Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 settembre 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 giugno 2017 |
Commentari • 240
- 1. Diritto di abitazione e nullità degli accordi di separazione: l'insegnamento della Corte di CassazioneStudio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 5 gennaio 2025
parte controricorrente, con la memoria ex art. 378 c.p.c., solleva un vizio di improcedibilità o inammissibilità del ricorso per omessa sottoscrizione digitale dell'atto in originale ai sensi dell' art. 365 c.p.c. L'eccezione è priva di fondamento in quanto il ricorso risulta digitalmente sottoscritto. Si procede, pertanto, allo scrutinio dei motivi. Con il primo motivo si deduce ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione della L. n. 52/1985 art. 29, comma 1 bis, come introdotto dalla L. 122/2010 di conversione del D.L. 78/2019 (requisiti di forma e contenuto degli atti costitutivi di diritti reali – dati catastali), della L. n. 47/1985 art. 40, comma 2, (requisiti di forma …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2026, n. 6481Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 36026-2018 proposto da: FALLIMENTO EMANUELE 2000 S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato EL SC, che lo rappresenta e difende; - ricorrente – contro G.M. EDILIZIA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato CARLO CELLITTI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 6481 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 18/03/2026 Sez. U – RG 36026/2018 udienza pubblica 11.11.2025 2 avverso il decreto n. 3709/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 31/10/2018. Udita la …Leggi di più...
- art. 307 c.p.c.·
- trascrizione domanda·
- art. 72 l. fall.·
- risoluzione contrattuale·
- giurisdizione fallimentare·
- inammissibilità domanda·
- art. 2652 c.c.·
- improcedibilità domanda·
- fallimento·
- art. 52 l. fall.·
- accertamento passivo·
- art. 45 l. fall.·
- art. 2668 c.c.·
- art. 2915 c.c.·
- competenza giurisdizionale
Versioni del testo
- Titolo I : Modifiche al libro sesto del codice civile ed alle relative disposizioni di attuazione
- Art. 1.
L' articolo 2659 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2659. - (Nota di trascrizione). - Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonche' il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorita' giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;
4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826.
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non e' necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata o la condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale e' scaduto". - Art. 2.
Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 2660 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto".
NOTE
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 2660 del codice civile (Trascrizione degli acquisti a causa di morte), come risultante a seguito della sostituzione del numero 1) del secondo comma operata dall'art. 2 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.
Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto;
2) la data di morte;
3) se la successione e' devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;
4) se la successione e' devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;
6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonche' la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692".