Sentenza 9 luglio 2001
Massime • 1
Il motivo oggettivo di licenziamento, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, richiede che le ragioni inerenti all'attività produttiva - sia che derivino da esigenze di mercato ed attengano perciò a motivi estranei alle scelte imprenditoriali, sia che conseguano invece a riorganizzazioni o ristrutturazioni operate dall'imprenditore - siano tali, nella loro oggettività e non in forza di un atto del datore di lavoro che presenti margini di arbitrarietà, da determinare, con stretto nesso di consequenzialità, l'inutilizzabilità della posizione lavorativa; ne consegue che - allorché le esigenze produttive sopravvenute, lungi dall'implicare la soppressione della posizione lavorativa, ne impongano invece il potenziamento - non sussiste un giustificato motivo oggettivo a fronte di un rifiuto del lavoratore (anteriore alla specifica disciplina dettata al riguardo dall'art. 5 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, che ne esclude espressamente la configurabilità) di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, essendo in tal caso il licenziamento dovuto ad una determinazione dell'imprenditore di preferenza, per mera convenienza economica, del rapporto a tempo pieno in luogo di una pluralità di rapporti a tempo parziale. Nè siffatta interpretazione limita l'autonomia dell'imprenditore, giacché questi resta libero di assumere tutte le determinazioni più opportune per la gestione dell'impresa, insindacabili nella loro opportunità, ma verificabili in sede giudiziale quanto alla loro effettiva sussistenza e alla presenza del nesso causale con il provvedimento di licenziamento che si assume conseguente.
Commentari • 2
- 1. Può un lavoratore part-time rifiutare cambi di orario?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 dicembre 2023
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile Ordinanza 30 ottobre 2023 n. 30093 Data udienza 3 ottobre 2023 Integrale Lavoro Esigenze organizzative – Variazione dell'orario di lavoro – Ragione oggettiva, esclusiva ed autosufficiente di licenziamento – Protezione legale del lavoratore – Legittimo rifiuto alla proposta datoriale – Art. 3, comma 9, D.Lgs. n. 61/2000 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere Dott. PANARIELLO Francescopaolo – Consigliere Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere …
Leggi di più… - 2. test hpDi : Pietro Serini · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 5 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI CERBO Vincenzo - Presidente - Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere - Dott. DE GREGORIO Federico - Consigliere - Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - Dott. AMENDOLA Fabrizio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 18578-2015 proposto da: RIVA DEL SOLE S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente dorriciliata in ROMA, VICOLO DELL'ORO 24, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO COEN, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO RUBEN, giusta delega in atti; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2001, n. 9310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9310 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. ETTORE RAFFAELE GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. ARCANGELO DE BIASE - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DEL TE NO & PA AN SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 8/A, presso lo studio dell'avvocato ADRIANA BOSCAGLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO DE RISO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZI ON, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGRE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO LANNUTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 32/00 del Tribunale di PARMA, depositata il 19/05/00 R.G.N. 1708/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato PATRIZIA MITTIGA ZANDRI per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Parma del 19 febbraio 1997 NI NI - premesso di avere sottoscritto, il 26 settembre 1995 con la S.n.c. del ON NO e AP GI (titolare della pizzeria "Il tempio" con sede in Fidenza) un contratto di lavoro a tempo parziale per otto ore settimanali (il sabato dalle 20 alle 0,30 e alla domenica dalle 19 alle 22,30) con mansioni di cameriera - eccepiva la illegittimità del licenziamento che le era stato intimato il 9 dicembre 1996 motivato con la mancata adesione alla richiesta datoriale, del 20 novembre 1996, di trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno per quaranta ore settimanali.
Costituitasi la società che assumeva che il licenziamento era fondato su un giustificato motivo oggettivo, espletate prove testimoniali e prodotti documenti, il Giudice del lavoro di Parma, con sentenza del 28 settembre 1999, rigettava la domanda e sull'appello della lavoratrice la statuizione veniva riformata dal locale Tribunale in sede collegiale che, con sentenza del 19 maggio 2000, esclusa l'esistenza della giusta causa di recesso, condannava la società alla riassunzione o in mancanza al pagamento di un'indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. Il Tribunale - premesso che il diniego della lavoratrice alla trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno non poteva costituire giusta causa, perché la modifica dell'orario non può che avvenire sull'accordo di entrambe le parti - affermava che la giusta causa di recesso non poteva ravvisarsi neppure sulla base delle ragioni organizzative dimostrate dalla società, e cioè che nel mese di novembre 1996 altra dipendente aveva chiesto l'inizio anticipato dell'astensione dal lavoro per maternità, che due dipendenti si erano dimessi e che alla pizzeria era stata affiancato l'ulteriore esercizio bar posto nella stessa città. I Giudici di merito osservavano in via generale che il giustificato motivo di licenziamento può configurarsi nei casi in cui venga attuato un riassetto organizzativo finalizzato alla più economica gestione dell'impresa - purché non pretestuoso e meramente strumentale ad incremento di profitti - al fine di fronteggiare situazioni sfavorevoli che impongano la effettiva necessità di riduzione dei costi;
affermavano poi che nella specie non era ravvisabile alcuna situazione sfavorevole che imponesse il licenziamento della NI, perché la società, al contrario, si trovava in una fase di espansione, per l'apertura dell'ulteriore esercizio, come dimostrato dalla successiva assunzione di tre dipendenti a tempo pieno;
escludeva quindi il Tribunale che il licenziamento - essendo stato inteso dalla società come la soluzione più conveniente economicamente per fare fronte alle nuove ed ulteriori esigenze dell'attività aziendale - potesse integrare la fattispecie del giustificato motivo oggettivo.
