Sentenza 18 marzo 2002
Massime • 1
Il sistema legislativo di protezione dei lavoratori avviati obbligatoriamente e assunti in prova, pur consentendo il controllo giudiziario sul corretto esercizio del potere di recesso da parte del datore di lavoro, non richiede che la indicazione dei motivi del recesso sia contestuale alla manifestazione della volontà di recesso dal rapporto in prova, sicché l'assenza di una motivazione contestuale (così come della adozione della forma scritta) all'atto di licenziamento non può, di per sè, incidere sulla validità ed efficacia del medesimo.
Commentario • 1
- 1. Collocamento obbligatorioMauro · https://www.wikilabour.it/ · 27 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2002, n. 3920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3920 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell'avvocato ALBANESE FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI BARTOLO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PI RG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO LANDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 85/98 del Tribunale di VICENZA, depositata il 11/02/99 R.G.N. 18/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato ANIELLO per delega ALBANESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SE IO, assunto in data 30.10.1995 per un periodo di prova della durata di trenta giorni, in qualità di invalido obbligatoriamente avviato al lavoro, alle dipendenze della soc. p.a. Bottene con qualifica di operaio orafo, veniva licenziato con lettera del 15.11.1995,nella quale si manifestava unicamente l'intenzione del mittente di non voler proseguire il rapporto.
Impugnato il licenziamento con lettera del 28.12.1995, il lavoratore, con ricorso depositato l'8.1.1996, chiedeva al Pretore di Vicenza che venisse dichiarata la nullità del licenziamento con i provvedimenti conseguenti.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava la domanda, precisando che il ricorrente si era dimostrato incapace di svolgere le mansioni affidategli.
Con sentenza del 12.1.1998 il Pretore adito respingeva il ricorso.
Proposto appello da parte del lavoratore, resistente la società, il Tribunale di Vicenza, con sentenza dell'11.2.1999, riformava la decisione pretorile, condannando la società alla reintegra del dipendente nel suo posto di lavoro con la corresponsione, al medesimo, delle retribuzioni spettantegli dal 18.11.1995 alla data dell'effettiva reintegrazione, con interessi e rivalutazione, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
Il Tribunale considerava decisiva, ai fini della soluzione della controversia, la circostanza che la società datrice di lavoro non aveva fornito alcuna motivazione del licenziamento ne' all'atto dell'intimazione scritta, ne' a seguito dell'impugnazione proposta dal lavoratore, mentre solo nella memoria di costituzione in giudizio, veniva del tutto genericamente dichiarato che il "ricorrente non era stato capace di effettuare correttamente il lavoro affidatogli".
Per la cassazione di tale sentenza la società propone ricorso affidato a quattro motivi.
L'intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art.2096 c.c. - osserva la società ricorrente che all'atto dell'assunzione del IO, le mansioni erano state specificamente indicate Col secondo motivo - denunziando la violazione dell'art. 2 della legge n. 604/1966 - la società rileva che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto obbligatoria una motivazione contestuale del licenziamento dell'invalido. La motivazione può essere fornita anche prima del giudizio, in caso di richiesta del lavoratore (cita Cass., 9.4.1998, n. 3689) Col terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 416 c.p.c., osservandosi che erroneamente il Tribunale ha considerato tardiva la motivazione del licenziamento comunicata (per la prima volta) nell'atto di costituzione nel giudizio di primo grado. Con l'ultimo motivo - deducendosi la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge n. 482 del 1968 e degli artt. 1345 e 1418 c.c. - si osserva che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'ampia istruttoria compiuta dal pretore da cui era emersa l'assoluta incollocabilità del lavoratore nel ciclo produttivo. Il ricorso può essere accolto per quanto di ragione sulla base delle seguenti considerazioni riguardanti ciascuno dei motivi esposti.
Quanto al primo motivo deve rilevarsi che nella sentenza impugnata non si fa alcuna questione in ordine alla specificazione delle mansioni assegnate, ma solo della motivazione del licenziamento. Esso mira piuttosto a ribadire argomenti difensivi svolti nel primo grado e non invece a denunziare vizi della sentenza di appello, sicché, sotto questo profilo, appare senz'altro inammissibile in questa sede, per carenza di interesse. Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, riguardando entrambi aspetti formali della motivazione, sia in quanto non contestuale alla comunicazione del licenziamento, sia perché, comunque, tardiva.
In proposito, accantonata - perché non sollevata in questa sede, e, del resto, ormai superata positivamente dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. SS.UU, 17.3.1979, n. 1763 e 1.3.1989, n. 1104) e della Corte Costituzionale (cfr. sent. 18.5.1989, n. 255) - la questione della compatibilità del patto di prova con il regime del collocamento obbligatorio, questo Collegio ritiene che la sindacabilità in sede giudiziaria delle effettive ragioni che hanno determinato il recesso in periodo di prova, in particolare nei rapporti di lavoro dei soggetti obbligatoriamente avviati ope legis consente di per sè una adeguata tutela del lavoratore e un pieno controllo circa la sussistenza, nel contestato recesso, di eventuali finalità elusive della legge n. 482 del 1968, senza che si debba, a tal fine, richiedere un onere di contestuale o tempestiva motivazione del licenziamento così come richiesto dal sistema delineato dall'art.2 della legge 11.6.1966, n. 604. Questa Corte, a partire dalle richiamate decisioni delle Sezioni Unite, ha più volte ammesso il sindacato giudiziale sul recesso del datore di lavoro al fine di controllare se la condizione di invalidità, ovvero anche le altre condizioni soggettive che la legge sul collocamento obbligatorio prende in considerazione per stabilire l'origine coattiva del rapporto di lavoro, abbiano in qualche modo avuto una reale influenza sull'atto di recesso, pervenendosi, in tal caso, a sanzionare di nullità tale atto, in quanto discriminatorio nei confronti dei soggetti che la legge vuole invece proteggere in maniera particolare (v. da ultimo, Cass., 30.10.2001, n. 13525). Sotto questo profilo, proprio per poter escludere ogni intento elusivo o discriminatorio alla base del provvedimento datoriale impugnato, questa Corte ha avvertito la necessità che il giudice proceda ad una attenta verifica dell'apprezzamento che il datore di lavoro abbia fatto dell'attitudine e della diligenza del soggetto protetto, nell'ambito della sua effettiva capacità lavorativa. Nell'ulteriore elaborazione giurisprudenziale sul tema altre decisioni della S.C. hanno insistito sul principio secondo cui l'esperimento negativo della prova "deve essere dal datore di lavoro 'adeguatamentè motivato, così che il giudice possa verificare la correttezza, o meno, dell'esercizio del potere da parte del datore di lavoro ed accertare in particolare se il patto di prova non venga usato invece in senso elusivo della legge" (Cass. 27 novembre 1982 n. 6437, 16 gennaio 1984 n. 362, 4 giugno 1992 n. 6810, 18 febbraio 1994 n. 1560; v. anche Cass., 1 aprile 1994 n. 3177). Questo Collegio non ignora la sentenza di questa stessa Corte, 9 aprile 1998 n. 3689, la quale ha espresso il principio secondo cui l'obbligo del datore di lavoro di motivare il licenziamento per esito negativo della prova dell'invalido assunto obbligatoriamente comporta che detta motivazione, pur non necessariamente contestuale all'atto di recesso, dev'essere comunque fornita anche prima del giudizio, in caso di richiesta del lavoratore, secondo la disciplina dell'art.2 della legge 15 luglio 1966 n.604.
Più di recente, Cass., 14.6.2000, n. 8143, ponendosi in consapevole contrasto con quest'ultima sentenza n. 3689/98, pur escludendo l'applicabilità al recesso in periodo di prova dell'art.2 della legge n. 108 del 1990 (che richiama il citato art.2 della legge n. 604 del 1966), come pure di tutta la disciplina sui licenziamenti individuali, ha invece sostenuto che il datore di lavoro, il quale, durante o al termine del periodo di prova, esprima una valutazione negativa nei confronti di un lavoratore invalido, deve contestualmente indicare i motivi di tale valutazione: e ciò "sia perché la disciplina del 1966 e del 1990 è applicabile ai soli rapporti di lavoro che abbiano acquisito stabilità, sia perché, essendo la procedura di cui alla suddetta disposizione caratterizzata da termini perentori, la contestualità del recesso e della motivazione sottrae il lavoratore invalido dall'onere di un procedimento reso più oneroso dalla ristrettezza del termine entro il quale i motivi debbono essere richiesti al datore di lavoro, oltre che dal carattere decadenziale di esso".
Da quest'ultima posizione si discosta, peraltro, Cass., 12.6.2000, n. 7988 secondo cui "la garanzia della motivazione del licenziamento dell'invalido obbligatoriamente avviato al lavoro non può essere maggiore della garanzia prevista dall'art.2, c.2, della legge n. 604 del 1966, ove, per la presenza di una formale assunzione, il diritto del lavoratore, assume, pur genericamente, maggiore consistenza, sicché la contestualità della motivazione, non prevista per il licenziamento in costanza di rapporto definitivo, non può essere imposto per il recesso per negativo risultato della prova".
Secondo la citata sentenza n. 8143 del 2000, l'obbligo della motivazione troverebbe la sua fonte non nella disciplina del 1966, ma nella necessità di agevolare il controllo giudiziale finalizzato ad evitare abusi del diritto di recesso datoriale verso soggetti particolarmente deboli e la sua contestualità con il recesso stesso deriverebbe dalla necessità di salvaguardare il soggetto protetto rispetto ai ristretti termini di decadenza previsti dalla disposizione del citato art.2.
Questa tesi, peraltro, non convince.
Non sembra invero coerente con il dato testuale dell'art. 10 della legge n.604 del 1966 (che espressamente esclude dalla disciplina generale dei licenziamenti individuali le ipotesi di recesso intimato nel corso del periodo di prova) introdurre, per una via che appartiene piuttosto alla sfera del potere legislativo, ovvero dell'autonomia negoziale individuale (ex art. 1352 c.c.) o collettiva, un obbligo assoluto di motivazione, in termini e con effetti ancora più rigorosi di quelli fissati per il licenziamento intimato nel corso di un rapporto consolidato, dal momento che l'inosservanza di un tale obbligo condurrebbe di per sè all'invalidazione del licenziamento.
Nè assume rilievo l'intento manifestato dalla pronunzia da ultimo richiamata, di assicurare effettività ad una tutela rafforzata rivolta alla particolare categoria dei soggetti cui si riferisce il sistema del collocamento obbligatorio, contro il pericolo di facili elusioni.
L'assenza di una previsione legale concernente la contestualità della motivazione, come pure la necessità della forma scritta del licenziamento degli avviati obbligatoriamente, intimato in costanza della prova, non pregiudicano affatto la verifica giudiziale seria e approfondita dei motivi reali del licenziamento e, quindi lo scrutinio della sua legittimità, contro tentativi di elusione del sistema protettivo introdotto dal collocamento obbligatorio, ovvero contro intenti discriminatori. Una verifica che potrà valorizzare anche dati indiziari, quali ad es., la brevissima durata della prova, in rapporto sia alla compatibilità delle mansioni affidate rispetto allo stato di menomazione del lavoratore, sia alla complessità delle mansioni affidate, nonché alla natura ed alle modalità di attuazione dell'esperimento, ma che non ha bisogno di ricorrere ad adempimenti di tipo meramente formale.
A ben vedere, secondo il sistema previsto dalla legge n. 604/66 (non modificato per questo aspetto dalla legge n. 108 del 1990), riguardante il licenziamento in costanza di rapporto definitivo, l'obbligo della motivazione, subordinato alla eventuale richiesta del lavoratore, si lega, in un sistema organico ispirato a ragioni di trasparenza e di correttezza, con l'obbligo della forma scritta, prescritto, quest'ultimo, a pena di inefficacia del licenziamento. Al contrario, nella diversa ipotesi di patto di prova legittimamente stipulato con uno dei soggetti protetti assunti in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che il recesso dell'imprenditore è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale per quanto concerne sia il presupposto della giusta causa e del giustificato motivo, sia l'onere dell'adozione della forma scritta (Cass. 20.5.1991, n. 5634, 18.2.1994 n. 1560, Cass., 16.8.2000, n. 10834). Tale orientamento - la cui compatibilità costituzionale è stata di recente collaudata positivamente dalla Corte Costituzionale (sent. 4.12.2000, n. 541) - conduce sicuramente ad escludere la necessità della forma scritta per la comunicazione del recesso del datore di lavoro, posto che nel vigente ordinamento l'obbligatorietà di tale forma sussiste solo per gli atti giuridici specificamente indicati dalla legge (v. in particolare Part 1350 n. 13 cod.civ., in relazione all'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale). Il controllo sul corretto esercizio del potere di recesso del datore di lavoro (che può fondarsi esclusivamente sull'apprezzamento dell'attitudine e della diligenza dell'invalido, non influenzato dalla riduzione della capacità lavorativa) non presuppone affatto che il motivo del recesso sia dichiarato contestualmente all'atto (con una adempimento che non è richiesto neppure dall'ordinaria disciplina del rapporto assistito da garanzia di stabilità reale o obbligatoria), o anche successivamente a seguito di richiesta del lavoratore.
Si deve infatti considerare che la manifestazione di volontà del datore di lavoro, in quanto riferita all'esperimento in corso, si qualifica come espressione di una valutazione negativa dello stesso, comportando di per sè, senza necessità di ulteriori indicazioni, la definitiva e vincolante identificazione della ragione che giustifica l'esercizio del potere di recesso. Dunque, la suddetta valutazione può essere direttamente contestata dal lavoratore con la deduzione dell'illegittimità dell'atto, in base alla quale il giudice del lavoro, come si è sopra accennato, ha il potere-dovere, grazie al suoi ampi poteri istruttori, di accertare, anche d'ufficio, sulla base della mera allegazione della parte, la nullità del recesso, in esito alla dimostrazione che tale atto risulti determinato o comunque influenzato dalle condizioni cui la legge n.482 del 1968 ricollega l'obbligo di assunzione. Il giudice può infatti controllare, con pienezza di indagine, se siano stati osservati i limiti imposti dalla norma imperativa, che vieta ogni discriminazione a danno dell'invalido (giurisprudenza costante: v. per tutte, oltre a Cass. SS.UU, 17.3.1979, n. 1763 cit., Cass. 13.2.1980 n. 1036, 16.5.1981, n. 3235, 8.2.1984 n. 970, 11.11.1988 n. 6096). Il sindacato sull'esercizio del potere datoriale risulta così pienamente assicurato, mentre del resto la qualificazione dell'atto nei termini sopra indicati non consente al datore di lavoro di prospettare, nella controversia sulla legittimità del recesso, altre ragioni idonee a giustificarlo, ma estranee alla valutazione dell'esperimento: questa preclusione costituisce applicazione della regola comune della immodificabilità delle ragioni esposte a sostegno del licenziamento una volta impugnato: si tratta, infatti, di regola che ha portata generale come garanzia del diritto di difesa del lavoratore.
In conclusione, deve escludersi che il sistema di protezione dei lavoratori avviati obbligatoriamente ed assunti in prova postuli l'esistenza di una norma diretta a stabilire un requisito formale della manifestazione di volontà di recesso dal rapporto in prova, attinente alla contestuale indicazione dei motivi del recesso stesso (conf. sent. 29.5.1999, n. 5290), sicché l'assenza di una motivazione contestuale (come pure dell'adozione della forma scritta) all'atto di licenziamento non può, di per sè, incidere sulla validità ed efficacia del medesimo.
Discende da quanto precede, che appare fondato non solo il secondo, ma anche il terzo motivo, non potendosi ritenere tardiva la motivazione del licenziamento resa dal datore di lavoro nella memoria di costituzione in giudizio, nel rispetto degli oneri difensivi posti dall'art. 416 c.p.c. Viene, quindi, in esame l'ultimo motivo di ricorso il quale riguarda la congruità della motivazione addotta dalla società a fondamento del licenziamento in questione.
In proposito il Tribunale di Vicenza, senza entrare nel merito, ha, alquanto sbrigativamente disatteso detta motivazione, non solo perché ritenuta tardiva (ma su ciò già si è detto) ma anche perché generica, in quanto "non indica in modo specifico quali siano state le situazioni in cui il lavoratore ha mostrato di non sapere compiere il proprio lavoro".
Senonché, a fronte di una motivazione che, per la sua perentorietà può apparire inadeguata e generica, riferendosi essa ad una assoluta incapacità del lavoratore allo svolgimento di ogni attività lavorativa compatibile con il suo stato di invalidità e comunque disponibile all'interno dell'azienda, la sentenza impugnata non fa alcun riferimento alle pur complesse indagini svolte nel giudizio di primo grado, conclusesi con l'affermazione - condivisa dal giudice di prime cura - di una assoluta e totale incollocabilità del IO nel ciclo produttivo della società o in altre occupazioni. Sul punto, in effetti, è mancata ogni verifica da parte del Giudice del gravame, sicché si rende necessario il rinvio ad altro giudice (che si designa nella Corte di appello di Venezia), affinché provveda a colmare la lacuna, in particolare verificando, nel merito, sulla base delle acquisizioni del giudizio pretorile nonché delle indagini medico-legali puntualmente richiamate nel ricorso, salve ulteriori iniziative istruttorie di ufficio, l'esistenza di una effettiva incollocabilità del lavoratore resistente nell'attività produttiva della società, rapportando tale incollocabilità alle mansioni affidategli o ad esso affidabili, in relazione al tipo e al grado di invalidità da cui esso è affetto.
In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2002