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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 14593/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. Giulio Tredici presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
pagina 1 di 6 con l'Avv. Giulio Tredici presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San TO LA il 14 settembre 1996
(anno 1996 atto n. 73 reg. parte 2 serie A)
□ separati consensualmente con sentenza n. 7196/2022 datata 6 settembre 2022 passata in giudicato con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Alighieri 35/C; codice fiscale , cittadina italiana, minore di età; C.F._3
nata a [...] il [...], residente a [...]
Alighieri 35/C; codice fiscale , cittadina italiana, minore di età e portatore di C.F._4
handicap grave;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori , nata il [...], e , nata il [...], CP_1 Parte_3
sono affidate, in via condivisa, ad entrambi i genitori.
2) La casa familiare sita a San TO LA (MI), via Dante Alighieri n. 35/C viene assegnata alla madre sig.ra Parte_1
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento dei figli, la somma di € 640 (€ 320 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al gennaio 2025 (prima rivalutazione gennaio 2026).
4) Il padre sig. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai Parte_2 figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal
pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 2 di 6 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie
per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite
scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d)
corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti
territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) A titolo di assegno divorzile, il sig. verserà alla sig.ra la Parte_2 Parte_1 somma di € 420, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di gennaio 2025 (prima rivalutazione gennaio 2026). Si dà atto che le parti hanno previsto che l'obbligo cesserà quando la sig.ra godrà di un proprio reddito da Pt_1
lavoro.
6) Dispone il collocamento prevalente delle figlie minori e anche ai fini della residenza CP_1 Pt_3
anagrafica, presso la madre in San TO LA, via Dante n. 35/C e dispone che la frequentazione padre-figlie avvenga con i seguenti tempi e modalità: il padre vedrà la figlia il martedì ed il Pt_3
giovedì per la cena, oltre a due fine settimana al mese senza pernottamento – alternati con l'altro genitore – nelle giornate del sabato e della domenica con cena compresa;
il padre vedrà e terrà con sé la figlia , sussistendone le condizioni, tenuto conto della situazione di benessere psicofisico della CP_1
stessa, nel rispetto della volontà e delle esigenze anche di gradualità nella ripresa della relazione, il pagina 3 di 6 martedì ed il giovedì per la cena e due fine settimana al mese – alternati con l'altro genitore – con pernottamento dal venerdì sera al lunedì mattina;
il padre starà con la figlia – e con la figlia Pt_3
allorquando riprenderanno le frequentazioni – durante le vacanze estive: due settimane ad CP_1
agosto, periodo da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
una settimana nel periodo natalizio, in via alternata di anno in anno con l'altro genitore, dal 26 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in ogni caso, ogni anno, le figlie trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore, o il
24/12 o il 25/12; Pasqua ad anni alterni.
7) Pone a carico di l'obbligo di provvedere al pagamento del mutuo gravante Parte_2 sull'immobile di San TO LA via Dante 35/C oltre alle spese straordinarie gravanti sul predetto immobile. Anche le spese ordinarie saranno a carico del sig. , mentre le Parte_2
utenze relative alla casa saranno a carico della sig.ra Parte_1
8) Dà atto che le parti hanno previsto che consegni a il libretto Parte_1 Parte_2
postale sul quale viene accreditata mensilmente la pensione di invalidità n. 07666375 CAT.INVCIV intestata a affinché possa gestirla ed utilizzarla. Parte_3 Parte_2
Conseguentemente, ogni spesa per le terapie mediche di , relative alla sua invalidità Parte_3
saranno a carico esclusivo del padre.
9) Gli assegni unici relativi alle figlie saranno percepiti al 100% dalla madre.
*.*.*
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
pagina 4 di 6 Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San
TO LA (Mi) il 14 settembre 1996 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San TO LA (Mi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]con l'Avv. Giulio Tredici presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
pagina 1 di 6 con l'Avv. Giulio Tredici presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San TO LA il 14 settembre 1996
(anno 1996 atto n. 73 reg. parte 2 serie A)
□ separati consensualmente con sentenza n. 7196/2022 datata 6 settembre 2022 passata in giudicato con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Alighieri 35/C; codice fiscale , cittadina italiana, minore di età; C.F._3
nata a [...] il [...], residente a [...]
Alighieri 35/C; codice fiscale , cittadina italiana, minore di età e portatore di C.F._4
handicap grave;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori , nata il [...], e , nata il [...], CP_1 Parte_3
sono affidate, in via condivisa, ad entrambi i genitori.
2) La casa familiare sita a San TO LA (MI), via Dante Alighieri n. 35/C viene assegnata alla madre sig.ra Parte_1
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento dei figli, la somma di € 640 (€ 320 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al gennaio 2025 (prima rivalutazione gennaio 2026).
4) Il padre sig. terrà a proprio carico il 100% delle spese extra assegno relative ai Parte_2 figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal
pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 2 di 6 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie
per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite
scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d)
corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti
territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) A titolo di assegno divorzile, il sig. verserà alla sig.ra la Parte_2 Parte_1 somma di € 420, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di gennaio 2025 (prima rivalutazione gennaio 2026). Si dà atto che le parti hanno previsto che l'obbligo cesserà quando la sig.ra godrà di un proprio reddito da Pt_1
lavoro.
6) Dispone il collocamento prevalente delle figlie minori e anche ai fini della residenza CP_1 Pt_3
anagrafica, presso la madre in San TO LA, via Dante n. 35/C e dispone che la frequentazione padre-figlie avvenga con i seguenti tempi e modalità: il padre vedrà la figlia il martedì ed il Pt_3
giovedì per la cena, oltre a due fine settimana al mese senza pernottamento – alternati con l'altro genitore – nelle giornate del sabato e della domenica con cena compresa;
il padre vedrà e terrà con sé la figlia , sussistendone le condizioni, tenuto conto della situazione di benessere psicofisico della CP_1
stessa, nel rispetto della volontà e delle esigenze anche di gradualità nella ripresa della relazione, il pagina 3 di 6 martedì ed il giovedì per la cena e due fine settimana al mese – alternati con l'altro genitore – con pernottamento dal venerdì sera al lunedì mattina;
il padre starà con la figlia – e con la figlia Pt_3
allorquando riprenderanno le frequentazioni – durante le vacanze estive: due settimane ad CP_1
agosto, periodo da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
una settimana nel periodo natalizio, in via alternata di anno in anno con l'altro genitore, dal 26 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in ogni caso, ogni anno, le figlie trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore, o il
24/12 o il 25/12; Pasqua ad anni alterni.
7) Pone a carico di l'obbligo di provvedere al pagamento del mutuo gravante Parte_2 sull'immobile di San TO LA via Dante 35/C oltre alle spese straordinarie gravanti sul predetto immobile. Anche le spese ordinarie saranno a carico del sig. , mentre le Parte_2
utenze relative alla casa saranno a carico della sig.ra Parte_1
8) Dà atto che le parti hanno previsto che consegni a il libretto Parte_1 Parte_2
postale sul quale viene accreditata mensilmente la pensione di invalidità n. 07666375 CAT.INVCIV intestata a affinché possa gestirla ed utilizzarla. Parte_3 Parte_2
Conseguentemente, ogni spesa per le terapie mediche di , relative alla sua invalidità Parte_3
saranno a carico esclusivo del padre.
9) Gli assegni unici relativi alle figlie saranno percepiti al 100% dalla madre.
*.*.*
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
pagina 4 di 6 Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San
TO LA (Mi) il 14 settembre 1996 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San TO LA (Mi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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