Sentenza 29 maggio 1992
Massime • 1
Anche dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 554 comma secondo cod. proc. pen. ad opera della sentenza della Corte costituzionale 12 ottobre 1990 n. 445, il G.I.P. presso la pretura circondariale che non accolga la richiesta di archiviazione può provvedere con ordinanza emessa "de plano" pure nel caso in cui ritenga di ordinare al pubblico ministero il compimento di ulteriori indagini. (La Cassazione ha precisato che la summenzionata declaratoria di incostituzionalità non ha coinvolto anche il procedimento previsto dal succitato comma dell'art. 554 cod. proc. pen. e che un obbligo per il pretore di provvedere all'esito di udienza in camera di consiglio - analogamente a quanto previsto dall'art. 409 comma secondo stesso codice per il procedimento innanzi al tribunale - non può farsi derivare come conseguenza ineluttabile dal cosiddetto principio di espansione fissato nell'art. 549 cod. proc. pen. - in forza del quale nel procedimento pretorile, per quanto non diversamente previsto, si osservano le norme relative a quello davanti al tribunale, in quanto applicabili - atteso che nell'ordinamento processuale è prevista, fra le forme legittime degli atti del giudice, l'ordinanza "de plano").
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/05/1992, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1992 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Antonio BRANCACCIO Presidente N. 10
1.Dot. Gaetano LO COCO Consigliere
2. " DO NE " REGISTRO GENERALE
3. " AL IA " N. 28032/91
4. " BE GA "
5. " UI SC "
6. " Vincenzo ADAMI "
7. " SC TU "
8. " SC SI "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal PUBBLICO MINISTERO presso la Pretura Circondariale di Torino nei confronti del legale rappresentante della PIRELLI PNEUMATICI s.p.a.;
Avverso l'ordinanza del Pretore di Torino in data 13 novembre 1991, con la quale, non accogliendo la richiesta di archiviazione del procedimento, disponeva la restituzione degli atti al P.M. per la formulazione dell'imputazione.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Vincenzo Adami;
Udite le conclusioni del P.M. dott. Giovanni Gazzara con le quali chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 13 novembre 1991 il GIP presso la Pretura di Torino - disattesa la richiesta di archiviazione del procedimento relativo alla contravvenzione di cui all'art.374 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, accertata il 17 dicembre 1986 nei confronti della
Pirelli pneumatici s.p.a., reato ritenuto compreso nell'amnistia elargita col D.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 - ordinò la restituzione degli atti al P.M. richiedente, disponendo, ai fini di cui agli art. 555 ss. c.p.p., la formulazione, entro dieci giorni, dell'imputazione.
Il P.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, denunciandone la nullità per essere stata emessa "inaudita altera parte", senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 127 c.p.p. Ha denunciato, altresì, difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della prova circa l'inadeguatezza antinfortunistica di tutte le macchine confezionatrici "A 70", alla loro attuale utilizzazione ovvero alla loro messa fuori servizio, nonché in ordine all'identificazione della persona fisica responsabile. Tali accertamenti non si sarebbero potuti esaurire nell'arco dei dieci giorni, donde l'impossibilità di formulare, in tempo utile, l'imputazione.
Il P.G. presso questa S. Corte ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza, con rinvio allo stesso G.I.P. per la fissazione dell'udienza ex art. 127 c.p.p. e la decisione a conclusione della medesima.
La difesa ha chiesto l'accoglimento del ricorso, poiché il difetto constatato nella macchina, e che aveva dato luogo all'infortunio, non era presente nelle altre macchine.
La 3^ Sezione penale di questa S. Corte, con ordinanza del 3 aprile 1992, ha disposto la trasmissione degli atti a queste Sezioni Unite per la risoluzione del "chiaro contrasto giurisprudenziale" in atto. Per riassumere le contrapposte tesi l'ordinanza di cui sopra riproduce un estratto testuale della sentenza n 3407 della 1^ Sezione di questa S. Corte in data 28.10.1991 (c.c. 26.9.1991), del seguente tenore: "... dopo la sentenza 12.10.1990, n. 445 della Corte Cost., pur in assenza di un esplicito richiamo, nell'art. 554 c.p.p. all'art. 127 stesso codice, il g.i.p. presso la pretura che ritenga di rifiutare, allo stato degli atti, l'archiviazione chiestagli dal p.m., ha l'obbligo di provvedere ai sensi di quest'ultima disposizione, fissando la data dell'udienza in camera di consiglio e concludendo la procedura con un'ordinanza motivata, che deve contenere la specifica indicazione, in concreto, degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto in base alle quali egli ritiene che l'azione penale debba essere iniziata con riferimento a determinate "fattispecie criminose".
In contrapposizione si segnala che il principio sopra enunciato è contrastato dalla sentenza della 3^ sezione in data 10 maggio 1991, n. 2212 (c.c. 5.5.1991), che così si esprime: "Il GIP presso la pretura circondariale, quando ritenga di non poter accogliere la richiesta di archiviazione, non deve fissare alcuna udienza in camera di consiglio, ma soltanto indicare, con ordinanza, al p.m. le ulteriori indagini".
Nell'udienza odierna il P.G. presso questa S. Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che l'originaria disciplina dell'archiviazione nel procedimento pretorile - in ottemperanza alla direttiva di "massima semplificazione" di esso, contenuta nell'art. 2, n.103, della legge - delega n. 81 del 1987 - differiva notevolmente da quella prevista per il "rito di base", e cioè per il procedimento dinanzi al g.i.p. presso il tribunale. Nel caso in cui questi ritenga - il tempo presente è d'obbligo poiché la disciplina è rimasta invariata - di non poter accogliere la richiesta di archiviazione in quanto reputi "necessarie ulteriori indagini" (in base al suo criterio ovvero accogliendo l'opposizione della persona offesa che abbia indicato "l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova") - fissa la data dell'udienza in camera di consiglio, da svolgersi nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p., e, "a seguito dell'udienza", indica, con ordinanza, al p.m. le indagini da compiere, "fissando il tempo indispensabile per il compimento di esse".
Nella stessa ipotesi il g.i.p. presso la pretura, contro il suo stesso convincimento (supportato, magari, dall'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, di cui - avendo, a suo tempo, chiesto di essere informata - aveva avuto notizia, con la notifica, ex art. 408/2 c.p.p., da parte del p.m., della sua richiesta, e, quindi, attraverso l'indicazione degli elementi di prova a sostegno dell'opposizione: art. 156 disp. att. c.p.p.), avrebbe dovuto emettere il decreto di archiviazione e, nel contempo, informare il p.g. presso la corte d'appello perché, ravvisandone i presupposti, potesse richiedere "la riapertura delle indagini a norma dell'art. 414 del codice", e, in caso di accoglimento, svolgere quelle ritenute necessarie, rimaste a lui avocate (art. 157, 1 e 2 comma, disp. att. c.p.p.).
Risulta evidente quanto "irragionevole" e "incoerente" - come definita dalla Corte Cost. nella citata sentenza n. 445 del 1990 - fosse la procedura pretorile, che imponeva al g.i.p. di archiviare e, nello stesso tempo, di adoprarsi - sollecitando l'intervento del p.g. - acché venisse raggiunto, nel modo indicato nell'art.157 disp. att. c.p.p., lo scopo di integrare le indagini carenti.
Tale irragionevolezza e tale incoerenza determinavano le "inevitabili complicanze" del rito pretorile, che, per contro, avrebbe dovuto essere semplificato al massimo e che, invece, si contrapponeva al "rito di base" perché questo fruiva "della possibilità di acquisire agilmente, nel termine indispensabile fissato dal giudice, ulteriori chiarimenti, comunque preziosi per le determinazioni del p.m." (sentenza Corte cost. 445/1990), e, va aggiunto, per l'ulteriore corso del procedimento.
In tale situazione, che dava luogo a disparità di trattamento fra i cittadini, la Corte Cost. non poteva che dichiarare l'illegittimità in toto dell'art. 157 disp. att. c.p.p.. La Corte Cost. ha dovuto, quindi, colmare il vuoto prodotto dalla statuizione suddetta, mediante la pronuncia "additiva" dell'illegittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, c.p.p., "nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi, con ordinanza, al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento".
Per completezza, è opportuno aggiungere che con sentenza del 21 febbraio - 9 marzo 1992, n. 94 la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, delle disp. di att. del c.p.p. (d. lgt n.271/1989) "nella parte in cui non prevede, nel procedimento pretorile, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, l'audizione delle parti in camera di consiglio".
