria domanda, ha Parte_1
così definitivamente concluso:“1) Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio tra il IG. e la IG.ra , celebrato in Roma il Parte_1 CP_1
19.03.1988, registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Roma, atto n. 00120, parte 2, serie A05; 2) Disporre che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) Confermato il provvedimento Presidenziale con cui è stato revocato l'assegno di mantenimento a Per_ carico del IG. in favore del figlio ormai economicamente autosufficiente e non più Parte_1 convivente con la madre, dichiarare cessato l'obbligo per il IG. di corrispondere alla Parte_1
Per_ IG.ra un contributo per il mantenimento del figlio a decorrere dal 1 aprile 2017 (data CP_1
Per_ di assunzione, a tempo indeterminato, di con la R.T.S. Cooperativa Lavoro con retribuzione mensile lorda di euro 1931,00 – come da buste paghe prodotte) e, per l'effetto dichiarare non dovuto
l'assegno di mantenimento a decorrere da detta data. 4) Dichiarare cessato l'obbligo per il IG.
di versare alla IG.ra un contributo per il mantenimento della IA Parte_1 CP_1
, in quanto la stessa è ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, a Persona_3 decorrere da agosto 2021 (data di apertura del secondo centro estetico). In subordine: Determinare a Per_ carico del IG. un contributo per il mantenimento della IA , maggiorenne Parte_1
e ad oggi percepiente di un reddito lavorativo stabile, non superiore a € 250,00 mensili, da versare direttamente alla stessa, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo del
Tribunale di Roma, a decorrere dalla domanda;
5) Con vittoria di spese ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M.
55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
La RI ha invece così concluso:“- rigettare le domande proposte dal ricorrente per tutti i motivi innanzi indicati;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, via Tor Tre teste
n.106 alla IG.ra - confermare che il ricorrente dovrà versare alla IG.ra CP_1 Parte_1
Per_
quale contributo perequativo per il mantenimento della IA maggiorenne non CP_1 economicamente indipendente, la somma di € 750,00 rivalutata ad oggi, oltre rivalutazione ISTAT per il futuro;
- confermare che le spese di carattere straordinario necessarie per i figli saranno sostenute dai genitori in misura pari al 50% ciascuno;
in via riconvenzionale: - disporre la corresponsione dell'importo di almeno € 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, a carico del ricorrente ed a favore della IG.ra a titolo di mantenimento della stessa Parte_1 CP_1
e a decorrere dalla domanda. Con vittoria di compensi e spese ex DM. 147/22, oltre spese generali,
IVA e CA”.
Quindi, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Va preliminarmente rilevata la acquisibilità dei documenti, inerenti la situazione lavorativa della IA, depositati dal ricorrente in data 8.10.2021 e 20.6.2022, sia in quanto volti a provare sopravvenienze e di formazione successiva alle barriere preclusive istruttorie, sia in virtù dei poteri d'ufficio esercitabili (anche nei confronti dei terzi) dal Giudice del divorzio nella decisione delle questioni patrimoniali.
Orbene, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di sentenza di questo
Tribunale in data 21.6.2013, irrevocabile quanto allo status e parzialmente riformata dalla
Corte d'Appello quanto alle statuizioni accessorie. Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (così riqualificata la domanda di scioglimento). L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle statuizioni economiche riguardo ai figli, entrambi maggiorenni, va confermata la revoca del mantenimento per il figlio cui la madre ha rinunciato all'udienza Per_1
presidenziale, posto che lo stesso, ormai trentaquattrenne e non più convivente con la CP_1
è incontestatamente autonomo e lo era senz'altro già alla data della domanda di revoca spiegata dal padre nel ricorso, atteso che il ha dedotto la avvenuta assunzione Parte_1 del figlio a tempo indeterminato dall'aprile 2017, circostanza non specificamente contestata dalla resistente, la quale, all'udienza presidenziale, ha inoltre dichiarato che il figlio percepiva una retribuzione di circa 1.200/1.300 euro mensili. In mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non potrà avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di revoca, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la soppressione dell'assegno (vedi Cass. civ. 11913/2009, 16173/15,
12708/23, 5170/24). Pertanto, il padre va esonerato dall'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio a decorrere dalla mensilità immediatamente successiva al deposito del ricorso, ossia dal mese di febbraio 2019.
Per_ Riguardo invece al mantenimento in favore della IA , che ha compiuto trent'anni, va rilevato che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ove ciò sia compatibile con le risorse economiche dei genitori (vedi Cass. civ. 18076/14, 17183/20,
26875/2023) e che comunque, con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi è ampiamente concluso o dovrebbe esserlo, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di cui va fornita prova idonea), costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole
(vedi Cass. civ. 12952/16). Ciò, tanto più alla luce dei principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità del figlio maggiorenne, valorizzati dalla giurisprudenza (vedi, Cass. civ. 17183/20; Cass. civ. 26875/2023), che impongono di circoscrivere in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica “per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro…”, valutata altresì la possibilità per il figlio (ove necessario) di usufruire degli strumenti di sostegno al reddito (Cass. civ. 29264/22) e fermi gli eventuali obblighi alimentari dei genitori. Né può assume rilievo, una volta intrapreso da parte del figlio lo svolgimento di un'attività lavorativa, spendendo (come nel caso di specie) nel mondo del lavoro la qualifica professionale acquisita, il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, ad esempio, la negatività dell'andamento dell'attività commerciale dal medesimo espletata), le quali, ove pure determinassero l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (Cass. civ.
26259/05, 6509/17, 40282/21).
