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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/09/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 371/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale di Trani, Sezione unica civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
- Dott. Francesco Pellecchia Presidente
- Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
- Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 371 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4/8/2025, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
(c.f. elettivamente domiciliato in San Ferdinando di Parte_1 C.F._1
Puglia alla via Prologo n. 45, presso lo studio dell'avv. FRISANI TOMMASO FRANCESCO PAOLO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
-Ricorrente- E (c.f. ) elettivamente domiciliata in via Santa F. Controparte_1 C.F._2
Kowalska n. 10, presso lo studio dell'avv. DE LUCA LUCIANO, come da procura alle liti in atti;
-Resistente- NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani;
-Interventore ex lege- Conclusioni delle parti: come da note scritte sostitutive del verbale di udienza dell'8/7/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.1.2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Corato il 25.9.1993 con ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio. A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto: che dall'unione coniugale, è nata, il 22.04.1998, la figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, in quanto studentessa universitaria;
Per_1 che con ricorso del 23.5.2018, ha introdotto il giudizio di separazione giudiziale, trasformato Parte_2 in consensuale all'esito del deposito delle memorie istruttorie;
che con decreto n. 5465/2020 del 20.10.2020 (R.G. n. 2757/2018), il Tribunale di Trani ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate il 19.10.2020, con le quali è stata stabilita l'assegnazione della casa coniugale alla , convivente con la figlia, e la corresponsione in favore della resistente della somma mensile CP_1 complessiva di € 750,00 - € 400 a titolo di mantenimento del coniuge e € 350,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia- oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia;
che da allora non v'è stata riconciliazione tra i coniugi;
che, in seguito alla separazione, la sua situazione patrimoniale e reddituale è significativamente peggiorata, atteso che nel 2020 è stato trasferito d'ufficio dalla Capitaneria di Margherita di Savoia a quella di Peschici con conseguenze negative sulle proprie risorse economiche, sia a causa del costo della vita, più elevato a Peschici rispetto a Margherita di Savoia, sia per l'aumento dei costi da sostenere per incontrare la figlia , residente in [...]. Per_1
Quanto alla resistente, ha rappresentato che la dopo la separazione non si è attivata Parte_1 CP_1 nella ricerca di una attività lavorativa, pur avendo piena capacità lavorativa e competenze professionali, nonché un elevato grado di istruzione. Ciò posto, ha chiesto al Tribunale: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio concordatario celebrato in Corato in data 25.9.1993 (atto n. 220, parte II, serie A, anno 1993); di confermare nella misura di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, il proprio contributo al mantenimento della figlia , da corrispondere direttamente a quest'ultima ovvero, in subordine, Per_1 in favore della;
di dichiarare non dovuto l'assegno divorzile alla , non sussistendone i CP_1 CP_1 presupposti o, in via subordinata, di determinare tale assegno nell'importo di € 200,00 al mese, in luogo della somma di € 400,00 stabilita con gli accordi di separazione a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge. Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, con memoria difensiva depositata il 20.2.2023, pur non opponendosi alla dichiarazione di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, ha contestato le allegazioni del ricorrente in ordine al dedotto peggioramento della situazione economica di quest'ultimo, ed ha rappresentato che durante la convivenza matrimoniale lo l'ha indotta ad occuparsi solo delle mansioni casalinghe, non consentendole di conoscere i Parte_1 redditi del nucleo familiare, che ha utilizzato esclusivamente per se stesso, non garantendo alla moglie ed alla figlia il medesimo tenore di vita, deducendo altresì di essersi iscritta nelle liste del Centro per l'Impiego di Corato, senza tuttavia aver trovato allo stato un'occupazione, anche a causa delle sue precarie condizioni di salute. Tanto premesso, la resistente ha chiesto: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di incrementare la misura dell'assegno in proprio favore o, in via subordinata, di confermare l'importo previsto dagli accordi di separazione;
di confermare il contributo al mantenimento per la figlia Per_1 nella misura di € 350,00 al mese, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
