Legge 27 febbraio 1985, n. 52

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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2026, n. 6481
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 36026-2018 proposto da: FALLIMENTO EMANUELE 2000 S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato EL SC, che lo rappresenta e difende; - ricorrente – contro G.M. EDILIZIA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato CARLO CELLITTI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 6481 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 18/03/2026 Sez. U – RG 36026/2018 udienza pubblica 11.11.2025 2 avverso il decreto n. 3709/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 31/10/2018. Udita la …
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    • art. 307 c.p.c.·
    • trascrizione domanda·
    • art. 72 l. fall.·
    • risoluzione contrattuale·
    • giurisdizione fallimentare·
    • inammissibilità domanda·
    • art. 2652 c.c.·
    • improcedibilità domanda·
    • fallimento·
    • art. 52 l. fall.·
    • accertamento passivo·
    • art. 45 l. fall.·
    • art. 2668 c.c.·
    • art. 2915 c.c.·
    • competenza giurisdizionale

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2026, n. 6495
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 36028-2018 proposto da: FALLIMENTO EMANUELE 2000 S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato LL SC, che lo rappresenta e difende; - ricorrente – contro EDILIZIA ARTENA 2007 S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato CARLO CELLITTI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 6495 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 18/03/2026 Sez. U – RG 36028/2018 udienza pubblica 11.11.2025 2 avverso il decreto n. 3769/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 05/11/2018. Udita …
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    • art. 1453 c.c.·
    • art. 295 c.p.c.·
    • art. 307 c.p.c.·
    • art. 99 l. fall.·
    • art. 92 l. fall.·
    • art. 50 c.p.c.·
    • art. 72 l. fall.·
    • art. 2690 n. 1 c.c.·
    • art. 98 l. fall.·
    • art. 103 l. fall.·
    • art. 172 c.c.i.i.·
    • art. 2652 c.c.·
    • art. 42 l. fall.·
    • art. 52 l. fall.·
    • art. 24 l. fall.

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2026, n. 6496
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 36032-2018 proposto da: FALLIMENTO EMANUELE 2000 S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato NT SC, che lo rappresenta e difende; - ricorrente – contro EDILIZIA ADRIANA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato CARLO CELLITTI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 6496 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 18/03/2026 Sez. U – RG 36032/2018 udienza pubblica 11.11.2025 2 avverso il decreto n. 3766/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 02/11/2018. Udita la …
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    • art. 1453 c.c.·
    • art. 295 c.p.c.·
    • art. 307 c.p.c.·
    • art. 99 l. fall.·
    • art. 92 l. fall.·
    • art. 50 c.p.c.·
    • art. 72 l. fall.·
    • art. 98 l. fall.·
    • art. 20 settembre 2013, n. 21669·
    • art. 172 c.c.i.i.·
    • art. 2652 c.c.·
    • art. 42 l. fall.·
    • art. 52 l. fall.·
    • art. 24 l. fall.·
    • art. 44 l. fall.

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2021, n. 21761
    Provvedimento: perfelierarnente, i conargi addivenivarc, pertanto, al seguente accordo: ifl I si obbligava a versare l'assegno divorzte favore della nonché direttamente ai fig:i maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, contributo ne- il .curo m a ntenimento: b) il medesimo trasferiva a favore dei fig i la nuda [)F (DT Età, in relarione aia sua Quota del 50%, deiiiirrimobile sito in Omissis nonche, a favore dea celljusufrutto sulla propria quota dell'immobile predetto 1.1. Con il ricorso, i coniugi producevaro, altresì, oltre ala dichiarazione del G. in ordine alla conformità ato stato di Civile Sent. Sez. U Num. 21761 Anno 2021 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: VALITUTTI ANTONIO Data …
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    • separazione consensuale o divorzio congiunto·
    • validità·
    • accordi tra i coniugi·
    • clausole implicanti l'attribuzione di beni immobili ai coniugi o ai figli·
    • condizioni·
    • rapporti patrimoniali tra coniugi·
    • famiglia·
    • matrimonio

  • 5Trib. Roma, sentenza 23/09/2024, n. 14396
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 57512 dell'anno 2022 vertente tra (c.f. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma alla via Giuseppe Palumbo n. 12 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Santagostino Baldi che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti attore e (c.f. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 (c.f. ), elettivamente domiciliati in Monte Porzio CodiceFiscale_3 Catone (Roma) alla via Formello n. 19 presso lo …
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    • interessi legali·
    • spese processuali·
    • contratto preliminare di compravendita·
    • art. 1385 c.c.·
    • risarcimento danni·
    • regolarità edilizia e urbanistica·
    • condizione sospensiva·
    • caparra confirmatoria·
    • recesso illegittimo·
    • inadempimento contrattuale
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Versioni del testo

  • Titolo I : Modifiche al libro sesto del codice civile ed alle relative disposizioni di attuazione
  • Art. 1.

    L' articolo 2659 del codice civile e' sostituito dal seguente:
    "Art. 2659. - (Nota di trascrizione). - Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:
    1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonche' il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
    2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
    3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorita' giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;
    4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826.
    Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non e' necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata o la condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale e' scaduto".
  • Art. 2.

    Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 2660 del codice civile e' sostituito dal seguente:
    "1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto".
    NOTE

    Nota all'art. 2:
    - Il testo dell' art. 2660 del codice civile (Trascrizione degli acquisti a causa di morte), come risultante a seguito della sostituzione del numero 1) del secondo comma operata dall'art. 2 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
    "Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.
    Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:
    1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto;
    2) la data di morte;
    3) se la successione e' devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;
    4) se la successione e' devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
    5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;
    6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonche' la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692".