Per_ Nel caso di specie, l'età ormai adulta della IA , la risalenza del conseguimento del titolo professionale di estetista, la dichiarazione confessoria della madre, la quale in sede di Per_ interpello ha ammesso che è titolare di “una partita IVA per svolgere la sua attività di estetista” (invero già dalla fine del 2018, come risulta dalle visure camerali in atti), per il cui avviamento risulta averle corrisposto 35.000 euro il 2.10.2018 (come da estratti conto in atti),
l'esercizio, da parte della IA, di tale attività non, come sostenuto dalla madre, semplicemente “a chiamata presso qualche parrucchiere e qualche privato”, ma, con la denominazione di “ ”, prima in una “Cabina estetica presso il parrucchiere Fashion Parte_2
Style via Cherso 44” (come risulta dall'estratto, depositato dal ricorrente l'8.10.2021, della pagina Facebook creata l'1.10.2018 e stampata in data 4.5.2021) e poi presso un proprio centro estetico in via Silvio Benco 20 (come risulta dall'estratto, depositato dal ricorrente il
20.6.2022, della pagina Facebook, stampata in data 13.10.2021, nonché dalla visura camerale aggiornata estratta il 20.6.2022, che riporta la nuova sede dell'attività in via Silvio Benco, così modificata la precedente sede indicata in via Cherso 44 nella visura camerale estratta il
4.5.2021) giustificano, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra riportati, il Per_ richiesto esonero del padre dall'obbligo di mantenimento della IA , a far data dall'agosto 2021, ossia dall'apertura del suddetto centro estetico, circostanza dimostrativa della capacità della stessa di sostenerne i relativi costi e il consolidamento nel tempo dell'attività già in precedenza esercitata. Rimane fermo per il pregresso l'obbligo di mantenimento paterno nei confronti della IA, come stabilito in sede di separazione, non essendo stata espressamente reiterata, nel modificare le conclusioni, anche la domanda di riduzione dell'assegno all'importo di 350,00 euro mensili per il periodo antecedente all'agosto 2021.
Stante l'indipendenza economica di entrambi i figli, non può essere confermata l'assegnazione alla resistente (disposta in sede di separazione) della casa coniugale, in quanto prevista a tutela del diritto del figlio convivente minore o maggiorenne economicamente non autosufficiente alla conservazione dell'originario habitat domestico, sicchè la relativa domanda, reiterata dalla nel presente giudizio di divorzio, va CP_1 rigettata, in difetto dei presupposti per il suo accoglimento (a prescindere, perciò, dalla tardività della domanda di revoca dell'assegnazione spiegata dal per la prima Parte_1
volta solo in memoria di replica), superando ed assorbendo tale definitiva statuizione il regime della separazione che prevedeva l'assegnazione alla moglie della ex casa familiare, nonchè l'ordinanza presidenziale, confermativa in via provvisoria del suddetto regime, rimanendo pertanto l'immobile (in comproprietà di entrambi i coniugi) assoggettato all'ordinario regime privatistico.
Quando alla domanda di assegno divorzile spiegata dalla (così dovendosi riqualificare CP_1 la domanda di assegno di “mantenimento”, in ragione del thema decidendum del presente giudizio), va premesso che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.
18287/2018), rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti
“l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita. In particolare, con la citata sentenza è stato attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa- perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). Per quanto attiene alla funzione compensativa-perequativa, l'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non
è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20). In concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali delle parti (comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare. Precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui al citato art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 è la sussistenza di una situazione di squilibrio economico-patrimoniale tra le parti (vedi Cass. civ.
29920/22).
Nel caso di specie, occorre rilevare che con sentenza in data 17.2.2016, passata in giudicato, la Corte di Appello di Roma, nel motivare l'insussistenza dei presupposti per riconoscere alla moglie un assegno di mantenimento, ha ritenuto “la documentazione fiscale prodotta scarsamente attendibile sia quanto al ..che quanto alla . Quest'ultima, in CP_3 CP_1
particolare, “al Presidente dichiarava di percepire un reddito “a nero” di circa € 800,00 mensili, senza nulla denunciare al fisco” e dagli estratti conto risultava percepire “a titolo di canone di locazione dell'immobile di cui è esclusiva proprietaria, la somma quantomeno di € 500,00 mensili
(anche se risultano dagli estratti canoni per € 660,00 e poi per € 740,00 mensili) anziché quella dichiarata di € 250,00 mensili, non potendo darsi alcun credito alla circostanza dedotta secondo la quale la predetta ne verserebbe la metà al fratello, dovendo, anzi, al più osservarsi che, qualora provata, tale circostanza deporrebbe in senso contrario alle allegazioni difensive di quasi indigenza dell'appellata che, all'evidenza, una tale generosità nei confronti del fratello può permettersi…Inoltre, sul conto corrente della predetta risultano numerosi versamenti in contanti e in assegni che concorrono a fondare la valutazione di sussistenza di fonti di reddito non dichiarate…” e che “in assenza di allegazioni di cause che possano averla ridotta, la detta capacità reddituale “ammessa” in sede di udienza presidenziale deve ritenersi come quella minima apprezzabile, cui sommare i redditi da immobili – la locazione dell'appartamento di cui si è detto e gli ulteriori potenziali redditi che potrebbero derivare dalla proprietà del box, al 50% tra i coniugi-.Inoltre, ad equilibrare le condizioni economiche dei coniugi va apprezzato il vantaggio economico che per la moglie comporta il godimento economico della casa familiare….con conseguente assenza di spese abitative”.
La nel costituirsi nel presente giudizio, ha dedotto che la propria situazione reddituale CP_1
era rimasta inalterata, continuando a sostenere di percepire un reddito di 250,00 euro mensili dall'attività contabile di supporto al commercialista di una struttura alberghiera, aggiungendo, in sede di interpello, di aver “collaborato con la struttura per venti anni circa”, in forza di contratti di collaborazione, con un compenso annuo di 3.000,00 euro, sino all'inizio della pandemia da Covid 19 e di non avere più alcun contratto di collaborazione. Orbene, a fronte delle statuizioni della sentenza di appello, che aveva già escluso, argomentando l'inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi, che la guadagnasse solo 250,00 euro CP_1
mensili, dovendo ritenersi che percepisse quantomeno il reddito “a nero”, ammesso, di
800,00 euro mensili, non essendovi prova alcuna che l'attività lavorativa dichiaratamente svolta dalla resistente per oltre un ventennio, peraltro congruente con la qualifica di ragioniera della stessa, sia effettivamente cessata, deve ritenersi che la proprietaria del CP_1
50% della ex casa familiare, di un immobile ereditato e del 50% di un box da cui poter ritrarre ulteriore reddito, abbia continuato nello svolgimento “a nero” della suddetta attività e a percepire quanto meno i redditi già ammessi all'udienza presidenziale della separazione.
