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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 290/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Filomena Girardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 290/2022 promossa da:
, C.F. nata a [...] il [...], _1 C.F._1
elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Campobasso alla Via Scatolone n.
9, presso lo studio dell'Avv. Antonio Zecca, C.F. , dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa;
Attrice/Ricorrente
Contro
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio a Campobasso, alla Via Antonio
Cardarelli n. 34, presso lo studio professionale dell'avv. Daiano Morena, C.F.
, dal quale è rappresentato e difeso: C.F._4
Convenuto/Resistente
Concise Ragioni In Fatto Ed In Diritto Della Decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45,
comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c.,
così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di
cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi
e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti
conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., del 18 febbraio 2022, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha convenuto in giudizio il fratello, _1
, dinanzi al Tribunale di Campobasso, al fine di ottenere l'immediata Controparte_1
restituzione in suo favore degli immobili di sua proprietà, occupati abusivamente, sine
titulo, dal germano oltreche' la condanna al risarcimento dei danni. Controparte_1
La ricorrente ha allegato che:
Nel 2015 aveva concesso al germano, con contratto di comodato Controparte_1
gratuito verbale, un locale al piano terra facente parte della villetta, di sua proprietà, sita in
Campobasso alla Contrada Macchie n. 70/D , composta di un piano terra, un piano primo ed un piano secondo;
Secondo la ricostruzione operata dalla ricorrente/attrice, in virtù del predetto accordo verbale, , avendo difficoltà economiche ed essendo momentaneamente Controparte_1
privo di stabile occupazione lavorativa, avrebbe potuto alloggiare nella unità immobiliare posta al piano terra del suddetto fabbricato per un presunto periodo di tempo limitato di
3-4 mesi e nell'attesa di una sistemazione più adeguata da ricercare nell'immediato.
Senonche' il resistente continuava ad occupare l'alloggio ben oltre il tempo previsto,
disattendendo quanto convenuto con la ricorrente;
Nel settembre del 2017 la ricorrente inviava al resistente formale diffida ad adempiere con cui intimava allo stesso di rilasciare l'immobile al piano terra , ma tale richiesta rimaneva senza esito;
Il 1° febbraio 2018 la ricorrente inoltrava richiesta di intervento alla Questura di
Campobasso per far constatare l'occupazione dell'immobile in questione da parte del resistente;
Il 13 agosto 2021 veniva a conoscenza che il resistente, senza aver ricevuto alcuna autorizzazione, aveva occupato abusivamente anche l'appartamento posto al piano secondo della villetta di sua proprietà , per cui sporgeva formale querela presso il locale
Comando Provinciale dei Carabinieri.
Adunque la domanda della ricorrente riguarda la restituzione della porzione di immobile sito al piano terra del fabbricato sito in Campobasso alla Contrada Macchie n. 70/D
concesso nel 2015 con contratto verbale di comodato gratuito e l'appartamento posto al secondo piano del medesimo fabbricato occupato ,sine titulo, dal a far Controparte_1
data dal mese di agosto 2021.
Con memoria di costituzione del 4 luglio 2022, si e' costituito il resistente, CP_1
il quale, in via preliminare, ha eccepito e richiesto il mutamento del rito, nel
[...] merito ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza, con condanna per la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Il resistente ha allegato che, a seguito della separazione personale dei genitori, nelle condizioni di separazione era previsto che egli si sarebbe stabilito con la madre in un appartamento facente parte di un immobile a due piani di proprietà di , _1
sito in Campobasso alla c.da Macchie n. 70/d, e che l'utilizzo di tale porzione immobiliare avrebbe dovuto essere regolamentato con separato contratto di comodato da stipularsi con la proprietaria;
ha inoltre affermato di aver diritto a rimanere nell'immobile in quanto,
pur essendo maggiorenne, non e' ancora in grado di provvedere alle proprie esigenze personali, ed e' alla ricerca di occupazione e quindi in condizioni di necessità e bisogno.
A sostegno della sua tesi il resistente ha, inoltre, allegato la persistente condizione di disoccupazione, a suo dire, indipendente dalla sua volontà e peggiorata dalle sue condizioni di salute, essendo affetto da invalidità con “permanente riduzione della capacità
lavorativa dal 34% al 73%, affetto da grave forma di diabete mellito II tipo – dislipidemia mista
con grave ipertrigliceridemia – epatopatia DND – sindrome ansioso / depressiva – sindrome
metabolica”.
Veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione, venivano concessi ed espletati i termini ex art. 183 c.p.c., comma VI, ammessi ed espletata la prova orale.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 ottobre
2024.
