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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 3626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3626 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10572/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.9.2025 da 1) Parte_1 nato a: CU (MI), il 25.06.1979 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Silvia De Cia del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico (PEC: Email_1
e
2) Parte_2 nata a: CU (MI), il 04.03.1979 cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Silvia De Cia del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico (PEC: Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ER IN (MI), in data 01.05.2006 (anno 2006 atto n. 4 reg. atti di matrimonio parte II serie A) pagina 1 di 5 separati con sentenza n. 607/2024 del Tribunale di Milano (passata in giudicato)
con i seguenti figli:
- nato il [...], cittadino italiano;
Persona_1
- nata il [...], cittadina italiana. Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.09.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I figli e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Pt_3 collocamento prevalente presso il padre, al quale continuerà a rimanere assegnata la casa coniugale di Mesero, via Puccini, 6.
2. La madre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi infrasettimanali ed a week end alternati. Nel periodo delle vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé i figli, ad anni alterni, per quindici giorni anche non consecutivi, nel periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i luoghi ed i recapiti di villeggiatura. Durante le vacanze di Natale, i figli trascorreranno, secondo il principio dell'alternanza, il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro. Il restante periodo delle vacanze scolastiche verrà suddiviso a metà fra i genitori, così che ciascuno di essi trascorra coi figli il periodo dalla sospensione delle lezioni al 30.12 e dal 31.12 fino alla ripresa delle lezioni scolastiche. Anche le vacanze pasquali verranno suddivise a metà fra i genitori e Pasqua e Lunedì dell'Angelo spetteranno a ciascun genitore ad anni alterni. Allo stesso modo verranno suddivisi e goduti secondo il principio dell'alternanza i ponti, le festività civili e religiose. La festa della mamma e del papà verranno trascorse dal genitore interessato con i figli indipendentemente dalle normali regole delle visite. I figli trascorreranno il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore. Sono in ogni caso fatti salvi diversi e migliori accordi, tenuto prioritariamente conto dei desideri e delle esigenze dei figli, nonché delle necessità lavorative, sorpattutto del padre, il quale si trova spesso in trasferta lavorativa.
3. I genitori provvederanno direttamene al mentenimento dei figli per il tempo in cui li avranno con sé e nessun contributo al mantenimetno sarà dunque dovuto da nessun genitore in favore dell'altro.
4. I genitori si faranno carico in misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie secondo i criteri di cui al Protocollo elaborato dalla Corte d'Appello Milano, che gli stessi dichiarano di ben conoscere.
5. La sig.ra si impegna a cedere al sig. che si impegna ad Parte_2 Parte_1 acquistare, la propria quota indivisa del 50% della casa coniugale di Mesero, via Puccini, 6, costituita da casa di civile abitazione, composta da tre locali, oltre cucina, servizi ed accessori al piano terreno, due vani cantina ed accessori al piano seminterrato (detti piani uniti tra loro da pagina 2 di 5 scale esclusive) e pertinenziale area cortilizia al piano terreno, oltre alla propria quota indivisa del 25% del passaggio privato per l'accesso alla via Puccini e del 50% del box di pertinenza ad uso autorimessa privata al piano terreno, il tutto censito come segue. Abitazione: catasto fabbricati del Comune di Mesero, Foglio 4, Mappale 313, via Puccini n. 6, piani S/1 – T, Cat. A7, Cl. 3, vani 6, superficie catastale totale mq. 123, R.C. Euro 790,18; sedime di terreno pertinenziale destinato a passaggio privato per l'accesso alla via Puccini: Catasto terreni del Comune di Mesero, Foglio 4, Mappale 311 (di ha 00.00.90 semin. Irrig. Classe 1, R.D. Euro 0,83, R.A. Euro 0,74; autorimessa: Catasto fabbricati del Comune di Mesero, Foglio 4, Mappale 101, sub. 701, via Puccini n. 6, Piano T, Categoria C/6, Classe 2, mq. 24, R.C. Euro 44,62.
6. A fronte della cessione di cui al punto precedente, il sig. si impegna a versare alla Parte_1 sig.ra la somma di Euro 50.000,00 in occasione del rogito notarile per il Parte_2 trasferimento della proprietà di cui al superiore punto 5, da stipularsi a cura del notaio
[...]
con studio in Gaggiano, entro il termine indicativo di tre mesi dal passaggio in Persona_2 giudicato della sentenza di divorzio, salvo diverse tempistiche indicate dal notaio rogante. Gli oneri del suddetto atto saranno a carico del sig. Parte_1
7. Dare atto che il sig. rinuncia a ripetere qualsivoglia somma versata a titolo di Parte_1 pagamento dei ratei di mutuo e dell'estinzione anticipata dello stesso relativamente alla quota di spettanza della sig.ra coobbligata in solido, essendo stati tali versamenti tenuti in Parte_2 debita considerazione ai fini della quantificazione della somma di cui al punto 6).
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
pagina 3 di 5 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ER IN (MI), il 01.05.2006, tra e Parte_1 Parte_2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) nulla sulle spese di procedura;
6) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER IN, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Mesero, dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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