D'altro canto, premesso che negli scritti conclusionali la stessa resistente ha dedotto di continuare a svolgere l'attività lavorativa di contabile, prospettando la cessazione a breve di tale attività di collaborazione, invero già prospettata nella comparsa di costituzione in data 15.1.2020 e non verificatasi in corso di causa, se il reddito effettivamente percepito fosse di soli 250 euro mensili, non si giustificherebbe l'importo dell'assegno richiesto, pari a soli
250 euro mensili, insufficiente a garantirle le essenziali eIGenze di vita, tanto più che la CP_1
ha asserito di non percepire più il canone di locazione dell'immobile in proprietà esclusiva, senza però allegare il ricorso all'aiuto economico di terzi. Anche l'omesso deposito degli estratti conto aggiornati nonché delle dichiarazioni dei redditi e della dichiarazione sostitutiva aggiornate, come richieste dal G.I. con ordinanza in data 17.11.2020, non solo ha impedito al Tribunale di poter verificare l'effettiva attuale capacità patrimoniale e reddituale della resistente, ma depone per la percezione di redditi ben maggiori di quelli dichiarati e di quelli da ultimo ricostruiti dalla Corte d'Appello e comunque per la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie. A tal proposto, occorre osservare che nei procedimenti di separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.), nonchè di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 cpc, contro la parte che tale obbligo abbia violato.
Inoltre, riscontro oggettivo di disponibilità economiche da parte della superiori a CP_1
quelle dichiarate è costituito dalla parziale documentazione bancaria versata in atti, da cui emergono addebiti per carta di credito negli anni 2017 e 2018 per lo più superiori ai 500,00 euro mensili e perciò incompatibili con i redditi asseritamente percepiti, nonché risulta la titolarità di una cassetta di sicurezza. A ciò si aggiunga che, ferma la ininfluenza (per le ragioni già evidenziate dalla Corte d'Appello) della eventuale decisione della di CP_1
corrispondere al fratello metà del canone di locazione dell'immobile ereditato
(evidenziandosi che, ove la rinuncia del fratello all'eredità fosse stata condizionata alla percezione della metà del canone di locazione, sarebbe stata nulla e, ove tale percezione ne avesse costituito il corrispettivo, il “rinunciante”, disponendo in tal modo del cespite, avrebbe implicitamente accettato l'eredità, il che confliggerebbe con la qualità di unica erede e unica proprietaria dell'immobile spesa dalla , non v'è prova che l'immobile non sia CP_1
stato rilocato, nulla ostandovi e che, tantomeno, come sostenuto dalla resistente, sia stato concesso in comodato gratuito al fratello, rilevandosi che, ove pure ciò fosse avvenuto, si tratterebbe di un atto dispositivo del pari incompatibile con la situazione economica di asserita semi indigenza prospettata dalla che avrebbe dovuto indurla piuttosto ad CP_1
alienare il cespite (ove effettivamente rimasto sfitto) per reperire liquidità, dovendo altrimenti ritenersi che sia nella condizione economica di poter compiere atti di liberalità in favore di terzi.
Quanto al , i cui redditi effettivi sono stati quantificati dalla Corte d'Appello Parte_1
pari ad almeno 3.000- 3.500 euro mensili, va confermata la valutazione di inattendibilità dei redditi fiscalmente dichiarati dallo stesso, già espressa dalla Corte (argomentata, come da sentenza in atti, oltre che sulla scorta delle risultanze degli estratti conto, sulla scorta della disponibilità dallo stesso manifestata all'udienza presidenziale della separazione di versare un contributo per i figli di 1.000,00 euro mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, a fronte di un reddito dichiarato di 1.500 euro mensili, con cui aveva dovuto fare fronte anche al pagamento di una rata di mutuo di 883,00 euro sino a gennaio 2010). Nel presente giudizio, il ricorrente, agente di commercio (unica attività esercitata già alla data della sentenza d'appello), che ha dichiarato fiscalmente redditi netti (già detratti i contributi previdenziali) rispettivamente pari negli anni di imposta 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 a circa
11.000 euro, a circa 5.700 euro, a circa 15.000 euro, a circa 9.000 euro a circa 12.400 euro, continuando a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di
700,00 euro mensili (sino alla revoca per il solo figlio , all'udienza presidenziale del Per_1
23.5.2019 ha dichiarato redditi netti pari a circa 1.300/1.400 euro mensili, corrispondenti a circa il doppio del reddito medio mensile dichiarato fiscalmente nell'anno di imposta 2019, pari a 750 euro, pur dichiarandosi disposto a corrispondere, in via conciliativa, 500 euro Per_ mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la IA . A ciò si aggiunga che dalle risultanze della parziale documentazione bancaria depositata e segnatamente dagli accrediti a mezzo bonifici e versamenti in contanti rilevabili dagli estratti conto, risultano entrate sul conto corrente del pari nel 2019 a complessivi 55.100 euro circa (di Parte_1
cui 48.700 euro circa quali pagamenti di fatture da parte di a fronte Parte_3 di componenti positivi per 41.060 euro riportati nella dichiarazione dei redditi 2020.
Le suddette incongruenze e il deposito solo parziale della documentazione bancaria richiesta (sono stati depositati solo gli estratti conto del 2019 e quelli del secondo semestre
2018) consentono di ascrivere al , anche all'attualità, redditi ben maggiori di Parte_1
quelli dichiarati all'udienza presidenziale (e di quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi sopra indicate). Inoltre, sebbene siano venuti meno gli incassi da locazione dell'immobile in via Rebora, pignorato dalla per il mancato pagamento dell'assegno CP_1
per i figli da parte del padre, quest'ultimo risulta aver incassato, in sede di riparto, la propria quota, pari a 73.040,66 euro come da piano di riparto allegato al ricorso (non rileva invece ai fini della decisione relativa alla domanda di assegno divorzile, trattandosi di incremento patrimoniale in alcun modo riconducibile alla sua attività lavorativa, la sostanziale disponibilità di due ulteriori immobili già di proprietà dei genitori defunti, alla cui eredità il non risulta aver rinunciato). Infine, nemmeno può ritenersi provato che il Parte_1
per provvedere al pagamento del suddetto assegno per i figli (sia pure Parte_1
limitatamente al minor importo di 700,00 euro mensili) abbia utilizzato le somme attribuitegli in sede esecutiva (e non quelle ritratte dall'attività lavorativa), atteso che dalla movimentazione degli estratti conto parziali depositati non si evincono dati oggettivi per ritenere che l'importo incassato in sede esecutiva sia rimasto sul conto ed utilizzato per far fronte al pagamento dell'assegno.
