Sentenza 2 agosto 2002
Massime • 1
Nell'ipotesi di patto di prova stipulato con invalido assunto in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482, il recesso dell'imprenditore è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale contenuta nella legge 15 luglio 1966, n. 604, onde non richiede una formale comunicazione del motivo del recesso; questo può essere direttamente contestato dal lavoratore in sede giudiziale, allegando fatti (fra i quali l'elusione della legge protettiva degli invalidi) dimostranti l'illiceità del motivo e perciò l'invalidità dell'atto negoziale unilaterale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/08/2002, n. 11633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11633 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente f.f.-
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
S.I.N.A. SOCIETÀ INTERNAZIONALE NUOVI ALBERGHI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA MANFREDINI, rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO PUCCINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SA AL ASAD, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ON IO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n^ 22411/98 proposto da:
S.I.N.A. SOCIETÀ INTERNAZIONALE NUOVI ALBERGHI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA MANFREDINI, rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO PUCCINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SA AL ASAD, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ON IO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso le sentenze nn. 183-184/97 del Tribunale di PARMA, depositata il 16/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
uditi gli Avvocati Sergio PUCCINI, Nicola MORGANI, per delega dell'avvocato Bruno BELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGINENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3 aprile 1996 al Pretore di Parma, IA SA SA esponeva di essere affetto da incapacità al lavoro nella misura del cinquanta per cento, di essere stato avviato al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482 e di essere stato assunto in prova dalla s.p.a. Società internazionale nuovi alberghi (IN). Poiché questa era receduta dal rapporto durante il periodo di prova e senza motivazione, egli chiedeva la dichiarazione di nullità del recesso, l'ordine di reintegrazione e la condanna della datrice al risarcimento del danno.
Costituitasi la convenuta, che dichiarava di essere receduta per non avere il lavoratore superato il periodo di prova e chiedeva di provare l'inettitudine dello stesso alle mansioni affidategli, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 9 luglio 1996, confermata con sentenza 16 dicembre 1997 n. 183 dal Tribunale, il quale riteneva che il recesso fosse nullo per difetto di contestuale motivazione, necessaria all'esercizio del controllo giudiziale sui reali motivi dell'atto.
Con ricorso del 16 agosto 1996 al medesimo Pretore, il IA chiedeva ed otteneva un decreto con cui veniva ingiunto alla società di pagare l'indennità sostitutiva della reintegrazione, ai sensi dell'art. 18, quinto comma, l. 20 maggio 1970 n. 300. L'opposizione proposta dall'ingiunta veniva rigettata con decisione del 21 gennaio 1997, confermata in appello con sentenza del 16 dicembre 1997 n. 184 dal Tribunale, che riteneva applicabile l'art. 18 cit. anche ai lavoratori assunti ai sensi della legge n. 482 del 1968. Contro le due sentenze d'appello la s.p.a. IN proponeva distinti ricorsi per cassazione, nn. 22410 e 22411 del 1998, a ciascuno dei quali corrispondeva un controricorso del IA. Il primo dei due ricorsi veniva ulteriormente illustrato con memoria. Nell'udienza del 21 novembre 2000 la Sezione lavoro, rilevato un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione della forma del recesso all'origine delle controversie, riuniva i ricorsi e li trasmetteva al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. il Primo Presidente decideva in conformità. La s.p.a. IN depositava una nuova memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Col primo motivo del ricorso n. 22410/1999 la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2096 cod. civ., 2 e 10 l. 15 luglio 1996 n. 604, 10 l. 2 aprile 1968 n. 482 nonché vizi di motivazione,
ritenendo erronea l'affermazione, resa dal Tribunale, di necessaria e contestuale motivazione dell'atto di recesso (licenziamento) del datore dal rapporto di lavoro in prova, intercorrente con lavoratore invalido ed assunto ex l. n. 482 del 1968 cit. Sostiene la ricorrente che la motivazione potrebbe essere successiva all'atto, ossia esprimibile su richiesta del lavoratore licenziato ex art. 2 l. n. 604 del 1966 o anche successivamente, nel corso della controversia sulla legittimità del licenziamento.
Col secondo motivo la medesima deduce la violazione degli artt. 113, 115 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 10 l. n.482 del 1968 e ancora vizi di motivazione, per non averle il Tribunale consentito di provare il giustificato motivo del licenziamento.
2. - I due motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono fondati.
