Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/05/1992, n. 10
CASS
Sentenza 29 maggio 1992

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Anche dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 554 comma secondo cod. proc. pen. ad opera della sentenza della Corte costituzionale 12 ottobre 1990 n. 445, il G.I.P. presso la pretura circondariale che non accolga la richiesta di archiviazione può provvedere con ordinanza emessa "de plano" pure nel caso in cui ritenga di ordinare al pubblico ministero il compimento di ulteriori indagini. (La Cassazione ha precisato che la summenzionata declaratoria di incostituzionalità non ha coinvolto anche il procedimento previsto dal succitato comma dell'art. 554 cod. proc. pen. e che un obbligo per il pretore di provvedere all'esito di udienza in camera di consiglio - analogamente a quanto previsto dall'art. 409 comma secondo stesso codice per il procedimento innanzi al tribunale - non può farsi derivare come conseguenza ineluttabile dal cosiddetto principio di espansione fissato nell'art. 549 cod. proc. pen. - in forza del quale nel procedimento pretorile, per quanto non diversamente previsto, si osservano le norme relative a quello davanti al tribunale, in quanto applicabili - atteso che nell'ordinamento processuale è prevista, fra le forme legittime degli atti del giudice, l'ordinanza "de plano").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/05/1992, n. 10
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10
    Data del deposito : 29 maggio 1992

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