Ciò posto, pur considerata la opacità della ricostruzione delle situazioni economiche di entrambe le parti, va evidenziato che era la richiedente l'assegno a dover, in via preliminare, dimostrare la inadeguatezza dei mezzi e la impossibilità di procurarseli e che la percezione da parte della stessa di redditi “a nero” di incerto ammontare (ma quantomeno pari all'importo di 800 euro mensili oggetto di dichiarazione confessoria in sede di separazione)
e la possibilità di trarre ulteriori redditi dall'immobile di proprietà esclusiva ereditato (già locato ad un canone di 730,000 euro mensili come da contratto in atti), oltre che dal box auto in comproprietà con il marito, nonché la comproprietà al 50% della ex casa familiare e l'attuale godimento gratuito di tale immobile, in via esclusiva, da parte della stessa, priva perciò, allo stato, di oneri locativi, escludono la riconoscibilità dell'assegno in funzione assistenziale. Inoltre, non essendovi prova, invero nemmeno articolata, del sacrificio, da parte della delle proprie ambizioni professionali con i correlati guadagni, per dedicarsi CP_1 in via prevalente alla cura della famiglia, così contribuendo alla formazione del patrimonio familiare e di quello del coniuge, l'emolumento nemmeno è riconoscibile in funzione perequativo-compensativa.
Stante la soccombenza della resistente sulle domande accessorie e valutata la rinuncia alla domanda di riconoscimento dell'assegno per il figlio, la predetta va condannata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura di 2/3, che liquida come da dispositivo, compensandole per la residua quota.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma (RM), il
19.3.1988 da e trascritto nel registro degli atti Parte_1 CP_1
di matrimonio del predetto comune dell'(anno 1988 atto n. 00120, parte 2, serie A05)
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) revoca, a decorrere dal febbraio 2019, l'obbligo del padre di mantenimento del figlio Per_ e, dall'agosto 2021, l'obbligo del padre di mantenimento della IA;
Per_1
4) rigetta la domanda della di assegnazione della ex casa familiare;
CP_1
5) rigetta la domanda della di attribuzione dell'assegno divorzile;
CP_1
6) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del CP_1 Parte_1
giudizio nella misura di 2/3, che liquida in 3.384,66 euro per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, compensandole per la residua quota
Roma, 19.2.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6088 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 , vertente:
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria GUALTIERI per procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto LOYOLA per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.1.2019, ha chiesto all'adito Tribunale di: Parte_1
“dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio tra il IG.
e la IG.ra , celebrato in Roma il 19.03.1988, registrato presso l'Ufficio Parte_1 CP_1 di Stato Civile del Comune di Roma, atto n. 00120, parte 2, serie A05; 2) disporre che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dichiarare cessato l'obbligo per il IG. di versare alla IG.ra un contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 CP_1 Persona_1
in quanto lo stesso è ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, a decorrere dalla
[...] domanda;
4) determinare a carico del IG. un contributo per il mantenimento della Parte_1
Per_ IA , maggiorenne, un assegno mensile di € 350,00 da versarsi anticipatamente entro il giorno
5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Roma, a decorrere dalla domanda;
5) con vittoria di spese ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
Ha dedotto all'uopo: che con sentenza di separazione personale delle parti n. 18531/2013, il
Tribunale di Roma aveva posto a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non economicamente indipendenti dell'importo di 1.500,00 mensili, oltre al
50%delle spese straordinarie, nonchè un assegno mensile pari a 350,00 euro a titolo di mantenimento per la moglie, cui era stata assegnata la casa familiare;
che la predetta sentenza era stata parzialmente riformata in appello, avendo il giudice di secondo grado rigettato la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla per sè; che non era CP_1
mai stato in grado di pagare integralmente le somme dovute a titolo di mantenimento per i figli, tant'è che la aveva promosso azione esecutiva, pignorando l'immobile di sua CP_1 esclusiva proprietà sito in via Clemente Rebora n. 21, venduto all'asta nel settembre del
2016, con incasso da parte della creditrice della somma di 84.971,56 euro;
che successivamente alla separazione la propria situazione economica era andata peggiorando a causa della contrazione degli introiti lavorativi, considerato che allo stato non cumulava più i redditi da lavoro dipendente come autista con quelli da lavoro autonomo, svolgendo attualmente solo l'attività di intermediazione per la vendita di autoveicoli nuovi e/o usati;
che il figlio non più convivente con la madre, era diventato economicamente Per_1 autonomo da quando, nell'aprile 2017, era stato assunto con contratto a tempo indeterminato come autista e, oltre ad essere proprietario di un immobile in Roma, era Per_ titolare del 50% delle quote di una pescheria;
che anche la IA svolgeva piccoli lavori;
che egli, pertanto, non era in grado di corrispondere per la IA un assegno di mantenimento mensile superiore a 350 euro, percependo allo stato guadagni mensili netti pari a circa 1.300,00 euro, considerevolmente inferiori a quelli valutati dalla Corte di
Appello, allorquando lo stesso percepiva anche il canone di locazione dell'immobile poi pignorato dalla moglie, la quale aveva invece migliorato la propria situazione patrimoniale, svolgendo attualmente attività di lavoro a tempo pieno, con uno stipendio netto mensile di circa 1.600 euro, oltre a percepire i canoni di locazione di un immobile di proprietà esclusiva, Per_ per ulteriori 500 euro mensili;
che la IA , dal dicembre 2015, per circa un anno, aveva lavorato alle dipendenze della società con le mansioni di estetista presso CP_2
l'istituto di bellezza sito in Roma viale Tito Labieno n. 79, denominato “Essence Beauty –
Spazio Sposa”, percependo un reddito da lavoro subordinato part- time di circa 300,00 euro mensili e che attualmente continuava a lavorare come estetista percependo sempre una retribuzione di circa 330 euro al mese.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto di: “rigettare le domande proposte dal ricorrente per CP_1 tutti i motivi innanzi indicati;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, via Tor
Tre teste n.106 alla IG.ra - confermare che il ricorrente dovrà versare CP_1 Parte_1 alla IG.ra quale contributo perequativo per il mantenimento dei figli maggiorenni non CP_1 economicamente indipendenti, la somma di € 1.536,00 rivalutata ad oggi, oltre rivalutazione ISTAT per il futuro;
- confermare che le spese di carattere straordinario necessarie per i figli saranno sostenute dai genitori in misura pari al 50% ciascuno;
in via riconvenzionale: - disporre la corresponsione dell'importo di almeno € 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, a carico del ricorrente ed a favore della IG.ra a titolo di mantenimento della stessa Parte_1 CP_1
e a decorrere dalla domanda….”.
