Sentenza 2 gennaio 2001
Massime • 2
Il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost., non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore; quest'ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo.
Il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost., non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore; quest'ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo.
Commentario • 1
- 1. Recesso e patto di prova di un invalido (Cass., n. 15100/2012)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 3 ottobre 2012
LA RIFORMA FORNERO COMMENTATA Maggioli Editore – Novità settembre 2012 1. Questione Il lavoratore presentava due ricorsi al Tribunale di Venezia. Nel primo ricorso esponeva di essere affetto da “agnosia spaziale” ossia da difficoltà di riconoscere i luoghi, che si concretava in un'invalidità del 90% e di essere stato avviato obbligatoriamente al lavoro quale coadiutore amministrativo presso l'Azienda – unità sanitaria locale di Venezia. Il periodo di prova di due mesi non si era svolto regolarmente a causa dell'assegnazione a mansioni diverse da quelle previste nel momento dell'assunzione e comunque non compatibili con il suo stato di salute. Pertanto il lavoratore chiedeva dichiararsi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2001, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0027 /01 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto - Presidente Dott. Massimo GENGHINI - Lavoro Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere Consigliere R.G.N. 4379/00 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Cron.996 Dott. Camillo FILADORO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente Ud.06/11.'00 ORD I NANZA C.C. sul ricorso proposto da: LI CA, elettivamente domiciliata in ROMA, Richesta erbia studio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI del Sig. Fring per diriti £ 4500 CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato 1 01F13/2001 CLAUDIO FRESCA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IN EN, DI LI MA, elettivamente Adelaide Ristori 36/2 domiciliati in ROMA VIA GIOVANNI ANTONELLI N.47, 5+1:08+08 presso lo studio dell'avvocato LUIGI PEDRETTI, + 128138 rappresentati e difesi dall'avvocato GIANCARLO 256902XU RINALDI, giusta delega in atti;
- controricorrenti כסאכב31 מוע 2000 avverso la sentenza n. 548/99 del Tribunale di NAPOLI, 0001 750 @ 139 depositata il 03/02/99 R.G.N. 41321/96; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 06/11/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha concluso che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, dichiari l'inammissibilità del ricorso. -2- ORDINANZA Letto il ricorso proposto da LI RI avverso la sentenza del Tribunale di Napoli depositata il 3 febbraio 1999; Letti i controricorsi di IO EN e di Di LI UR e il parere del Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Rilevato che la notifica del ricorso fu effettuata l'11 febbraio 2000 e quindi oltre il termine annuale per l'impugnazione di cui all'art. 327 cpc;
ritenuto che
detto termine decorre dalla data di deposito della sentenza e non dalla data della sua comunicazione, secondo i rilievi della Corte Costituzionale, la quale con sentenza del 28 dicembre 1990 n. 584 ha dichiarato inammissibile la questione, rilevando che in caso di accoglimento verrebbe sconvolta la coerenza del sistema delle impugnazioni, in quanto la decorrenza del termine previsto dall'art. 327 primo comma cpc dalla data di pubblicazione della sentenza e' un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte. Lo spostamento del dies a quo alla data di comunicazione della sentenza non solo sarebbe intrinsecamente contraddittorio con la logica del principio, ma ne restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza e' comunicata d'ufficio ex art. 133 secondo comma cpc. Quanto agli altri profili di illegittimità costituzionale, si ribadisce in totale concordanza con precedenti pronunce (cfr., ex multis, Cass. 3767/98, 18 luglio 1979 n.4232, 15 marzo 1995 n.2995, 26 settembre 1996 n.8513), che l'esclusione della sospensione dei termini nel periodo feriale per le controversie di lavoro e in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, mentre non determina alcuna irrazionale disparita' di trattamento, in quanto giustificata dalla peculiare connotazione d'urgenza di tali controversie, si risolve in una disciplina di favore e di piu' efficace tutela delle posizioni giuridiche dei soggetti interessati, non potendo ricondursi a violazione o limitazione del diritto di difesa il fatto che in singole contingenze processuali l'anzidetta esclusione possa di fatto ritorcersi (per l'inosservanza dei termini non sospesi) a danno degli stessi soggetti;
Ritenuto che
alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo a favore di entrambi i controricorrenti
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate complessivamente in lire 60.000 oltre lire due milioni per onorari. Così deciso in Roma il 6 novembre 2000 IL PRESIDENTE Still e IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositato in Cancelleria O 16 GEN. 2001 D O 3 3 gal 5 P . A 0 T N 1 S . 3 O T 7 P - R M 8 'A I - 1 L A 1 L D E E E A D T G N G E E S E L IN A D L L O E D