Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 2
L'azione di petizione dell'eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, che costituendo un "prius" autonomo facente parte del "petitum" dell'azione rispetto al diritto all'acquisto dell'universalità dei beni del "de cuius" o di una quota di essi, importa, come conseguenza, il formarsi , fra le parti, del giudicato sul punto, sicché la riconosciuta qualità di erede non può più essere rimessa in discussione da taluna di esse se non nei limiti in cui sia possibile la revocazione della sentenza. Riconosciuto - cioè- l'attore erede testamentario del "de cuius", il ritrovamento di un successivo testamento, in tanto può operare fra le parti, in quanto il documento - evidentemente già esistente al momento del precedente giudizio - sia stato trovato dopo la sentenza e non sia stato potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, così come richiede l'art. 395, n.3 cod. proc. civ.
Il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie non può che decorrere dalla data di pubblicazione del testamento e non da quella di apertura della successione.
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Il presente contributo mira ad illustrare i presupposti dell'azione e le modalità di riduzione. La legge riserva ai congiunti più stretti del defunto, ossia il coniuge o il partner dell'unione civile, i discendenti e gli ascendenti (questi ultimi solo se mancano figli), una quota del patrimonio del de cuius (cd. quote di riserva o di legittima). Il legittimario ha diritto di ottenere la propria quota in natura ed il testatore non può imporre alcun peso o alcuna condizione sulla legittima. Se risulta che le disposizioni testamentarie o le donazioni fatte in vita dal de cuius eccedono la quota di cui il testatore poteva disporre, ciascun legittimario può esperire un'apposita azione, avente …
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Cass. civ., Sez. Unite, 25/10/2004, n. 20644 La sentenza delle Sezioni Unite n. 20644/2004 affronta il contrasto giurisprudenziale sulla decorrenza della prescrizione dell'azione di riduzione a tutela dei legittimari. La Corte esclude che il termine decorra dall'apertura della successione o dalla pubblicazione del testamento olografo. Stabilisce invece che la prescrizione inizia quando il chiamato in base al testamento accetta l'eredità, momento in cui la lesione della quota di legittima diventa attuale. Prima di tale accettazione manca infatti un interesse concreto ad agire. Il principio mira a garantire coerenza con l'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorre dal momento in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5920 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. AN GAROFALO - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI rel. - Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA "
Dott. AN PAOLINI "
Dott. Alfredo MENSITIERI "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
UR NT, UR TO, UR AN, UR Ga UR EA e UR PP, in proprio e quali eredi di IM SA, nonché UR MA RO e UR RI, quali della suddetta UR SA, tutti elettivamente domiciliati in via Bruno BUOZZI n. 99 presso lo studio dell'avv. prof. Carmine PU rappresentati e difesi dall'avv. prof. Girolamo BONGIORNO, giusta p in atti;
=RICOR
contro
UR AN e CC ER, nella qualità di procuratore ge di UR MA IE, in nome proprio e quale procuratrice gener Carl OS, KE OS OS, NN RI OS, Carl OS e GA RI HI, elettivamente domiciliati in ROMA via A 3 presso lo studio dell'avv. Ignazio MORMINO che li rappresenta e d giusta procura in atti;
= CONTRORICORRENTI e RICORRENTI INCIDEN
per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di PALERMO eme 12 gennaio 1996 e depositata il 24 luglio 1996 n. 694;
udita, alla pubblica udienza del 15 gennaio 1999, la relazion consigliere dott. Franco PONTORIERI;
udito, per i ricorrenti, l'avv. Antonio D'ALESSIO, per delega deposit udienza, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l'avv. I. M che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accogl dell'incidentale;
sentito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale dott. Antonio LEO concluso per la remissione del processo al giudice di primo grado;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 8 e 9 settembre 1986, UR NT, AN, AN, EA e PP, premesso:
che in data 7 agosto 1976 era deceduto UR AN nato ad [...] il [...]9 il quale, con testamento pubblico del 4 1975 aveva lasciato l'usufrutto dell'intero suo patrimonio alla m UR MA, ed istituito eredi i suoi nipoti UR AN na 27 settembre 1929 ed UR MA IE;
- che con successivo testamento olografo del 1^ gennaio 1976, il de aveva modificato le disposizioni del precedente testamento istituendo universale la moglie;
- che altro testamento della stessa data, 1^ gennaio 1976, era dichiarato falso, con sentenza del tribunale di TERMINI IMERESE;
tutto ciò premesso, conveniva davanti al tribunale di TERMINI IMER suddetti UR AN e MA IE al fine di sentir dich aperta la successione di UR AN deceduto il 7 agosto 197 accertare che essi, quali eredi testamentari di UR MA frattempo anch'essa deceduta, erano proprietari, in forza del test olografo, dell'intero patrimonio relitto ed, in subordine, ch disposizioni di cui al testamento pubblico dovessero esser ridott lesione della quota riservata per legge al coniuge.
Costituendosi in giudizio, UR AN nato il [...] e IM MA IE eccepivano, preliminarmente, il difetto di legittim attiva degli attori ed, in via riconvenzionale, chiedevano che v dichiarata la falsità, nullità ed inefficacia del testamento ologra 1^ gennaio 1976 redatto da AN UR e pubblicato il 27.02.19 notar SORRENTINO, e che venissero riconosciuti, quindi, essi ered defunto UR AN in virtù del testamento pubblico del 4 1975, con condanna degli attori al rilascio dei beni relitti. UR MA IE chiedeva, inoltre, lo scioglimento dei beni in di proprietà del testatore della moglie.
La stessa UR MA IE con successiva citazione conveni giudizio davanti allo stesso tribunale UR SA (non present precedente giudizio), UR AN e UR AN al fi ottenere il rilascio dei beni immobili, a lei pervenuti in forz testamento pubblico e da costoro detenuti.
Riuniti i due giudizi ed espletata una consulenza tecnica al fi accertare l'autenticità della grafia del testamento olografo, il tri adito rigettò la domanda degli attori e li condannò, in solid UR SA, rimasta contumace, a rilasciare a UR AE UR MA IE i beni nei quali costoro erano succeduti in del testamento pubblico del 4 marzo 1975, disponendo la prosecuzion giudizio per l'ulteriore corso relativo alle altre domande. Avverso tale sentenza proponevano, quindi, appello gli attori in grado, anche quali eredi di UR SA, nonché UR MA UR RI.. quali eredi anch'esse di SA, chieden riforma della decisione con accoglimento delle loro richieste. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano UR AEa UR MA IE i quali concludevano per il rigetto del gravam Intervenivano UR HN, in proprio, ed UR MA AL rappresentanza di OS Carl, OS KE OS, OS R IT, OS Carl TH ed GA RI KI oppon all'accoglimento dell'appello.
Con sentenza del 24 luglio 1996, la Corte di PALERMO dich inammissibile l'intervento di coloro che non avevano partecipa giudizio in primo grado e rigettava l'impugnazione affermando che c sentenza del 18 marzo 1981 pronunciata nel giudizio promosso da AE MA IE UR contro la dante causa degli UR, atto questo processo, e passata in giudicato, la successione di Gi UR era stata dichiarata aperta secondo il testamento pubblico marzo 1975 e che la qualità di erede, poiché presenta elemen assolutezza che la rendono assimilabile agli status della persona e a posizioni inerenti alla personalità, una volta accertata con eff di giudicato, è opponibile anche ai terzi indipendentemente dal generatore. Da tanto la Corte distrettuale ha poi, testualmente, d che "ben lungi dal poter essere configurate tante azioni quanti s fatti costitutivi della vocazione ereditaria, ai fini della diversi dellà identità della condizione di erede non ha alcun rilievo il della chiamata, non potendo esistere, sul piano sostanziale, tale più volte in capo ad un soggetto, quantunque diversi siano i tito acquisto di esso". Ha, quindi, precisato sul punto che nelle contro ereditarie, essendo indifferente il titolo della chiamata, è in so la qualità stessa di erede che costituisce causa petendi della doman cui non vi è mutamento di titolo che possa considerarsi idon attribuire una nuova azione intesa a sovvertire l'affermazione volontà della legge contenute in una precedente pronuncia e ad eli il risultato giuridico pratico con essa conseguito, di guisa che, di giudicato la statuizione che riconosce in un determinato sogget qualità di erede, non è più possibile rimettere in discussione qualità, essendosi consumata irreversibilmente in quel processo l' diretta al riconoscimento della suddetta qualità di erede e non es quindi, più consentito. riproporre alcuna questione riguardant modalità di devoluzione dell'eredità.
La Corte di PALERMO, inoltre, con riferimento all'azione di rid proposta dagli attori, ha affermato che la stessa esattamente era ritenuta prescritta dai giudici di primo grado in quanto alla da notificazione dell'atto introduttivo del giudizio erano già trascors di dieci anni dall'apertura della successione, la quale segna il m iniziale di decorrenza della prescrizione indipendentemente dall'epo cui venga scoperta la lesione della quota di riserva. Per la cassazione di tale sentenza hanno, quindi, proposto ricorso IM NT, UR TO, UR AN, UR AN, IM EA e UR PP, in proprio e quali eredi di UR Ro nonché UR MA RO e UR RI, quali eredi suddetta UR SA, adducendo quattro motivi di censura illu da memoria.
UR AN e CC ER, n.q., hanno resistito con contror ed hanno proposto anche ricorso incidentale condizionato per un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che il P.M. ha chiesto la remissione della cau giudici di primo grado in quanto le persone che sono intervenute in a UR HNn, Carl OS;
KE OS OS, OS RI O Carl TH OS ed GA RI HI - l'intervento delle qua stato ritenuto inammissibile perché mancante completamente della della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 344 c.p.c. -, avr dovuto partecipare al giudizio sin dal primo grado essendo stata pr domanda di divisione dei beni indivisi di proprietà comune di IM MA e di UR AN.
La richiesta non va, però, accolta.
Dagli atti del precedente giudizio - che ben possono esaminarsi in sede essendo stato dedotto un error in procedendo - conclusosi c dichiarazione della falsità del testamento olografo redatto il 1 g 1976, prodotto in quella sede, emerge chiaramente che UR HNn OS e la HI vi hanno partecipato al solo fine di ottenere - domanda è stata disattesa - la risoluzione, per comune accordo inter fra le parti, della vendita da loro effettuata ai coniugi MA BU AN UR di un fondo rustico con annesso fabbricato rural richiesta di dichiarazione della falsità del testamento olografo 1.1.1976 è stata avanzata, invece, soltanto da UR AN e IM MA IE che hanno nel contempo chiesto che la successio UR AN fosse dichiarata aperta in forza del testamento pu del 4 marzo 1975 nel quale essi sono indicati come unici eredi della proprietà dell'intero patrimonio del de cuius con usufrutto in della moglie.
Coloro che sono intervenuti in appello, peraltro, non hanno tit partecipare alla successione di UR MA, moglie di IM AN, e conseguentemente ad esser chiamati in causa nel giudiz divisione dei beni di lei, in quanto eredi universali della BUGI forza del testamento pubblico per notar IMPERIA del 18 giugno 1979, soltanto gli attuali ricorrenti UR NT, PP, AN, AN e EA. Allorché, quindi, la Corte d'Appel affermato che l'intervento di UR HNn, degli OS e della, era inammissibile perché non ricorrevano le condizioni di cui all'ar c.p.c. ha, sia pure implicitamente, riconosciuto, ed esattamente, com stessi non fossero aventi causa ne' creditori di UR MA stessi, pertanto, non possono considerarsi litisconsorti necessa questo giudizio neppure con riferimento alla richiesta divisione dei di MA e AN UR.
Passando, quindi, all'esame del ricorso principale, va osservato che primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazio un punto decisivo della controversia, UR NT e co lamentano che la Corte d'Appello ha rigettato le domande da loro pr in forza di un secondo testamento olografo per avere affermato errone che il primo giudizio, definito con sentenza passata in giudicato, per oggetto la qualità di erede ed essendo il titolo delle ch irrilevante, costituisca un insormontabile ostacolo ad un nuovo e d accertamento della delazione dell'eredità. Sostengono, infatti, c principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile n applicabile nel caso, in quanto il secondo testamento è stato sc dopo la conclusione del primo giudizio svoltosi tra le stesse parti, l'azione da loro instaurata è del tutto autonoma ed indipendent precedente processo essendo diretta a fare dichiarare aperta la succe di AN UR in forza di un fatto nuovo, il testamento ol ritrovato dopo la definizione del precedente giudizio. Con il secondo motivo di gravame, poi, denunziando violazione e applicazione degli artt. 1362 e segg. e 2909 cod. civ., nonché o insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo controversia, lamentano che i giudici della Corte distrettuale hanno nel ritenere che la qualità di erede presenti elementi di assolutez la rendono assimilabile agli status delle persone;
a quelle posi cioè, inerenti alla personalità che, una volta accertate con effica giudicato, sono opponibili anche ai terzi, indipendentemente dal loro generatore.
I due motivi, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Va, anzitutto, condivisa l'opinione della Corte d'Appello nella par cui ha rilevato che, anche se la qualità di erede non costituisce u e proprio status in quanto non può identificarsi nella posizione d persona all'interno di una comunità, essa tuttavia è alla assimilabile dacché presenta delle analogie con una simile posizion da considerare, infatti, che l azione diretta al suo riconoscimen carattere universale tendendo alla titolarità dell'universum jus def è assoluta perché esperibile non contro un determinato soggetto ma chiunque possegga beni ereditari a titolo di erede o senza alcun tito è imprescrittibile. È da dire, però, che, anche se si versa in pos assimilabili ad uno status, non può pervenirsi alla conclusion l'accertamento della qualità di erede importi l'opponibilità sentenza, che tale qualità ha riconosciuto, anche nei confronti dei che non hanno partecipato al giudizio, valendo essa soltanto nei con di chi, possedendo tutti o parte dei beni ereditari, ha partecipa giudizio e solo, per questo, può essere condannato alla restituzion beni ereditari da lui posseduti.
Presupposto essenziale a che taluno possa .immettersi nel patrimonio defunto ed ottenere i beni di lui, è che abbia avuto riconosciu qualità di erede e che li abbia richiesti a colui che li possedeva. È da aggiungere, tuttavia, che l'azione da proporre (petitio heredi è intesa, anzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, costituendo un prius autonomo facente parte del petitum dell' rispetto al diritto all'acquisto della universalità dei beni del de o di una quota di essi, importa, come conseguenza, il formarsi tra le del giudicato sul punto sicché la riconosciuta qualità di erede no più essere rimessa in discussione da taluna di esse se non nei limi cui sia possibile la revocazione della sentenza. Riconosciuto, l'attore erede testamentario del de cuius, il ritrovamento di un succ testamento, in tanto può operare fra le parti, in quanto il docu evidentemente esistente al momento del precedente giudizio, sia trovato dopo la sentenza e non potuto produrre per causa di forza ma o per fatto dell'avversario, così come richiede l'art. 395 n. 3 c.p. Sostengono i ricorrenti che, stante la natura giuridica eterodetermin non autodeterminata dei diritti dell'erede, il diverso titolo in importa l'instaurazione di un giudizio diverso rispetto a quello o del precedente giudizio.
In contrario va affermato che, nel caso, si chiede il riconosciment di, un diverso titolo ereditario, successione legale an testamentaria, ma sempre della qualità di erede testamentario sia pu effetto di un testamento diverso e quindi in forza della stessa petendi anche se non sulla scorta dello stesso documento, sicche presenza della identità dei soggetti, del petitum e della causa pe non può parlarsi di giudizio nuovo.
La decisione dei giudici del secondo grado, sia pure per le motivazio precedono, va, quindi, sul punto confermata e disattesi, pe considerazioni sopra espresse, i primi due motivi del ricorso princip Con il terzo motivo di gravame, denunziando violazione e falsa applic degli artt. 620, 623 e -2935 C.c., nonché omessa, insufficie contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controvers ricorrenti deducono che erroneamente la Corte d'Appello ha ri prescritta l'azione di reintegrazione della quota legittima spettan coniuge loro dante causa dacché, contrariamente a quanto afferma sentenza, il dies a quo non decorre dalla data di apertura successione, ma dalla pubblicazione del testamento pubblico. Aggiu inoltre che fino alla conclusione del precedente giudizio il coniug per l'ultimo testamento, quello olografo, erede universale. Il motivo è fondato e va accolto.
Nonostante la diversa affermazione contenuta nella sentenza di questa (n. 4230 del 7 maggio 1987) e richiamata nella decisione, impugnata ( verità un mero obiter dictum), va condivisa l'opinione della difes ricorrenti, contenuta nel motivo di gravame. Invero, il termine dec di prescrizione dell'azione di riduzione delle disposizioni testame non può che decorrere dalla data di pubblicazione del testamento dall'apertura della successione. Tanto si desume dal combinato di degli artt. 620 e 623 cod. civ. in relazione all'art. 2935 stesso c Non v'è dubbio, infatti, che, poiché a norma dell'art. 293 prescrizione comincia a decorrere dal giorno in-cui il diritto può fatto valere, non può che conseguire che la riduzione delle dispos contenute in un testamento non possa esser chiesta se le stesse non ancora a conoscenza di coloro che da quelle disposizioni hanno visto il proprio diritto di legittimari ed a nulla rileva che il testament esecutivo. Anche se il testamento pubblico è eseguibile subito, e sin' dall'apertura della successione (art. 61 legge notarile contrariis, ex art. 620, comma 4, cod.civ.), infatti, la comunicazion eredi ed ai legatari deve esser fatta a cura del notaio che il test ha ricevuto a norma dell'art. 623 cod. civ. e solo dall'av pubblicazione può discendere una presunzione "iuris tantum" di cono delle disposizioni in esso contenute. Da tale data soltanto, infat legittimari possono far valere il loro diritto e richiedere la rid delle disposizioni lesive della propria quota di riserva atteso che s tale data, salvo prova contraria, sono in condizione di far valere i diritto, essendo soltanto da tale momento a conoscenza della lesione. I controricorrenti oppongono, inoltre, resistendo contro siffatta ce che l'azione andava proposta nel precedente giudizio;
che la dispos testamentaria è stata accettata avendo goduto il coniuge dei beni alla morte e che UR MA non avrebbe potuto, comunque. succede indegnità. Tali questioni, però, essendo relative al merito, non p essere esaminate in questa sede in cui ci si deve limitare a controll sia stata esattamente dichiarata estinta per prescrizione l'azio riduzione. È il giudice davanti al quale la causa va rinviata una accolto il motivo di gravame che dovrà risolverle.
L'accoglimento di tale motivo importa il assorbimento del successivo motivo inerente alle spese alla cui regolamentazione dovrà provveder sede di rinvio.
Il ricorso incidentale dei controricorrenti va dichiarato inammissibi UR AN e CC ER, n.q., hanno proposto r incidentale condizionato deducendo che, il giudice del merito, anch avesse ritenuto non sussistente l'eccezione di giudicato avrebbe egualmente rigettare le domande proposte dai ricorrenti ed acco quelle riconvenzionali da loro avanzate.
Ora, in proposito va osservato che il ricorso incidentale, anc condizionato, deve essere giustificato da un interesse che abbi presupposto una situazione di parziale soccombenza e pertanto non esser proposto dalla parte rimasta completamente vittoriosa nel giudi appello che sollevi questioni non esaminate, perché assorbite, dal g del merito, essendo tali questioni, in caso di cassazione della sen proponibili davanti al giudice del rinvio.
Orbene, poiché la Corte d'Appello non ha esaminato le domande delle in quanto le ha ritenute coperte dal precedente giudicato, risulta ev che non competerebbe comunque a questa Corte di legittimità, ma al g del rinvio per il caso di accoglimento del ricorso sul punto, accer ove riproposte, la fondatezza
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo ed il secondo motiv ricorso principale, accoglie il terzo e dichiara assorbito il quarto. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale, Cassa in relazione al accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione Corte d'Appello di PALERMO anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999