Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3635/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3635/2022 tra
C.F. e P. IVA con sede in Villareggia (TO) – Via Parte_1 P.IVA_1
Rondissone n. 31, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. difesa ed Parte_2 elettivamente domiciliata in Torino – Via Michele Schina n. 15, presso lo studio degli avv.ti Luca Porpiglia
(cod. fisc. , pec e Valeria Bianco (cod. C.F._1 Email_1 fisc. , pec , C.F._2 Email_2
ATTORE
e
(Codice Fiscale e P.IVA: ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore Sig. con sede legale in AS IV (AL), Viale Europa s.n.c., difesa ed Pt_3 elettivamente domiciliata in Alessandria, Piazza Gabriele D'Annunzio n. 2, presso lo IO Legale Associato – dagli avvocati Mirko Grasso (C.F.: ) e Francesca CP_2 CP_3 C.F._3 Zoppas (C.F.: ) PEC – C.F._4 Email_3
Email_4
CONVENUTO
Oggi 28 febbraio 2025 ad ore 10,31 innanzi al dott. Marcello NO Mazzola, sono comparsi:
Per l'attore l'avv. Valeria Bianco
Per la convenuta l'avv. Mirko Grasso
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo ampia discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 15,07.
Il Giudice
dott. Marcello NO Mazzola
pagina 1 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello NO Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3635/2022 promossa da:
C.F. e P. IVA con sede in Villareggia (TO) – Via Parte_1 P.IVA_1
Rondissone n. 31, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. difesa ed Parte_2 elettivamente domiciliata in Torino – Via Michele Schina n. 15, presso lo studio degli avv.ti Luca Porpiglia
(cod. fisc. , pec e Valeria Bianco (cod. C.F._1 Email_1 fisc. , pec , C.F._2 Email_2
ATTORE contro
(Codice Fiscale e P.IVA: ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore Sig. con sede legale in AS IV (AL), Viale Europa s.n.c., difesa ed Pt_3 elettivamente domiciliata in Alessandria, Piazza Gabriele D'Annunzio n. 2, presso lo IO Legale Associato – dagli avvocati Mirko Grasso (C.F.: ) e Francesca CP_2 CP_3 C.F._3 Zoppas (C.F.: ) PEC – C.F._4 Email_3
Email_4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'attore:
= Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria,
= Respinta ogni avversaria istanza, azione, eccezione e difesa,
= Previa ammissione di prove per interpello e testi sui capi dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6 n.
2 c.p.c. del 27.10.2023 non ammessi dal Giudice Istruttore, ossia sui capi nn. 1, 2, 10, 35, 36, 41 e 47,
= Previa, se del caso, c.t.u. di carattere contabile, affinché, in base agli atti e ai documenti di causa e con autorizzazione ad acquisire ulteriori documenti necessari per rispondere al quesito, il perito determini il pregiudizio economico patito da in conseguenza dell'inadempimento contrattuale Parte_1 della quantificando, in modo particolare, l'entità del mancato guadagno patito dalla Controparte_1 società attrice, stante l'impossibilità di godere del veicolo acquistato ricavandone un profitto, nel periodo dal 15/12/2021, data in cui il mezzo avrebbe potuto essere immatricolato e consegnato, al 22/02/2022, data in cui invece il mezzo veniva effettivamente consegnato (peraltro solo al pomeriggio), con possibilità di prendere a riferimento i seguenti parametri oggettivi e documentali:
− giorni lavorativi nel periodo dal 15/12/2021 al 22/02/2022: n. 48
− ore giornaliere di impiego autocarro/autista: n. 9
pagina 2 di 12 − tariffa oraria minima di mercato pagata dai clienti della per il noleggio Parte_1 dell'autocarro oggetto di causa: €. 50,00 oltre IVA, come da fatture emesse dalla società attrice e versate in atti, il tutto da considerarsi oltre IVA, nonché oltre rivalutazione e interessi,
= Accertata la responsabilità contrattuale per inadempimento della convenuta al contratto Controparte_1 di fornitura per cui è causa,
= Dichiarare tenuta e condannare la convenuta in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al risarcimento in favore dell'attrice in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, di tutti i danni patiti nella misura di €. 26.352,00 (ventiseimilatrecentocinquantadue=) o altra somma, maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dal dovuto al soddisfo,
= Col favore delle spese del giudizio, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 e successive occorrende.