di liquidare in proprio favore la quota parte del TFR del ricorrente per la durata di anni 25; di ordinare al Conservatore Immobiliare l'immediata trascrizione dell'immobile adibito a deposito o autorimessa, in proprio favore poiché interamente pagato con i risparmi dei propri genitori, vietandone l'uso allo;
di porre a carico del ricorrente la quota del 50% delle tasse sugli immobili I.M.U., T.A.R.I., Parte_1 manutenzione straordinaria e spese condominiali, per gli immobili in comproprietà; vinte le spese di lite. All'udienza del 9.5.2023, sentite le parti, comparse personalmente, il Presidente f.f. ha dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, riservando la decisione in ordine ai provvedimenti provvisori e, con successiva ordinanza dell'11.5.2023, ha confermato le condizioni della separazione consensuale omologate con decreto n. 5465/2020 emesso dal Tribunale di Trani in data 20.10.2020. Quindi, ha nominato il giudice istruttore, dinanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo, disponendo la comunicazione dell'ordinanza al P.M., avvenuta in data 12.5.2023. In seguito, pronunciata la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositate le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., le parti hanno raggiunto un accordo sulle ulteriori questioni personali e patrimoniali e, precisate congiuntamente le conclusioni, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4/8/2025, la causa è stata riservata per la decisione al Collegio, senza termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Orbene, la sentenza non definitiva n. 710/2024 del 9/4/2024, pubblicata il 16/4/2024, ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, sicché rimane al Tribunale soltanto la definizione delle ulteriori questioni. I patti concordati tra le parti, oggetto della convenzione sottoscritta il 5/6/2025 e depositata telematicamente il 16/6/2025, risultano legittimi, attengono a materia disponibile, non essendovi figli minori e non contrastano con norme imperative, per cui possono essere recepiti dalla presente sentenza. Le spese di lite vanno compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 27/01/2023 da nei confronti di , garantito Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del PM, così provvede:
1. richiama gli accordi trasfusi dalle parti nella convenzione sottoscritta il 5/6/2025 e depositata telematicamente il 16/6/2025, da considerarsi parte integrante della presente sentenza;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Trani, il 16/9/2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale. Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale di Trani, Sezione unica civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
- Dott. Francesco Pellecchia Presidente
- Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
- Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 371 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4/8/2025, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
(c.f. elettivamente domiciliato in San Ferdinando di Parte_1 C.F._1
Puglia alla via Prologo n. 45, presso lo studio dell'avv. FRISANI TOMMASO FRANCESCO PAOLO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
-Ricorrente- E (c.f. ) elettivamente domiciliata in via Santa F. Controparte_1 C.F._2
Kowalska n. 10, presso lo studio dell'avv. DE LUCA LUCIANO, come da procura alle liti in atti;
-Resistente- NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani;
-Interventore ex lege- Conclusioni delle parti: come da note scritte sostitutive del verbale di udienza dell'8/7/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.1.2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Corato il 25.9.1993 con ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio. A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto: che dall'unione coniugale, è nata, il 22.04.1998, la figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, in quanto studentessa universitaria;
Per_1 che con ricorso del 23.5.2018, ha introdotto il giudizio di separazione giudiziale, trasformato Parte_2 in consensuale all'esito del deposito delle memorie istruttorie;
che con decreto n. 5465/2020 del 20.10.2020 (R.G. n. 2757/2018), il Tribunale di Trani ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate il 19.10.2020, con le quali è stata stabilita l'assegnazione della casa coniugale alla , convivente con la figlia, e la corresponsione in favore della resistente della somma mensile CP_1 complessiva di € 750,00 - € 400 a titolo di mantenimento del coniuge e € 350,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia- oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia;
che da allora non v'è stata riconciliazione tra i coniugi;
che, in seguito alla separazione, la sua situazione patrimoniale e reddituale è significativamente peggiorata, atteso che nel 2020 è stato trasferito d'ufficio dalla Capitaneria di Margherita di Savoia a quella di Peschici con conseguenze negative sulle proprie risorse economiche, sia a causa del costo della vita, più elevato a Peschici rispetto a Margherita di Savoia, sia per l'aumento dei costi da sostenere per incontrare la figlia , residente in [...]. Per_1
