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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/07/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
R.G. N. 319/2024
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa Giulia Bertolino quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
Parte_1 con gli avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri, Lorenzo Venini e Tommaso Maserati
RICORRENTE contro
, Controparte_1 con gli avv.ti Carlo Bousier Niutta, Enrico Bousier Niutta ed Ermanno Baldassarre
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione, lavoro part-time, pausa
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori concludevano come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.2.24 al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, il sig. ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro Pt_1 Controparte_1 chiedendo di accertare:
[...]
A) il livello di inquadramento
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al livello 3°, a decorrere dall'1.6.21, ovvero, in subordine, a decorrere dall'1.6.23, ovvero, in ulteriore subordine, dal 1.11.23 con conseguente condanna alla corresponsione delle differenze retributive sul superiore inquadramento pari € 3.722,81, oltre incidenza sull'accantonato TFR pari a € 275,76,
1 B) il pagamento del c.d. tempo tragitto
- accertare il diritto al riconoscimento dell'indennità di maneggio denaro dalla data di assunzione con conseguente condanna alla corresponsione di € 8.145,08,
C) base di calcolo delle ferie
- accertare e dichiarare il diritto al pagamento delle ferie computando nello stesso l'incidenza di quanto percepito per le seguenti voci: indennità giornaliera di prestazione e/o indennità di turno e/o indennità di campo.
***
A sostegno della propria pretesa il ricorrente ha dedotto:
- di essere dipendente di con contratto di lavoro subordinato a tempo CP_1
indeterminato dal 21.12.2016, orario part-time per 20 ore settimanali trasformato in full- time dal 1.10.19, mansioni di “addetta di scalo” e inquadramento al 6° livello del CCNL
Trasporto Aereo Sezione Handlers, successivamente trasformato in 5° livello dal 1.5.18;
- di aver prestato la propria attività lavorativa a favore di presso l'aeroporto di Orio al
Serio,
- di aver sempre atteso in autonomia alle mansioni di “addetta operativo”, in particolare è
“addetto agli uffici della convenuta e si occupa del controllo e della supervisione delle operazioni relative ai voli, della programmazione dei voli previsti per la giornata e del controllo della programmazione del giorno successivo, si occupa o “delle comunicazioni relative ai ritardi dei voli rientranti nella programmazione giornaliera;
della predisposizione della documentazione relativa ai voli di competenza (i piani di carico all'interno degli aeromobili, così come la documentazione che deve essere consegnata dagli addetti di rampa al personale a bordo), tra cui anche la stesura e la consegna all'UOC (ufficio traffico) della dichiarazione unica del vettore”,
o “delle attività sottobordo” (trasporto dei passeggeri all'aeromobile, caricamento bagagli, stato serbatoio),
o coordinamento della manovra di push-back (messa in pista dell'aeromobile),
o “attività di centraggio” ossia di bilanciamento del peso dell'aeromobile,
- di utilizzare correntemente l'inglese e lo spagnolo,
- di aver sottoscritto con la resistente una conciliazione giudiziale in data 31.1.22 con riconoscimento retroattivo del IV livello con decorrenza dal 1.11.20,
- di aver sempre percepito per ogni giorno di effettivo lavoro 2 o indennità giornaliera, nella misura di € 3,62/giorno;
o indennità di turno, nella misura di € 0,26/giorno;
o indennità di campo, nella misura di € 0,21/giorno.
- che tali indennità non sono però calcolate ai fini del pagamento delle ferie,
- di aver sempre svolto il tragitto interno dall'entrata riservata ai dipendenti, passando per i controlli, percorrendo un chilometro e poi giungere alla timbratrice interna che segna l'inizio dell'orario di lavoro e egualmente alla fine della prestazione (salvo il controllo) per un tempo complessivo di 32 minuti.
***
Si è costituita contestando la fondatezza delle pretese avversarie e sostenendo in CP_1 particolare che:
- il livello di inquadramento è corretto,
- le indennità giornaliera, di turno e di campo, di entità assai limitata, non vanno computate nella retribuzione delle ferie per espressa previsione del CCNL di settore;
- l'inquadramento è stato effettuato nel pieno rispetto dei periodi di attestazione previsti dalla contrattazione collettiva e basati sui tempi di effettivo servizio prestato;
***
Fallito il tentativo di conciliazione, esperita la necessaria istruttoria e ordinati conteggi condivisi, il Giudice - ritenuta la causa matura e disposta la trattazione scritta dell'udienza, lette le note e repliche depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il diritto al superiore inquadramento
La parte ricorrente ha chiesto di accertarsi il proprio diritto al superiore inquadramento al III livello del CCNL Trasporto aereo - sezione Handlers.