Alla suddetta udienza, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei chiesti termini ex art. 190 cpc Nel merito la domanda di parte attrice/ricorrente è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Nessun dubbio si pone circa la proprietà dell'immobile in questione da parte dell'attrice: la documentazione in atti è sufficiente per ritenere comprovato il diritto di proprietà di parte attrice sull'immobile in oggetto.
Pacifica e non contestata è la circostanza della detenzione dell'immobile da parte del convenuto (peraltro comprovata anche dalle risultanze delle prove orali oltre che ammesso dallo stesso resistente).
E' principio consolidato in giurisprudenza quello per il quale l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416 c.p.c. ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena: dal sistema di preclusioni che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalla prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto) un onere di allegazione (e di prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte dal relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (cfr. ex multis civ., Sez. III, 25/05/2007, n.12231; App.
Perugia, 10/12/2007; Trib. Genova, 16/05/2008; Trib.Salerno, Sez. II, 18/04/2008).
Ne consegue che il convenuto deve essere condannato a rilasciare l'immobile in questione in favore di parte attrice.
Invero nessun valido e legittimo titolo di detenzione può vantare il convenuto.
Nella specie, dunque, ha trovato riscontro: i) l'esistenza di un contratto di comodato d'uso gratuito senza previsione di un termine tra le parti,ii) il recesso dal comodato gratuito e iii) la richiesta di rilascio dell'immobile ad opera della parte ricorrente e iv) la permanenza del convenuto all'interno dell'immobile, con occupazione altresì dell'appartamento posto al piano primo dell'immobile medesimo (v. deposizioni testimoniali sigg.ri e _2
, i quali hanno pienamente confermato le ragioni che stanno a Testimone_1
fondamento della domanda avanzata in questa sede dalla sig.ra .). _1 La pretesa della ricorrente alla restituzione dell'immobile è dunque fondata, alla luce di quanto dispone l'art. 1810 c.c. il quale sancisce che, se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Il convenuto detiene il bene, dunque, sine titulo (Cass. 5987/2000) in quanto in assenza dell'indicazione di un termine espresso, la richiesta di restituzione del bene da parte del comodante segna il confine tra la detenzione legittima e l'ingiusto trattenimento (Corte di
Cassazione, civile, Ordinanza|22 maggio 2023| n. 14084.)
Nel comodato c.d. precario in mancanza di determinazione della sua durata, ove non risulti un termine in relazione all'uso del bene, ancorché il comodatario sia tenuto a restituire la cosa “ non appena il comodante la richieda”, ai sensi dell'art. 1810 cod. civ., tale disciplina, configurando un'ipotesi specifica della regola generale prevista nella prima parte dell'art. 1183 cod. civ., non esclude l'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del citato primo comma dell'art. 1183 cod. civ., con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, possa stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e ,in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di congrua dilazione per rilasciare vuoto l'immobile e per trovare altra sistemazione abitativa.(Ordinanza cit.22 maggio 2023 n. 14084).
Sul contratto di comodato
Il contratto di comodato è disciplinato agli artt. 1803 e ss. c.c., dove viene definito come “il contratto col quale una parte (detta comodante) consegna all'altra (detta comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”. Le caratteristiche proprie di tale contratto sono la gratuità, l'assenza di formalità necessarie e la realità.
La restituzione della res oggetto del contratto, e dunque il termine di conclusione del comodato, trova disciplina agli artt. 1809 e 1810 c.c. in base ai quali si devono distinguere diverse ipotesi.
Un primo caso, previsto nella prima parte dell'art. 1809 c.c., si ha quando un termine sia stabilito dal contratto;
in tal caso le parti dovranno rispettare quanto pattuito. Una seconda ipotesi e' quella in cui il comodato sia senza determinazione di durata, in questo caso si avrà il cd. comodato “precario”, a seguito del quale il comodante può in qualsiasi momento chiedere la restituzione della res al comodatario.
Una terza ipotesi è quando il contratto non preveda una scadenza, tuttavia questa sia desumibile dall'uso a cui la cosa deve essere destinata: in tal caso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1809 e 1810 c.c., il comodatario – che ha ricevuto il bene – dovrà restituirla al termine di suddetto uso.