Ha dedotto all'uopo: che la rappresentazione effettuata dal marito in merito alle condizioni economiche dello stesso era del tutto inattendibile;
che infatti il predetto era da oltre trent'anni un affermato agente di commercio nel settore della vendita di auto nuove o usate e godeva di un elevato reddito in ragione delle sue competenze;
che già la Corte di Appello di Roma aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni fiscali del , affermando che Parte_1 lo stesso percepiva redditi effettivi superiori rispetto a quelli indicati, quantificati dalla
Corte in 3.500 euro mensili;
che del tutto inverosimile doveva altresì ritenersi la riduzione di detti introiti lavorativi, non avendo il mercato dell'auto subito particolati modifiche nell'ultimo triennio ed essendo anzi cresciuto quanto alla vendita di auto usate, tant'è che il
, pur dichiarando di percepire attualmente circa 500 euro mensili, versava 700 Parte_1
euro mensili per il mantenimento dei figli (importo comunque inferiore a quello dovuto nella maggior misura di 1.500 euro mensili); che il figlio non poteva ritenersi Per_1
economicamente autosufficiente, atteso che lavorava da poco e percepiva un reddito netto di gran lunga inferiore a quello lordo indicato da controparte, mentre l'attività di pescheria era stata posta in liquidazione;
che l'inadempimento paterno dell'obbligo di mantenimento dei figli l'aveva costretta ad intraprendere una procedura esecutiva contro il ricorrente, conclusasi con la vendita di un immobile di proprietà esclusiva dello stesso e l'assegnazione a quest'ultimo, in sede di riparto, dell'importo di circa 73.000 euro, quale eccedenza del prezzo di assegnazione dell'immobile e che se, nonostante ciò, il predetto aveva continuato a non adempiere ai propri obblighi di mantenimento verso i figli, avendo, inoltre, un elevato tenore di vita;
che, mentre la situazione economica del ricorrente era migliorata, ella, priva di specializzazioni, continuava a svolgere la propria attività a tempo parziale quale addetta alla contabilità per una società privata, senza alcun incremento retributivo, percependo un importo mensile di 250,00 euro e dividendo con il fratello il canone, pari a 730 euro mensili, di locazione di un immobile ricevuto in eredità, alla quale il fratello coerede, non avendo figli, aveva rinunciato, con l'accordo che la sorella gli avrebbe versato la metà del canone;
che pertanto poteva contare esclusivamente su tali entrate (da locazione e da collaborazione part-time) per circa 8.000 euro annui;
che la IA, sebbene maggiorenne, non era affatto economicamente autonoma e che la madre integralmente sostenuto i costi del corso di formazione professionale per la stessa.
Espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale in data
23.5.2019, stante la rinuncia della all'assegno di mantenimento per il figlio e CP_1 Per_1
l'assenza di IGnificative sopravvenienze relative alla situazione patrimoniale delle parti, considerata, altresì, la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni fiscali di entrambe le parti effettuata dalla Corte d'Appello, a parziale modifica delle condizioni della separazione, fermo il resto, è stato revocato l'assegno di mantenimento per il figlio Per_1 Con la memoria ex art. 183 co 6 n 1 cpc, il ricorrente ha inoltre chiesto che la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio decorresse dall'1 aprile 2017 (data di Per_1
assunzione, a tempo indeterminato), ferme le ulteriori precedenti domande.
Nel prosieguo, espletato l'interrogatorio formale della resistente ed acquisita la documentazione prodotta, il , a parziale modifica dell'originaria domanda, ha Parte_1
così definitivamente concluso:“1) Dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio tra il IG. e la IG.ra , celebrato in Roma il Parte_1 CP_1
19.03.1988, registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Roma, atto n. 00120, parte 2, serie A05; 2) Disporre che ciascuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) Confermato il provvedimento Presidenziale con cui è stato revocato l'assegno di mantenimento a Per_ carico del IG. in favore del figlio ormai economicamente autosufficiente e non più Parte_1 convivente con la madre, dichiarare cessato l'obbligo per il IG. di corrispondere alla Parte_1
Per_ IG.ra un contributo per il mantenimento del figlio a decorrere dal 1 aprile 2017 (data CP_1
Per_ di assunzione, a tempo indeterminato, di con la R.T.S. Cooperativa Lavoro con retribuzione mensile lorda di euro 1931,00 – come da buste paghe prodotte) e, per l'effetto dichiarare non dovuto
l'assegno di mantenimento a decorrere da detta data. 4) Dichiarare cessato l'obbligo per il IG.
di versare alla IG.ra un contributo per il mantenimento della IA Parte_1 CP_1
, in quanto la stessa è ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, a Persona_3 decorrere da agosto 2021 (data di apertura del secondo centro estetico). In subordine: Determinare a Per_ carico del IG. un contributo per il mantenimento della IA , maggiorenne Parte_1
e ad oggi percepiente di un reddito lavorativo stabile, non superiore a € 250,00 mensili, da versare direttamente alla stessa, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo del
Tribunale di Roma, a decorrere dalla domanda;
5) Con vittoria di spese ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M.
55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
La RI ha invece così concluso:“- rigettare le domande proposte dal ricorrente per tutti i motivi innanzi indicati;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, via Tor Tre teste
n.106 alla IG.ra - confermare che il ricorrente dovrà versare alla IG.ra CP_1 Parte_1
Per_
quale contributo perequativo per il mantenimento della IA maggiorenne non CP_1 economicamente indipendente, la somma di € 750,00 rivalutata ad oggi, oltre rivalutazione ISTAT per il futuro;
- confermare che le spese di carattere straordinario necessarie per i figli saranno sostenute dai genitori in misura pari al 50% ciascuno;
in via riconvenzionale: - disporre la corresponsione dell'importo di almeno € 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, a carico del ricorrente ed a favore della IG.ra a titolo di mantenimento della stessa Parte_1 CP_1
e a decorrere dalla domanda. Con vittoria di compensi e spese ex DM. 147/22, oltre spese generali,
IVA e CA”.