Ai fini di un corretto inquadramento della controversia è opportuno ricordare, come noto, che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive.
Sul punto ex multis, Cass. lav. 22/11/2019, n.30580 ha ribadito che “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.”. 3 Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, la giurisprudenza chiarisce altresì che “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento (v. Tribunale Roma, sez. lav., 22/05/2017, n. 4877) e che dal lavoratore deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali” (Tribunale di Bari n. 2182/2016 il quale a sua volta richiama Cass. n. 8529/2006 e Cass. n. 2537/2000). Sul punto da ultimo Corte appello
Milano sez. lav., 27/01/2020, n. 2208 “Come è noto incombe al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme applicabili in materia, mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.”, che richiama
Cass., sez. lav., 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. lav., 22.8.2007, n. 17896; Cass., sez. lav.,
12.5.2006, n. 11037; Cass., sez. lav., 16.2.2005, n. 3069. Sez.Lav.n. 4791 del 9.3.2004.
***
Ai fini dell'inquadramento delle mansioni svolte è necessario analizzare la declaratoria contrattuale
“Livello 3°
Appartengono a questo livello:
- gli impiegati che con elevata esperienza, capacità professionale e adeguate specifiche conoscenze, svolgono mansioni di concetto di particolare importanza richiedenti ampia iniziativa ed autonomia nell'ambito delle procedure inerenti l'attività del settore di appartenenza.
A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:
(4) - adt. programmazione/acquisti;
(4) - adt. gestione/controllo sistemi informativi;
(4) - adt. tariffe;
(4) - adt. relazioni clientela;
(4) - flight dispatcher;
(4) - istruttore;
(4) - adt ufficio tecnico e controllo;
(4) - adt. elaborazione documenti tecnici;
4 (4) - adt. elaborazione norme tecniche;
(4) - adt. attività amministrative/finanziarie;
(4) - adt. attività di gestione;
(4) - adt. attività di analisi e/o elaborazione;
(4) - adt. attività di produzione;
(5) - programmatore elettronico.
Appartengono inoltre a questo livello:
- gli addetti di scalo che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche proprie del 4° livello, abbiano conseguito più ampia e specifica capacità professionale, anche mediante esperienze su più posizioni di lavoro, tale da consentire l'effettivo svolgimento di più funzioni tra quelle relative a: emissione biglietti, predisposizione di documenti pax di bordo, operazioni di cassa, accettazione passeggeri, imbarco e sbarco, assistenza ritiro/transito bagagli, assistenza clienti, informazioni, prenotazioni, riprotezioni, lost and found bagagli, centraggio aa/mm, assistenza aa/mm (rampa).
L'inquadramento in questo livello è legato all'effettivo impiego del lavoratore, avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative del servizio, nelle diverse funzioni, ivi compresa la rotazione su più posizioni di lavoro.
L'attribuzione del livello 3° avverrà previo accertamento dell'idoneità professionale, riservato a coloro che abbiano maturato, nella posizione di adt. di scalo, almeno 36 mesi di servizio nel livello immediatamente precedente - acquisito secondo quanto previsto alla nota (8) del successivo punto 5 - e che siano in possesso di diploma di scuola media superiore o di equivalente livello culturale e di adeguata conoscenza di una o più lingue straniere.”
“Livello 4°
Appartengono a questo livello:
- gli impiegati che sulla base delle disposizioni ricevute svolgono mansioni di concetto di rilevante complessità richiedenti notevole esperienza, preparazione professionale ed autonomia, anche coordinando un gruppo di lavoratori di livello inferiore;
- gli operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano, con apporto di competenza tecnico- pratica, l'attività di un gruppo di lavoratori di livello immediatamente inferiore.
A titolo esemplificativo si conviene che appartengono a questo livello:
(8) - capo reparto assistenza aeroportuale;
(8) - capo squadra operai specializzati;
(8) - adt. controllo rendicontazione dati traffico;
(8) - adt. attività di valorizzazione dati traffico;
5 (8) - adt. attività contabili;
(8) - operatore di centro elettronico;
(8) - adt. amministrazione del personale;
(8) - adt. di scalo;
(8) - adt. attività supporto vendite/traffico/marketing/addestramento;
(8) - adt. biglietteria e/o vendite telefoniche;
(8) - segretaria;
(8) - adt. centro posta;
(8) - adt. attività di documentazione amministrativa;
(8) - archivista di archivio generale;
(8) - adt. gestione scorte;
(8) - adt. gestioni varie;
(8) - adt. aree tecniche/gestionali/amministrative/commerciali;
(8) - adt. collegamento elaborazione dati;
(8) - adt. normalizzazione e codifica materiali;
(8) - adt. fatturazione ed esazione Pt_2
(8) - adt. ricezione materiali;
(8) - adt. approvvigionamenti.”
