Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 3
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato, con ciò venendo soddisfatte le medesime esigenze di tutela salvaguardate dal c.d. principio dell'apparenza, in riferimento alla qualificazione dell'azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione impugnata che era stata impropriamente adottata secondo il rito di cui all'art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - il quale prevede, per l'appunto, l'immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze di merito in materia di trattamento di dati personali - in luogo del rito ordinario, in base al quale il mezzo di impugnazione sarebbe stato l'appello).
In assenza di norme che diversamente dispongano, il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, non potendo il principio del "tempus regit actum", in forza del quale lo "ius superveniens" trova applicazione immediata in materia processuale, che riferirsi ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non già all'intero nuovo rito. Infatti, posto che il "rito" è da intendersi come l'"insieme" delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, l'applicazione di un nuovo rito ad un processo già iniziato, in assenza di norme transitorie che ciò autorizzino, si tradurrebbe in una non consentita applicazione retroattiva di quell'"insieme", invece vietata dal principio di irretroattività della legge contenuto nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui lo stesso art. 5 cod. proc. civ. è applicazione. Ne consegue che la sua violazione dà luogo a nullità della sentenza in quanto si risolva in una compressione del diritto al contraddittorio. (Nella fattispecie il giudice di merito, applicando erroneamente il principio "tempus regit actum", aveva disposto il mutamento del rito, privando le parti del diritto di dedurre mezzi istruttori, anche documentali, nei termini di cui all'art. 184 cod. proc. civ., ed aveva rigettato la domanda anche per difetto di prova).
Ai fini della ammissibilità di un motivo di ricorso per cassazione con il quale siano denunciati vizi "in procedendo", l'esplicita indicazione del concreto pregiudizio che la parte abbia o ritenga di avere subito dalla affermata violazione della norma processuale non è necessaria ove il pregiudizio lamentato possa essere immediatamente colto dal contenuto complessivo del ricorso. (Nella specie i ricorrenti avevano lamentato la mancata concessione dei termini per le deduzioni istruttorie a causa del mutamento di rito disposto d'ufficio all'udienza ex art. 180 cod. proc. civ. "ratione temporis" vigente).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/10/2010, n. 20811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20811 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.M. , G.A. , L.S. , L.A. (OMISSIS)
, elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio dell'avvocato BONFIGLIO RAFFAELE, rappresentati e difesi dall'avvocato GALASSO MAURIZIO giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
M.E. , GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante Dott. B.M. , considerati domiciliati "ex lege" in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato RIPA DI MEANA VITTORIO, unitamente all'avvocato MARTINETTI MAURIZIO giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso il provvedimento n. 2743/2006 del TRIBUNALE di ROMA,SEZIONE PRIMA CIVILE, emesso il 7/02/2006, depositato il 07/02/2006 R.G.N. 27823/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;
udito l'Avvocato GALASSO MAURIZIO;
udito l'Avvocato RIPA DI MEANA VIRGINIA (per delega dell'Avv. MARTINETTI MAURIZIO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per la manifesta fondatezza delle censure in rito, in subordine dei motivi di merito. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto di citazione del 2002 A..L. e G.A. ,
in proprio e in rappresentanza delle figlie minori S. e M..L. , convennero in giudizio innanzi al tribunale ai LI il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. e M.E. , rispettivamente editore e direttore responsabile del quotidiano "La Repubblica", chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni in relazione ad un articolo pubblicato su quel giornale il XXXXXXXX.
Si dolsero che l'articolista, nel dare notizia del risarcimento loro riconosciuto dal tribunale di LI (in una causa che essi avevano promosso dieci anni prima contro il ginecologo e la clinica privata dove la G. aveva partorito le sue figlie gemelle, una delle quali aveva subito una sofferenza fetale tale da costringerla per sempre su una sedia a rotelle con un'invalidità del 100%), avesse, senza alcun preventivo consenso, divulgato i loro nomi in violazione del diritto;
alla riservatezza e delle disposizioni della L. 31 dicembre 1996, n. 675. I convenuti resistettero ed il tribunale di LI, con sentenza n. 2192/05, si dichiarò territorialmente incompetente in favore del tribunale di Roma.