Quindi, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Va preliminarmente rilevata la acquisibilità dei documenti, inerenti la situazione lavorativa della IA, depositati dal ricorrente in data 8.10.2021 e 20.6.2022, sia in quanto volti a provare sopravvenienze e di formazione successiva alle barriere preclusive istruttorie, sia in virtù dei poteri d'ufficio esercitabili (anche nei confronti dei terzi) dal Giudice del divorzio nella decisione delle questioni patrimoniali.
Orbene, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di sentenza di questo
Tribunale in data 21.6.2013, irrevocabile quanto allo status e parzialmente riformata dalla
Corte d'Appello quanto alle statuizioni accessorie. Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (così riqualificata la domanda di scioglimento). L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare. Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle statuizioni economiche riguardo ai figli, entrambi maggiorenni, va confermata la revoca del mantenimento per il figlio cui la madre ha rinunciato all'udienza Per_1
presidenziale, posto che lo stesso, ormai trentaquattrenne e non più convivente con la CP_1
è incontestatamente autonomo e lo era senz'altro già alla data della domanda di revoca spiegata dal padre nel ricorso, atteso che il ha dedotto la avvenuta assunzione Parte_1 del figlio a tempo indeterminato dall'aprile 2017, circostanza non specificamente contestata dalla resistente, la quale, all'udienza presidenziale, ha inoltre dichiarato che il figlio percepiva una retribuzione di circa 1.200/1.300 euro mensili. In mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non potrà avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di revoca, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la soppressione dell'assegno (vedi Cass. civ. 11913/2009, 16173/15,
12708/23, 5170/24). Pertanto, il padre va esonerato dall'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio a decorrere dalla mensilità immediatamente successiva al deposito del ricorso, ossia dal mese di febbraio 2019.
Per_ Riguardo invece al mantenimento in favore della IA , che ha compiuto trent'anni, va rilevato che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ove ciò sia compatibile con le risorse economiche dei genitori (vedi Cass. civ. 18076/14, 17183/20,
26875/2023) e che comunque, con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi è ampiamente concluso o dovrebbe esserlo, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico-reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di cui va fornita prova idonea), costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole
(vedi Cass. civ. 12952/16). Ciò, tanto più alla luce dei principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità del figlio maggiorenne, valorizzati dalla giurisprudenza (vedi, Cass. civ. 17183/20; Cass. civ. 26875/2023), che impongono di circoscrivere in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica “per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro…”, valutata altresì la possibilità per il figlio (ove necessario) di usufruire degli strumenti di sostegno al reddito (Cass. civ. 29264/22) e fermi gli eventuali obblighi alimentari dei genitori. Né può assume rilievo, una volta intrapreso da parte del figlio lo svolgimento di un'attività lavorativa, spendendo (come nel caso di specie) nel mondo del lavoro la qualifica professionale acquisita, il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, ad esempio, la negatività dell'andamento dell'attività commerciale dal medesimo espletata), le quali, ove pure determinassero l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (Cass. civ.
26259/05, 6509/17, 40282/21).
Per_ Nel caso di specie, l'età ormai adulta della IA , la risalenza del conseguimento del titolo professionale di estetista, la dichiarazione confessoria della madre, la quale in sede di Per_ interpello ha ammesso che è titolare di “una partita IVA per svolgere la sua attività di estetista” (invero già dalla fine del 2018, come risulta dalle visure camerali in atti), per il cui avviamento risulta averle corrisposto 35.000 euro il 2.10.2018 (come da estratti conto in atti),
l'esercizio, da parte della IA, di tale attività non, come sostenuto dalla madre, semplicemente “a chiamata presso qualche parrucchiere e qualche privato”, ma, con la denominazione di “ ”, prima in una “Cabina estetica presso il parrucchiere Fashion Parte_2
Style via Cherso 44” (come risulta dall'estratto, depositato dal ricorrente l'8.10.2021, della pagina Facebook creata l'1.10.2018 e stampata in data 4.5.2021) e poi presso un proprio centro estetico in via Silvio Benco 20 (come risulta dall'estratto, depositato dal ricorrente il
20.6.2022, della pagina Facebook, stampata in data 13.10.2021, nonché dalla visura camerale aggiornata estratta il 20.6.2022, che riporta la nuova sede dell'attività in via Silvio Benco, così modificata la precedente sede indicata in via Cherso 44 nella visura camerale estratta il
4.5.2021) giustificano, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra riportati, il Per_ richiesto esonero del padre dall'obbligo di mantenimento della IA , a far data dall'agosto 2021, ossia dall'apertura del suddetto centro estetico, circostanza dimostrativa della capacità della stessa di sostenerne i relativi costi e il consolidamento nel tempo dell'attività già in precedenza esercitata. Rimane fermo per il pregresso l'obbligo di mantenimento paterno nei confronti della IA, come stabilito in sede di separazione, non essendo stata espressamente reiterata, nel modificare le conclusioni, anche la domanda di riduzione dell'assegno all'importo di 350,00 euro mensili per il periodo antecedente all'agosto 2021.
Stante l'indipendenza economica di entrambi i figli, non può essere confermata l'assegnazione alla resistente (disposta in sede di separazione) della casa coniugale, in quanto prevista a tutela del diritto del figlio convivente minore o maggiorenne economicamente non autosufficiente alla conservazione dell'originario habitat domestico, sicchè la relativa domanda, reiterata dalla nel presente giudizio di divorzio, va CP_1 rigettata, in difetto dei presupposti per il suo accoglimento (a prescindere, perciò, dalla tardività della domanda di revoca dell'assegnazione spiegata dal per la prima Parte_1
volta solo in memoria di replica), superando ed assorbendo tale definitiva statuizione il regime della separazione che prevedeva l'assegnazione alla moglie della ex casa familiare, nonchè l'ordinanza presidenziale, confermativa in via provvisoria del suddetto regime, rimanendo pertanto l'immobile (in comproprietà di entrambi i coniugi) assoggettato all'ordinario regime privatistico.
Quando alla domanda di assegno divorzile spiegata dalla (così dovendosi riqualificare CP_1 la domanda di assegno di “mantenimento”, in ragione del thema decidendum del presente giudizio), va premesso che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.