Per il convenuto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa ed assolversi la conchiudente da ogni e qualsiasi domanda nei confronti di questa avanzata.
Con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori di legge e con condanna di parte attrice al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 7.12.2022, (poi “ ), riferiva Parte_1 Parte_1
di avere acquistato un camion Mercedes-Benz, modello CS 4148K, dalla concessionaria ufficiale
Mercedes-Benz Big Truck S.r.l. di AS IV (poi “ ), chiedendone la condanna al CP_1 risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del suo inadempimento contrattuale, da quantificarsi nell'importo di €. 26,352,00 o in altra diversa somma da determinarsi, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese legali.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 14.3.2023, si costituiva in giudizio la convenuta , CP_1
in via preliminare eccependo il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice con vittoria di spese.
3. Esperito il tentativo di negoziazione, che aveva esito negativo, veniva poi espletata l'attività istruttoria, consistita nell'interrogatorio formale delle parti e nell'escussione dei numerosi testimoni.
4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza odierna del 28.2.2025 per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine alle parti fino a 15 giorni prima dell'udienza predetta per il deposito di note conclusive.
§
Le domande dell'attore sono infondate per i seguenti motivi.
L'attore al fine di spiegare la fondatezza delle domande inerenti l'accertamento della responsabilità contrattuale per inadempimento della convenuta e la condanna al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni patiti, riferisce il seguente accadimento dei fatti, che meritano di essere lungamente riportati: “2) In data 25/03/2021, sottoscriveva una proposta a favore della concessionaria ufficiale Parte_1 pagina 3 di 12 Mercedes-Benz Big Truck S.r.l., con sede in AS IV (AL) – Viale Europa s.n., C.F. e P. IVA
, per l'acquisto di un truck Mercedes-Benz CS (“MB CS”) 4148K, al prezzo netto di P.IVA_3
€. 107.000,00 oltre IVA, per un totale di €. 130.540,00 IVA inclusa (doc. 3). 3) Detta proposta di acquisto, firmata per accettazione dalla concessionaria, prevedeva che il saldo del prezzo avvenisse tramite leasing da concludersi con la finanziaria Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. (in atti indicata anche, più brevemente, come ” o “MBFSI”), con sede in Roma (RM) – Via Giulio Vincenzo Bona n. 110, CP_4
C.F. e P. IVA . 4) Contestualmente alla sottoscrizione della proposta di P.IVA_4 P.IVA_5 acquisto, versava alla concessionaria, a titolo di deposito cauzionale, l'importo di €. Parte_1
9.000,00 IVA inclusa. 5) A inizio aprile 2021, ordinava un allestimento ad hoc per il Parte_1 truck (cassone ribaltabile posteriore) all'azienda specializzata con sede in Milano Controparte_5
(MI) - Viale Abruzzi n. 72, P. IVA , la quale si impegnava alla realizzazione, al collaudo P.IVA_6 presso la Motorizzazione Civile e all'adeguamento alla direttiva europea “Macchine” dell'allestimento al prezzo complessivo di €. 21.500,00 oltre IVA (doc. 4). 6) In data 10/12/2021, l'autocarro completo dell'allestimento ordinato a risultava pronto e collaudato, come da relativo certificato Controparte_5 di approvazione rilasciato dalla Motorizzazione Civile di Milano (doc. 5). 7) Le attività cui, a quel punto,
la concessionaria avrebbe dovuto dare contestualmente corso, nell'immediato, per favorire Controparte_1
la pronta consegna e messa in strada del mezzo a favore della erano: il Parte_1
perfezionamento del contratto di leasing, tramite la finanziaria del gruppo Mercedes-Benz, la raccolta della documentazione necessaria per l'immatricolazione dell'autocarro completo di allestimento. 8) In
particolare, secondo gli accordi intercorsi con la la concessionaria Parte_1 Controparte_1 avrebbe dovuto trasmettere la documentazione di cui al punto che precede direttamente allo
[...]