Ebbene, nel caso in esame, e relativamente alla sola porzione immobiliare al piano terra
(vedasi al riguardo anche le prove orali espletate all'udienza del 9 febbraio 2024, nella quale sia il sig. che il sig. escussi relativamente al _2 Testimone_1
capitolo 1 “vero è che nell'anno 2015 al sig. veniva concesso di Controparte_1 alloggiare per un periodo di tempo limitato in un locale posto al piano terra dell'abitazione sita in C.da Macchie, 70/D” rispondevano “Sì, è vero” - verbale di udienza del 9 febbraio 2024, pagg. 1 e 4) originariamente concessa al convenuto in comodato, è dato rinvenirsi la fattispecie del contratto di comodato verbale relativo a bene immobile, rispetto al quale la parte attrice sostiene la durata limitata nel tempo e la conseguente cessazione dello stesso, avendo con esso previsto che il convenuto “poteva alloggiare nella suddetta unità immobiliare, per un periodo di tempo limitato di 3-4 mesi al massimo, in attesa di una sistemazione più adeguata, da ricercare nell'immediato”.
Non risulta in alcun modo provata l'allegazione di parte convenuta/resistente in ordine al diritto a permanere nell'immobile, per avere le parti, a suo dire, vincolato l'efficacia del rapporto al venir meno dell'utilizzazione del bene concesso in godimento, ovvero al venir meno degli scopi. Il ha fatto riferimento alla sussistenza nella fattispecie Controparte_1 di una ipotesi di comodato cd. “atipico”, per il quale quindi il perdurare dello scopo precipuo del comodato d'uso gratuito andrebbe individuato nello stato di necessità che lo affligge a tutt'oggi perdurante a causa delle sue condizioni di salute e dell'assenza di reddito. Nessuna prova ha offerto il resistente in merito alla dedotta riconducibilita' della fattispecie in esame al comodato atipico. Ne' puo' ritenersi provato alcunche' dalle condizioni riportate nel ricorso di separazione dei genitori del posto che tra CP_1
l'altro: i) si fa espressamente riferimento ad un separato contratto di comodato “a stipularsi”; ii) siffatta condizione , poi riportata nel decreto di omologa, non e' in alcun modo opponibile alla proprietaria dell'immobile, iii) al punto C) del _1 ricorso di separazione si fa riferimento alla “volonta' manifestata dal di Controparte_1
dimorare nell'appartamento…”. Risulta, pertanto, inconferente il richiamo operato alle pronunce in materia di comodato atipico.
Invero, in assenza di prova di un valido termine fissato dalle parti per la restituzione della res oggetto di comodato, la vicenda va inquadrata nella fattispecie del contratto senza determinazione di durata ex art. 1810 c.c., secondo cui, quando il comodato è senza determinazione di durata (cosiddetto comodato precario) il comodatario è tenuto all'immediata restituzione a richiesta del comodante.
Nel modello tipico di contratto di comodato del nostro codice il termine per la restituzione, infatti, è elemento essenziale e deve per definizione essere certo nel suo futuro verificarsi.
D'altronde, una diversa conclusione contrasterebbe, da un lato, con il principio che prevede il libero recesso nei contratti senza previsione di termine e, dall'altro, con la gratuità tipica del comodato in quanto la durata illimitata si tradurrebbe in un sacrificio illimitato per il comodante (cfr. Cass. civ. sez. III, 13 novembre 1989, n. 4790). Il termine può anche essere lunghissimo, come spesso accade nei comodati riguardanti beni destinati ad abitazioni familiari e può anche desumersi dall'uso cui la cosa è destinata, tuttavia occorre che sia correlato ad un evento certo nel suo futuro verificarsi, un evento cioè che, per quanto possa essere incertus quando non può essere in ogni caso incertus an. Nel caso di specie dunque la circostanza della mancanza di occupazione lavorativa stabile ed il conseguente stato di necessità e bisogno della parte convenuta, posta da quest'ultima come giustificazione del perdurare dello scopo e quindi della durata contrattuale, non possono configurarsi come eventi certi nell'an, essendo plausibile che tale stato perduri per un tempo non necessariamente definito, non avendo il convenuto allegato e tantomeno fornito prova alcuna di possibili future opportunità lavorative tali da consentire di presumere il verificarsi dell'evento.
Ne consegue, come afferma la Corte, che «non sia ammissibile un comodato senza termine» e qualora l'uso cui la cosa è destinata non consenta di individuare una durata predeterminata allora il comodato va qualificato a tempo indeterminato, dunque precario, ed il comodante può, in applicazione dell'art. 1810 c.c., recedere ad nutum (cfr. Cass.
SS.UU. civ. 9 febbraio 2011, n. 3168).
Sulla richiesta di danni In ordine alla domanda relativa al danno derivante dall'indebita occupazione dell'immobile occorre tenere in considerazione quanto affermato dalla pronuncia della
Suprema Corte con sentenza 15.11.2022 n.33645 . In particolare le SSUU hanno chiarito che vero è che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato, ma fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
E' di tutta evidenza che nella specie tale pregiudizio non è stato né allegato, ne' tantomeno provato. Invero nessun danno ha subito parte attrice dalla detenzione sine titulo da parte del resistente, non essendo emerso alcun elemento di prova al riguardo all'esito dell'istruttoria svolta.
