Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2002, n. 3920
CASS
Sentenza 18 marzo 2002

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Il sistema legislativo di protezione dei lavoratori avviati obbligatoriamente e assunti in prova, pur consentendo il controllo giudiziario sul corretto esercizio del potere di recesso da parte del datore di lavoro, non richiede che la indicazione dei motivi del recesso sia contestuale alla manifestazione della volontà di recesso dal rapporto in prova, sicché l'assenza di una motivazione contestuale (così come della adozione della forma scritta) all'atto di licenziamento non può, di per sè, incidere sulla validità ed efficacia del medesimo.

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  • 1Collocamento obbligatorio
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 27 gennaio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2002, n. 3920
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3920
Data del deposito : 18 marzo 2002

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