2.- Riassunta dagli attori la causa innanzi al tribunale di Roma e costituitisi i convenuti, alla prima udienza del 20.9.2005 il giudice officiosamente fissò per la discussione orale l'udienza del 22.11.2005, a tale udienza si riservò di decidere sull'applicabilità (da entrambe le parti negata) del disposto di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152 (prevedente un diverso rito), sciolse in senso affermativo la riserva con ordinanza del 28.12.2005, fissò per la discussione la nuova udienza del 7.2.2006 ed a detta udienza rigettò la domanda con sentenza contestualmente emessa. 3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i soccombenti L. - G. , affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria. Resistono con unico controricorso il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. ed E..M. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è ammissibile benché, come verrà di seguito detto, il tribunale abbia rigettato la domanda applicando impropriamente il rito contemplato dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 152 prevedente l'immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze di merito in materia di trattamento dei dati personali (Cass., sez. un., n. 24708/2008), in luogo di quello ordinario, in base al quale il mezzo d'impugnazione sarebbe stato l'appello.
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va infatti operata, a tutela dell'affidamento della parte, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato;
principio, questo, che soddisfa le medesime esigenze salvaguardate da quello, cosiddetto dell'apparenza, in riferimento alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice (giusta o sbagliata che sia).
2.- Il primo motivo denunzia un vizio in procedendo;
il secondo ed il terzo investono la decisione per violazione di norme di diritto sostanziale e per vizio della motivazione.
2.1.- Col primo - deducendo nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152 e della L. 31 dicembre 1996, n. 675, art. 29 nonché degli artt. 180, 183 e 184 c.p.c. - i ricorrenti si dolgono che, disattendendo le opposte istanze di entrambi le parti che avevano domandato la fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito di memorie, alla prima udienza il giudice abbia direttamente fissato quella per la discussione orale ai sensi dell'art. 152 del citato D.Lgs., in tal modo dando luogo ad un non consentito mutamento del rito. E tanto per l'assorbente ragione che il D.Lgs. del 2003 non è applicabile alle controversie instaurate prima della data della sua entrata in vigore (fissata all'1.1.2004 dall'art. 186 dello stesso decreto); come nella specie era accaduto, essendo stato il giudizio instaurato innanzi al tribunale di LI nel 2002.
2.2. - I controricorrenti prospettano l'inammissibilità del motivo per omessa indicazione da parte dei ricorrenti del pregiudizio in concreto derivato dal mutamento del rito. Sostengono che il giudice avrebbe potuto disporre anche d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari (ex art. 152 cit.), sicché l'adozione del rito speciale non aveva introdotto preclusioni istruttorie e/o impedimenti di alcun tipo al regime delle prove, ma aveva tutt'al più dato luogo ad una mera irregolarità del procedimento.
Lo dicono comunque infondato in virtù del principio di ordine generale secondo il quale la legge processuale sopravvenuta è immediatamente applicabile anche ai processi già in corso;
citano in proposito i seguenti precedenti della Cassazione in sede penale: 11 marzo 1999, 8 aprile 1997, 22 settembre 1995 (della prima sezione) e 6 dicembre 1996 (della terza sezione).
3.- Il motivo è ammissibile e fondato.
3.1.- Ai fini dell'ammissibilità di un motivo di ricorso per cassazione col quale siano denunciati vizi in procedendo, l'esplicita indicazione del concreto pregiudizio che la parte abbia o ritenga di avere in concreto subito dalla affermata violazione della norma processuale non è necessaria quante volte il pregiudizio lamentato possa essere immediatamente colto dal contenuto complessivo del ricorso.
Nel caso in esame, col primo motivo i ricorrenti si dolgono che l'officiosa applicazione da parte del tribunale del nuovo rito all'udienza di prima comparizione di cui all'art. 180 c.p.c. (nella formulazione vigente tra il 22.6.1995 e l'1.3.2006) abbia comportato la mancata concessione del termine di cui all'art. 184 c.p.c. per la produzione di nuovi documenti e l'indicazione di nuovi, mezzi di prova;
e, col terzo, che la domanda sia stata rigettata anche per l'omessa dimostrazione dei danni che essi assumevano di aver subito. È dunque chiaro che il pregiudizio lamentato in ricorso è costituito dall'essere stata la domanda respinta (anche) per un difetto di prova che, in ragione del nuovo rito applicato dal giudice, la parte assume di non era stata posta in condizione di chiedere e di dare.
3.2.- La fondatezza del motivo deriva dalla natura stessa del processo civile, inteso come susseguirsi di atti tra loro funzionalmente collegati e volti all'emissione di una pronuncia giurisdizionale su una domanda. In mancanza di una norma transitoria che statuisca diversamente, un processo è destinato a concludersi secondo il rito col quale è stato iniziato, costituendo il "rito" l'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale. Il principio tempus regit actum, dal quale discende che lo ius superveniens è immediatamente applicabile in materia processuale, si riferisce ai singoli atti da compiere, ad ogni atto processuale isolatamente considerato, e troverebbe un'applicazione distorta se fosse inteso nei senso che, malato l'intero rito in pendenza di un processo già iniziato, il rito e non la singola norma debba essere applicato a quella sola parte del processo non ancora svoltasi (e, evidentemente, soltanto a questa, giacché sono senz'altro destinati a conservare piena validità gli atti già compiuti in base al rito previgente), con la inevitabile alterazione del sistema che il legislatore abbia disegnato col nuovo rito.
