Cass. civ., sez. III, sentenza 07/10/2010, n. 20811
CASS
Sentenza 7 ottobre 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato, con ciò venendo soddisfatte le medesime esigenze di tutela salvaguardate dal c.d. principio dell'apparenza, in riferimento alla qualificazione dell'azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione impugnata che era stata impropriamente adottata secondo il rito di cui all'art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - il quale prevede, per l'appunto, l'immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze di merito in materia di trattamento di dati personali - in luogo del rito ordinario, in base al quale il mezzo di impugnazione sarebbe stato l'appello).

In assenza di norme che diversamente dispongano, il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, non potendo il principio del "tempus regit actum", in forza del quale lo "ius superveniens" trova applicazione immediata in materia processuale, che riferirsi ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non già all'intero nuovo rito. Infatti, posto che il "rito" è da intendersi come l'"insieme" delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, l'applicazione di un nuovo rito ad un processo già iniziato, in assenza di norme transitorie che ciò autorizzino, si tradurrebbe in una non consentita applicazione retroattiva di quell'"insieme", invece vietata dal principio di irretroattività della legge contenuto nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui lo stesso art. 5 cod. proc. civ. è applicazione. Ne consegue che la sua violazione dà luogo a nullità della sentenza in quanto si risolva in una compressione del diritto al contraddittorio. (Nella fattispecie il giudice di merito, applicando erroneamente il principio "tempus regit actum", aveva disposto il mutamento del rito, privando le parti del diritto di dedurre mezzi istruttori, anche documentali, nei termini di cui all'art. 184 cod. proc. civ., ed aveva rigettato la domanda anche per difetto di prova).

Ai fini della ammissibilità di un motivo di ricorso per cassazione con il quale siano denunciati vizi "in procedendo", l'esplicita indicazione del concreto pregiudizio che la parte abbia o ritenga di avere subito dalla affermata violazione della norma processuale non è necessaria ove il pregiudizio lamentato possa essere immediatamente colto dal contenuto complessivo del ricorso. (Nella specie i ricorrenti avevano lamentato la mancata concessione dei termini per le deduzioni istruttorie a causa del mutamento di rito disposto d'ufficio all'udienza ex art. 180 cod. proc. civ. "ratione temporis" vigente).

Commentari4

  • 1Corte dei conti, sezione I centrale d'appello, sentenza 2 settembre 2020, n. 234
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTO Con sentenza n. 15/2019 del 16 gennaio 2019, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna ha condannato D. Mario, in qualità di Consigliere regionale della Sardegna e, prima del Gruppo consiliare di «Alleanza nazionale» (XIII legislatura) e, poi, di quello del «Popolo della libertà» (XIV legislatura), al pagamento, in favore della Regione Sardegna, della somma di euro 765.005,87, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e spese legali nella misura di euro 2.812,90, per aver indebitamente utilizzato i fondi pubblici assegnati ai Gruppi da lui presieduti, per esigenze personali proprie o di altri membri del gruppo. Più precisamente, sono stati utilizzati per l'acquisto …

     Leggi di più…

  • 2Corte dei conti, sezione I centrale d'appello, sentenza 2 settembre 2020, n. 234
    https://www.eius.it/articoli/ · 30 settembre 2020

    FATTO Con sentenza n. 15/2019 del 16 gennaio 2019, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna ha condannato D. Mario, in qualità di Consigliere regionale della Sardegna e, prima del Gruppo consiliare di «Alleanza nazionale» (XIII legislatura) e, poi, di quello del «Popolo della libertà» (XIV legislatura), al pagamento, in favore della Regione Sardegna, della somma di euro 765.005,87, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e spese legali nella misura di euro 2.812,90, per aver indebitamente utilizzato i fondi pubblici assegnati ai Gruppi da lui presieduti, per esigenze personali proprie o di altri membri del gruppo. Più precisamente, sono stati utilizzati per l'acquisto …

     Leggi di più…

  • 3Il principio di apparenza in procedura civileAccesso limitato
    Domenico Prosciutto · https://www.altalex.com/ · 8 febbraio 2011

  • 4Il principio di apparenza declinato nel diritto processualeAccesso limitato
    Paolo Fortina · https://www.altalex.com/ · 28 gennaio 2011
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/10/2010, n. 20811
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20811
Data del deposito : 7 ottobre 2010

Testo completo