Sull'occupazione sine titulo
Dalla sovraesposta ricostruzione dei fatti, così come dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dalle prove orali raccolte ( Cfr. verbale udienza del 9 febbraio 2024 pagg. 3, 4 e 5 in risposta al quesito di cui al capitolo 7) e' emerso che si Controparte_1
è immesso nel godimento della porzione immobiliare sita al piano secondo del fabbricato di proprietà dell'attrice in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo (locazione o comodato, che sia).
Ciò posto in termini di insussistenza originaria - o, comunque, per mancato raggiungimento della relativa prova – del titolo posto a fondamento dell'occupazione della porzione immobiliare in questione, la domanda attorea ad esso relativa deve essere qualificata in termini di azione di rivendica, con il conseguente riparto dell'onere della prova, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS UU
7305/2014).
Ed invero “Come ribadito dalle S.U. di questa Corte nella sentenza N.7305/2014, l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa si distingue dall'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poichè il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la cd. probatio diabolica” (Cass. Civ. Ord., 10/10/2018, n. 25052).
Ciò posto, se è vero, considerata la mancanza in capo al convenuto di valido titolo abilitativo al possesso o godimento del bene immobile, che lo stesso lo ha quindi occupato abusivamente senza, tra l'altro, alcuna intenzione di rilasciarlo, è anche vero che non può trascurarsi l'ulteriore circostanza per cui la parte convenuta non ha mai in realtà contestato il diritto di proprietà in capo all'odierna parte attrice. Detta circostanza deve essere tenuta in debito conto in quanto comportante un'attenuazione dell'onere probatorio in capo alla parte attrice.
Ed invero, il convenuto non ha contestato il diritto di proprietà in capo alla parte attrice, senza mai pretendere di affermare un proprio diritto dominicale sull'immobile e dando, pertanto, per pacifico l'altrui diritto di proprietà.
In casi come quello descritto – cioè a dire nei casi in cui è mancata una formale contestazione del diritto di proprietà, ritiene il giudicante che l'onere della prova gravante sull'attore possa dirsi fortemente attenuato, alla luce delle difese della parte convenuta di carattere non quiritario, condividendo l'opinione espressa da altra giurisprudenza di merito, secondo cui “L'azione di rivendicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo, senza onere di prova. Quando tuttavia il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello dell'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi” (Tribunale Firenze sez. II, 04/05/2020, n.1014).
Ebbene nel caso di specie dalle prove documentali in atti (Cfr. atto di provenienza del fabbricato in atti e documentazione catastale), emerge chiara la titolarità del bene immobile di cui si chiede il rilascio in capo alla parte attrice, ritenendosi pertanto fondata la richiesta di restituzione dello stesso.
Sulla regolamentazione delle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, vanno poste a carico del resistente/convenuto e vanno liquidate sulla base del D.M.147/22 e s.m. e i., applcati i parametri medi, in relazione all'attivita' effettivamente svolta sulla base dello scaglione di valore di riferimento, con una congrua riduzione del 50% in considerazione della non particolare difficolta' delle questioni giuridiche trattate,
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice, dott.ssa Filomena Girardi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, assorbita e/o disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
In accoglimento della domanda della parte ricorrente/attrice:
-Dichiara risolto, per intervenuto recesso del comodante, il contratto di comodato verbale avente ad oggetto la porzione immobiliare posta al piano terra del fabbricato sito in
Campobasso alla Contrada Macchie n. 70/D, intercorso tra , quale _1
comodante, e , quale comodatario;
Controparte_1
-Condanna il convenuto a rilasciare in favore dell'attrice Controparte_1 _1
la porzione immobiliare al piano terra del fabbricato sito in Campobasso alla
[...]
Contrada Macchie n. 70/D, libera da persone e cose;
-Accerta e Dichiara il convenuto occupante senza titolo della porzione Controparte_1 immobiliare al piano secondo del fabbricato sito in Campobasso alla Contrada Macchie n.
70/D, e ,per l'effetto, lo condanna alla immediata restituzione della predetta porzione immobiliare in favore di , libera da persone e cose;
_1
Condanna il resistente/convenuto al rimborso delle spese del giudizio in favore della ricorrente/attrice, liquidate in € 287,00 per esborsi ed € 2540.00 per spese, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Campobasso 5 marzo 2025
Il Giudice
Filomena Girardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Filomena Girardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 290/2022 promossa da:
, C.F. nata a [...] il [...], _1 C.F._1
elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Campobasso alla Via Scatolone n.