Dall'istruttoria testimoniale svolta non sono emerse le caratteristiche di “elevata esperienza, capacità professionale e adeguate specifiche conoscenze, svolgono mansioni di concetto di particolare importanza richiedenti ampia iniziativa ed autonomia nell'ambito delle procedure inerenti l'attività del settore di appartenenza” che permettono l'immediato riconoscimento del III livello, ma è emerso che il ricorrente è tra gli “addetti di scalo che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche proprie del 4° livello, abbiano conseguito più ampia e specifica capacità professionale, anche mediante esperienze su più posizioni di lavoro, tale da consentire l'effettivo svolgimento di più funzioni tra quelle relative a: emissione biglietti, predisposizione di documenti pax di bordo, operazioni di cassa, accettazione passeggeri, imbarco e sbarco, assistenza ritiro/transito bagagli, assistenza clienti, informazioni, prenotazioni, riprotezioni, lost and found bagagli, centraggio aa/mm, assistenza aa/mm (rampa).”.
Infatti, è emerso che il ricorrente svolgeva la maggior parte delle mansioni plurime sulle posizioni di lavoro previste per gli addetti allo scalo, ma non mansioni di particolare importanza con ampia iniziativa e autonomia e non ricopriva il ruolo di flight dispatcher e non era addetto
6 all'elaborazione di documenti tecnici diversi da quelli abitualmente richiesti all'addetto allo scalo.
Quanto alle mansioni svolte, lo stesso teste di parte ricorrente ha riferito lo svolgimento di plurime funzioni tra quelle previste per il passaggio automatico dell'agente di rampa al III livello, ma non di redazione di particolari documenti tecnici, infatti la lista passeggeri viene solo stampata, la documentazione relativa alla merce pericolosa è elaborata dall'ufficio merci e il ricorrente indicava solo dettagli, che la dichiarazione unica vettore è compitata solo per i voli privati ed è costituita da una mera stampata dal sistema:
- “stampata dal sistema” e “Il ricorrente predispone la dichiarazione unica vettore, i quaderni di bordo e security di bordo ci sono consegnati dal membro equipaggio e noi li archiviamo. Le notifiche merci pericolose sono elaborate dall'ufficio merci e noi aggiungiamo dei dettagli (marca aereo e stiva dove metterlo perché lo decidiamo noi) e le facciamo pervenire a bordo, poi ci restituisce due copie firmate una per noi e una per ufficio merci” (teste di parte ricorrente Tes_1
- “La lista passeggeri è stampata da addetto operativo, se ci sono problemi allora si contatta la compagnia altre volte va inserito manualmente. Va controllata perché a volte sono doppi i passeggeri e a volte diciture sbagliate. Il ricorrente predispone la dichiarazione unica del vettore per i voli privati e per gli altri la deve verificare.” (teste di parte ricorrente Tes_2
- “La lista passeggeri va stampata, il ricorrente segna solo il n passeggeri, ma non va verificata. La dichiarazione unica del vettore è fatta da sistema, l'operativo inserisce i dati (n passeggeri e tipo, bagagli, membri e peso massimo aereo) e la stampa” (teste di parte convenuta , Tes_3
In sostanza, si tratta di attività perlopiù di collazione di documenti e integrazione di documenti redatti da altri con dati formali di semplice reperimento.
L'istruttoria non ha evidenziato elementi di autonomia e ampia iniziativa essendo presenti vademecum organizzativi, procedure da seguire per ogni evenienza nonché check-list e la presenza per la maggior parte della prestazione di referenti con i quali il ricorrente si poteva confrontare in caso di dubbi. La ridotta discrezionalità esclusivamente tecnica era limitata alla funzione di centraggio che però fa testualmente parte di quelle previste tra le funzioni plurime dell'agente di rampa avente diritto al superiore inquadramento dopo 36 mesi e è comunque circoscritta considerata, da una parte, l'esistenza di un preciso vademecum e, dall'altra, del controllo finale almeno formale del comandante del velivolo
- “Le istruzioni di carico delle compagnie dicono come distribuire i bagagli nelle stive, si possono disattendere se aereo è sbilanciato e il centrista interviene per variare il carico. Solitamente per fare 7 modifiche si interfacciano con supervisore e area operation manager e in ultimo con il comandante che dà ok finale, lo dà sempre perché l'aereo sbilanciato non può partire. Il piano di carico è firmato da centrista e da comandante e anche da agente di rampa” (teste di parte convenuta , Tes_3
- “Il comandante ci può chiedere come carichiamo se lo facciamo noi il piano, il 98% delle volte lo facciamo noi. Solo nel 2 % lo fa il capitano, anche meno è rarissimo.” (teste di parte ricorrente
, Tes_2
- “il piano di carico è prodotto prima della partenza, numero passeggeri, bagagli e poi comandante dai dati del carburante (ossia quanto rifornire e quanto viene bruciato) e poi si decide dove mettere i bagagli.