Con riguardo al rapporto di lavoro costituito con gli invalidi civili avviati obbligatoriamente al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968 (abrogata dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 ma qui ancora da applicare ratione temporis) la Corte costituzionale con sentenza 18 maggio 1989 n. 255, dichiarando non sussistente il contrasto fra gli artt. 10 e 16 l. ult. cit. e gli artt. 2, 3 e 4 Cost., ha indicato quale titolo costitutivo del rapporto non già l'atto di avviamento emanato dall'autorità amministrativa, ma il contratto di assunzione stipulato nell'esercizio dell'autonomia privata e seppure nell'adempimento di un obbligo legale (non coercibile ex art. 2932 cod. civ.). La Corte ha poi escluso qualsiasi impedimento alla inclusione, nel contratto d'assunzione, del patto di prova di cui all'art. 2096 cod. civ.. Tuttavia, in conformità con la giurisprudenza comune, la Corte ha riconosciuto la legittimità del patto di prova non in termini assoluti ma subordinatamente a tre condizioni: a) svolgimento della prova in mansioni compatibili con lo stato di invalidità (art. 20, commi dal terzo al quinto, l. n. 482 del 1968); b) non riferibilità dell'esito della prova a condizioni di minor rendimento dovuto all'invalidità; c) assoggettamento del giudizio negativo, reso dal datore di lavoro, al sindacato di legittimità, ma non di merito, dell'autorità giudiziaria.
3. - Su queste affermazioni della Corte costituzionale le parti dell'attuale processo non dissentono, ma la motivazione della sentenza n. 255 del 1989, in cui si parla tanto di "corretto espletamento della prova, soggetto al sindacato del giudice al quale potrà rivolgersi il lavoratore che ritiene leso il proprio diritto (al lavoro)" quanto di "recesso del datore di lavoro (che) deve avere una adeguata motivazione", dà luogo al dissenso circa modo e tempi del sindacato giudiziale, dissenso che trova espressione nel ricorso per cassazione e che al tempo stesso riflette la divergenza di tre orientamenti giurisprudenziali.
A) - Alcune sentenze di questa di questa Corte ritengono che il licenziamento del lavoratore invalido e in prova debba essere contestualmente motivato, e ciò anche se esso sia sottratto alla disciplina dei licenziamenti individuali (l. n. 604 del 1966) (Cass. 18 febbraio 1994 n. 1560). Ciò secondo una regola generale di immediata indicazione delle ragioni di recesso dal contratto, giustificata dagli interessi vitali che esso coinvolge (Cass. 14 giugno 2000 n. 8143). B) - Altre pronunce ritengono bensì necessaria la motivazione del licenziamento, in funzione così di informazione dovuta al lavoratore come di fissazione immutabile dei motivi, ma non ne richiedono la contestualità. Esse affermano doversi applicare per analogia l'art. 2, secondo comma, l. n. 604 del 1966, secondo cui "Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso (del datore); in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto". L'inosservanza del termine di quindici giorni produce la decadenza del lavoratore dal potere di impugnare il licenziamento (Cass. 9 aprile 1998 n. 3689, 12 giugno 2000 n. 7988, 24 luglio 2000 n. 9705). In definitiva per queste decisioni la garanzia della motivazione non può essere maggiore di quella prevista dall'art. 2 ora citato per il giustificato motivo del licenziamento.
C) - Un terzo orientamento si fonda sull'esclusione dall'ambito di applicabilità della legge sui licenziamenti individuali n. 604 del 1966 della risoluzione del rapporto di lavoro in prova. Tale esclusione comporta che il motivo del licenziamento non debba essere formalizzato, nel senso che, qualora il lavoratore ne neghi la giustificazione, il giudice può accertare le vicende del rapporto non rimanendo vincolato alle giustificazioni del datore (Cass. Sez. un. 27 marzo 1979 nn. da 1763 a 1766, Sez. lav. 9 gennaio 1981 n.68, 11 novembre 1988 n. 6096, 29 maggio 1999 n. 5920, 30 ottobre 2001 n. 13525, 18 marzo 2002 n. 3920).
L'imposizione di forme e termini al recesso del datore di lavoro non è necessario al controllo giudiziale e non corrisponde ad alcuna previsione legislativa.
4. - Ritiene questo collegio di doversi attenere all'ultimo degli illustrati orientamenti, ossia di dover confermare le citate pronunce delle Sezioni unite.
