Articolo 20 della Legge 7 dicembre 1951, n. 1559
Articolo 19Articolo 21
Versione
30 gennaio 1952
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Versione
6 agosto 1980
Art. 20. ((Chiunque, non avendo ottenuto le prescritte autorizzazioni, produce, per farne commercio, acqueviti diverse da quelle indicate negli articoli da 4 a 9 o preparate in modo diverso da quelle previste dagli articoli da 1 a 9, e' punito con la multa fino a lire un milione.
La stessa pena si applica a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette comunque in commercio le acqueviti suddette))
Entrata in vigore il 6 agosto 1980