Ci sono dei carichi standard, alcune compagnie hanno sistema per decidere come caricare in altri casi lo decide il comandante. Il ricorrente deve raccogliere le indicazioni e poi scrivere piano. Poi ci sono istruzioni di carico standard. Anche io ho fatto questa mansione.” (teste di parte resistente e “Facciamo un prebilanciamento in base a prenotazione e stima bagagli e poi terminato Tes_4 il check.in elaboriamo il piano di carico. Lo dovrebbe verificare l'agente di rampa e poi il punto finale della catena è il comandante che controfirma il valore di carico, ma è una verifica formale perché non va a verificare dove sono i bagagli, si fida. Il comandante può chiederci lo stimato dell'aereo senza carburante per poi decidere quanto carburante fare, se sbagliato l'aereo potrebbe andare overweight”
(teste di parte ricorrente . Tes_1
Il ricorrente non si occupava di gestire il traffico aereo, ma solo di ricevere le comunicazioni tra aeroporti, avvisare dei ritardi e di predisporre tempestivamente i servizi sottobordo “Gestisce la messaggistica da aeroporto di partenza, fa stima di arrivo, il carico persone e bagagli ed eventuali merci e se necessita di assistenza […] deve controllare se arriva in orario e aggiornare i ritardi aereo sui sistemi di scalo”
(test di parte resistente e “si occupa delle comunicazioni tra aeroporti, […] gestisce i ritardi Tes_4 aggiornando il monitor” (teste di parte ricorrente . Lo stesso teste di parte ricorrente Tes_1 limita significativamente le mansioni organizzative del ricorrente “Quanto alla gestione dei Tes_1 bus per il trasporto passeggeri noi aggiorniamo una tabella dei passeggeri per i voli in arrivo che poi è dato che viene usato da chi gestisce bus e se ci mancano bus allo sbarco sollecitiamo.”, sul punto anche il teste di parte resistente “I bus arrivano in automatico, l'operatore informa solo dell'orario”. Tes_4
***
In punto di pluralità di “funzioni” del ricorrente, lo stesso teste di parte convenuta ha riferito che “Il ricorrente è addetto operativo e addetto bilanciamento e anche agente di Tes_4 rampa”.
Le mansioni plurime sono emerse incontrastabilmente in sede istruttoria:
8 - Io vedevo lavorare il ricorrente, quindi conosco le sue mansioni anche perché sono quelle che faccio anche io.
Il ricorrente svolgeva in sostanza 3 mansioni:
o L'operativo che è una figura che da ufficio sta in contatto con aeroporti esteri e nazionali e con compagnie aeree si occupa delle comunicazioni tra aeroporti e si occupa della gestione di ogni volo. Informa gli enti sulle informazioni su ciascun volo, gestisce i ritardi aggiornando i monitor per i passeggeri. Poi si coordina con gli enti aeroportuali e rende più fluide le operazioni aereoportuali;
o L'operativo svolge anche la mansione di bilanciamento degli aeromobili, pianifica il carico inerte e di passeggeri perché sia bilanciato in base a dei parametri di portanza dell'aereo e garantisce sicurezza del volo e risparmio di carburante, faccio anche io questa mansione, per alcune compagnie ci sono procedure predefinite per altre abbiamo discrezionalità tecnica. Anche con riferimento a merci pericolose e animali in stiva. Facciamo un prebilanciamento in base a prenotazione e stima bagagli e poi terminato il check-in elaboriamo il piano di carico. Lo dovrebbe verificare l'agente di rampa e poi il punto finale della catena è il comandante che controfirma il valore di carico, ma è una verifica formale perché non va a verificare dove sono i bagagli, si fida. Il comandante può chiederci lo stimato dell'aereo senza carburante per poi decidere quanto carburante fare, se sbagliato l'aereo potrebbe andare overweight.
o Il ricorrente, come me, fa anche l'agente di rampa ossia si trova sul piazzale nei pressi del aereo per supervisionare le corrette operazioni anche per verificare le norme di sicurezza, coordina le fasi di carico controlla che il rifornimento venga svolto in sicurezza secondo le norme, è
l'intermediario in alcune operazioni (muove le bacchette luminose per parcheggiare l'aereo, supervisiona la messa in moto regolare con contatto in cuffia con il comandante ed è intermediario tra il comandante e l'operatore del mezzo push back che è quello che traina l'aereo in retromarcia dall'uscita dal piazzale per organizzare le operazioni. (teste di parte ricorrente Tes_1
o “Il ricorrente è addetto operativo e addetto bilanciamento e anche agente di rampa.
