TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 26.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc nella causa iscritta al n.5128/2023 R.G.
tra
, nella qualità di erede pro-quota del dante causa Parte_1 Pt_2
rapp.to e difeso dagli Avv.ti Antonio De Pascalis e Maria Grazia Caione come da
[...] procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed
CP_1
RESISTENTE/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.05.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che con provvedimento del 30.12.2022, l' comunicava di aver indebitamente erogato la CP_1 somma di € 12.874,06 a titolo di indennità di disoccupazione agricola n. 2021881605165 al dante causa per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2020, senza ulteriore Parte_2 specificazione.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, alla luce della scarna motivazione di cui al provvedimento surrichiamato, chiedeva accertarsi l'illegittimità del provvedimento surrichiamato nonché la irripetibilità delle somme in questione, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace nonostante la regolare CP_1 notificazione del ricorso introduttivo.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In linea generale, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'“accipiens” l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”
1 (cfr. Cass. S.U. n. 18046/2010; da ultimo, Cass. Sez. L., n. 2739/2016). Unico temperamento a questa regola è quello per cui “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall convenuto, ferma, peraltro, la CP_2 necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (Cass. Sez. L., n. 198/2011).
Nel caso di specie, se è vero che nel provvedimento inviato al ricorrente in data 30.12.2022 non sono specificate le ragioni della richiesta restitutoria, è parimenti vero che dall'esame della delibera del Comitato provinciale del 18.04.2023, allegata al fascicolo attoreo, si evince che l'indebito sarebbe scaturito dalla cancellazione del dante causa Parte_2 dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dal 2011 al 2014 e dal 2018 al 2020.
Ciò premesso, il diritto all'iscrizione nell' elenco dei lavoratori agricoli sussiste quale che sia il numero di giornate lavorative effettivamente prestate ed ha come presupposto la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo di riferimento. L'iscrizione costituisce una vera e propria condizione per l'erogazione delle relative prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela (cfr. Cass. n. 16667/2004).
Com'è noto, il sistema previdenziale per i lavoratori agricoli è gestito dall' CP_1
(subentrato allo dal 01.07.1995), il quale - sulla base delle dichiarazioni trimestrali Per_1 dei datori di lavoro - provvede a compilare gli elenchi in questione. Una volta avvenuta,
l'iscrizione può essere oggetto di controlli (artt. 8, 16 e 19 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375)
e di cancellazione. Infatti, l'istituto, ove sulla base di accertamenti ispettivi accerti l'inesistenza del rapporto, emette un atto di disconoscimento della prestazione di lavoro ed adotta il conseguente atto di cancellazione (art. 9 del d.lgs. cit.).
Nel caso di specie il ricorrente non ha provato l'esistenza in capo al dante causa Pt_2 di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (che dia diritto all'iscrizione nei relativi elenchi); ne ha prodotto in giudizio documento alcuno, quale estratto conto contributivo, da cui si evinca la sussistenza del requisito contributivo utile per il conseguimento del diritto all'indennità di disoccupazione.
Quanto alle conseguenze, la disciplina codicistica (art.2033 e ss. c.c.) prende in rilievo l'atteggiamento psichico (buona o mala fede) del debitore solo ai fini del calcolo degli
2 interessi, che dovranno essere corrisposti, rispettivamente, a decorrere dalla data della domanda di restituzione oppure dalla percezione del pagamento non dovuto.
Non è applicabile la speciale disciplina di cui alla legge 09/03/1989, n. 88 che, all'art. 52
(“prestazioni indebite”), così dispone: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
La legge si riferisce testualmente alle pensioni e trattandosi di norma eccezionale - in quanto derogatrice rispetto al principio generale di cui all'art.2033 c.c. - non può essere applicata oltre ai casi e i tempi da essa considerati (art.14 delle disposizioni sulla legge in generale).
Pe le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Lecce, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(f.to Andrea Basta)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 26.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc nella causa iscritta al n.5128/2023 R.G.
tra
, nella qualità di erede pro-quota del dante causa Parte_1 Pt_2
rapp.to e difeso dagli Avv.ti Antonio De Pascalis e Maria Grazia Caione come da
[...] procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed
CP_1
RESISTENTE/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.05.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che con provvedimento del 30.12.2022, l' comunicava di aver indebitamente erogato la CP_1 somma di € 12.874,06 a titolo di indennità di disoccupazione agricola n. 2021881605165 al dante causa per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2020, senza ulteriore Parte_2 specificazione.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, alla luce della scarna motivazione di cui al provvedimento surrichiamato, chiedeva accertarsi l'illegittimità del provvedimento surrichiamato nonché la irripetibilità delle somme in questione, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace nonostante la regolare CP_1 notificazione del ricorso introduttivo.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
In linea generale, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'“accipiens” l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”
1 (cfr. Cass. S.U. n. 18046/2010; da ultimo, Cass. Sez. L., n. 2739/2016). Unico temperamento a questa regola è quello per cui “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall convenuto, ferma, peraltro, la CP_2 necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (Cass. Sez. L., n. 198/2011).
Nel caso di specie, se è vero che nel provvedimento inviato al ricorrente in data 30.12.2022 non sono specificate le ragioni della richiesta restitutoria, è parimenti vero che dall'esame della delibera del Comitato provinciale del 18.04.2023, allegata al fascicolo attoreo, si evince che l'indebito sarebbe scaturito dalla cancellazione del dante causa Parte_2 dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dal 2011 al 2014 e dal 2018 al 2020.
Ciò premesso, il diritto all'iscrizione nell' elenco dei lavoratori agricoli sussiste quale che sia il numero di giornate lavorative effettivamente prestate ed ha come presupposto la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo di riferimento. L'iscrizione costituisce una vera e propria condizione per l'erogazione delle relative prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela (cfr. Cass. n. 16667/2004).
Com'è noto, il sistema previdenziale per i lavoratori agricoli è gestito dall' CP_1
(subentrato allo dal 01.07.1995), il quale - sulla base delle dichiarazioni trimestrali Per_1 dei datori di lavoro - provvede a compilare gli elenchi in questione. Una volta avvenuta,
l'iscrizione può essere oggetto di controlli (artt. 8, 16 e 19 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375)
e di cancellazione. Infatti, l'istituto, ove sulla base di accertamenti ispettivi accerti l'inesistenza del rapporto, emette un atto di disconoscimento della prestazione di lavoro ed adotta il conseguente atto di cancellazione (art. 9 del d.lgs. cit.).
Nel caso di specie il ricorrente non ha provato l'esistenza in capo al dante causa Pt_2 di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (che dia diritto all'iscrizione nei relativi elenchi); ne ha prodotto in giudizio documento alcuno, quale estratto conto contributivo, da cui si evinca la sussistenza del requisito contributivo utile per il conseguimento del diritto all'indennità di disoccupazione.
Quanto alle conseguenze, la disciplina codicistica (art.2033 e ss. c.c.) prende in rilievo l'atteggiamento psichico (buona o mala fede) del debitore solo ai fini del calcolo degli
2 interessi, che dovranno essere corrisposti, rispettivamente, a decorrere dalla data della domanda di restituzione oppure dalla percezione del pagamento non dovuto.
Non è applicabile la speciale disciplina di cui alla legge 09/03/1989, n. 88 che, all'art. 52
(“prestazioni indebite”), così dispone: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
La legge si riferisce testualmente alle pensioni e trattandosi di norma eccezionale - in quanto derogatrice rispetto al principio generale di cui all'art.2033 c.c. - non può essere applicata oltre ai casi e i tempi da essa considerati (art.14 delle disposizioni sulla legge in generale).
Pe le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Lecce, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(f.to Andrea Basta)
3