Sentenza 3 aprile 2007
Massime • 1
In tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, l'omessa traduzione, nella lingua madre dell'imputato alloglotta, dell'ordinanza con la quale il G.i.p. dispone la custodia cautelare in carcere ex art. 27 cod.proc.pen., non determina la nullità del provvedimento, qualora si tratti di un atto meramente riproduttivo della prima ordinanza cautelare, del cui contenuto l'interessato sia stato pienamente edotto nel corso del procedimento "de libertate".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2007, n. 35772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35772 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 03/04/2007
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 773
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 38493/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AL e EL OU ID contro l'ordinanza in data 15 settembre 2006 del Tribunale di Brescia. Letti gli atti e il provvedimento impugnato.
Udita la relazione del Cons. Dott. OLIVA BRUNO.
Sentito il Procuratore Generale Dott. FEBBRARO GIUSEPPE, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Brescia ha respinto la richiesta di riesame dell'ordinanza di custodia in carcere adottata ex art. 27 c.p.p., dal GIP di Brescia nei confronti di HA AL e El HO ID con riferimento ai delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 74. Il procedimento riguarda un consistente traffico di hashish, per lo più importato in Italia dal Marocco via Spagna e Francia, emerso nel corso di indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Trieste, che il 15 giugno 2006 aveva emesso nei confronti dei due indagati il primo provvedimento restrittivo, in ordine al quale il Tribunale del riesame di Trieste aveva accertato l'incompetenza per territorio, disponendo la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.
Con i ricorsi entrambi gli indagati, rinnovando una tesi difensiva già disattesa in sede di merito, denunciano violazione di legge con riferimento alla omessa traduzione nella loro lingua dell'ordinanza custodiale emessa dal GIP di Brescia.
Il solo El HO lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari individuate nel pericolo di fuga. Le esposte doglianze non possono essere condivise.
Quanto alla prima doglianza si debbono condividere le pertinenti osservazioni del Giudice a quo, che ha escluso la denunciata nullità dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Brescia, ponendo in evidenza - il che nella sostanza non è contestato - che si trattava di un atto meramente riproduttivo del primo provvedimento del cui contenuto gli interessati erano stati pienamente edotti. Infatti la traduzione ex art. 143 c.p.p., dell'atto allo straniero che non conosca la lingua italiana deve essere interpretata come una regola diretta ad assicurare la piena conoscenza da parte dell'interessato dell'accusa a lui rivolta, delle sue ragioni e delle finalità cui l'atto è destinato. Qualora di tutto ciò lo straniero sia già stato reso edotto, non vi è necessità di una traduzione nella lingua a lui nota di un eventuale provvedimento meramente ripetitivo, nella specie la nuova ordinanza cautelare ex art. 27 citato, pur dovendosi riconoscere il suo diritto ad essere assistito da un interprete nelle successive fasi della procedura de libertate. La successiva critica risulta non specifica in quanto le esigenze cautelari sono state individuate con esauriente motivazione nei confronti del El HO non solo nel pericolo di fuga, ma anche in quello di recidiva, tenuto conto dell'estrema gravità dei fatti realizzati in un contesto associativo nel cui ambito l'indagato godeva "di tale fiducia da rivestire il ruolo di custode di importanti quantitativi di stupefacente".
Rilievo quest'ultimo in ordine al quale l'indagato non ha mosso alcuna obiezione.
In conclusione il provvedimento impugnato si sottrae alle critiche dei ricorrenti, per cui i ricorsi debbono essere rigettati con conseguente onere solidale delle spese del procedimento. La Cancelleria provvederà à termini dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, poiché al presente provvedimento non segue la liberazione degli indagati.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007