L'addetto operativo gestisce la messaggistica da aeroporto di partenza, che fa stima di arrivo, il carico persone e bagagli ed eventuali merci e se necessità di assistenza. Il ricorrente deve controllare se arriva in orario e aggiornare i ritardi aereo sui sistemi di scalo. Operativo informa i soggetti che devono fornire assistenza aereo ossia scarico bagagli e agente di rampa. […] Il ricorrente opera il bilanciamento, si fa un piano del centraggio con indicazioni del comandante, 9 il piano di carico è prodotto prima della partenza, numero passeggeri, bagagli e poi comandante dai dati del carburante (ossia quanto rifornire e quanto viene bruciato) e poi si decide dove mettere i bagagli. Ci sono dei carichi standard, alcune compagnie hanno sistema per decidere come caricare in altri casi lo decide il comandante. Il ricorrente deve raccogliere le indicazioni e poi scrivere piano. Poi ci sono istruzioni di carico standard. Anche io ho fatto questa mansione.
[…] L'agente di rampa è la persona che segue aereo e controlla che le operazioni sottobordo siano svolte in sicurezza è fa da tramite con il comandante e addetti check-in e transito, gestisce le tempistiche (es transito aereo di 30 minuti e poi aereo deve ripartire). All'arrivo aereo faccio partire check-in poi dice a comandante che può iniziare sbarco ad arrivo bus, poi faccio salire passeggeri e controllo che non vadano sotto ali, consegno piano di carico e poi ha rapporto con equipaggio, informa su numeri chiusura volo passeggeri, bagagli e dove sono caricati.” (teste di parte resistente , Tes_4
o “Il ricorrente è addetto all'operativo, poi fa anche l'addetto rampa. Lui più addetto operativo, sai il ruolo da fare già in turnazione.” (teste di parte ricorrente Tes_2
o “Il ricorrente è entrato come agente di rampa, poi anche ufficio operativo non mi ricordo da quando.
L'agente di rampa è sottobordo e si interfaccia con gli altri operatori. Riceve da ufficio come caricare aereo e le passa ad addetti carico, poi riceve da comandante dati carburante che li trasmette a ufficio operativo al centrista. Si interfaccia per far partire imbarco e per fa salire passeggeri.
L'operativo si interfaccia con aeroporto e compagnia aerea e avvisa del ritardo dei voli tutte le persone e servizi coinvolti (teste di parte convenuta Tes_3
Il ricorrente svolgeva anche “operazioni di cassa”
- “Prendiamo il pagamento dei servizi dell'handler con il pos.” (teste di parte ricorrente , Tes_1
- “Noi gestiamo anche i voli privati, il ricorrente fa l'agente di rampa. Il pagamento dei servizi handling è fatto al ricorrente tramite pos.” (teste di parte resistente , Tes_4
- “Per i voli privati, noi chiediamo conferma a referente se lo possiamo accettare, la richiesta all'ufficio coordinamanto lo fa il ricorrente come addetto operativo. Il ricorrente riceve pagamento dei servizi handling con il pos.” (teste di parte ricorrente . Tes_2
Anche per quanto riguarda le fasce non coperte dai responsabili, lo stesso teste di parte ricorrente le riduce alle sole notturne ed evidenzia che solo negli ultimi 3 mesi il Tes_1 ricorrente è adibito prevalentemente a tale turno (“Può capitare che non ci siano responsabili o referenti. 10 Quando ci sono il ricorrente chiede assistenza per dare disposizione che non sono di nostra competenza, ad esempio la gestione dei ragazzi di rampa. I referenti non ci sono in alcune fasce orarie es 5 – 9 del mattino per 3 ore ero senza. Di notte di regola non è presente il referente. Il ricorrente ultimamente fa molte notti (21.30 –
5.30) negli ultimi 3 mesi.”), pertanto anche ad ammettere una maggiore autonomia nell'ultimo periodo vi sarebbe il riconoscimento del superiore inquadramento con decorrenza postuma rispetto a quella prevista dal CCNL per gli agenti di rampa multifunzione. Sul punto anche il teste di parte resistente “Poi noi mettiamo a disposizione quick reference che è una specie di Tes_4 vademecum, se hanno dubbi possono chiedere a referente. Per la maggior parte del tempo c'è il referente, a volte nel turno notturno non c'è perché c'è un solo volo da gestire. Io sono comunque sempre disponibile anche di notte, io ho sempre il telefono aziendale accesso per problemi.”, il teste di parte ricorrente “Gli area Tes_2 manager operation e station manager posson essere contattati quando non ci sono responsabili, ma di notte non rispondono, a me è capitato di chiamare e non hanno risposto. La RV era tra le persone che potevano essere chiamate.” e il teste di parte resistente “I referenti sono a supporto. I referenti non ci sono da Tes_3 mezzanotte alle 8. Gli operativi potevano chiamare i referenti, il responsabile o il capo scalo. Io quando lo sentivo rispondevo al telefono.”.
***
Sul computo dei mesi di servizio ai fini dell'operatività del passaggio automatico previsto dalla contrattazione collettiva, la parte convenuta ha eccepito
(i) che i mesi di lavoro antecedenti alla data di sottoscrizione della transazione non possono essere computati,
(ii) che i 36 mesi necessari di svolgimento della prestazione lavorativa al V livello per ottenere il passaggio al IV livello devono essere di effettivo lavoro e che, pertanto, devono essere scomputate le giornate di sospensione dell'attività lavorativa per maternità facoltativa,
Cassa integrazione, etc.
L'art. H2, al punto 2, precisa che “. . . Ogni declaratoria è ulteriormente specificata dalle esemplificazioni proprie di ciascun livello. Tali esemplificazioni sono inserite nel livello massimo di attestazione previsto per la posizione di lavoro, raggiungibile secondo le modalità e i tempi specificamente indicati al successivo punto 5 in riconoscimento dell'esperienza e/o della completa autonomia di esecuzione che si conviene gli interessati abbiano progressivamente acquisito nel corso del relativo servizio effettuato nei diversi livelli in cui è collocata la specifica posizione e nei quali questa si intende convenzionalmente esemplificata”.
Le modalità e i tempi di attestazione per le posizioni di lavoro sono poi disciplinati al punto
5 dell'art. H2 in riconoscimento dell'esperienza e/o della completa autonomia di esecuzione 11 che i lavoratori hanno progressivamente acquisito nel corso del relativo servizio effettuato nei diversi livelli in cui è collocata la specifica posizione.
La nota a verbale del citato punto 5 prevede che “Per il personale con orario di lavoro a tempo parziale, i predetti tempi di attestazione sono determinati moltiplicandoli per il coefficiente convenzionale pari a
1,5”.
Il successivo art. H8 comma 4 detta la “Disciplina aggiuntiva per il contratto a tempo determinato/somministrazione” e prevede che “Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che, sulle medesime posizioni e con i medesimi datori di lavoro, avessero svolto attività con contratti a tempo determinato o di somministrazione, le Parti convengono che la disciplina di collegamento tra il presente articolo e quanto già previsto dall'art. H2 (Inquadramento) porterà a considerare i periodi maturati prima dell'assunzione in misura pari al 50% del reale maturato”.
Quanto al primo profilo, si osserva, da una parte, che la conciliazione res litigiosa o dubia e al tempo della sottoscrizione dell'accordo non era in contestazione il passaggio al III livello per il superamento dei 36 mesi di lavoro al IV livello.
Dall'altra, deve essere evidenziato che il fatto storico di svolgimento della prestazione lavorativa per un determinato numero di mesi non può essere oggetto o coperto da transazione, la conciliazione può determinare solo la rinuncia agli effetti di tale stato di fatto per il periodo antecedente alla sua sottoscrizione, ma i mesi di lavoro al IV livello anteriori all'accordo mantengono il loro valore, per come riconosciuto dalla contrattazione collettiva, per il periodo successivo alla sottoscrizione della conciliazione, pertanto il ricorrente alla data del 1.6.23 aveva già lavorato 36 mesi al IV livello ed ha quindi diritto da allora al superiore inquadramento e alle conseguenti differenze retributive. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sent. n.
4812/1986 hanno statuito “L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato non forma oggetto di diritto soggettivo, ma integra il fatto giuridico, costitutivo di diritti” (conf. Cass. 11 ottobre 2018, n. 25315; Cass.
26 aprile 2018, n. 10131; Cass. 11 agosto 2016, n. 17967; Cass. 12 agosto 2016, n. 17098; Cass.
13 maggio 2016, n. 9909; Cass. 20 maggio 2013, n. 12227; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass.
1° settembre 2003, n. 12756; Cass. 8 novembre 2001, n. 13834; Cass. 19 gennaio 1999, n. 477;
Cass. 15 febbraio 1988, n. 1614) e da ultimo la Cassazione civile sez. VI, 18/07/2022, n.22486 ha ribadito che il diritto di anzianità di servizio, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi “Nella specie, in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola,
l'applicabilità della clausola sul lavoro a tempo determinato non può essere esclusa nei casi in cui il rapporto abbia acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo. Di detta disposizione, infatti, si deve fornire 12 un'interpretazione non restrittiva perché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio. Si è già chiarito, in materia che l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità: essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi.”.