È , invece, proprio il principio di irretroattività posto dall'art. 11 disp. gen. - del quale, va incidentalmente rilevato, lo stesso art. 5 c.p.c. costituisce applicazione e non deroga - ad imporre la conclusione opposta giacché, dovendo il rito necessariamente riguardarsi come un insieme di regole tra loro tutte coordinate, l'applicazione del nuovo rito ad un processo già iniziato si risolverebbe nell'applicazione retroattiva di quell'insieme. Il che, in difetto di una diversa previsione da parte del legislatore, non è consentito.
Del resto, in caso di emanazione di disposizioni di legge che disegnino un nuovo rito (ordinario o per determinate materie), il legislatore sistematicamente provvedo, con previsioni esplicite, ad indicare quali di esse debbano applicarsi ai processi già iniziati ai momento di entrata in vigore del nuovo testo normativo;
e ciò dopo aver enunciato il principio secondo il quale, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle regole integranti il nuovo rito, continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti, ovvero che le nuove disposizioni si applicarlo esclusivamente ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge. Così è stato fatto, ad esempio, con la L. n. 353 del 1990, art. 90, comma 1 come sostituito dal D.L. 21 aprile 1995, n. 121, art. 1 reiterato anche dal D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 9
convertito in L. 20 dicembre 1995, n. 534, il quale stabilì che "ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data" e che altri articoli, "come modificati dalla presente legge, si applicano anche;
ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1993". Così è stato per il processo societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 41, comma 1) e così è accaduto, da ultimo, con la L. 13 giugno 2009, n. 69, art. 58 il cui comma 1 recita: "fatto salvo quante previsto dai commi successivi, le disposizioni della legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano dopo la data della sua entrata in vigore".
È dato, dunque, di cogliere ed enunciare il principio generale secondo il quale, "in mancanza di norme che diversamente dispongano, il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda".
Non costituirebbe argomento contrario il rilievo che poiché, talvolta, all'enunciazione della regola generale non fa seguito la previsione di una deroga, anche l'enunciazione di quella regola sarebbe allora necessaria per poterne affermale l'applicazione; come a dire che essa, a ben vedere, non sarebbe affatto espressione di un principio generale. Per un verso, infatti, si finirebbe in tal modo con l'inferire l'assenza di un principio generale dalla semplice esigenza di chiarezza che, espressamente enunciando la regola, il legislatore abbia inteso soddisfare;
per altro verso non si darebbe adeguato rilievo all'affidamento legislativo sotteso all'art. 11 disp. gen. ("La legge non dispone per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo") che, così come preclude la possibilità di ritenere che gli effetti dell'atto processuale già formato al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione siano da questa regolati (cfr., ex multis, Cass., n. 6099/2000), allo stesso modo impedisce di non tener conto della giusta aspettativa di chi, avendo scelto di promuovere un giudizio in riferimento alle prescrizioni di rito vigenti al tempo in cui ha proposto la domanda, si veda alterare in peius, in base alle nuove regole, la possibilità di uscirne vincitore;
o, per, converso, di resistere con successo all'altrui pretesa.
La soluzione adottata soddisferà anche l'esigenza di certezza degli operatori, avvertita in misura proporzionale alla frequenza del susseguirsi di testi normativi prevedenti riti speciali, con ricadute positive sulla durata dei processi, in linea con la valenza attribuita ai tempi di definizione dal novellato art. 111 Cost.. Va precisato che "la violazione del principio sopra enunciato da luogo a nullità della sentenza in quanto si risolva in una compressione della tutela"; che è quanto accaduto nel caso di specie, come osservato al paragrafo precedente. Nè quella compressione può escludersi in base alla pur corretta osservazione (dei controricorrenti) che il giudice avrebbe potuto disporre mezzi di prova anche d'ufficio, altro essendo il potere del giudice di farlo, altro il diritto della parte di domandarlo.
4.- A tanto consegue, assorbiti il seconde ed il terzo motivo, la cassazione della sentenza con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso giudicante, che deciderà la causa applicando il rito ordinario e che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. Il mezzo di impugnazione avverso la sentenza del giudice del rinvio sarà, ovviamente, l'appello.
Ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 2 in materia di protezione dei dati personali, perché sia preclusa l'indicazione dei dati identificativi dei ricorrenti L. - G. .
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri,
cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Roma in persona di diverso giudicante.
Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2010