Avverso detta sentenza la società soccombente propone ricorso affidato ad un unico motivo.
Resiste la NI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 604 del 1996 perché, essendo pacifica la sussistenza delle ragioni organizzative dedotte da essa società, il Tribunale avrebbe stravolto la previsione della norma citata interpretandola rigidamente, nel senso che la medesima consentirebbe il licenziamento solo per far fronte a circostanze sfavorevoli che impongano una riduzione dei costi, mentre - stante il principio di libertà di iniziativa economica sancita dall'art. 41 Costituzione - il controllo giudiziale sulla legittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo deve essere limitato alla esistenza e non pretestuosità dei motivi addotti dall'imprenditore e non può estendersi al sindacato sulla validità dei criteri di gestione dell'impresa. Peraltro il licenziamento sarebbe legittimo non solo per ridurre i costi in un frangente economico sfavorevole, ma anche in presenza di reali esigenze organizzative che comportino la necessità di mantenere il profitto attraverso una migliore organizzazione della forza lavoro. Era ovviamente preferibile economicamente disporre di un dipendente ad orario intero o comunque più ampio, piuttosto che tre o quattro dipendenti con part time di dieci ore settimanali ciascuno. Il ricorso non merita accoglimento, ancorché la motivazione abbisogni di limitate correzioni per renderla conforme ai principi più volte affermati in sede di legittimità.
In primo luogo parte ricorrente non contesta il principio consolidato sulla necessità che le variazioni dell'orario di lavoro debbano essere concordate tra le parti, di talché occorre il mutuo consenso per trasformare il rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, ma prospetta che la mancata trasformazione, addebitabile alla volontà della lavoratrice, si porrebbe in contrasto con le pacifiche esigenze aziendali di utilizzazione di un maggiore orario di lavoro, e quindi verrebbe ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966 di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Si osserva in primo luogo che la nuova legge sul contratto di lavoro a tempo parziale, ossia la legge 25 febbraio 2000 n. 61, dispone all'art. 5 che "Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento". Poiché questa disposizione non è applicabile ratione temporis, operando invece la precedente legge, art. 5 dl n. 726 del 1984, convertito nella legge 863 del 1984 che nulla dispone sul punto, considerato che al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano tutte le disposizioni previste per il contratto di lavoro a tempo pieno (avendo in comune la causa giuridica tipica, e cioè lo scambio lavoro-retribuzione, e divergendo solo per la riduzione quantitativa della prestazione lavorativa e correlativamente della retribuzione, cfr. in tal senso Cass. n. 8721 del 17 luglio 1992 e n. 13728 del 19 dicembre 1991), non può negarsi l'applicabilità dell'art. 3 della legge 604 del 1966, sul licenziamento per ragioni inerenti all'attività produttiva.
Non è invero contestabile in astratto che in presenza di determinate esigenze aziendali di carattere produttivo ed organizzativo la impossibilità di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale possa configurare il giustificato motivo obiettivo di recesso.
Appare invero più arduo, ma non si può escludere in via assoluta, rinvenire il giustificato motivo nel caso inverso, ossia nel caso cui le esigenze aziendali imporrebbero la trasformazione del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno.
In ogni caso le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa possono essere le più diverse e non solo quelle ravvisate dal Tribunale, che riconosce la legittimità sola a quelle dirette a fronteggiare situazioni sfavorevoli, e pertanto in tal senso la pronunzia va corretta.
Le ragioni inerenti all'attività produttiva - sia che derivino da esigenze di mercato ed attengano perciò a motivi estranei alle determinazioni imprenditoriali, sia che conseguano invece a riorganizzazioni o ristrutturazioni operate dall'imprenditore (quali ne siano le finalità e quindi comprese quelle dirette alla introduzione di innovazioni produttive ovvero al risparmio di costi o all'incremento dei profitti) - devono essere, nella loro oggettività, tali da determinare il venire meno della posizione lavorativa;
ciò si verifica quando la prestazione divenga inutilizzabile a causa della diversa organizzazione che viene introdotta e non in forza di un atto del datore che presenti margini di arbitrarietà; vi deve essere cioè uno stretto nesso di consequenzialità e necessità tra esigenze produttive ed eliminazione del rapporto lavorativo.
Detto nesso deve essere escluso quando le esigenze produttive sopravvenute - quale ne sia la natura e quindi anche ove siano determinate esclusivamente dall'iniziativa del datore nell'ambito della libertà di impresa attribuita dai principi costituzionali - lungi a determinare la necessita di soppressione della posizione lavorativa, impongano invece il suo potenziamento. Ed allora, se le ragioni produttive impongono un maggiore fabbisogno di forza lavoro, il provvedimento di licenziamento che ne determina invece la diminuzione, non può che essere frutto di una scelta datoriale che, non trovando riscontro nelle suddette ragioni, non viene riconosciuta dall'art. 3 della legge 604 del 1966. Con il che non si limita l'autonomia dell'imprenditore, poiché questi è libero di assumere tutte le determinazioni più opportune per la gestione dell'impresa, insindacabili nella loro opportunità, ma da verificare in sede giudiziale quanto alla loro effettiva sussistenza e quanto al nesso causale con il provvedimento di licenziamento che si assume conseguente.
Nella specie, come ha rilevato il Tribunale, non vi era il nesso necessario tra le prospettate esigenze aziendali e il licenziamento, perché questo era dovuto non alle prime nella loro oggettività, che imponevano anzi il potenziamento della forza lavoro, ma ad una determinazione dell'imprenditore estranea ad esse, che lo induceva a preferire, per convenienza economica, rapporti a tempo pieno in luogo di una pluralità di rapporti a tempo parziale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Il diverso esito tra i vari gradi di giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2001