con sede in Torino (TO) – Via Matteo Bandello n. 17, P.IVA , incaricato dalla Controparte_6 P.IVA_7
del disbrigo della pratica di immatricolazione. 9) In particolare, i documenti che lo Parte_1
attendeva per chiedere l'immatricolazione del mezzo erano: l'originale del certificato di Controparte_6
approvazione dell'allestimento rilasciato dalla Motorizzazione Civile in data Controparte_5
10/12/2021 (di cui al doc. 5) e i relativi allegati in originale (certificato d'origine, dichiarazione dei lavori effettuati a regola d'arte, dichiarazione di conformità CE e relativa fattura), l'originale della dichiarazione non valida per l'immatricolazione, l'originale della dichiarazione per l'immatricolazione,
l'originale del Modello TT2120 della società di leasing, con relative date di inizio e termine della locazione finanziaria e allegati documenti d'identità del procuratore firmatario della dichiarazione,
l'originale della dichiarazione di vendita a favore della società di leasing con l'indicazione del locatario.
10) Una volta in possesso di questi documenti, lo avrebbe potuto caricarli telematicamente Controparte_6
alla Motorizzazione Civile di Torino e al PRA e prenotare l'appuntamento presso l'Ufficio Conto Terzi per l'immatricolazione e il visto del certificato per trasporto merci, per poi completare la pratica con pagina 4 di 12 l'effettuazione dei pagamenti necessari per l'emissione del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU) e la consegna della targa alla 11) In data 20/12/2021, Parte_1 Controparte_1 trasmetteva alla la proposta della finanziaria Mercedes-Benz n. 1020111922, datata Parte_1
16/12/2021, per la conclusione del contratto di leasing n. 2651735, della durata di 60 mesi (n. 59 canoni
Cont mensili da €. 2.101,56 l'uno IVA inclusa, con autorizzazione all'addebito in c/c delle disposizioni ), al prezzo di fornitura, comprensivo dell'allestimento, di €. 128.500,00 oltre IVA, con versamento alla firma dell'importo di €. 26.050,00 (di cui €. 25.700,00 a titolo di anticipo ed €. 350,00 per spese di istruttoria) oltre IVA (doc. 6). 12) Tale proposta prevedeva, fra l'altro, che il contratto di leasing si perfezionasse al momento della consegna del veicolo all'utilizzatore, previo espletamento di tutte le pratiche relative all'immatricolazione e al rilascio della targa (cfr. artt. 2 e 5 delle allegate “Condizioni Generali di
Locazione Finanziaria”). 13) In data 22/12/2021, e emettevano Controparte_1 Controparte_5
entrambe fattura nei confronti della MBFSI per il pagamento dei beni rispettivamente forniti, ma ancora da consegnare all'utilizzatore (docc. 7 e 8). 14) In data 23/12/2021, Parte_1 Parte_1
restituiva a la proposta di leasing firmata per accettazione (doc. 9), 15) Su richiesta Controparte_1 formulata dalla il 23/12/2021 (doc. 10), il successivo 27/12/2021, Controparte_1 Parte_1 pagava, direttamente in favore della concessionaria, la somma di €. 31.781,00 prevista a titolo di anticipo dal contratto di leasing (docc. 11 e 12). 16) pagava l'anticipo con rapidità, durante le Parte_1
festività natalizie, al fine di ottenere prima possibile la disponibilità del mezzo. 17) Il nuovo truck serviva a sia per farne un uso proprio sia per il noleggio conto terzi a favore di quei clienti che Parte_1
necessitavano di un camion a quattro assi allestito con cassone ribaltabile posteriore. 18) A fronte del pagamento dell'anticipo, la concessionaria, che già aveva tardato nell'invio dei documenti necessari al perfezionamento del leasing - il rilascio del certificato di approvazione avveniva il 10/12/2021 (v. doc. 5),
mentre la proposta di locazione finanziaria perveniva al cliente dieci giorni dopo, in data 20/12/2021 -
avrebbe dovuto consegnare il mezzo al cliente, già immatricolato, unitamente a tutti i documenti necessari alla circolazione dello stesso. 19) Nelle more del perfezionamento del contratto di leasing, invece,
[...]
ometteva di dare seguito a qualsiasi adempimento a ciò necessario e, segnatamente, si asteneva CP_1 dal mettere a disposizione dello la documentazione necessaria a immatricolare il veicolo. Controparte_6
20) Solo con lettera del 14/01/2022 (doc. 13), settimane dopo il perfezionamento del leasing ed il pagamento del relativo anticipo da parte di trasmetteva allo Parte_1 Controparte_1 [...]
una documentazione parziale, carente, fra l'altro, dei seguenti documenti in originale, tutti CP_6
indispensabili alla immatricolazione del truck: certificato di approvazione rilasciato dalla
Motorizzazione Civile di Milano in data 10/12/2021, dichiarazione CE di conformità, certificato di origine. 21) Nella stessa lettera, preannunciava allo che gli originali dei Controparte_1 Controparte_6 documenti sovra indicati sarebbero stati “inviati direttamente presso vs. sede da Roma” (cfr. doc. 13). 22)
pagina 5 di 12 Su richiesta della titolare dello IO , rag. la concessionaria, nella persona CP_6 Persona_1 dell'impiegata sig.ra , spiegava che detti originali erano stati erroneamente inviati a Roma il CP_8
23/12/2021, e che, pertanto, da là sarebbero stati rispediti di lì a poco. 23) A giustificazione di quanto accaduto, la signora NO inviava allo la ricevuta di una spedizione DHL consegnata a Controparte_6
Roma in data 23/12/2021 (doc. 14). 24) In data 21/01/2022, trasmetteva allo Controparte_1 [...]
copia della dichiarazione unilaterale di vendita in favore di MBFSI, datata 20/01/2022 (doc. 15). CP_6
25) In quella occasione, a fronte del sollecito dello , che nuovamente richiedeva l'originale Controparte_6 del certificato di approvazione e dei relativi allegati per poter effettuare l'immatricolazione, la concessionaria prendeva tempo senza inviare alcunché, astenendosi dal fornire informazioni (v. doc. 15).
26) In tale periodo, benché richiesta, ometteva di fornire spiegazioni di sorta sia al cliente Controparte_1
che ai suoi consulenti. 27) In data 27/01/2022, si vedeva addebitare Parte_1 Parte_1
sul conto corrente l'importo di €. 2.121,83, quale primo canone del leasing sottoscritto, senza avere ancora ricevuto la consegna del mezzo (doc. 16). 28) In data 1/02/2022, - anziché il supposto Controparte_1
“ufficio di Roma” – recapitava allo una busta contenente l'originale del solo certificato di Controparte_6 approvazione, omettendo ancora di trasmettere gli originali del certificato di origine e della dichiarazione
CE di conformità dell'autocarro e del relativo allestimento necessari per immatricolare (doc. 17). 29) A
seguito di innumerevoli solleciti telefonici, in data 7/02/2022 l'agente della che aveva Controparte_1
seguito la vendita, sig. , si presentava personalmente presso gli uffici dello Testimone_1 Controparte_6
con un plico che avrebbe dovuto contenere gli originali dei documenti mancanti, ma che, invece, conteneva solo copie degli stessi, come annotato sulla busta dalla rag. (doc. 18). 30) A fronte del Persona_1 disappunto espresso dalla titolare dello , il venditore ammetteva che gli originali richiesti Controparte_6 erano andati perduti. 31) Su richiesta dello IO , si rivolgeva alla CP_6 Controparte_1 CP_5
per chiedere il rilascio di copia conforme all'originale dei documenti mancanti, ma l'allestitore si
[...]
limitava ad apporre timbro e firma sulle fotocopie già nella disponibilità del venditore (doc. 19). 32) Sulla
scorta di questa documentazione sostitutiva, formata da copie timbrate e firmate dall'allestitore in luogo dei richiesti originali, in data 16-17/02/2022, lo riusciva comunque a perfezionare la Controparte_6 pratica di immatricolazione del mezzo - che veniva targato GH 243 MW (doc. 20) – 33) A causa dell'inadempimento della concessionaria, la consegna dell'autocarro al cliente avveniva in data
22/02/2022, oltre due mesi dopo il collaudo del mezzo ed il perfezionamento del contratto di leasing (docc.
22e 23).” (pagg.
2-8 atto di citazione).
Il convenuto ha replicato che la ricostruzione dei fatti offerta non corrisponda al reale avvicendamento degli stessi e che è estranea ai fatti inerenti il presunto ritardo, avendo espletato tutte le Controparte_1 formalità di cui alla vendita della veicolo targato GH243MW. Sostenendo in particolare che l'attore abbia confuso i ruoli di tutti i soggetti intervenuti e le reciproche obbligazioni assunte: “La vicenda enuclea una pagina 6 di 12 normale: → vendita di un veicolo industriale da allestire ad onere dell'acquirente ed a cura di una società incaricata dall'acquirente stesso, con permuta di un altro veicolo industriale usato di proprietà dell'acquirente e pagamento del prezzo convenuto con l'intervento di una finanziaria per il tramite di un contratto di leasing e, in ultimo, l'espletamento delle formalità attinenti l'immatricolazione sia del telaio che dell'allestimento a cura di un'agenzia pratiche auto individuata dall'acquirente.