18287/2018), rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti
“l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita. In particolare, con la citata sentenza è stato attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa- perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). Per quanto attiene alla funzione compensativa-perequativa, l'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non
è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20). In concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali delle parti (comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare. Precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui al citato art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 è la sussistenza di una situazione di squilibrio economico-patrimoniale tra le parti (vedi Cass. civ.
29920/22).
Nel caso di specie, occorre rilevare che con sentenza in data 17.2.2016, passata in giudicato, la Corte di Appello di Roma, nel motivare l'insussistenza dei presupposti per riconoscere alla moglie un assegno di mantenimento, ha ritenuto “la documentazione fiscale prodotta scarsamente attendibile sia quanto al ..che quanto alla . Quest'ultima, in CP_3 CP_1
particolare, “al Presidente dichiarava di percepire un reddito “a nero” di circa € 800,00 mensili, senza nulla denunciare al fisco” e dagli estratti conto risultava percepire “a titolo di canone di locazione dell'immobile di cui è esclusiva proprietaria, la somma quantomeno di € 500,00 mensili
(anche se risultano dagli estratti canoni per € 660,00 e poi per € 740,00 mensili) anziché quella dichiarata di € 250,00 mensili, non potendo darsi alcun credito alla circostanza dedotta secondo la quale la predetta ne verserebbe la metà al fratello, dovendo, anzi, al più osservarsi che, qualora provata, tale circostanza deporrebbe in senso contrario alle allegazioni difensive di quasi indigenza dell'appellata che, all'evidenza, una tale generosità nei confronti del fratello può permettersi…Inoltre, sul conto corrente della predetta risultano numerosi versamenti in contanti e in assegni che concorrono a fondare la valutazione di sussistenza di fonti di reddito non dichiarate…” e che “in assenza di allegazioni di cause che possano averla ridotta, la detta capacità reddituale “ammessa” in sede di udienza presidenziale deve ritenersi come quella minima apprezzabile, cui sommare i redditi da immobili – la locazione dell'appartamento di cui si è detto e gli ulteriori potenziali redditi che potrebbero derivare dalla proprietà del box, al 50% tra i coniugi-.Inoltre, ad equilibrare le condizioni economiche dei coniugi va apprezzato il vantaggio economico che per la moglie comporta il godimento economico della casa familiare….con conseguente assenza di spese abitative”.
La nel costituirsi nel presente giudizio, ha dedotto che la propria situazione reddituale CP_1
era rimasta inalterata, continuando a sostenere di percepire un reddito di 250,00 euro mensili dall'attività contabile di supporto al commercialista di una struttura alberghiera, aggiungendo, in sede di interpello, di aver “collaborato con la struttura per venti anni circa”, in forza di contratti di collaborazione, con un compenso annuo di 3.000,00 euro, sino all'inizio della pandemia da Covid 19 e di non avere più alcun contratto di collaborazione. Orbene, a fronte delle statuizioni della sentenza di appello, che aveva già escluso, argomentando l'inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi, che la guadagnasse solo 250,00 euro CP_1
mensili, dovendo ritenersi che percepisse quantomeno il reddito “a nero”, ammesso, di
800,00 euro mensili, non essendovi prova alcuna che l'attività lavorativa dichiaratamente svolta dalla resistente per oltre un ventennio, peraltro congruente con la qualifica di ragioniera della stessa, sia effettivamente cessata, deve ritenersi che la proprietaria del CP_1
50% della ex casa familiare, di un immobile ereditato e del 50% di un box da cui poter ritrarre ulteriore reddito, abbia continuato nello svolgimento “a nero” della suddetta attività e a percepire quanto meno i redditi già ammessi all'udienza presidenziale della separazione.
D'altro canto, premesso che negli scritti conclusionali la stessa resistente ha dedotto di continuare a svolgere l'attività lavorativa di contabile, prospettando la cessazione a breve di tale attività di collaborazione, invero già prospettata nella comparsa di costituzione in data 15.1.2020 e non verificatasi in corso di causa, se il reddito effettivamente percepito fosse di soli 250 euro mensili, non si giustificherebbe l'importo dell'assegno richiesto, pari a soli
250 euro mensili, insufficiente a garantirle le essenziali eIGenze di vita, tanto più che la CP_1
ha asserito di non percepire più il canone di locazione dell'immobile in proprietà esclusiva, senza però allegare il ricorso all'aiuto economico di terzi. Anche l'omesso deposito degli estratti conto aggiornati nonché delle dichiarazioni dei redditi e della dichiarazione sostitutiva aggiornate, come richieste dal G.I. con ordinanza in data 17.11.2020, non solo ha impedito al Tribunale di poter verificare l'effettiva attuale capacità patrimoniale e reddituale della resistente, ma depone per la percezione di redditi ben maggiori di quelli dichiarati e di quelli da ultimo ricostruiti dalla Corte d'Appello e comunque per la disponibilità di ulteriori risorse finanziarie. A tal proposto, occorre osservare che nei procedimenti di separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.), nonchè di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 cpc, contro la parte che tale obbligo abbia violato.
Inoltre, riscontro oggettivo di disponibilità economiche da parte della superiori a CP_1
quelle dichiarate è costituito dalla parziale documentazione bancaria versata in atti, da cui emergono addebiti per carta di credito negli anni 2017 e 2018 per lo più superiori ai 500,00 euro mensili e perciò incompatibili con i redditi asseritamente percepiti, nonché risulta la titolarità di una cassetta di sicurezza. A ciò si aggiunga che, ferma la ininfluenza (per le ragioni già evidenziate dalla Corte d'Appello) della eventuale decisione della di CP_1
corrispondere al fratello metà del canone di locazione dell'immobile ereditato
(evidenziandosi che, ove la rinuncia del fratello all'eredità fosse stata condizionata alla percezione della metà del canone di locazione, sarebbe stata nulla e, ove tale percezione ne avesse costituito il corrispettivo, il “rinunciante”, disponendo in tal modo del cespite, avrebbe implicitamente accettato l'eredità, il che confliggerebbe con la qualità di unica erede e unica proprietaria dell'immobile spesa dalla , non v'è prova che l'immobile non sia CP_1
stato rilocato, nulla ostandovi e che, tantomeno, come sostenuto dalla resistente, sia stato concesso in comodato gratuito al fratello, rilevandosi che, ove pure ciò fosse avvenuto, si tratterebbe di un atto dispositivo del pari incompatibile con la situazione economica di asserita semi indigenza prospettata dalla che avrebbe dovuto indurla piuttosto ad CP_1
alienare il cespite (ove effettivamente rimasto sfitto) per reperire liquidità, dovendo altrimenti ritenersi che sia nella condizione economica di poter compiere atti di liberalità in favore di terzi.