Ai sensi dell'art. 10 l. n. 604 del 1966, "le norme della presente legge (sui licenziamenti individuali) si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ... assunti in prova ... dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva". Durante il periodo di prova, dunque, non si applica ne' l'art. 1 della legge, che afferma legittimo il licenziamento solo se sorretto da giusta causa (art. 2119 cod. civ.) o da giustificato motivo, ne' l'art. 2, secondo comma, che attribuisce al prestatore di lavoro il potere di chiedere al datore, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso.
Il recesso del datore (licenziamento) durante il periodo di prova rientra così nella cosiddetta area della recedibilità acausale, o ad nutum: il datore è titolare di un diritto potestativo, il cui esercizio legittimo non richiede giustificazione. Ciò non significa tuttavia che l'esercizio del diritto potestativo venga dall'ordinamento affidato ad un arbitrio del titolare, tale da potersi risolvere in una violazione di norme imperative o di principi costituzionali. In tempo meno recente la dottrina indicava, quale tratto distintivo del potere giuridico rispetto al diritto soggettivo, assoluto o relativo, l'irrilevanza della condotta del soggetto passivo, il quale si trovava in tal modo in una posizione non già di obbligo oppure di dovere, bensì di mera soggezione, definita come assenza di vincolo alla volontà del soggetto attivo: in situazione di soggezione si trovava di regola qualunque titolare di un rapporto di durata, dal quale la controparte si poteva liberare semplicemente comunicando la disdetta o la volontà di risoluzione unilaterale. Col passare del tempo si rafforzò però il convincimento che, in tutti i casi in cui la legge attribuisse ad un soggetto il potere di incidere sulla sfera giuridica altrui, e tanto più quando questo potere assumesse caratteri di stabilità tali da costituire una situazione di autorità privata, l'interesse del soggetto passivo non potesse rimanere del tutto sfornito di giuridica tutela. Oggi si ritiene contrario ai principi di civiltà giuridica l'esercizio del potere di sacrificare un interesse altrui, patrimoniale o non patrimoniale, senza che l'altro sia fornito almeno della possibilità di conoscere i motivi che animano la condotta del titolare del potere, in modo di essere in grado di contrastarli (Corte cost. 18 luglio 1989 n. 427). In tal modo alla situazione di mera soggezione tende a sostituirsi quella di interesse legittimo nel diritto privato.
Più specificamente, nella materia relativa ai poteri imprenditoriali di gestione dell'impresa, la giurisprudenza afferma spesso che l'esercizio libero di essi è garantito a livello costituzionale (art. 41 Cost.) ed è perciò insindacabile nel merito, ma poiché la libertà è sempre sottomessa alla legge, l'esercizio del potere ben può essere censurato dal giudice quante volte si ponga in contrasto con l'ordinamento legale non solo direttamente ma anche attraverso l'elusione delle norme, ossia l'abuso del diritto (cfr. Cass. 9 giugno 1993 n. 6408, 17 gennaio 1998 n. 402, 18 novembre 1998 n. 11634, 2 gennaio 2001 n. 27, 9 luglio 2001 n. 9310). Viene così riconosciuta "garanzia costituzionale al diritto di non subire un licenziamento arbitrario" (Corte Cost. 4 dicembre 2000 n. 541). L'atto di recesso del datore dal rapporto di lavoro, in quanto atto unilaterale di volontà negoziale, è viziato, se l'agente vi si sia determinato esclusivamente per un motivo illecito (artt. 1345 e 1324 cod. civ.), tale dovendosi ritenere il motivo contrario a norme imperative (art. 1418, primo e secondo comma, cod. civ.), come ad es. quello mosso da ragioni di credo politico o di fede religiosa (art. 4 l. n. 604 del 1966) (Cass. 6 novembre 1976 n. 4061) o da intento di rappresaglia (Cass. 14 febbraio 1983 n. 1114) o dalla partecipazione del lavoratore ad attività sindacali (art. 15 l. n. 300 del 1970) (Cass. 2 aprile 1990 n. 2642 e vedi ancora, con specifico riferimento al licenziamento intimato in periodo di prova, Cass. 17 giugno 1982 n. 3699; Cass. 28 aprile 1995 n. 4747). Nè sembra necessario, con riferimento all'illiceità del motivo data dalla violazione delle norme imperative sul collocamento obbligatorio degli invalidi, parlare di regime intermedio fra recedibilità causale e recedibilità ad nutum (vedi Cass. n. 402 del 1998 cit.). In questi casi la prova del motivo illecito grava sul lavoratore in base alla regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., non operando l'inversione dell'onere stabilita dall'art. 5 l. n. 604 del 1966 (Cass. 21 gennaio 1987 n. 551, 14 febbraio 1983 n. 1114).
Tra i motivi illeciti ben può rientrare quello rilevabile dallo svolgimento della prova in mansioni incompatibili con lo stato di invalidità o comunque dall'inosservanza delle leggi sulle assunzioni obbligatorie. La Corte costituzionale definisce come licenziamento in frode alla legge quello finalizzato al solo obiettivo di aggirare il sistema dell'assunzione obbligatoria (sent. n. 541 del 2000 cit.). Una volta allegato dal lavoratore il motivo illecito, la maggiore o minore difficoltà di provarlo si risolve in un problema di fatto che non contrasta col diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. (Corte cost., sent. ult. cit.) e in ogni caso possono soccorrere i poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art. 421 cod. proc. civ., che debbono arrestarsi solo di fronte all'apprezzamento, riservato al datore di lavoro, dell'attitudine e della diligenza dell'invalido nello svolgimento di mansioni compatibili con la sua condizione, e dunque nell'ambito della sua effettiva capacità lavorativa.
Trattasi dunque di un riscontro giudiziale delle obiettive circostanze, idonee a dimostrare l'eventuale illiceità del motivo di licenziamento ossia sulla sua estraneità al detto apprezzamento. Il giudice può così accertare il limite esterno del potere imprenditoriale di sottoporre a prova il lavoratore assunto obbligatoriamente, senza interferire nelle valutazioni riservate all'iniziativa economica privata.
In tal senso si sono espresse queste Sezioni Unite con la sentenza n. 1764 del 1979 cit., dalla quale non è ora ragione di discostarsi, così come non v'è ragione di imporre al lavoratore l'onere di richiesta dei motivi, sanzionato con la decadenza e previsto dall'art. 2, secondo comma, l. n. 604 del 1966 per i soli casi di recesso causale. È altresì priva di base normativa la tesi che sottopone il datore di lavoro all'onere di formale e immediata motivazione.
5. - Il regime di recedibilità ad nutum non impedisce al datore di lavoro di palesare se voglia, pur non essendovi onerato, il giustificato motivo del suo recesso, che può consistere anche in un motivo estraneo al mancato superamento della prova mentre il giustificato motivo soggettivo si risolve pur sempre nel mancato superamento della prova (si pensi alla grave infrazione disciplinare), ben potrà darsi un motivo oggettivo diverso dal mancato superamento e tuttavia non illecito (si pensi alla impossibilità sopravvenuta per distruzione parziale dell'azienda oppure alla necessità economica di sopprimere un reparto) (Cass. n. 402 del 1998 cit.). In tal caso la verifica positiva in sede giudiziale escluderà l'illiceità del motivo e con ciò ogni ravvisabilità di fondata doglianza del lavoratore licenziato. 6. - Deve perciò essere cassata la sentenza del Tribunale n. 183 del 1987 e la causa va rinviata ad altro collegio di merito, che si designa nella Corte d'appello di Bologna e che si uniformerà al seguente principio di diritto:
"Nell'ipotesi di patto di prova stipulato con invalido assunto in base alla legge 2 aprile 1968 n. 482, il recesso dell'imprenditore è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale contenuta nella legge 15 luglio 1966 n. 604 onde non richiede una formale comunicazione del motivo del recesso;
questo può essere direttamente contestato dal lavoratore in sede giudiziale, allegando fatti (fra i quali l'elusione della legge protettiva degli invalidi) dimostranti l'illiceità del motivo e perciò l'invalidità dell'atto negoziale unilaterale".
7.- La cassazione della sentenza n. 183/1997 cit. estende i suoi effetti alla sentenza n. 184/1997, che ne dipende, ai sensi dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.. Il ricorso per cassazione n.
22411 del 1999 rimane così assorbito.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sui ricorsi nn. 22410 e 22411 del 1998, già riuniti, accoglie il ricorso n. 22410/98 e dichiara assorbito il ricorso n. 22411/98; cassa entrambe le sentenze impugnate e rinvia alla Corte d'appello di Bologna anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2002