I soggetti, quindi, sono:
1. concessionaria venditrice:
2. acquirente: Nuova Carra Scavi Controparte_1
3. finanziaria: Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.; 4. allestitore:
5. CP_1 Controparte_5 agenzia pratiche auto: Controparte_6
Gli oneri / adempimenti rispettivi, quindi, sono:
→ la società venditrice deve provvedere alla consegna del veicolo individuato nella Controparte_1
proposta irrevocabile di acquisto, corredato di tutti gli accessori richiesti, provvedere alla consegna entro i termini stabiliti, non rispondendo di eventuali ritardi imputabili a terzi soggetti intervenuti a qualsiasi titolo nel disbrigo di adempimenti estranei alla consegna stessa, quali la predisposizione dell'allestimento scelto dal cliente ( e le formalità per l'immatricolazione quando detto adempimento sia Controparte_5 commissionato ad un'agenzia pratiche auto scelta dall'acquirente . Controparte_6
→ la società acquirente deve fornire tutta la documentazione, anche per Parte_1
interposto soggetto dalla stessa incaricato, per formalizzare la regolare validità (i) della proposta di vendita, (ii) del contratto di finanziamento, (iii) dell'allestimento scelto e (iv) dell'erogazione del finanziamento dalla stessa individuato. Nel contempo deve consegnare e trasferire la proprietà del veicolo usato ceduto in permuta entro i termini convenuti. Nel dettaglio, la ha scelto Parte_1
l'allestitore ( , la finanziaria (Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.), seppur Controparte_5 consigliata dalla venditrice: avrebbe difatti sempre e comunque potuto interpellare un altro soggetto finanziatore, nonchè l'agenzia pratiche auto ( . Controparte_6
→ MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.p.A.: deve predisporre la pratica finanziaria richiesta dal cliente, nella fattispecie il contratto di leasing, verificando la solvibilità del richiedente e, quindi, erogare l'importo convenuto. La ha finanziato la CP_9 Parte_4
Co corrispondendo il saldo del telaio alla . ed il saldo dell'allestimento alla CP_1 CP_5
[...]
→ deve predisporre l'allestimento richiesto dal cliente, curandone il collaudo – se CP_5 CP_5 richiesto dalla tipologia di allestimento e, quindi, consegnare alla finanziaria ed all'agenzia pratiche auto tutta la rispettiva documentazione necessaria per far si che il telaio, in uno con l'allestimento, venga immatricolato.
→ deve formalizzare l'immatricolazione, una volta ricevuta tutta la documentazione Controparte_6 necessaria.
pagina 7 di 12 E' di tutta evidenza, come comunque verrà meglio illustrato e comprovato in appresso, che la CP_1 debba rispondere solo ed unicamente del proprio operato nei riguardi della
[...] Parte_1 non dovendo rispondere: - dell'operato dell'allestitore, che interveniva su incarico della Parte_1
- dell'operato della finanziaria, che interveniva su incarico della -
[...] Parte_1 dell'operato dell'agenzia pratiche auto, che interveniva su incarico della Parte_1
(comparsa di costituzione pagg. 2-3).
Secondo la stessa avrebbe dunque dovuto solo ed esclusivamente: (i) ordinare il veicolo Controparte_1 cosi come richiesto dal Cliente, ossia implementare l'ordine con tutti gli accessori richiesti, (ii) inoltrare l'ordine presso la casa madre, (iii) “raccogliere le sottoscrizioni necessarie per formalizzare la vendita e la pratica di finanziamento”, (iv) consegnare il telaio all'allestitore per permettere allo stesso di predisporre l'allestimento (v) “consegnare all'agenzia pratiche auto incaricata dall'acquirente la documentazione” relativa al telaio necessaria per eseguire tutte le formalità per l'immatricolazione del telaio, dopo aver ricevuto il saldo della fattura dalla MBFSI e (iv) fornire la spiegazione del veicolo in sede di consegna (cfr.
comparsa di costituzione pag. 4).