***
Quanto al secondo profilo, si evidenzia, da una parte, che le giornate di sospensione della prestazione, in tesi della convenuta non utili per il raggiungimento del traguardo dei 36 mesi, sono per lo più successive alla sottoscrizione della transazione e pertanto, per quanto già illustrato, irrilevanti.
Dall'altra, si rileva che non può essere considerato ammissibile scomputare dai mesi di lavoro utili per il conseguimento del superiore livello i mesi in cui non è stata svolta effettivamente la prestazione per tutte le legittime ragioni di sospensione del rapporto di lavoro connesse alle necessità del ricorrente o della datrice di lavoro, infatti il testo del CCNL non richiede alcun servizio effettivo, ma riconnette la progressione al solo passare del tempo, tale circostanze è confermata dal fatto che i tempi di servizio per il raggiungimento del livello superiore non sono riparametrati alla percentuale di part-time, ma solo genericamente aumentati al 50% in modo del tutto scollegato dalla prestazione effettiva.
La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza resa nella causa R.G. 372/21 (in questa sede condivisa anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. cpc): “Non è perciò ostativo al riconoscimento della promozione automatica dagli stessi pretesa -come sostiene la difesa dell'appellata- la qualifica di assunzione
(OUA smistamento bagagli e non OUA), ne' i compiti in concreto espletati, non solo per l'evoluzione storica di detta figura professionale, ma soprattutto perchè sono le stesse parti sociali a condizionare detta progressione unicamente al trascorrere del tempo ed al ripetersi del servizio assegnato, circostanze che permettono di ritenere acquisita (“si conviene”) in capo all'interessato l'esperienza e l'autonomia necessarie. La maturazione del diritto all'inquadramento superiore, essendo convenzionale e legata unicamente all'anzianità maturata dal dipendente, non è quindi legata all'accertamento delle mansioni svolte ed alla loro corrispondenza con la declaratoria contrattuale del livello richiesto”. (conforme Tribunale di Milano sent. n. 3409/2023 del 15.12.2023 e
Cass. n. 4354/2024).
13 Ciò posto, il ricorrente ha, quindi, diritto al superiore inquadramento al III livello e alle conseguenti differenze retributive con decorrenza dal 1.6.23 pari a € 1.169,30 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole debenze al saldo, nonchè accantonamento di € 60,45 a titolo di TFR.
II. Il c.d. tempo di tragitto.
La parte ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento come tempo di lavoro quello dall'entrata riservata ai dipendenti fino alla timbratura del badge presso la timbratrice, momento nel quale inizia l'orario di lavoro per una durata complessiva maniera di 32 minuti.
Il D.Lgs. n. 66/2003 ha introdotto nel nostro ordinamento la definizione di orario di lavoro come "...qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni". Partendo da questa definizione, la giurisprudenza ha in più occasioni precisato che rientra nel concetto di orario di lavoro qualsiasi attività che sia eterodiretta (organizzata cioè dal datore di lavoro e collegata necessariamente e direttamente alla prestazione medesima), anche se non direttamente riconducibile alla prestazione lavorativa vera e propria.
La parte ricorrente nulla ha dedotto in punto di eterodirezione del tragitto, infatti non ha indicato alcuna particolare disposizione da parte del datore di lavoro in relazione all'orario entro il quale giungere all'entrata dei dipendenti, la necessità di effettuare il tragitto in un determinato tempo e alcun elemento attinente una qualsivoglia disposizione datoriale.
Si osserva inoltre che il percorso interno all'aeroporto non è svolto in luoghi di proprietà della resistente, pertanto anche la struttura del tragitto non è individuata dalla datrice di lavoro.
Sul punto si richiama la sentenza della Corte d'Appello di Milano N. 86/2019 del
06/03/2019
Ritiene tuttavia il Collegio che manchi qualsivoglia allegazione in ordine alla esistenza di un vincolo di etero direzione nella sequenza: ingresso in azienda, vestizione e timbratura (e viceversa per l'uscita) tale da rendere il tragitto fra spogliatoio e luogo di timbratura tempo di lavoro (il lavoratore poteva scegliere il momento in cui entrare nel reparto, il momento in cui cambiarsi e quello in cui timbrare); si ritiene pertanto non sia configurabile quella indisponibilità, da parte del lavoratore, degli spazi temporali trascorsi in azienda, prima dell'inizio e la fine dell'attività lavorativa vera e propria, che comunque deve caratterizzare il tempo di lavoro e che lo distingue dal tempo necessario per raggiungere il luogo di lavoro.
