Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2007, n. 35772
CASS
Sentenza 3 aprile 2007

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In tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, l'omessa traduzione, nella lingua madre dell'imputato alloglotta, dell'ordinanza con la quale il G.i.p. dispone la custodia cautelare in carcere ex art. 27 cod.proc.pen., non determina la nullità del provvedimento, qualora si tratti di un atto meramente riproduttivo della prima ordinanza cautelare, del cui contenuto l'interessato sia stato pienamente edotto nel corso del procedimento "de libertate".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2007, n. 35772
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35772
    Data del deposito : 3 aprile 2007

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