Il convenuto ha evidenziato poi che nella proposta irrevocabile di acquisto del 25.3.2021 da parte della a favore della (doc. 2 convenuto) per l'acquisto del veicolo Parte_1 Controparte_1
(autocarro) di marca Mercedes-Benz e modello CS 4148K al prezzo netto di Euro 107.000,00 (ivato
Euro 130.540,00), veniva altresì pattuito il ritiro del veicolo usato al prezzo di Euro 20.000,00, con consegna contestuale al ritiro del nuovo e non veniva prevista alcuna data di consegna.
Nella prima memoria l'attore ha replicato che il contratto tra e aveva ad oggetto CP_1 Parte_1
l'acquisto di un autocarro, e non certo di un mero “telaio”, sicchè l'obbligazione di era di far sì CP_1 che, al momento della consegna “chiavi in mano”, il camion (composto da telaio + allestimento) fosse completo di tutti gli accessori e i documenti necessari a garantirne la messa in strada “anche in forza dell'art. 5 delle condizioni generali del leasing (rubricato “Immatricolazione e consegna del veicolo”), il
(e, dunque, ) avrebbe dovuto consegnare il “veicolo” oggetto del contratto – e non CP_10 CP_1 il solo “telaio” - all'UTILIZZATORE (e, dunque, a , “all'avvenuto espletamento di tutte le Parte_1 pratiche relative all'immatricolazione e al rilascio delle targhe” (pagg.
2-3 prima memoria). Sicchè, per la difesa attorea, “ era certamente consapevole di tale responsabilità, come dimostra il fatto che, dal CP_1 momento dell'ordine a quello della consegna del mezzo, la stessa abbia coordinato i vari passaggi,
fungendo da punto di partenza, raccordo e, infine, arrivo della merce (telaio + allestimento) e della documentazione riguardante la stessa;
una vera e propria “cabina di regia” che, evidentemente, non ha svolto il suo compito con diligenza, ma, al contrario, si è resa responsabile di ritardi ed errori a tutto danno del cliente finale.” (pag. 3 prima memoria).
pagina 8 di 12 Per poter rispondere alle domande dell'attore occorre innanzitutto partire dall'esame del contratto intervenuto tra le parti (processuali), come riconducibile alla mera “proposta di acquisto” del 25.3.2021 di e controfirmata per accettazione da composto da 2 pagine, in parte Parte_1 Controparte_1 prestampate ed in parte integrate a mano (doc. 2 convenuto e doc. 3 attore).
Tale negozio è certamente un contratto misto di vendita, del veicolo (autocarro) di marca Mercedes-Benz
e modello CS 4148K al prezzo netto di Euro 107.000,00 (ivato Euro 130.540,00), e di permuta, di un altro veicolo (Mercedes 3544) al prezzo di Euro 20.000,00.
Il contratto non riporta alcun termine per la consegna né del veicolo nuovo, né del ritiro del veicolo usato,
sicchè deve dedursi in ragione di ciò che entrambe le operazioni dovessero avvenire contestualmente,
facendo parte di un unico negozio e partecipando entrambe le operazioni al medesimo prezzo.
E' infatti irrilevante che poi le suddette consegne, del veicolo nuovo e del veicolo usato, siano avvenute in tempi differiti di oltre due mesi, dovendo prestarsi attenzione alla pattuizione del termine indicato inizialmente dalle parti, soprattutto ove come nella fattispecie, non riporti alcuna data temporale.
E' pacifico ed indiscusso che il veicolo nuovo sia stato consegnato in data 22/02/2022 ed il veicolo usato sia stato consegnato in data 05/05/2022 (fatturato il 28.4.2022, con trasferimento della proprietà alla
[...] in data 11.5.2022). CP_1
Già entrambi tali aspetti, ossia il difetto di un termine pattuito nel contratto indicato con una data puntuale,
men che meno di un termine ritenuto essenziale dalle parti, oltre al difetto della contestualità delle operazioni di vendita e di permuta, sono sufficienti ed assorbenti per rigettare le domande dell'attore.
Le cui domande appunto concernono l'inadempimento contrattuale del convenuto ed il conseguente richiesto risarcimento del danno lamentato per non aver potuto godere del veicolo nuovo per circa 2 mesi.
Domande che andranno dunque rigettate per il difetto del presupposto invocato, ossia la violazione del termine essenziale per la consegna del veicolo.
S'impongono tuttavia le seguenti ulteriori riflessioni.
Entrambe le parti processuali offrono una ricostruzione difforme da ciò che è emerso a seguito dell'istruttoria e comunque già per tabulas.
Infatti, non è vero che avesse venduto solo il “telaio” e che fosse indifferente a tutte le CP_1 conseguenti operazioni, seppure eseguite su mandato del convenuto.
ha sì venduto un veicolo, - seppure non consegnandolo nell'immediato ma al termine di altri CP_1
conseguenti negozi -, che poi sarebbe stato allestito da un terzo ( su incarico di Controparte_5
attraverso il finanziamento di un altro terzo (MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES Parte_1
ITALIA S.p.A., chiamata a predisporre la pratica finanziaria richiesta da con il contratto di Parte_1 leasing e verificando la solvibilità del richiedente per erogare l'importo). Ma in tutto ciò ha CP_1 coordinato i vari molteplici passaggi fino a far giungere tutta la documentazione necessaria all'agenzia pagina 9 di 12 pratiche auto ( , chiamata a formalizzare e dunque perfezionare l'immatricolazione del Controparte_6 veicolo.
Tutto ciò tuttavia non spiega, come pretende invece l'attore, che sia responsabile del presunto CP_1
(poiché, come prima osservato, non esisteva alcun termine essenziale per la consegna del veicolo, salvo quello ricavabile dalla contestualità delle operazioni di vendita/permuta) ritardo nella consegna del veicolo nuovo.
Infatti, tale presunto ritardo (ma si ribadisce, non può essere ritenuto tale) è comunque avvenuto anche a seguito della condotta con effetto causale della società che ha allestito il veicolo.
E' difatti pacifico che , quale società acquirente, fosse chiamata a fornire tutta la Parte_1 documentazione per l'immatricolazione non risultante tale obbligazione nel contratto (cfr. doc. 2 convenuto/doc. 3 attore), ancorchè ciò sia poi avvenuta per interposto soggetto dalla stessa incaricato seppure implicitamente, per perfezionare il contratto: (i) della proposta di vendita;
(ii) del contratto di finanziamento;
(iii) dell'allestimento scelto;
(iv) del certificato di approvazione dell'allestimento; (iv) dell'erogazione del finanziamento dalla stessa individuato;
(v) dell'immatricolazione del telaio e dell'allestimento; (vi) del trasferimento della proprietà del veicolo usato ceduto in permuta entro i termini convenuti.
E' dunque pacifico che per adempiere a tutto ciò scegliesse l'allestitore ( Parte_1 CP_5
, la finanziaria (Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.) seppur consigliata dalla venditrice,
[...]
l'agenzia di pratiche auto ( , dando pertanto essa stessa il mandato ad ognuno. Controparte_6
E' altrettanto pacifico, come confermato anche dall'istruttoria, che: - mettesse a Controparte_1 disposizione di l'autocarro in data 10.11.2021 e consegnasse il telaio all'allestitore Parte_1 CP_5 il 15.11.2021; - si sia obbligata nei confronti dell'attore sia alla fornitura del
[...] Controparte_5
cassone che del relativo assemblaggio, così come al collaudo presso la Motorizzazione Civile, nonché all'espletamento dell'adeguamento alla direttiva europea prevista per tali allestimenti e connesse formalità, per il prezzo di Euro 21.500,00 oltre iva (doc. 4 attore); - il collaudo fosse stato espletato il 10.12.2021
come da certificato di approvazione rilasciato dalla Motorizzazione Civile di Milano (doc. 5 attore); -
[...]
con email del 21.12.2021 indicasse a (i) i dati della finanziaria quale soggetto CP_1 Controparte_5 che doveva ricevere la fattura dell'allestimento, precisando cosa dovesse contenere la descrizione della fattura;
(ii) l'indirizzo ove dovesse essere spedita la documentazione in originale necessaria per concludere il contratto di leasing, ossia indicando: la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ' CE, LA
DICHIARAZIONE DI e LA DICHIARAZIONE DI MONTAGGIO CON L'INDICAZIONE DI CP_11
, oltre che il documento d'identità del legale rappresentante Controparte_12
della (iii) la documentazione necessaria per il perfezionamento sia del contratto di Controparte_5 leasing ad opera della Mercedes-Benz Financial Service Italia S.p.A. che per la successiva pagina 10 di 12 immatricolazione di competenza dell'agenzia pratiche auto - il CP_6 Controparte_5
22.12.2021 inoltrasse due email di risposta a (doc. 5 convenuti), riferendo di aver emesso la Controparte_1 fattura alla MBFSI, di aver anticipato per email la documentazione indicata dalla e di aver Controparte_1 altresì provveduto alla spedizione degli altri documenti a Mercedes-Benz Financial Service Italia S.p.A.; - il
21.01.2022 trasmetteva per email all'agenzia pratiche auto l'atto di vendita del CP_1 Controparte_6
telaio (doc. 9); - il 13.1.2022 chiedesse a lo stato della spedizione e questa CP_1 Controparte_5
documentasse di aver provveduto alla spedizione in data 23.12.2021 (doc. 10 convenuto); - , per CP_1 velocizzare la pratica, inviasse per email copia della documentazione a Mercedes-Benz Financial Service
Italia S.p.A., documentazione che aveva già inoltrato per email in data 12.01.2022 anche a Controparte_6
(doc. 8); - Mercedes-Benz Financial Service Italia, non rinvenendo il plico spedito da Controparte_5
precisasse che la documentazione spedita per email da fosse comunque utile per concludere la CP_1
pratica di leasing, precisando però che il certificato di approvazione in originale non dovesse essere a lei spedito ma fornirlo in originale all'agenzia pratiche auto;
- si sia poi fatta carico di chiedere CP_1
copia conforme del certificato di approvazione in originale per poi farlo avere all'agenzia pratiche auto
- l'agenzia pratiche auto incaricata da predisponesse l'immatricolazione il Controparte_6 Parte_1 successivo 16/17.2.2022 ed il ritiro del veicolo avveniva in data 22.2.2022 (doc. 17 convenuto); - il veicolo usato venisse trasferito di proprietà alla in data 11.5.2022. Controparte_1
Pertanto, come è emerso anche dalla lunga istruttoria per testi, se di ritardo (perlomeno fattuale) si possa disquisire, tale ritardo non può comunque essere imputata a , non avendo la stessa richiesto a CP_1
di spedire a Mercedes-Benz Financial Service Italia il certificato di approvazione in originale, Parte_1 ancorchè poi risulti che l'avesse notiziata di averlo inserito tra la documentazione inviata alla Parte_1 finanziaria.
Il ruolo di coordinatrice assunto da nel convulso reticolo di rapporti negoziali e di spedizioni di CP_1 documentazioni in originale, al fine di consentire il perfezionarsi dell'intera operazione nell'interesse reciproco delle parti (processuali), non l'ha resa né ipso facto, né tanto meno ipso iure, responsabile del maldestro invio - in realtà apparendo solo semplicemente inutile, superfluo, divenuto poi invece esiziale per la descrizione dell'attore - del certificato di approvazione in originale alla finanziaria Mercedes-Benz
Financial Service Italia, invece che direttamente all'agenzia pratiche auto . Certificato in CP_6 originale, così tuttavia spedito da su sua iniziativa, ancorchè fosse una società fornita Controparte_5
del bagaglio di esperienza tecnico e temporale per poter valutare se tale spedizione fosse opportuna.
Conclusivamente, pertanto le domande attoree andranno rigettate.
Non potrà trovare accoglimento la domanda del convenuto di condanna per responsabilità aggravata, non apparendo la difesa temeraria ma svolta nell'ambito di argomentazioni fattuali e giuridiche comunque sostenibili, seppure risultate poi infondate.
pagina 11 di 12 In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'attore deve essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare al convenuto le spese processuali, e pur tenendo conto della particolarità delle questioni trattate, si ritiene equo liquidare i compensi in misura media, tenendo conto del valore della domanda proposta dall'attore. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, della natura e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati come da D.M. applicabile per lo scaglione di riferimento e così per i seguenti importi medi: € 7.616, oltre alle spese forfettarie del
15%, CPA ed IVA se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande dell'attore;
Condanna altresì rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 7.616, oltre alle spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 28 febbraio 2025
Il Giudice dott. Marcello NO Mazzola
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