Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/08/2002, n. 11633
CASS
Sentenza 2 agosto 2002

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Nell'ipotesi di patto di prova stipulato con invalido assunto in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482, il recesso dell'imprenditore è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale contenuta nella legge 15 luglio 1966, n. 604, onde non richiede una formale comunicazione del motivo del recesso; questo può essere direttamente contestato dal lavoratore in sede giudiziale, allegando fatti (fra i quali l'elusione della legge protettiva degli invalidi) dimostranti l'illiceità del motivo e perciò l'invalidità dell'atto negoziale unilaterale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/08/2002, n. 11633
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11633
Data del deposito : 2 agosto 2002

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