Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 16/04/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di omologazione di accordo di separazione
nella causa promossa con ricorso congiunto da , nato a [...] Parte_1
(NU) il 29 gennaio 1973 e residente in [...] nella località Su Marfaddei
snc, cittadino italiano, codice fiscale , rappresentato e difeso CodiceFiscale_1
dall'avv. Rita Ibba del Foro di Cagliari, unitamente a , nata a Parte_2
Wolfsburg (Germania) il 26 luglio 1974 e residente in [...], cittadina italiana, codice fiscale , CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Demuro del Foro di Lanusei
Ricorrenti
Oggetto: ricorso congiunto per separazione ex art. 473 bis.51 c.p.c.
I ricorrenti, con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto in data 17.1.2025,
premesso di avere contratto matrimonio civile in Bari Sardo (NU) il 29 luglio 2000,
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari Sardo al n. 9, Parte
2, Serie A, Volume 1, Anno 2000, hanno chiesto l'omologazione dell'accordo di separazione e divorzio.
I ricorrenti hanno allegato:
a) è nata la figlia , che, alla data di redazione di questo ricorso, Persona_1
ha 22 anni e frequenta l'Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di
Architettura, design e urbanistica, corso di laurea in design, nel polo universitario di
Alghero. Ella non è economicamente autosufficiente, benchè svolga piccoli lavori.;
b) che da tempo sono venuti a mancare i presupposti ideali ed affettivi per la prosecuzione della convivenza e che già a partire dal 15.8.2024 vivono separati e che pertanto non è più possibile perseguire la comunione materiale e spirituale necessaria per una serena vita familiare;
c) che è stato raggiunto un pieno accordo sulla separazione, che di seguito si riporta:
***
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Quanto alla IA . La figlia maggiorenne ma Persona_1
economicamente non indipendente continuerà a frequentare Persona_1
l'Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Architettura, design e
urbanistica, corso di laurea in design, nel polo universitario di Alghero per fare
rientro in Bari Sardo nei periodi di vacanza, allorquando alloggerà nella casa di
abitazione materna di via Nazario Sauro n. 29.
3) Quanto alla contribuzione al mantenimento economico della IA. Parte_1
e contribuiranno al mantenimento della figlia corrispondendo alla Parte_2 stessa € 125,00 mensili ciascuno. Ciò faranno mediante bonifico sulla carta
PostePay di dalle seguenti coordinate IBAN IT 89L36 081051 Persona_1
382179 70917980 entro il giorno 5 di ogni mese. L'assegno si rivaluterà di anno in
anno secondo gli indici Istat. e individuano la Parte_1 Parte_2
Per_ decorrenza del mantenimento alla data del 5 novembre 2024. I / Per_2 Pt_2
ripartiranno le spese straordinarie per la figlia in ragione della Persona_1
metà ciascuno, spese che dovranno essere concordate tra gli stessi e con la figlia
ormai maggiorenne e che dovranno essere documentate, salvo l'urgenza. Le spese
straordinarie, qualora anticipate da uno dei genitori, dovranno essere rimborsate
prontamente dall'altro su richiesta. E comunque le spese straordinarie dovranno
sempre essere concordate dalle parti anche sulla base delle reali possibilità
economiche di ciascuna. Per quanto non espressamente previsto in questo ricorso, i
si rifanno al Protocollo CNF 29.11.2017 denominato “Linee guida per la Per_2
regolamentazione delle modalità di mantenimento dei IG nelle causa di diritto
familiare”. La decorrenza della contribuzione alle spese straordinarie viene
concordemente individuata al 5 novembre 2024.
4) Statuizioni economiche. e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti e, pertanto, di non pretendere nulla l'uno dall'altra
e viceversa a titolo di mantenimento. Essi non vantano nulla l'uno nei confronti
dell'altra e viceversa con riguardo alle utenze e all'arredamento della casa familiare
in Bari Sardo nella località Su Marfaddei e con riguardo alle utenze e
all'arredamento della casa in Bari Sardo nella via Nazario Sauro n. 29, avendo già
provveduto a regolare tra loro ogni questione sul punto. Pertanto gli arredi della
casa nella località Su Marfaddei rimangono ad , gli arredi della casa Parte_1
Per_ nella via Nazario Sauro rimango ad e al di lei fratello . Essi non Parte_2
vantano nulla l'uno nei confronti dell'altra e viceversa con riguardo all'acquisto, alla manutenzione, al pagamento della tassa di circolazione e della assicurazione
delle rispettive autovetture, conseguentemente il veicolo Peugeot targato BW 578 NP
resterà nel possesso e nella proprietà esclusiva di ed il veicolo FIAT Parte_1
600 targato BC 695 EF resterà nel possesso e nella proprietà esclusiva di Parte_2
. nessuna pretesa vanta sul gregge di 71 capi ovini che è nel
[...] Parte_2
possesso e nella proprietà esclusiva di . Parte_1
5) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
***
In data 25.2.2025, il Pubblico Ministero in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione.
All'udienza del 19.3.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere l'omologa della separazione sulla base dell'accordo già raggiunto.
Il giudice relatore ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione
DIRITTO
Ritiene il collegio sussistenti i presupposti per la omologazione dell'accordo di separazione.
Il ricorso è stato sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo e secondo comma, nonchè quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio. Al ricorso sono stati allegati i documenti inerenti la situazione economico-patrimoniale, ed in particolare le ultime tre dichiarazioni reddituali.
Le parti nell'accordo hanno compiutamente definito i rapporti patrimoniali ed economici, indicando gli oneri a carico e la assegnazione dei beni mobili e immobili a favore di ciascuna delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole.
Ad avviso del Tribunale, gli accordi come sopra riportato non sono in contrasto con gli interessi dei figli, anche considerata l'età degli stessi. Pertanto, la domanda proposta deve essere accolta
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e per l'effetto,
pronuncia la separazione tra i coniugi , nato a [...] il 29 Parte_1
gennaio 1973 e residente in [...] nella località Su Marfaddei snc,
cittadino italiano, e , nata a [...] il 26 luglio Parte_2
1974 e residente in [...];
omologa gli accordi di separazione alle condizioni proposte;
manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bari Sardo
perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Lanusei, il giorno 15.4.2025
Il Presidente rel. est.
Nicola Caschili