Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/10/1998, n. 402
CASS
Sentenza 12 ottobre 1998

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La deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche non è inutilizzabile, giacché la sanzione processuale dell'inutilizzabilità discende da espressi divieti di acquisizione probatoria ex art. 191 cod. proc. pen. (inutilizzabilità generali), ovvero da una specifica previsione - che nel caso non è rinvenibile nell'ordinamento - della sanzione in relazione a un'acquisizione difforme dai modelli legali (inutilizzabilità speciali). Tuttavia, tale deposizione testimoniale - in quanto diretta a introdurre nel processo i risultati delle intercettazioni in una maniera difforme da quella desumibile dalla disciplina di cui al capo IV del titolo III del codice di procedura penale, posta a garanzia dei diritti della difesa - deve ritenersi affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., la cui rilevabilità è soggetta alle preclusioni previste dal capoverso dell'art. 182 e dall'art. 180 cod. proc. pen.

Nell'ipotesi in cui il P.M. richieda il rinvio a giudizio dell'indagato e il G.I.P. voglia disattendere tale richiesta in applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., si deve procedere secondo il rito della camera di consiglio previsto dall'art. 418 dello stesso codice. Infatti, l'art. 129 c.p.p. si limita a prevedere l'obbligo del giudice di dichiarare le cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo con priorità di tale provvedimento rispetto ad altre decisioni, ma non permette al giudice stesso di provvedere "de plano" (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del GIP di non luogo a procedere, emessa "de plano", a seguito di richiesta del P.M. di rinvio a giudizio).

In base al principio sancito dall'art. 568, comma 2, c.p.p., in virtù del quale, quando le sentenze non siano altrimenti impugnabili sono soggette a ricorso per cassazione, è ammissibile tale ricorso avverso la sentenza del G.I.P. il quale, disattendendo la richiesta di rinvio a giudizio del P.M., abbia pronunciato sentenza "de plano" di non luogo a procedere, in applicazione dell'art. 129 c.p.p., anziché al termine dell'udienza preliminare.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/10/1998, n. 402
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 402
Data del deposito : 12 ottobre 1998

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