Quanto al , i cui redditi effettivi sono stati quantificati dalla Corte d'Appello Parte_1
pari ad almeno 3.000- 3.500 euro mensili, va confermata la valutazione di inattendibilità dei redditi fiscalmente dichiarati dallo stesso, già espressa dalla Corte (argomentata, come da sentenza in atti, oltre che sulla scorta delle risultanze degli estratti conto, sulla scorta della disponibilità dallo stesso manifestata all'udienza presidenziale della separazione di versare un contributo per i figli di 1.000,00 euro mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, a fronte di un reddito dichiarato di 1.500 euro mensili, con cui aveva dovuto fare fronte anche al pagamento di una rata di mutuo di 883,00 euro sino a gennaio 2010). Nel presente giudizio, il ricorrente, agente di commercio (unica attività esercitata già alla data della sentenza d'appello), che ha dichiarato fiscalmente redditi netti (già detratti i contributi previdenziali) rispettivamente pari negli anni di imposta 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 a circa
11.000 euro, a circa 5.700 euro, a circa 15.000 euro, a circa 9.000 euro a circa 12.400 euro, continuando a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di
700,00 euro mensili (sino alla revoca per il solo figlio , all'udienza presidenziale del Per_1
23.5.2019 ha dichiarato redditi netti pari a circa 1.300/1.400 euro mensili, corrispondenti a circa il doppio del reddito medio mensile dichiarato fiscalmente nell'anno di imposta 2019, pari a 750 euro, pur dichiarandosi disposto a corrispondere, in via conciliativa, 500 euro Per_ mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la IA . A ciò si aggiunga che dalle risultanze della parziale documentazione bancaria depositata e segnatamente dagli accrediti a mezzo bonifici e versamenti in contanti rilevabili dagli estratti conto, risultano entrate sul conto corrente del pari nel 2019 a complessivi 55.100 euro circa (di Parte_1
cui 48.700 euro circa quali pagamenti di fatture da parte di a fronte Parte_3 di componenti positivi per 41.060 euro riportati nella dichiarazione dei redditi 2020.
Le suddette incongruenze e il deposito solo parziale della documentazione bancaria richiesta (sono stati depositati solo gli estratti conto del 2019 e quelli del secondo semestre
2018) consentono di ascrivere al , anche all'attualità, redditi ben maggiori di Parte_1
quelli dichiarati all'udienza presidenziale (e di quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi sopra indicate). Inoltre, sebbene siano venuti meno gli incassi da locazione dell'immobile in via Rebora, pignorato dalla per il mancato pagamento dell'assegno CP_1
per i figli da parte del padre, quest'ultimo risulta aver incassato, in sede di riparto, la propria quota, pari a 73.040,66 euro come da piano di riparto allegato al ricorso (non rileva invece ai fini della decisione relativa alla domanda di assegno divorzile, trattandosi di incremento patrimoniale in alcun modo riconducibile alla sua attività lavorativa, la sostanziale disponibilità di due ulteriori immobili già di proprietà dei genitori defunti, alla cui eredità il non risulta aver rinunciato). Infine, nemmeno può ritenersi provato che il Parte_1
per provvedere al pagamento del suddetto assegno per i figli (sia pure Parte_1
limitatamente al minor importo di 700,00 euro mensili) abbia utilizzato le somme attribuitegli in sede esecutiva (e non quelle ritratte dall'attività lavorativa), atteso che dalla movimentazione degli estratti conto parziali depositati non si evincono dati oggettivi per ritenere che l'importo incassato in sede esecutiva sia rimasto sul conto ed utilizzato per far fronte al pagamento dell'assegno.
Ciò posto, pur considerata la opacità della ricostruzione delle situazioni economiche di entrambe le parti, va evidenziato che era la richiedente l'assegno a dover, in via preliminare, dimostrare la inadeguatezza dei mezzi e la impossibilità di procurarseli e che la percezione da parte della stessa di redditi “a nero” di incerto ammontare (ma quantomeno pari all'importo di 800 euro mensili oggetto di dichiarazione confessoria in sede di separazione)
e la possibilità di trarre ulteriori redditi dall'immobile di proprietà esclusiva ereditato (già locato ad un canone di 730,000 euro mensili come da contratto in atti), oltre che dal box auto in comproprietà con il marito, nonché la comproprietà al 50% della ex casa familiare e l'attuale godimento gratuito di tale immobile, in via esclusiva, da parte della stessa, priva perciò, allo stato, di oneri locativi, escludono la riconoscibilità dell'assegno in funzione assistenziale. Inoltre, non essendovi prova, invero nemmeno articolata, del sacrificio, da parte della delle proprie ambizioni professionali con i correlati guadagni, per dedicarsi CP_1 in via prevalente alla cura della famiglia, così contribuendo alla formazione del patrimonio familiare e di quello del coniuge, l'emolumento nemmeno è riconoscibile in funzione perequativo-compensativa.
Stante la soccombenza della resistente sulle domande accessorie e valutata la rinuncia alla domanda di riconoscimento dell'assegno per il figlio, la predetta va condannata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura di 2/3, che liquida come da dispositivo, compensandole per la residua quota.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma (RM), il
19.3.1988 da e trascritto nel registro degli atti Parte_1 CP_1
di matrimonio del predetto comune dell'(anno 1988 atto n. 00120, parte 2, serie A05)
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) revoca, a decorrere dal febbraio 2019, l'obbligo del padre di mantenimento del figlio Per_ e, dall'agosto 2021, l'obbligo del padre di mantenimento della IA;
Per_1
4) rigetta la domanda della di assegnazione della ex casa familiare;
CP_1
5) rigetta la domanda della di attribuzione dell'assegno divorzile;
CP_1
6) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del CP_1 Parte_1
giudizio nella misura di 2/3, che liquida in 3.384,66 euro per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, compensandole per la residua quota
Roma, 19.2.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi