Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio emesso il giorno 14.05.2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 18337 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Vincenzo Ferraiuolo, presso il quale elettivamente domicilia;
opponente
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Fabrizio Fusco, presso il quale elettivamente domicilia;
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.08.2024 la società ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 902/2024 emesso da questo giudice del lavoro in data 25/06/2024, a definizione del procedimento monitorio rubricato al n.
13973/2024 R.G., notificato a mezzo PEC in data 28/06/2024, con il quale è stato ingiunto alla di pagare in favore di Parte_1 [...] la somma di € 7.219,24, a titolo di mensilità marzo 2024, aprile 2024 e TFR CP_1
maturato fino al 31.12.2023, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del credito fino al soddisfo, ed oltre spese.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto: 1) di essere una società di piccole dimensioni, a base familiare, e di svolgere prevalentemente attività di progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici elettrici, di riscaldamento, di
2) di aver assunto in data Controparte_1
17/03/2022, in virtù di contratto a tempo indeterminato full – time, con qualifica di operaio specializzato termoidraulico ed inquadramento nella V categoria del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione d'impianti; 3) che il rapporto lavorativo, protrattosi ininterrottamente sin dalla data di assunzione, è cessato il
10/05/2024 per effetto delle dimissioni volontarie rassegnate dal con modulo CP_1
trasmesso telematicamente il 9/05/2024, senza fornire il prescritto preavviso ex art. 2118
c.c. e in assenza di qualsivoglia giusta causa ex art. 2119 c.c.; 4) che, in particolare il
, dopo essersi messo in ferie per tutti i giorni lavorativi del mese di maggio 2024, si CP_1
è dimesso in tronco per essere assunto presso altra ditta, con ciò violando anche gli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, avendo determinato un brusco rallentamento nell'esecuzione delle commesse affidate alla società, la quale si è tutto d'un tratto trovata sprovvista dell'unico capo-cantiere che poteva coordinare l'attività dell'altro dipendente rimasto in servizio, con mansioni di operaio comune di II categoria;
5) che, a fronte del credito di € 3.059,99, maturato a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, la società opponente legittimamente ha portato tale importo in detrazione sulla busta paga di maggio 2024, trasmettendo al lavoratore il relativo cedolino paga in data 28/05/2024, unitamente alle buste paga di febbraio, marzo e aprile 2024 nonché a quella di chiusura del rapporto;
6) che era prassi consolidata in azienda che i lavoratori ricevessero acconti sulle retribuzioni, ricevendo poi il saldo in prossimità del giorno 15 della mensilità successiva, modalità pacificamente concordata con il lavoratore, o quanto meno tollerata, avendo potuto sopperire economicamente ad eventuali ritardi con le ulteriori somme erogate dal datore di lavoro per gestire le spese cantiere;
7) che, invero, la oltre alle Parte_1
retribuzioni, corrispondeva periodicamente al lavoratore, sempre a mezzo bonifici bancari, alcuni acconti per consentirgli di provvedere alle spese occorrenti per l'esecuzione dei lavori affidatigli in cantiere;
8) che, pertanto, alla data di presentazione delle dimissioni volontarie
(9/05/2024), la risultava morosa nel pagamento della sola retribuzione Parte_1
di marzo 2024, non essendo ancora spirato il termine del 15 maggio per il pagamento della mensilità di aprile;
9) che da una verifica contabile compiuta alla data di cessazione del rapporto lavorativo, è emerso che, alla medesima data delle rassegnate dimissioni, il
, a fronte del credito di € 2.088,35 lordi relativo alla retribuzione di marzo 2024, era CP_1 debitore dell'importo di € 2.236,23 che avrebbe dovuto restituire alla datrice di lavoro quale residuo degli acconti versatigli da quest'ultima per le spese di cantiere non utilizzati e non rendicontati;
10) che, inoltre, all'esito della cessazione del rapporto lavorativo, la società si è vista formulare dai alcuni clienti diverse contestazioni di errata esecuzione di interventi, riconducibili a responsabilità del per aver reso negligentemente ed imperitamente CP_1
la sua prestazione, causando alla datrice danni patrimoniali e non patrimoniali.
Ha pertanto concluso per sentire accogliere le seguenti domande: “
1. accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti nel presente ricorso, l'infondatezza della domanda di pagamento proposta da controparte e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 902/2024 emesso dal Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro in data 25/06/2024 ed ogni relativa statuizione di condanna;
2. in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della società opponente a vedersi corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso ex artt. 2118 c.c. e 75 CCNL, pari all'importo di € 3.059,99, e, per
l'effetto, condannare il Sig. al pagamento di tale ultima somma in favore Controparte_1 della con l'aggiunta degli interessi legali e della Parte_1
rivalutazione monetaria;
3. in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della società opponente a vedersi restituire dal Sig. CP_1
l'importo di € 2.236,23, corrispondente a quella parte delle somme corrispostegli
[...]
dal datore di lavoro in conto spese di cantiere per cui esso lavoratore non ha esibito alcun giustificativo di spesa, e, per l'effetto, condannare il Sig. alla Controparte_1
corresponsione della relativa somma in favore della con Parte_1
l'aggiunta degli interessi legali;
4. in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare la piena responsabilità del Sig. per i danni patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali patiti dalla società opponente a causa della negligente ed imperita prestazione resa dal lavoratore
e, per l'effetto, dichiarare il diritto della a vedersi risarcita dei CP_2 Parte_1
relativi danni;
conseguentemente, condannare il Sig. al pagamento in Controparte_1
favore della delle relative somme risarcitorie, da Parte_1 quantificarsi nell'importo di € 1.150,00 a titolo di danno patrimoniale e nell'ulteriore somma che il Giudicante vorrà determinare a titolo di danno non patrimoniale;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
5. in accoglimento dell'eccezione all'uopo sollevata, disporre la compensazione totale o parziale di qualsivoglia somma dovuta lavoratore opposto con i crediti che verranno riconosciuti all'odierna opponente in accoglimento delle eccezioni e delle domande riconvenzionali spiegate con il presente atto”. Spese vinte.
Nel resistere all'opposizione ne ha dedotto l'infondatezza e ne ha Controparte_1
chiesto il rigetto, anche nella parte contenente le domande riconvenzionali, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite, nonché all'ulteriore risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con attribuzione.
In particolare, ha dedotto di avere percepito quale ultima paga quella relativa al mese di febbraio 2024; che fin dal mese di marzo 2024 la datrice di lavoro risultava priva di commesse;
che non avendo altri mezzi di sostentamento, non ricevendo le retribuzioni relative ai mesi di marzo ed aprile 2024, si è trovato costretto a cercare altro posto di lavoro;
che reperita altra occupazione lavorativa, datone avviso per le vie brevi alla datrice di lavoro, ha formalizzato le proprie dimissioni con atto scritto del 09/05/2024; che il mancato pagamento delle retribuzioni mensili, a mente dell'art. 2119 c.c., è motivo di giusta causa di recesso da parte del prestatore di lavoro;
che la sussistenza della giusta causa di recesso per il mancato pagamento delle retribuzioni mensili da parte del datore di lavoro esclude che possa insorgere il diritto del datore di lavoro alla pretesa della indennità sostitutiva di preavviso;
di aver ricevuto in rare occasioni dalla datrice di lavoro fondi spese a copertura dei costi di biglietti autostradali, carburante, biglietti di traghetti per Ischia, dove ha lavorato per un certo periodo, e di aver sempre rendicontato, giorno per giorno, alla fine della giornata di lavoro, gli esborsi sostenuti, consegnando alla datrice l'eventuale esubero;
di avere legittimamente percepito ulteriori somme quali spese di pernottamento e vitto, essendo stato distaccato per lunghi periodi a lavorare in cantieri lontani dalla sede abituale di lavoro, e, precisamente a Bari e a l'Aquila.
Infine, in relazione alle presunte mancanze e/o errori nell'esecuzione delle opere da parte dell'opposto, ha respinto qualsivoglia contestazione rilevando, per un verso, di non aver mai ricevuto alcuna contestazione da parte della datrice di lavoro relativamente alle lavorazioni dallo stesso eseguite e/o alle modalità di esecuzione delle stesse e, per altro verso, di non essere mai stato investito della qualifica di capo-squadra o capo cantiere e quindi di non essere mai stato responsabile in prima persona delle lavorazioni.
*****
Va evidenziato, per la delimitazione del tema d'indagine, che con il ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto il pagamento del tfr accantonato fino a dicembre Controparte_1
2023, allegando quale prova scritta del proprio credito retributivo la C.U. emessa dal datore di lavoro per l'anno 2023, nonché per la retribuzione di marzo 2024 ed aprile 2024
La società con l'opposizione che si sta esaminando, pur confermando di non aver corrisposto le mensilità rivendicate, né il TFR nella misura parziale richiesta (dalle buste paga versate agli atti risultano conteggiati anche i ratei di fine rapporto e il TFR maturato fino alla cessazione della relazione lavorativa, che non sono oggetto del presente giudizio) ha eccepito che il credito del ricorrente va decurtato a vario titolo.
In primo luogo l'opponente ha rivendicato, con domanda riconvenzionale, l'indennità sostitutiva del preavviso, calcolata in 1,5 mensilità, come prescritto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro che all'art 75 sancisce che “La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso, come di seguito stabilito…(cfr all in atti); Per la categoria contrattuale del e per la sua anzianità d CP_1
servizio 1,5 mesi.
La domanda si fonda sull'insussistenza della giusta di dimissioni, perché, secondo la prospettazione della società, nella fattispecie in esame non vi sarebbero le condizioni per il recesso ex abrupto, dal momento che alla data del recesso ( 9 maggio) la società era in ritardo per il pagamento della retribuzione di marzo.
La società infatti ha dedotto - e la circostanza, che non è stata contestata, risulta anche riscontrabile dalla documentazione bancaria versata agli atti, relativa agli accrediti degli emolumenti del ricorrente - che la retribuzione mensile veniva corrisposta a saldo nel mese successivo alla sua maturazione.
Quindi per il mese di marzo il ritardo della società si sostanzia nei giorni decorrenti dal 15 aprile – data entro cui andava effettuato il pagamento – è la data delle dimissioni , comunicate il 9 maggio), mentre, a tale ultima data, il pagamento della retribuzione mensile di aprile non era ancora esigibile, secondo il sistema di pagamento applicato nel rapporto di lavoro.
Occorre pertanto valutare se, nel fatto dedotto in giudizio, ricorrano gli elementi che integrano il parametro normativo e la loro concreta attitudine a costituire giusta causa, da intendere, quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto" nozione che la legge - allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali.
Nella fattispecie in esame, non sussisto le condizioni per poter ritenere che il ritardo suddetto assuma significato di gravità, dovendosi dare particolare rilievo non solo al modesto ritardo, ma soprattutto all'assenza di allegazioni sulla continuità del ritardato adempimento datoriale di cui pertanto non può escludersi l'occasionalità. D'altro canto è proprio il lavoratore a qualificare il recesso come 'dimissioni volontarie' nell'immediatezza dei fatti ( cfr all 9 invio telematico delle dimissioni nella prod opposto). L'importo spettante a titolo di indennità sostitutiva del preavviso tuttavia non risulta correttamente calcolato, dal momento che l'art 75 del CCNL richiamato dalla società non contiene alcun riferimento alla paga globale di fatto, ma unicamente alle mensilità di retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito ove non s fosse dimesso per mesi 1,5 e quindi € 2.824,60, considerato che la retribuzione lorda dell'ultimo mese – aprile 24 – è pari ad € 1.883,07.