Quanto alla resistente, ha rappresentato che la dopo la separazione non si è attivata Parte_1 CP_1 nella ricerca di una attività lavorativa, pur avendo piena capacità lavorativa e competenze professionali, nonché un elevato grado di istruzione. Ciò posto, ha chiesto al Tribunale: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio concordatario celebrato in Corato in data 25.9.1993 (atto n. 220, parte II, serie A, anno 1993); di confermare nella misura di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, il proprio contributo al mantenimento della figlia , da corrispondere direttamente a quest'ultima ovvero, in subordine, Per_1 in favore della;
di dichiarare non dovuto l'assegno divorzile alla , non sussistendone i CP_1 CP_1 presupposti o, in via subordinata, di determinare tale assegno nell'importo di € 200,00 al mese, in luogo della somma di € 400,00 stabilita con gli accordi di separazione a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge. Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, con memoria difensiva depositata il 20.2.2023, pur non opponendosi alla dichiarazione di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, ha contestato le allegazioni del ricorrente in ordine al dedotto peggioramento della situazione economica di quest'ultimo, ed ha rappresentato che durante la convivenza matrimoniale lo l'ha indotta ad occuparsi solo delle mansioni casalinghe, non consentendole di conoscere i Parte_1 redditi del nucleo familiare, che ha utilizzato esclusivamente per se stesso, non garantendo alla moglie ed alla figlia il medesimo tenore di vita, deducendo altresì di essersi iscritta nelle liste del Centro per l'Impiego di Corato, senza tuttavia aver trovato allo stato un'occupazione, anche a causa delle sue precarie condizioni di salute. Tanto premesso, la resistente ha chiesto: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di incrementare la misura dell'assegno in proprio favore o, in via subordinata, di confermare l'importo previsto dagli accordi di separazione;
di confermare il contributo al mantenimento per la figlia Per_1 nella misura di € 350,00 al mese, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
di liquidare in proprio favore la quota parte del TFR del ricorrente per la durata di anni 25; di ordinare al Conservatore Immobiliare l'immediata trascrizione dell'immobile adibito a deposito o autorimessa, in proprio favore poiché interamente pagato con i risparmi dei propri genitori, vietandone l'uso allo;
di porre a carico del ricorrente la quota del 50% delle tasse sugli immobili I.M.U., T.A.R.I., Parte_1 manutenzione straordinaria e spese condominiali, per gli immobili in comproprietà; vinte le spese di lite. All'udienza del 9.5.2023, sentite le parti, comparse personalmente, il Presidente f.f. ha dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, riservando la decisione in ordine ai provvedimenti provvisori e, con successiva ordinanza dell'11.5.2023, ha confermato le condizioni della separazione consensuale omologate con decreto n. 5465/2020 emesso dal Tribunale di Trani in data 20.10.2020. Quindi, ha nominato il giudice istruttore, dinanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo, disponendo la comunicazione dell'ordinanza al P.M., avvenuta in data 12.5.2023. In seguito, pronunciata la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositate le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., le parti hanno raggiunto un accordo sulle ulteriori questioni personali e patrimoniali e, precisate congiuntamente le conclusioni, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4/8/2025, la causa è stata riservata per la decisione al Collegio, senza termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Orbene, la sentenza non definitiva n. 710/2024 del 9/4/2024, pubblicata il 16/4/2024, ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, sicché rimane al Tribunale soltanto la definizione delle ulteriori questioni. I patti concordati tra le parti, oggetto della convenzione sottoscritta il 5/6/2025 e depositata telematicamente il 16/6/2025, risultano legittimi, attengono a materia disponibile, non essendovi figli minori e non contrastano con norme imperative, per cui possono essere recepiti dalla presente sentenza. Le spese di lite vanno compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 27/01/2023 da nei confronti di , garantito Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del PM, così provvede:
1. richiama gli accordi trasfusi dalle parti nella convenzione sottoscritta il 5/6/2025 e depositata telematicamente il 16/6/2025, da considerarsi parte integrante della presente sentenza;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Trani, il 16/9/2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale. Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia