Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5920
CASS
Sentenza 15 giugno 1999

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L'azione di petizione dell'eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, che costituendo un "prius" autonomo facente parte del "petitum" dell'azione rispetto al diritto all'acquisto dell'universalità dei beni del "de cuius" o di una quota di essi, importa, come conseguenza, il formarsi , fra le parti, del giudicato sul punto, sicché la riconosciuta qualità di erede non può più essere rimessa in discussione da taluna di esse se non nei limiti in cui sia possibile la revocazione della sentenza. Riconosciuto - cioè- l'attore erede testamentario del "de cuius", il ritrovamento di un successivo testamento, in tanto può operare fra le parti, in quanto il documento - evidentemente già esistente al momento del precedente giudizio - sia stato trovato dopo la sentenza e non sia stato potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, così come richiede l'art. 395, n.3 cod. proc. civ.

Il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie non può che decorrere dalla data di pubblicazione del testamento e non da quella di apertura della successione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5920
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5920
Data del deposito : 15 giugno 1999

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