9, presso lo studio dell'Avv. Antonio Zecca, C.F. , dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa;
Attrice/Ricorrente
Contro
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio a Campobasso, alla Via Antonio
Cardarelli n. 34, presso lo studio professionale dell'avv. Daiano Morena, C.F.
, dal quale è rappresentato e difeso: C.F._4
Convenuto/Resistente
Concise Ragioni In Fatto Ed In Diritto Della Decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45,
comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c.,
così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di
cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi
e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti
conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., del 18 febbraio 2022, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha convenuto in giudizio il fratello, _1
, dinanzi al Tribunale di Campobasso, al fine di ottenere l'immediata Controparte_1
restituzione in suo favore degli immobili di sua proprietà, occupati abusivamente, sine
titulo, dal germano oltreche' la condanna al risarcimento dei danni. Controparte_1
La ricorrente ha allegato che:
Nel 2015 aveva concesso al germano, con contratto di comodato Controparte_1
gratuito verbale, un locale al piano terra facente parte della villetta, di sua proprietà, sita in
Campobasso alla Contrada Macchie n. 70/D , composta di un piano terra, un piano primo ed un piano secondo;
Secondo la ricostruzione operata dalla ricorrente/attrice, in virtù del predetto accordo verbale, , avendo difficoltà economiche ed essendo momentaneamente Controparte_1
privo di stabile occupazione lavorativa, avrebbe potuto alloggiare nella unità immobiliare posta al piano terra del suddetto fabbricato per un presunto periodo di tempo limitato di
3-4 mesi e nell'attesa di una sistemazione più adeguata da ricercare nell'immediato.
Senonche' il resistente continuava ad occupare l'alloggio ben oltre il tempo previsto,
disattendendo quanto convenuto con la ricorrente;
Nel settembre del 2017 la ricorrente inviava al resistente formale diffida ad adempiere con cui intimava allo stesso di rilasciare l'immobile al piano terra , ma tale richiesta rimaneva senza esito;
Il 1° febbraio 2018 la ricorrente inoltrava richiesta di intervento alla Questura di
Campobasso per far constatare l'occupazione dell'immobile in questione da parte del resistente;
Il 13 agosto 2021 veniva a conoscenza che il resistente, senza aver ricevuto alcuna autorizzazione, aveva occupato abusivamente anche l'appartamento posto al piano secondo della villetta di sua proprietà , per cui sporgeva formale querela presso il locale
Comando Provinciale dei Carabinieri.
Adunque la domanda della ricorrente riguarda la restituzione della porzione di immobile sito al piano terra del fabbricato sito in Campobasso alla Contrada Macchie n. 70/D
concesso nel 2015 con contratto verbale di comodato gratuito e l'appartamento posto al secondo piano del medesimo fabbricato occupato ,sine titulo, dal a far Controparte_1
data dal mese di agosto 2021.
Con memoria di costituzione del 4 luglio 2022, si e' costituito il resistente, CP_1
il quale, in via preliminare, ha eccepito e richiesto il mutamento del rito, nel
[...] merito ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza, con condanna per la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Il resistente ha allegato che, a seguito della separazione personale dei genitori, nelle condizioni di separazione era previsto che egli si sarebbe stabilito con la madre in un appartamento facente parte di un immobile a due piani di proprietà di , _1
sito in Campobasso alla c.da Macchie n. 70/d, e che l'utilizzo di tale porzione immobiliare avrebbe dovuto essere regolamentato con separato contratto di comodato da stipularsi con la proprietaria;
ha inoltre affermato di aver diritto a rimanere nell'immobile in quanto,
pur essendo maggiorenne, non e' ancora in grado di provvedere alle proprie esigenze personali, ed e' alla ricerca di occupazione e quindi in condizioni di necessità e bisogno.
A sostegno della sua tesi il resistente ha, inoltre, allegato la persistente condizione di disoccupazione, a suo dire, indipendente dalla sua volontà e peggiorata dalle sue condizioni di salute, essendo affetto da invalidità con “permanente riduzione della capacità
lavorativa dal 34% al 73%, affetto da grave forma di diabete mellito II tipo – dislipidemia mista
con grave ipertrigliceridemia – epatopatia DND – sindrome ansioso / depressiva – sindrome
metabolica”.
Veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione, venivano concessi ed espletati i termini ex art. 183 c.p.c., comma VI, ammessi ed espletata la prova orale.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 ottobre
2024.
Alla suddetta udienza, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei chiesti termini ex art. 190 cpc Nel merito la domanda di parte attrice/ricorrente è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Nessun dubbio si pone circa la proprietà dell'immobile in questione da parte dell'attrice: la documentazione in atti è sufficiente per ritenere comprovato il diritto di proprietà di parte attrice sull'immobile in oggetto.
Pacifica e non contestata è la circostanza della detenzione dell'immobile da parte del convenuto (peraltro comprovata anche dalle risultanze delle prove orali oltre che ammesso dallo stesso resistente).
E' principio consolidato in giurisprudenza quello per il quale l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416 c.p.c. ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena: dal sistema di preclusioni che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalla prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto) un onere di allegazione (e di prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte dal relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (cfr. ex multis civ., Sez. III, 25/05/2007, n.12231; App.
Perugia, 10/12/2007; Trib. Genova, 16/05/2008; Trib.Salerno, Sez. II, 18/04/2008).
Ne consegue che il convenuto deve essere condannato a rilasciare l'immobile in questione in favore di parte attrice.
Invero nessun valido e legittimo titolo di detenzione può vantare il convenuto.
Nella specie, dunque, ha trovato riscontro: i) l'esistenza di un contratto di comodato d'uso gratuito senza previsione di un termine tra le parti,ii) il recesso dal comodato gratuito e iii) la richiesta di rilascio dell'immobile ad opera della parte ricorrente e iv) la permanenza del convenuto all'interno dell'immobile, con occupazione altresì dell'appartamento posto al piano primo dell'immobile medesimo (v. deposizioni testimoniali sigg.ri e _2
, i quali hanno pienamente confermato le ragioni che stanno a Testimone_1
fondamento della domanda avanzata in questa sede dalla sig.ra .). _1 La pretesa della ricorrente alla restituzione dell'immobile è dunque fondata, alla luce di quanto dispone l'art. 1810 c.c. il quale sancisce che, se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Il convenuto detiene il bene, dunque, sine titulo (Cass. 5987/2000) in quanto in assenza dell'indicazione di un termine espresso, la richiesta di restituzione del bene da parte del comodante segna il confine tra la detenzione legittima e l'ingiusto trattenimento (Corte di
Cassazione, civile, Ordinanza|22 maggio 2023| n. 14084.)
Nel comodato c.d. precario in mancanza di determinazione della sua durata, ove non risulti un termine in relazione all'uso del bene, ancorché il comodatario sia tenuto a restituire la cosa “ non appena il comodante la richieda”, ai sensi dell'art. 1810 cod. civ., tale disciplina, configurando un'ipotesi specifica della regola generale prevista nella prima parte dell'art. 1183 cod. civ., non esclude l'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del citato primo comma dell'art. 1183 cod. civ., con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, possa stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e ,in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di congrua dilazione per rilasciare vuoto l'immobile e per trovare altra sistemazione abitativa.(Ordinanza cit.22 maggio 2023 n. 14084).
Sul contratto di comodato
Il contratto di comodato è disciplinato agli artt. 1803 e ss. c.c., dove viene definito come “il contratto col quale una parte (detta comodante) consegna all'altra (detta comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”. Le caratteristiche proprie di tale contratto sono la gratuità, l'assenza di formalità necessarie e la realità.
La restituzione della res oggetto del contratto, e dunque il termine di conclusione del comodato, trova disciplina agli artt. 1809 e 1810 c.c. in base ai quali si devono distinguere diverse ipotesi.
Un primo caso, previsto nella prima parte dell'art. 1809 c.c., si ha quando un termine sia stabilito dal contratto;
in tal caso le parti dovranno rispettare quanto pattuito. Una seconda ipotesi e' quella in cui il comodato sia senza determinazione di durata, in questo caso si avrà il cd. comodato “precario”, a seguito del quale il comodante può in qualsiasi momento chiedere la restituzione della res al comodatario.
Una terza ipotesi è quando il contratto non preveda una scadenza, tuttavia questa sia desumibile dall'uso a cui la cosa deve essere destinata: in tal caso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1809 e 1810 c.c., il comodatario – che ha ricevuto il bene – dovrà restituirla al termine di suddetto uso.
Ebbene, nel caso in esame, e relativamente alla sola porzione immobiliare al piano terra
(vedasi al riguardo anche le prove orali espletate all'udienza del 9 febbraio 2024, nella quale sia il sig. che il sig. escussi relativamente al _2 Testimone_1
capitolo 1 “vero è che nell'anno 2015 al sig. veniva concesso di Controparte_1 alloggiare per un periodo di tempo limitato in un locale posto al piano terra dell'abitazione sita in C.da Macchie, 70/D” rispondevano “Sì, è vero” - verbale di udienza del 9 febbraio 2024, pagg. 1 e 4) originariamente concessa al convenuto in comodato, è dato rinvenirsi la fattispecie del contratto di comodato verbale relativo a bene immobile, rispetto al quale la parte attrice sostiene la durata limitata nel tempo e la conseguente cessazione dello stesso, avendo con esso previsto che il convenuto “poteva alloggiare nella suddetta unità immobiliare, per un periodo di tempo limitato di 3-4 mesi al massimo, in attesa di una sistemazione più adeguata, da ricercare nell'immediato”.
Non risulta in alcun modo provata l'allegazione di parte convenuta/resistente in ordine al diritto a permanere nell'immobile, per avere le parti, a suo dire, vincolato l'efficacia del rapporto al venir meno dell'utilizzazione del bene concesso in godimento, ovvero al venir meno degli scopi. Il ha fatto riferimento alla sussistenza nella fattispecie Controparte_1 di una ipotesi di comodato cd. “atipico”, per il quale quindi il perdurare dello scopo precipuo del comodato d'uso gratuito andrebbe individuato nello stato di necessità che lo affligge a tutt'oggi perdurante a causa delle sue condizioni di salute e dell'assenza di reddito. Nessuna prova ha offerto il resistente in merito alla dedotta riconducibilita' della fattispecie in esame al comodato atipico. Ne' puo' ritenersi provato alcunche' dalle condizioni riportate nel ricorso di separazione dei genitori del posto che tra CP_1
l'altro: i) si fa espressamente riferimento ad un separato contratto di comodato “a stipularsi”; ii) siffatta condizione , poi riportata nel decreto di omologa, non e' in alcun modo opponibile alla proprietaria dell'immobile, iii) al punto C) del _1 ricorso di separazione si fa riferimento alla “volonta' manifestata dal di Controparte_1
dimorare nell'appartamento…”. Risulta, pertanto, inconferente il richiamo operato alle pronunce in materia di comodato atipico.
Invero, in assenza di prova di un valido termine fissato dalle parti per la restituzione della res oggetto di comodato, la vicenda va inquadrata nella fattispecie del contratto senza determinazione di durata ex art. 1810 c.c., secondo cui, quando il comodato è senza determinazione di durata (cosiddetto comodato precario) il comodatario è tenuto all'immediata restituzione a richiesta del comodante.
Nel modello tipico di contratto di comodato del nostro codice il termine per la restituzione, infatti, è elemento essenziale e deve per definizione essere certo nel suo futuro verificarsi.
D'altronde, una diversa conclusione contrasterebbe, da un lato, con il principio che prevede il libero recesso nei contratti senza previsione di termine e, dall'altro, con la gratuità tipica del comodato in quanto la durata illimitata si tradurrebbe in un sacrificio illimitato per il comodante (cfr. Cass. civ. sez. III, 13 novembre 1989, n. 4790). Il termine può anche essere lunghissimo, come spesso accade nei comodati riguardanti beni destinati ad abitazioni familiari e può anche desumersi dall'uso cui la cosa è destinata, tuttavia occorre che sia correlato ad un evento certo nel suo futuro verificarsi, un evento cioè che, per quanto possa essere incertus quando non può essere in ogni caso incertus an. Nel caso di specie dunque la circostanza della mancanza di occupazione lavorativa stabile ed il conseguente stato di necessità e bisogno della parte convenuta, posta da quest'ultima come giustificazione del perdurare dello scopo e quindi della durata contrattuale, non possono configurarsi come eventi certi nell'an, essendo plausibile che tale stato perduri per un tempo non necessariamente definito, non avendo il convenuto allegato e tantomeno fornito prova alcuna di possibili future opportunità lavorative tali da consentire di presumere il verificarsi dell'evento.
Ne consegue, come afferma la Corte, che «non sia ammissibile un comodato senza termine» e qualora l'uso cui la cosa è destinata non consenta di individuare una durata predeterminata allora il comodato va qualificato a tempo indeterminato, dunque precario, ed il comodante può, in applicazione dell'art. 1810 c.c., recedere ad nutum (cfr. Cass.
SS.UU. civ. 9 febbraio 2011, n. 3168).
Sulla richiesta di danni In ordine alla domanda relativa al danno derivante dall'indebita occupazione dell'immobile occorre tenere in considerazione quanto affermato dalla pronuncia della
Suprema Corte con sentenza 15.11.2022 n.33645 . In particolare le SSUU hanno chiarito che vero è che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato, ma fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
E' di tutta evidenza che nella specie tale pregiudizio non è stato né allegato, ne' tantomeno provato. Invero nessun danno ha subito parte attrice dalla detenzione sine titulo da parte del resistente, non essendo emerso alcun elemento di prova al riguardo all'esito dell'istruttoria svolta.