La società ha altresì eccepito che il ricorrente non avrebbe interamente utilizzato le somme anticipate per le 'spese di cantiere'.
A questo punto va chiarito che non si tratta dei rimborsi spese di vitto e alloggio, spettanti al lavoratore mandato in trasferta, per le quali la società ha versato agli atti 12 fatture elettroniche emesse a tale titolo ( cfr all. in atti) al fine di evidenziare – in replica alle difese del – il differente titolo di pagamento: in un caso pagamento di spese di trasferta;
CP_1 nell'altro erogazione di un piccolo budget per le spese necessarie al cantiere, come si evince altresì dalla causale riportata nell'estratto conto bancario ( cfr all 14 e 15 nella prod opponente).
Deve pertanto ritenersi provato che a fronte degli acconti erogati il ricorrente non abbia documentato di avere speso per intero gli importi anticipati dal datore di lavoro che resta pertanto creditore della differenza, pari ad € 2.236,23 ( cfr prospetto pag da 11 a 13 del ricorso in opposizione)
Inoltre la ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente patiti 'a Parte_1 causa della negligente ed imperita prestazione lavorativa resa dal Sig. CP_1
Sul punto la società ha dedotto che dopo la cessazione del rapporto lavorativo, si è vista formulare dalla committenza diverse contestazioni per l'errata esecuzione di interventi che la società ritiene riconducibili tout court alla responsabilità del per il solo fatto che CP_1
questi fosse un operaio esperto e qualifica.
Questo capo di domanda, con cui la società ha chiesto la condanna dell'ex dipendente anche a titolo di danni alla professionalità, non può trovare accoglimento, in quanto le allegazioni fattuali sono del tutto carenti per poter attribuire la responsabilità della insoddisfacente realizzazione del lavoro chiesto dai committenti proprio ed esclusivamente all'opposto. Basti considerare che le segnalazioni di malfunzionamenti fatta dai clienti riguarderebbero interventi tecnici risalenti a vari mesi prima ed eseguiti peraltro da più operai, tra cui, come coordinatore, il . CP_1
Risulta pertanto di meridiana evidenza che le allegazioni fattuali di cui si dispone sono del tutto insufficienti per ritenere, con un adeguato grado di certezza che il problema tecnico riscontrato sia ricollegabile proprio alla prestazione lavorativa del ricorrente eseguita alle date indicate dalla società e soprattutto per esclusiva imperizia di quest'ultimo.
Questo capo di domanda va pertanto rigettato.
Conclusivamente l'opposizione va accolta per quanto di ragione, così che, disposta la revoca del decreto ingiuntivo la va condannata al pagamento di Parte_1 complessivi € 7.219,20 per le mensilità di retribuzione di marzo e aprile 2024 d TFR maturato fino al 31.12.20223 e , in parziale accoglimento della domanda Controparte_1
Pa riconvenzionale, va condannato al pagamento in favore della di € 2.824,60 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed € 2.236,23 a titolo di restituzione importi per anticipo spese di cantiere. In totale € 5.060,83.
Si può procedere pertanto alla richiesta di compensazione 'impropria' come richiesto dal Pa trattandosi di poste contabili di dare-avere riconducibili al medesimo rapporto obbligatorio.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna al pagamento di complessivi € 7.219,20 a titolo di Parte_1
retribuzione di marzo e aprile 2024 e tfr maturato fino a dicembre 2023;
c) accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna al pagamento in favore di di € 5.060,83 per le Controparte_1 Parte_1
causali di cui in motivazione, da portare in compensazione fino a concorrenza di importo, con il credito di cui al capo a) del presente dispositivo b) compensa interamente le spese di giudizio
Napoli, 14.05.2025
Il giudice del lavoro
( dr A.Bonfiglio)