Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 settembre 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 giugno 2017 |
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parte controricorrente, con la memoria ex art. 378 c.p.c., solleva un vizio di improcedibilità o inammissibilità del ricorso per omessa sottoscrizione digitale dell'atto in originale ai sensi dell' art. 365 c.p.c. L'eccezione è priva di fondamento in quanto il ricorso risulta digitalmente sottoscritto. Si procede, pertanto, allo scrutinio dei motivi. Con il primo motivo si deduce ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione della L. n. 52/1985 art. 29, comma 1 bis, come introdotto dalla L. 122/2010 di conversione del D.L. 78/2019 (requisiti di forma e contenuto degli atti costitutivi di diritti reali – dati catastali), della L. n. 47/1985 art. 40, comma 2, (requisiti di forma …
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Cos'è lo stralcio divisionale Lo stralcio divisionale nel codice civile Il ruolo del notaio nello stralcio divisionale Lo stralcio divisionale parziale La tassazione dello stralcio divisionale Le menzioni urbanistiche nello stralcio divisionale Procedura e fac-simile di stralcio divisionale Esempio delle clausole fondamentali dell'atto di stralcio divisionale Il conguaglio nello stralcio divisionale Quando e come utilizzare lo stralcio divisionale Lo stralcio divisionale è un istituto giuridico molto rilevante nel diritto civile italiano e spesso utilizzato nella pratica notarile e forense per risolvere situazioni di comproprietà immobiliare. In questa guida allo stralcio divisionale …
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Di Anna Andreani. Con l'ordinanza n. 8972/2025 la Corte di Cassazione chiarisce quando una sentenza del Giudice di Pace non venga pronunciata in via equitativa e possa quindi essere appellata avanti al Tribunale, nonostante che il valore della domanda sia pari a € 1099,00. Il caso: L'Autocarrozzeria Alfa snc, cessionaria di un credito di riparazione di una autovettura, conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di ... Leggi tutto… Di Filippo Portoghese. La riforma del condominio ha davvero sdoganato la libera detenzione di animali domestici all'interno del condominio? La risposta non può che essere una. Le norme di un regolamento condominiale non possono vietare di possedere o …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2026, n. 6481Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 36026-2018 proposto da: FALLIMENTO EMANUELE 2000 S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato EL SC, che lo rappresenta e difende; - ricorrente – contro G.M. EDILIZIA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato CARLO CELLITTI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 6481 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 18/03/2026 Sez. U – RG 36026/2018 udienza pubblica 11.11.2025 2 avverso il decreto n. 3709/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 31/10/2018. Udita la …Leggi di più...
- art. 307 c.p.c.·
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2026, n. 6495Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 36028-2018 proposto da: FALLIMENTO EMANUELE 2000 S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato LL SC, che lo rappresenta e difende; - ricorrente – contro EDILIZIA ARTENA 2007 S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato CARLO CELLITTI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 6495 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 18/03/2026 Sez. U – RG 36028/2018 udienza pubblica 11.11.2025 2 avverso il decreto n. 3769/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 05/11/2018. Udita …Leggi di più...
- art. 1453 c.c.·
- art. 295 c.p.c.·
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- art. 50 c.p.c.·
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- art. 24 l. fall.
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2026, n. 6496Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 36032-2018 proposto da: FALLIMENTO EMANUELE 2000 S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato NT SC, che lo rappresenta e difende; - ricorrente – contro EDILIZIA ADRIANA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato CARLO CELLITTI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 6496 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 18/03/2026 Sez. U – RG 36032/2018 udienza pubblica 11.11.2025 2 avverso il decreto n. 3766/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 02/11/2018. Udita la …Leggi di più...
- art. 1453 c.c.·
- art. 295 c.p.c.·
- art. 307 c.p.c.·
- art. 99 l. fall.·
- art. 92 l. fall.·
- art. 50 c.p.c.·
- art. 72 l. fall.·
- art. 98 l. fall.·
- art. 20 settembre 2013, n. 21669·
- art. 172 c.c.i.i.·
- art. 2652 c.c.·
- art. 42 l. fall.·
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- art. 24 l. fall.·
- art. 44 l. fall.
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2021, n. 21761Provvedimento: perfelierarnente, i conargi addivenivarc, pertanto, al seguente accordo: ifl I si obbligava a versare l'assegno divorzte favore della nonché direttamente ai fig:i maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, contributo ne- il .curo m a ntenimento: b) il medesimo trasferiva a favore dei fig i la nuda [)F (DT Età, in relarione aia sua Quota del 50%, deiiiirrimobile sito in Omissis nonche, a favore dea celljusufrutto sulla propria quota dell'immobile predetto 1.1. Con il ricorso, i coniugi producevaro, altresì, oltre ala dichiarazione del G. in ordine alla conformità ato stato di Civile Sent. Sez. U Num. 21761 Anno 2021 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: VALITUTTI ANTONIO Data …Leggi di più...
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- 5. Trib. Marsala, sentenza 04/12/2025, n. 652Provvedimento: R.G./C. n. 1836/2022 TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa Francescamaria Piruzza, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1836 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra , rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Carini (PEC: Parte_1 Email_1 - ATTRICE - e , rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Salmeri (PEC: Controparte_1 Email_2 - CONVENUTA- Oggetto: preliminare di vendita - azione 2932 c.c.- risoluzione Conclusioni: come da verbale di udienza del 9.6.2025 FATTO Con atto di citazione notificato il 13.9.2022 ha …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Modifiche al libro sesto del codice civile ed alle relative disposizioni di attuazione
- Art. 1.
L' articolo 2659 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2659. - (Nota di trascrizione). - Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonche' il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorita' giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;
4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826.
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non e' necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata o la condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale e' scaduto". - Art. 2.
Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 2660 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto".
NOTE
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 2660 del codice civile (Trascrizione degli acquisti a causa di morte), come risultante a seguito della sostituzione del numero 1) del secondo comma operata dall'art. 2 della legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.
Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto;
2) la data di morte;
3) se la successione e' devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;
4) se la successione e' devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;
6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonche' la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692".