Sull'occupazione sine titulo
Dalla sovraesposta ricostruzione dei fatti, così come dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dalle prove orali raccolte ( Cfr. verbale udienza del 9 febbraio 2024 pagg. 3, 4 e 5 in risposta al quesito di cui al capitolo 7) e' emerso che si Controparte_1
è immesso nel godimento della porzione immobiliare sita al piano secondo del fabbricato di proprietà dell'attrice in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo (locazione o comodato, che sia).
Ciò posto in termini di insussistenza originaria - o, comunque, per mancato raggiungimento della relativa prova – del titolo posto a fondamento dell'occupazione della porzione immobiliare in questione, la domanda attorea ad esso relativa deve essere qualificata in termini di azione di rivendica, con il conseguente riparto dell'onere della prova, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS UU
7305/2014).
Ed invero “Come ribadito dalle S.U. di questa Corte nella sentenza N.7305/2014, l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa si distingue dall'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poichè il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la cd. probatio diabolica” (Cass. Civ. Ord., 10/10/2018, n. 25052).
Ciò posto, se è vero, considerata la mancanza in capo al convenuto di valido titolo abilitativo al possesso o godimento del bene immobile, che lo stesso lo ha quindi occupato abusivamente senza, tra l'altro, alcuna intenzione di rilasciarlo, è anche vero che non può trascurarsi l'ulteriore circostanza per cui la parte convenuta non ha mai in realtà contestato il diritto di proprietà in capo all'odierna parte attrice. Detta circostanza deve essere tenuta in debito conto in quanto comportante un'attenuazione dell'onere probatorio in capo alla parte attrice.
Ed invero, il convenuto non ha contestato il diritto di proprietà in capo alla parte attrice, senza mai pretendere di affermare un proprio diritto dominicale sull'immobile e dando, pertanto, per pacifico l'altrui diritto di proprietà.
In casi come quello descritto – cioè a dire nei casi in cui è mancata una formale contestazione del diritto di proprietà, ritiene il giudicante che l'onere della prova gravante sull'attore possa dirsi fortemente attenuato, alla luce delle difese della parte convenuta di carattere non quiritario, condividendo l'opinione espressa da altra giurisprudenza di merito, secondo cui “L'azione di rivendicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo, senza onere di prova. Quando tuttavia il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello dell'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi” (Tribunale Firenze sez. II, 04/05/2020, n.1014).
Ebbene nel caso di specie dalle prove documentali in atti (Cfr. atto di provenienza del fabbricato in atti e documentazione catastale), emerge chiara la titolarità del bene immobile di cui si chiede il rilascio in capo alla parte attrice, ritenendosi pertanto fondata la richiesta di restituzione dello stesso.
Sulla regolamentazione delle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, vanno poste a carico del resistente/convenuto e vanno liquidate sulla base del D.M.147/22 e s.m. e i., applcati i parametri medi, in relazione all'attivita' effettivamente svolta sulla base dello scaglione di valore di riferimento, con una congrua riduzione del 50% in considerazione della non particolare difficolta' delle questioni giuridiche trattate,
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice, dott.ssa Filomena Girardi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, assorbita e/o disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
In accoglimento della domanda della parte ricorrente/attrice:
-Dichiara risolto, per intervenuto recesso del comodante, il contratto di comodato verbale avente ad oggetto la porzione immobiliare posta al piano terra del fabbricato sito in
Campobasso alla Contrada Macchie n. 70/D, intercorso tra , quale _1
comodante, e , quale comodatario;
Controparte_1
-Condanna il convenuto a rilasciare in favore dell'attrice Controparte_1 _1
la porzione immobiliare al piano terra del fabbricato sito in Campobasso alla
[...]
Contrada Macchie n. 70/D, libera da persone e cose;
-Accerta e Dichiara il convenuto occupante senza titolo della porzione Controparte_1 immobiliare al piano secondo del fabbricato sito in Campobasso alla Contrada Macchie n.
70/D, e ,per l'effetto, lo condanna alla immediata restituzione della predetta porzione immobiliare in favore di , libera da persone e cose;
_1
Condanna il resistente/convenuto al rimborso delle spese del giudizio in favore della ricorrente/attrice, liquidate in € 287,00 per esborsi ed € 2540.00 per spese, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Campobasso 5 marzo 2025
Il Giudice
Filomena Girardi