TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 710/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 710/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. GRONCHI IVO Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. GRONCHI IVO Controparte_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Santa Maria a Monte (PI) il 27 aprile 1986, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Santa Maria a Monte (PI) Anno 1986
Parte II Serie A n°6. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti –- riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme pagina 1 di 3 imperative e/o all'ordine pubblico. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33,
d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Santa Maria a Monte (PI) e
[...]
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Santa Maria a Monte Anno 1986
Parte II Serie A n°6. I coniugi sono autorizzati a vivere separati serbandosi reciproco rispetto, liberi di stabilire ovunque la propria residenza;
2) nella casa familiare sita in Calcinaia (PI), via del Tiglio n. 6, identificata al catasto fabbricati e terreni del Comune di Calcinaia al foglio 10, particella 26, subalterno 7, cat.
A/2, classe 2, consistenza 8 vani, rendita euro 849,06 (cfr. doc. 3), resterà ad abitare il Sig.
mentre la sig.ra si impegna a ritirare dalla stessa tutti i beni Controparte_2 CP_1
di sua esclusiva proprietà nonché i suoi oggetti personali e a trasferire la residenza presso la sua nuova abitazione sita in Calcinaia (PI), via Valdinievole n.2, della quale è proprietaria esclusiva;
3) in conto del mantenimento, la Signora si impegna a trasferire a titolo Controparte_1
gratuito al marito, , che a titolo di mantenimento accetta, entro Controparte_2
sessanta giorni dal deposito della sentenza che pronuncerà la separazione, la piena proprietà del compendio immobiliare, attualmente adìbito a casa familiare, identificato al catasto fabbricati e terreni del Comune di Calcinaia al foglio 10, particella 26, subalterno 7, cat.
A/2, classe 2, consistenza 8 vani, rendita euro 849,06 (cfr. doc. 3), con la relativa pertinenza identificata al catasto fabbricati e terreni del Comune di Calcinaia al Foglio 10, Particella
pagina 2 di 3 26 subalterno 9, Cat. C/2, Classe 1, consistenza 60 mq, rendita euro 111,55; il rogito notarile di trasferimento avverrà a cura e spese del Sig. presso notaio di sua CP_2
fiducia che lo stesso indicherà alla moglie almeno quindici giorni prima della data prevista per l'atto; la Signora resterà onerata esclusivamente di fornire al marito, in sede di CP_1 rogito, l'A.P.E. come per legge;
4) il Tribunale da atto che i ricorrenti hanno già diviso tra loro di comune accordo i beni mobili, le suppellettili di arredo della casa familiare acquistate in costanza di matrimonio nonché i regali di nozze, stabilendo che i mobili di arredo attualmente presenti all'interno dell'abitazione coniugale rimarranno nella stessa in assegnazione al Sig. CP_2
che resta ad abitarvi
[...]
5) il sig. provvederà, dal momento della sottoscrizione del presente ricorso a CP_2
corrispondere in via esclusiva le somme relative a tutte le utenze domestiche della casa familiare che si impegna a volturare a proprio nome;
6) i coniugi si danno atto che, stipulato il rogito di trasferimento del compendio immobiliare di cui al punto 3), saranno tra loro integralmente definite tutte le questioni economiche sorte dal matrimonio, prima fra tutte quelle del mantenimento del coniuge economicamente più debole;
7) i ricorrenti si danno fin da ora il reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
8) spese di lite interamente compensate.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 8.04.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 710/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. GRONCHI IVO Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. GRONCHI IVO Controparte_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Santa Maria a Monte (PI) il 27 aprile 1986, e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Santa Maria a Monte (PI) Anno 1986
Parte II Serie A n°6. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti –- riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme pagina 1 di 3 imperative e/o all'ordine pubblico. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33,
d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Santa Maria a Monte (PI) e
[...]
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Santa Maria a Monte Anno 1986
Parte II Serie A n°6. I coniugi sono autorizzati a vivere separati serbandosi reciproco rispetto, liberi di stabilire ovunque la propria residenza;
2) nella casa familiare sita in Calcinaia (PI), via del Tiglio n. 6, identificata al catasto fabbricati e terreni del Comune di Calcinaia al foglio 10, particella 26, subalterno 7, cat.
A/2, classe 2, consistenza 8 vani, rendita euro 849,06 (cfr. doc. 3), resterà ad abitare il Sig.
mentre la sig.ra si impegna a ritirare dalla stessa tutti i beni Controparte_2 CP_1
di sua esclusiva proprietà nonché i suoi oggetti personali e a trasferire la residenza presso la sua nuova abitazione sita in Calcinaia (PI), via Valdinievole n.2, della quale è proprietaria esclusiva;
3) in conto del mantenimento, la Signora si impegna a trasferire a titolo Controparte_1
gratuito al marito, , che a titolo di mantenimento accetta, entro Controparte_2
sessanta giorni dal deposito della sentenza che pronuncerà la separazione, la piena proprietà del compendio immobiliare, attualmente adìbito a casa familiare, identificato al catasto fabbricati e terreni del Comune di Calcinaia al foglio 10, particella 26, subalterno 7, cat.
A/2, classe 2, consistenza 8 vani, rendita euro 849,06 (cfr. doc. 3), con la relativa pertinenza identificata al catasto fabbricati e terreni del Comune di Calcinaia al Foglio 10, Particella
pagina 2 di 3 26 subalterno 9, Cat. C/2, Classe 1, consistenza 60 mq, rendita euro 111,55; il rogito notarile di trasferimento avverrà a cura e spese del Sig. presso notaio di sua CP_2
fiducia che lo stesso indicherà alla moglie almeno quindici giorni prima della data prevista per l'atto; la Signora resterà onerata esclusivamente di fornire al marito, in sede di CP_1 rogito, l'A.P.E. come per legge;
4) il Tribunale da atto che i ricorrenti hanno già diviso tra loro di comune accordo i beni mobili, le suppellettili di arredo della casa familiare acquistate in costanza di matrimonio nonché i regali di nozze, stabilendo che i mobili di arredo attualmente presenti all'interno dell'abitazione coniugale rimarranno nella stessa in assegnazione al Sig. CP_2
che resta ad abitarvi
[...]
5) il sig. provvederà, dal momento della sottoscrizione del presente ricorso a CP_2
corrispondere in via esclusiva le somme relative a tutte le utenze domestiche della casa familiare che si impegna a volturare a proprio nome;
6) i coniugi si danno atto che, stipulato il rogito di trasferimento del compendio immobiliare di cui al punto 3), saranno tra loro integralmente definite tutte le questioni economiche sorte dal matrimonio, prima fra tutte quelle del mantenimento del coniuge economicamente più debole;
7) i ricorrenti si danno fin da ora il reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
8) spese di lite interamente compensate.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 8.04.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 3 di 3