14 Dalle considerazioni che precedono si ricava che il tempo necessario per compiere gli spostamenti sopra descritti non è computabile come orario di lavoro: infatti esso rientra nel tempo impiegato per recarsi sul luogo di lavoro e comunque rientra nella fase antecedente e necessaria per il puntuale e completo adempimento della prestazione lavorativa.”.
La domanda è, quindi, infondata.
III. Il computo delle indennità di prestazione e/o indennità di turno e/o indennità di campo ai fini del pagamento delle giornate di ferie
La parte ricorrente chiede di accertarsi il diritto al pagamento delle ferie computando l'incidenza delle indennità di prestazione (art. H19) e/o indennità di turno (art. H20) e/o indennità di campo (art. H21), in quanto esse sono componenti abituali della prestazione e sempre riconosciute per la normale prestazione lavorativa, infatti l'indennità giornaliera è riconosciuta per il mero svolgimento di attività lavorativa, l'indennità di turno è conseguenza della qualificazione del ricorrente quale lavoratore turnista e l'indennità di campo consegue allo svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo specifico.
La parte conventa contesta tale ricostruzione evidenziando che la retribuzione dei giorni di ferie non deve essere identica a quella dei giorni di lavoro, ma “equiparabile” entro i limiti in cui essa non abbia un effetto disincentivante e tale esito non può avere una riduzione di meno di €
3,00 giornaliere.
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Si premette che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (Cass. 13425/2019).
La Suprema Corte (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2024, (ud. 05/03/2024, dep.
20/05/2024), n.13932) ha recentemente statuito:
“12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n.
1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
15 13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE
13.12.2018, C-385/17, ). Parte_3
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e Per_ sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. ).
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs.. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n.
20216/2022).
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
[…] 16 24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26 È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par 21); che
"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli
Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE
Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par 41).
17 27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).”.
Si premette che è non vi è contestazione dalla parte convenuta in punto di continuità della corresponsione delle indennità di cui in parola, esse infatti risultano connesse alla normale prestazione del ricorrente.
Il valore complessivo giornaliero delle indennità di cui in parola è pari a € 4,09, per come emerge chiaramente dalle buste paga versare in atti € 3,62 a titolo di indennità di presenza, €
0.26 per indennità di turno e € 0,21 per indennità di campo.
Si tratta ora di verificare l'incidenza di tale somma per valutare l'effettivo carattere dissuasivo della disciplina collettiva del calcolo della retribuzione per i giorni di ferie, in particolare si osserva che la Suprema Corte ha evidenziato come l'incidenza dell'effetto dissuasivo deve essere apprezzata non su una base annuale, bensì mensile.
Per valutare l'effetto eventualmente dissuasivo, va osservato che il ricorrente ha percepito negli anni una retribuzione mensile media netta di circa € 1.390,00, si utilizza il percepito netto perché l'effetto eventualmente dissuasivo alla fruizione delle ferie si ritiene possa essere apprezzato soppesando la somma che effettivamente il lavoratore ha a disposizione ciascun mese per sostenere le necessità proprie e della famiglia e non sul dato “formale” della retribuzione lorda.
Di tale retribuzione netta € 4,09 giornalieri erano conseguenza delle indennità per cui è giudizio le quali cubavano mensilmente (su 21 giorni di lavoro) pari a € 85,89, che rappresentano 6,2 % della retribuzione mensile.
Pertanto, nel caso del ricorrente il mancato conteggio delle indennità di presenza, turno e campo hanno un significativo rilievo percentuale sulla ridotta retribuzione del ricorrente dovuta al lavoro a tempo parziale in percentuale ridotta, di conseguenza si ritiene che le modalità di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie abbia un effetto dissuasivo alla fruizione di esse. 18 L'eccezione di compensazione proposta dalla parte convenuta è del tutto generica.
I conteggi della parte ricorrente relativi all'incidenza delle indennità predette nella retribuzione dei giorni di ferie non è stata contestata e, pertanto, la datrice di lavoro deve essere condannata a corrispondere € 449,90.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
- accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto ad essere inquadrato al III livello del CCNL
Trasporto aereo – sezione Handlers a decorrere dal 1 giugno 2023 e, per l'effetto,
- condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente € 1.169,30, a titolo di differenze retributive sul superiore inquadramento, nonché di accantonare € 60,45 a titolo di TFR,
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle ferie computando l'incidenza delle voci indennità giornaliera di prestazione indennità di turno e indennità di campo e, per l'effetto
- condanna la parte convenuta a corrispondere al ricorrente € 449,90 a titolo di differenze retributive sui giorni di ferie fruiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta per il resto;
- condanna la convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.314,00 oltre spese generali e accessori di legge e rimborso del contributo unificato da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Bergamo, 11 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Giulia Bertolino
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