Sentenza 12 ottobre 1998
Massime • 3
La deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche non è inutilizzabile, giacché la sanzione processuale dell'inutilizzabilità discende da espressi divieti di acquisizione probatoria ex art. 191 cod. proc. pen. (inutilizzabilità generali), ovvero da una specifica previsione - che nel caso non è rinvenibile nell'ordinamento - della sanzione in relazione a un'acquisizione difforme dai modelli legali (inutilizzabilità speciali). Tuttavia, tale deposizione testimoniale - in quanto diretta a introdurre nel processo i risultati delle intercettazioni in una maniera difforme da quella desumibile dalla disciplina di cui al capo IV del titolo III del codice di procedura penale, posta a garanzia dei diritti della difesa - deve ritenersi affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., la cui rilevabilità è soggetta alle preclusioni previste dal capoverso dell'art. 182 e dall'art. 180 cod. proc. pen.
Nell'ipotesi in cui il P.M. richieda il rinvio a giudizio dell'indagato e il G.I.P. voglia disattendere tale richiesta in applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., si deve procedere secondo il rito della camera di consiglio previsto dall'art. 418 dello stesso codice. Infatti, l'art. 129 c.p.p. si limita a prevedere l'obbligo del giudice di dichiarare le cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo con priorità di tale provvedimento rispetto ad altre decisioni, ma non permette al giudice stesso di provvedere "de plano" (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del GIP di non luogo a procedere, emessa "de plano", a seguito di richiesta del P.M. di rinvio a giudizio).
In base al principio sancito dall'art. 568, comma 2, c.p.p., in virtù del quale, quando le sentenze non siano altrimenti impugnabili sono soggette a ricorso per cassazione, è ammissibile tale ricorso avverso la sentenza del G.I.P. il quale, disattendendo la richiesta di rinvio a giudizio del P.M., abbia pronunciato sentenza "de plano" di non luogo a procedere, in applicazione dell'art. 129 c.p.p., anziché al termine dell'udienza preliminare.
Commentari • 3
- 1. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
- 2. Testimoniare sul contenuto delle intercettazioni viola i diritti della difesa (Cass. 20824/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 febbraio 2022
- 3. Utilizzabilità delle registrazioni delle intercettazioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 aprile 2018
Il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina – cassetta o supporto digitale, che l'art. 271 comma 1 cod. proc. pen., non richiama la previsione dell'art. 268 comma 7 cod. proc. pen., tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista nè come causa di nullità, nè è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen.. (Inammissibile) (Orientamento confermato) (Normativa di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/10/1998, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 12.10.1998
1. Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2. " TI GA " N.1313
3. " Arturo Cortese " REGISTRO GENERALE
4. " ST LI " N.32468/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
IU ET, n. 17.05.1965
ZY ET, n. 13.05.1953
UN RH US, n. 19.04.1962
GU AD, n. 17.09.1961
UR AN, n. 01.06.1943
avverso la sentenza emessa il giorno 15.12.1997 dalla Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per IU ET e il rigetto degli altri ricorsi;
Udito il difensore, avv. Dominuco, il quale chiede accogliersi ricorso di UN RH US.
FATTO
Con sentenza emessa il giorno 15.12.1997 la Corte d'appello di Milano confermava la penale responsabilità di IU ET, ZY ET, UN RH US, GU AD e UR AN, rispettivamente:
- quanto ad IU ET, per il delitto (riportato al capo C1 della rubrica) di cui agli artt. 110 cp., 73, commi 1 e 6, e 80, comma 2, dpr 309/90, per concorso in illecita importazione, detenzione e trasporto di kg. 32 di eroina;
- quanto a ZY ET, UN RH US e GU AD, per il delitto di cui agli artt. 75, commi 1, 2, 3 e 4, L. 685/75, e 74, commi 1, 2 e 3, dpr 309/90, di appartenenza, con compiti organizzativi, ad un'associazione finalizzata alla illecita importazione e distribuzione in Italia di ingenti quantitativi di eroina (capo A della rubrica), e per il delitto (riportato al capo Y della rubrica) di cui agli artt. 110 cp., 73 dpr 309/90, per concorso in illecita detenzione e cessione di grammi 550 circa di eroina;
- quanto a ZY ET e UN RH US, altresì per il delitto (riportato al capo T della rubrica) di cui agli artt.110 cp., 73, commi 1 e6, dpr 309/90, per concorso in illecita detenzione,
trasporto e cessione di Kg. 1 di eroina;
- quanto a ZY ET e GU AD, altresì per i delitti (riportati ai capi S e V della rubrica) di cui agli artt. 110 cp., 73, commi 1 e 6, e 80, comma 2, dpr 309/90, per concorso in illecita importazione, detenzione e trasporto di Kg.20 di eroina e in illecita importazione e detenzione di Kg. 36 di eroina;
- quanto a ZY ET, altresì per i delitti (riportati ai capi R, Z e A1 della rubrica) di cui agli artt. 81 cp. 73, commi 1 e 6, dpr 309/90, per importazione e cessione continuata di quantitativi di eroina non inferiori a 500 grammi, detenzione e cessione di Kg. 1,100 di eroina, cessione continuata di quantitativi di eroina non inferiori a 500 grammi per volta;
- quanto a UR AN, per il delitto (riportato al capo B della rubrica) di cui agli artt.110 cp., 73, commi 1 e 6 e 80, comma 2, dpr 309/90, per concorso in illecita importazione, detenzione, trasporto e cessione di 6 di eroina.
Hanno proposto ricorso i predetti imputati.
UN RH US contesta la coerenza e logicità della motivazione della sentenza in ordine al delitto, di cui al capo T della rubrica, di concorso in illecita detenzione, trasporto e cessione di kg. 1 di eroina - posti in essere dal UN in un viaggio da Milano a Genova, con deviazione e sosta a SU, cui partecipò come accompagnatore anche l'agente sotto copertura SC LU, che si era mostrato interessato ad acquisti di grossi quantitativi di droga - in relazione, in particolare: - all'apodittica esclusione della ipotesi difensiva della messa in scena al fine di truffa ai danni dell'agente SC;
- alla inverosimiglianza della testimonianza di quest'ultimo sulla circostanza (riferita solo a dibattimento) relativa all'assaggio della sostanza contenuta nel sacchetto oggetto del trasporto;
- alla scorretta interpretazione della testimonianza stessa sulla consegna dell'eroina a tal Boccia;
- alla ricostruzione della provenienza, individuata nel summenzionato sacchetto, del campione di droga consegnato allo SC. In ordine al delitto di cui al capo Y della rubrica (illecita detenzione e cessione di grammi 550 circa di eroina, cui l'imputato ebbe a concorrere nel ruolo di autista) il ricorrente evidenzia l'inattendibilità del proprio riconoscimento da parte del teste LO Nicola, anche in considerazione del contrasto con le dichiarazioni del teste TI ST.
In ordine al delitto associativo (capo A della rubrica) si sottolinea: - la gratuità delle affermazionì contenute in sentenza, in particolare circa il ruolo dirigenziale attribuito all'imputato; - l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per mancanza di adeguata motivazione dei relativi decreti autorizzativi;
- l'incongruenza di desumere la responsabilità dell'imputato da due soli episodi, omettendo anche, in tale contesto, di valutare comunque il grado minore della eventuale responsabilità.
Di tale ultimo aspetto l'impugnata sentenza avrebbe indebitamente omesso di tener conto anche ai fini del trattamento sanzionatorio e della concessione delle attenuanti generiche, trascurando altresì, al riguardo, l'incensuratezza del prevenuto. Con altro atto il UN riprende e arricchisce le obiezioni già sollevate sulla ricostruzione dei delitti di cui ai capi T, Y e A. Con motivi aggiunti evidenzia ulteriori incongruenze (relative agli orari) nella ricostruzione dell'episodio di cui al capo Y e denuncia la mancanza di motivazione concreta a corredo della confermata espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato. Con motivi nuovi riprende il discorso sulle dette incongruenze relativamente al capo Y, sottolineando che al riguardo ci sarebbero stati i presupposti per rinnovare l'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cpp. IU ET denuncia anzitutto violazione dell'art. 109 cpp per la evidente insufficiente padronanza dell'italiano da parte del dichiarante UR, e violazione dell'art. 143 cpp., in relazione alla mancata assistenza di un interprete di lingua albanese nel corso del dibattimento relativamente alle dichiarazioni rese in stentato italiano dal UR, e alla mancata traduzione nella lingua dell'imputato dell'avviso dell'udienza preliminare unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio e del decreto dispositivo del giudizio, giusta eccezione sollevata in primo grado e censurabilmente respinta ivi e in grado di appello, sulla base, fra l'altro, di inidonee dichiarazioni del UR e del teste LObardo e in contrasto con la precisa risultanza del verbale dell'udienza preliminare del 4-6-1993.
Il ricorrente deduce poi vizio di motivazione, travisamento del fatto, mancata correlazione fra accusa e sentenza, utilizzazione di atti contra legem, in relazione al delitto di cui al capo C1. L'episodio de quo sarebbe, invero, descritto ampiamente nella sentenza definitiva del GIP di Milano del 2-4-1992 (acquisita ex art. 238 bis cpp.) emessa a carico dei correi KO ET e HI
FA, dalla quale si evince chiaramente che IU XD non vi ha potuto svolgere ruolo alcuno, onde le relative affermazioni fatte in proposito nella sentenza impugnata, contrastanti fra l'altro con le indicazioni del capo di imputazioni (attributive di un ruolo esecutivo all'imputato), sono destituite di qualunque base probatoria. In particolare inidonee, mal riportate e comunque inutilizzabili ex artt. 270 e 271 cpp. sarebbero al riguardo le dichiarazioni del teste ispettore di P.G. LObardo;
del tutto generiche, imprecise ed erroneamente interpretate quelle del collaborante UR. Quanto alla "fuga" in Norvegia, in modo illatorio la stessa sarebbe stata ricollegata all'episodio in questione, in contrasto con le modalità della fuga stessa e non tenendo conto di attendibili spiegazioni alternative. Viene infine denunciata motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine al diniego delle attenuanti generiche, basato su un presunto e indimostrato inserimento e ruolo ad alto livello nel traffico internazionale di stupefacenti. Quanto alla pena, il ricorrente sottolinea l'elevatissima commisurazione della pena base.
UR AN lamenta il vizio di motivazione della impugnata sentenza, evidenziando come la stessa si basi su due dichiarazioni accusatorie generiche e relative al "sentito dire". In subordine insiste per la concessione delle attenuanti generiche e del riconoscimento della continuazione con un reato oggetto di precedente condanna.
ZY ET e GU AD chiedono l'annullamento dell'impugnata sentenza, in quanto fondata anche e prevalentemente sulle dichiarazioni del collaborante EV, acquisite a suo tempo per la mancata comparizione dello stesso.
In subordine rilevano che non sono state spiegate le ragioni per le quali nelle condotte ascritte può ravvisarsi il delitto associativo e non un reato continuato.
DIRITTO
Va premesso che il ricorso proposto da De NT AN è stato stralciato dal presente processo e rinviato a nuovo ruolo, a causa di un vizio di notifica dell'avviso dell'odierna udienza. Circa i ricorsi suesposti, rilevasi che sono inammissibili quelli proposti nell'interesse di ZY ET e GU AD, imputati contumaci nel giudizio di appello. Gli stessi, infatti, risultano sottoscritti da difensore cui non risulta rilasciata apposita procura speciale, hanno un contenuto generico e sono palesemente infondati (posto che, ai fini della motivazione dell'impugnata sentenza, non appaiono affatto essenziali le dichiarazioni del collaborante EV, e che ampia e articolata è la motivazione resa sia in primo che in secondo grado in ordine alla sussistenza del delitto associativo).
Infondati sono gli altri ricorsi.
Partendo dall'impugnazione di UN RH US, rilevasi, quanto al capo T della rubrica, che l'impugnata sentenza, unitamente a quella di primo grado, reca una motivazione congrua e logica della responsabilità dell'imputato, sulla base delle univoche dichiarazioni del teste SC (che riferisce con precisione sull'annunciato scopo del viaggio, sulla sosta per il prelievo della droga, sull'assaggio occulto della stessa da lui operato, sul luogo di consegna, poi ricollegato al destinatario della cessione, sul campione a lui consegnato a conclusione dell'operazione). La tesi della messa in scena truffaldina è del tutto arbitraria e confutata in sentenza con argomenti persuasivi (facenti leva sul rapporto reciproco che si era instaurato e sulle prassi dell'ambiente malavitoso in questione). La reale esistenza della droga, già rettamente desunta dal riferito assaggio della sostanza da parte dell'agente sotto copertura e dalla consegna del campione poi analizzato, viene logicamente collegata nella impugnata sentenza - a decisiva confutazione dei dubbi sollevati sull'attendibilità dello SC - anche alla circostanza dell'oltremodo cauto e complesso passaggio per SU, fatto dal UN durante il viaggio da Milano a Genova, spiegabile solo con la riferita ed effettiva necessità di prelevare la droga, occultata in quella località, del tutto eccentrica rispetto all'itinerario del viaggio.
Anche in ordine al delitto, di cui al capo Y della rubrica, di concorso in illecita detenzione e cessione di grammi 550 circa di eroina, l'impugnata sentenza, unitamente a quella di primo grado, reca una motivazione congrua e logica della responsabilità dell'imputato, sulla base della precisa deposizione del teste LO, che riconobbe senza ombra di dubbio nella persona dell'imputato, allorché procedette al suo arresto (a una distanza temporale dai fatti che, anche in base ai dati indicati dalla difesa, appare comunque non rilevante ai fini in questione), l'uomo che, in occasione dell'episodio in esame, era alla guida dell'autovettura, da cui scesero i correi che provvidero alla consegna dello stupefacente. La Corte del merito dà una congrua spiegazione del perché l'altro teste (Astice), collocato in una posizione meno propizia del LO, è apparso più incerto sulla circostanza che alla guida dell'autovettura fosse stata la stessa persona sia la mattina che il pomeriggio di quel giorno (come affermato invece con certezza dal LO).
A fronte di tali motivate risultanze nessun rilievo possono evidentemente avere le (del resto improponibili in questa sede) deduzioni difensive circa assunte difformità, relativamente ad alcune caratteristiche fisiche dell'imputato, fra la descrizione del LO e quella di altro teste.
Quanto alla circostanza della presenza dell'autovettura, con alla guida altra persona, in un paese distante circa trenta chilometri da Milano, alle ore 15,40 di quello stesso giorno, la stessa è del tutto compatibile - come già ritenuto in primo grado - con la ricostruzione della vicenda operata in sede di merito, e cio, anche nell'ipotesi, sostenuta (peraltro improponibilmente) nelle memorie difensive, di spostamento dell'orario del fatto dalle 13 alle 14,50.
Anche in ordine alla appartenenza dell'imputato, con ruolo dirigenziale, alla associazione finalizzata al narcotraffico, l'impugnata sentenza reca congrua e logica motivazione, in base ai due delitti-fine sopra riferiti, indicativi di stretti collegamenti con elementi di spicco del sodalizio, e, in particolare, a quanto emerso dagli accertamenti di quello di cui al capo T della rubrica, che videro l'imputato comparire nelle trattative con lo SC allorché si doveva passare a forniture di decine di chili, di cui il UN assumeva esplicitamente di essere responsabile. La Corte del merito richiama d'altronde anche altri elementi comprovanti i contatti col GU e con utenze turche "frequentate" anche dal ZY.
Del tutto generica appare al riguardo l'eccezione, mai sollevata in precedenza, di "mancanza di adeguata motivazione" dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche. Ampiamente e razionalmente motivata è la conferma del trattamento sanzionatorio inflitto in prime cure, col riferimento alla dimensione dei traffici e alla qualità organizzativa dell'associazione e alla correlativa abilità e determinazione criminale dei suoi "gestori", fra cui il UN.
Improponibile, in quanto non dedotta nei motivi di appello, è infine la doglianza inerente alla misura espulsiva. Passando all'esame del ricorso di IU ET, rilevasi, quanto alla eccepita violazione dell'art. 109 cpp., che essa non sussiste, in quanto non può parlarsi di mancato uso della, lingua italiana in relazione all'eloquio di un soggetto caratterizzato da una non buona padronanza della lingua stessa per motivi di cultura, di origine etnica o anche neuro-biologici, essendo, in tal caso, affidata alla corretta gestione del dibattimento e del contraddittorio orale l'eliminazione di incertezze o fraintendimenti, e salvo restando ovviamente il controllo, nei modi e limiti consentiti dall'ordinamento, in ordine alla valutazione del materiale probatorio acquisito.
Infondata è anche l'eccezione di violazione dell'art. 143 cpp. Premesso, invero, che il diritto dell'imputato alla gratuita assistenza di un interprete, di cui al comma 1 e al comma 2, prima parte, dell'art. 143 cpp., sussiste nella ipotesi di sua mancata conoscenza della lingua italiana, evidenziata da lui stesso o comunque accertata dall'autorità procedente (Cass. sent. n. 9450/93), e non è correlato al semplice dato della nazionalità straniera del soggetto (Cass. sent. up. 6254/94), e che la violazione di tale diritto, risolvendosi nella menomazione del diritto di difesa, concretizza una nullità generale a regime intermedio a sensi dell'art. 178, lett. c), cpp. (Cass. sent. up. 3174/93 e 4179/94)., si rileva:
- quanto alla dedotta mancanza di assistenza nel corso del dibattimento di primo grado, che l'eccezione è tardiva a norma dell'art. 180 cpp., e comunque infondata, avendo in quella sede l'imputato, non solo omesso di chiedere l'assistenza stessa, ma dichiarato (come ricordato negli stessi motivi di appello) che aveva appreso la lingua italiana durante la propria detenzione;
- quanto alla dedotta mancanza di traduzione dell'avviso dell'udienza preliminare unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, che l'eccezione è tardiva, in quanto, a sensi dell'art. 180 cpp., avrebbe dovuto essere sollevata non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado;
- quanto alla dedotta mancanza di traduzione del decreto dispositivo del giudizio, che, essendo stata, tale eccezione, sollevata in primo grado e reiterata in appello in base alla circostanza che la nazionalità dell'IU risultava dal verbale d'interrogatorio innanzì al GIP e che dall'aver l'imputato riconosciuto in dibattimento il proprio apprendimento della lingua italiana durante lo stato di detenzione non poteva trarsi la presunzione di analoga conoscenza al momento del decreto ex art. 429 cpp., l'eccezione stessa è stata. correttamente disattesa dalla
Corte d'appello col rilievo che non vi era stata richiesta di assistenza e che l'IU aveva mostrato, innanzi al GIP, di sapersi esprimere in italiano;
ne' a smentire tale ultimo, univoco, dato, può certo valere l'allegazione, fatta per la prima volta in questa sede, di una presunta dichiarazione contraria dell'imputato, risultante dal verbale dell'udienza preliminare del 4-6-1993. Passando all'esame degli altri motivi del ricorso di IU ET, rilevasi che l'impugnata sentenza ha motivato in modo logico e compiuto in ordine alla responsabilità del prevenuto per il delitto, di cui al capo C1 della rubrica, di concorso nella illecita importazione, detenzione e trasporto di kg. 32 di eroina, rinvenuti a Vercelli nella notte fra l'11 e il 12 aprile 1991, col riferimento:
- agli strettissimi contatti che l'imputato aveva all'epoca dei fatti, e fino alla sera dell'11 aprile 1991, con HI FA, sicuramente coinvolto nella vicenda;
- alla trattativa, avvenuta nella stesso periodo, e poi non andata in porto, con un agente sotto copertura, a cui sicuramente, insieme a HI FAo, partecipò l'imputato, relativa ad un quantitativo di droga (50 kg) compatibile con quello poi sequestrato a Vercelli;
- al contenuto di telefonate fra il prevenuto e interlocutori turchi, relative al "carico che deve arrivare" e al "pagamento della merce";
- alle dichiarazioni dell'imputato di reato connesso UR, confermative della collaborazione fra il prevenuto e HI FA nell'attività di narcotraffico, anche con riferimento alla vicenda di cui al capo di imputazione;
- alla fuga in Norvegia posta in essere dal prevenuto dopo l'operazione di polizia del 12 aprile 1991.
Rettamente, invero, l'impugnata sentenza ha ritenuto irrilevante che di IU ET nulla abbia detto la sentenza del GIP di Milano del 2-4-1992, relativa ad altre persone coinvolte nel delitto de quo, considerato, fra l'altro, il compito organizzativo e preparatorio di fatto tenuto dal prevenuto nella vicenda, interrotta dall'imprevisto intervento delle forze dell'ordine, giusta le illustrate emergenze istruttorie: compito peraltro non contrastante col capo di imputazione, che parla espressamente di ruolo "organizzativo", non rilevando, evidentemente, ai fini di cui agli artt. 521 e 522 cpp., che ivi si menzionino anche compiti esecutivi di trasporto, nella specie di fatto non svolti.
Quanto alle dichiarazioni del teste LObardo circa il contenuto di conversazioni telefoniche intercorse fra l'imputato e interlocutori turchi, relative al "carico che deve arrivare" e al "pagamento della merce", nel ricorso se ne denuncia un presunto travisamento, che, però, stando alle parole quali ivi riportate come letteralmente pronunciate dal teste, non è dato, affatto, nella sostanza, ravvisare, posto che al teste si attribuiscono, fra l'altro, le seguenti frasi: "ci sono telefonate chiaramente dove si parla di carico che deve arrivare...la nostra roba arriverà...mi raccomando stai attento la paghiamo a tot...".
A proposito di tali dichiarazioni, nel ricorso si denuncia anche che le stesse hanno "ad oggetto i presunti risultati di intercettazioni di altro procedimento. Con buona pace del divieto di cui all'art. 270 cpp., senza alcun rispetto delle garanzie di cui all'art. 271 cpp., e senza addirittura nessuna verifica di merito". Anzitutto, va precisato che nella specie appare inconferente il richiamo all'art. 270 cpp. La nozione di procedimento "diverso" agli effetti della norma di cui all'art. 270 cpp. Non può infatti essere intesa in senso formalistico, ma va riferita all'oggetto sostanziale del procedimento;
con la conseguenza che quando, come nella specie, le intercettazioni riguardino il medesimo fatto-reato oggetto di procedimenti che si svolgono poi separatamente, si è fuori dal campo di applicazione della norma citata (cfr. Cass. up. 1626/96). Relativamente poi agli incisi "senza alcun rispetto delle garanzie di cui all'art. 271 cpp., e senza addirittura nessuna verifica di merito", contenuti nella doglianza in esame, non può qui che rilevarsene l'assoluta genericità, tanto più in considerazione del fatto che mai eccezione alcuna sul punto fu sollevata in sede di merito.
Deve infine escludersi che il fatto in sè che una deposizione testimoniale abbia avuto ad oggetto il contenuto di intercettazioni telefoniche ne comporti l'inutilizzabilità. Tale conseguenza processuale deriva, com'è noto, dalla violazione di espressi divieti di acquisizione probatoria, per effetto del disposto di cui all'art. 191 cpp. (inutilizzabilità generali), ovvero da una specifica previsione della sanzione in correlazione ad un'acquisizione difforme dai modelli legali (inutilizzabilità speciali).
Ora, da un lato, non si rinviene nella disciplina della prova testimoniale un espresso divieto di testimonianza sul contenuto di intercettazioni di conversazioni;
dall'altro, nella disciplina delle intercettazioni, le uniche previsioni di inutilizzabilità dei relativi risultati sono quelle di cui al primo comma dell'art. 271 cpp., che qui, per quanto sopra detto in ordine alla genericità
della relativa eccezione sollevata nel ricorso, non possono venire in rilievo.
Ne deriva che, al di fuori delle ipotesi richiamate dal primo comma dell'art. 271 cpp. (a cui si riferisce ad es. Cass. sent. cc. VI/4136/96), la prova testimoniale sul contenuto delle intercettazioni di conversazioni non incorre nella sanzione della inutilizzabilità. Non c'è dubbio, peraltro, che tale prova, in quanto diretta ad introdurre nel processo i risultati delle intercettazioni in una maniera difforme da quella (consistente nell'ascolto dei nastri o nella lettura delle trascrizioni effettuate a norma del comma 7 dell'art. 268 cpp.) desumibile dalla disciplina di cui al capo IV del titolo III del cpp. e posta a garanzia dei diritti della difesa, è affetta da nullità generale ex art. 178, lett. c), cpp.: nullità la cui rilevabilità è preclusa, nella specie, a norma del cpv. art. 182 e dell'art. 180 cpp. Quanto alla fuga in Norvegia e alle dichiarazioni del UR, si evince chiaramente dalla motivazione della sentenza di prime cure (pp. 109 e 110), che la prima era connessa alla paura del prevenuto di essere arrestato, e che le seconde, pur se caratterizzate da qualche imprecisione, coinvolgevano palesemente l'imputato nella specifica vicenda oggetto del capo C1 della rubrica. Per quanto concerne, infine, il trattamento sanzionatorio, al riguardo, anche agli effetti del diniego delle attenuanti generiche, l'impugnata sentenza rende una congrua e logica motivazione, col riferimento sia alla gravità della vicenda e al correlato inserimento del prevenuto in un ambiente di allarmante efficienza delinquenziale, a livello internazionale, sia alla sua pervicace propensione al crimine, dimostrata dal fatto che, di ritorno dalla Norvegia, nonostante la bufera giudiziaria seguita ai fatti del 12 aprile 1991, si attivò immediatamente per riprendere l'attività di narcotraffico.
Venendo da ultimo al ricorso di UR AN, va anzitutto premesso che la rinuncia all'impugnazione fatta dall'imputato anteriormente al deposito della motivazione della sentenza di appello è priva di validità. "Nel processo penale, infatti, non è contemplato l'istituto dell'acquiescenza ma è solamente prevista la rinuncia all'impugnazione proposta, e cioè un negozio processuale abdicativo che presuppone l'avvenuto concreto esercizio del diritto che ne costituisce oggetto, la cui stessa insorgenza non si verifica prima del deposito della motivazione della sentenza impugnata (Cass. sent. up. 10880/95). Il ricorso è infondato in punto responsabilità, avendo l'impugnata sentenza motivato al riguardo in modo congruo e logico col riferimento alle circostanziate dichiarazioni accusatorie del collaborante UR, corredate da riscontri attestanti la presenza dell'imputato in Milano prima e dopo l'importazione contestata, i contatti col correo LT KA e il coinvolgimento in genere nel narcotraffico, confermato anche dal collaborante ES, che ha sottolineato il ruolo di preminenza rivestito dall'imputato nell'ambito del suo gruppo familiare.
Anche il diniego delle attenuanti generiche è stato congruamente motivato dalla Corte del merito, col riferimento all'inserimento ad alti livelli del prevenuto nel traffico internazionale di ingentì quantitativi di droga pesante.
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 616 cpp., dichiara inammissibili i ricorsi di ZY ET e di GU AD. Rigetta i ricorsi di IU ET, UN RH US e UR AN.
Condanna i predetti ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed il ZY e il GU altresì a versare ciascuno la somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 1999