È di tutta evidenza che l'irragionevolezza e l'incoerenza della specifica norma dichiarata costituzionalmente illegittima (art. 157 disp. att. c.p.p.) e la conseguente statuizione additiva non comporta affatto la sostenuta, totale parificazione dei riti, la cui differenziazione, in aderenza alla direttiva n. 103 della legge - delega, deve permanere, come confermato dalla Corte Cost. nella ricordata sentenza n. 94 dell'anno corrente, in cui è dato leggere che "non può dirsi privo di giustificazione - e quindi fonte di disparità di trattamento tale da violare l'art. 3 Cost. - che il legislatore abbia ritenuto" di attuare la direttiva (n.103 art. 2 legge 81/1987) della "massima semplificazione" "evitando l'appesantimento che l'adozione della complessa procedura camerale indubbiamente comporta".
L'affermazione "dell'equiparazione fra i due procedimenti", contenuta nel ricorso in esame, non ha ragion d'essere, mentre è corretta quella dell'equiparazione delle due ordinanze, e cioè degli atti conclusivi dei due procedimenti, espressa nella ricordata sentenza n. 3407 del 1991 pronunciata dalla I Sezione pen. di questa S. Corte.
La Corte Cost., in sostanza, ha ritenuto decostituzionalizzante non una qualsiasi diversificazione dei riti, ma soltanto quella che si risolva in un'effettiva violazione del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
Se la Corte Cost. non ha avuto alcun dubbio nel riconoscere, per quanto qui maggiormente interessa, l'illegittimità della mancata previsione della potestà del g.i.p. presso la pretura di indicare al p.m., direttamente, eventuali ulteriori indagini da compiere nel termine indispensabile da lui fissato, considerando la diversificazione dalle regole dettate dagli art. 409 e ss. c.p.p. come violatrici del canone dell'eguaglianza, rimane tuttavia ferma la necessità della particolare semplificazione del procedimento pretorile, nonostante le contestazioni sul fondamento reale di tale esigenza da parte di chi pone allo stesso livello, in riguardo alla complessità e alle difficoltà delle indagini, evidenziate talora con accento rivendicatorio, la competenza per materia dei vari organi giudiziari, quanto meno nella fase delle indagini. Ma, volendo rimanere sul piano della concretezza, senza dare inopportuno spazio a rivendicazioni rivoluzionarie della struttura del processo e dell'ordinamento giudiziario, si deve considerare che il problema che ora si pone è quello di riscontrare se la normativa - come si atteggia dopo l'intervento della Corte Cost. - che disciplina le conseguenze del non accoglimento della richiesta di archiviazione per infondatezza della notitia criminis (ma anche per le altre ragioni indicate nell'art. 411 c.p.p.) da parte del g.i.p. circondariale, e cioè il riconoscimento al g.i.p. della potestà di indicare al p.m. le "necessarie ulteriori indagini" e di fissare il termine indispensabile per il compimento di esse, soddisfi, salvaguardando l'esigenza della semplificazione, la necessità di garantire il controllo giurisdizionale sulle archiviazioni e, nel contempo, i diritti delle parti.
È certo che nella "lezione" originaria del testo normativo la coesistenza dell'obbligo di emettere il decreto di archiviazione e quello dell'informativa al procuratore generale circa l'esigenza di ulteriori indagini rappresentava un'incongruenza logica, variamente stigmatizzata. Ma, eliminata questa, rimane da verificare se la residua diversificazione della disciplina dell'archiviazione nel caso che il g.i.p. non accolga la richiesta del p.m., abbia tuttora ragione di permanere o debba essere elisa.
La Corte Cost. si è limitata a specificare che, come il GIP presso il tribunale, così il GIP presso la pretura, esercitando il potere dianzi ricordato, deve usare la forma dell'ordinanza. Non ha affatto precisato se l'ordinanza debba costituire anche in sede pretorile l'atto conclusivo del rito camerale da svolgersi secondo le regole indicate nell'art. 127 c.p.p. Nella recente sentenza n. 94 del 1992 la stessa Corte ha, per contro, sottolineato la legittimità e l'opportunità di evitare nel procedimento pretorile "l'appesantimento connesso alla complessa procedura camerale". Se è vero che non è determinante la circostanza che la Corte Cost. non ha specificato in qual modo il g.i.p. presso la pretura debba pervenire all'emissione dell'ordinanza (e, se pure la questione non fosse stata compresa nel "devolutum", la Corte avrebbe ben potuto esercitare il potere riconosciutole dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per completare l'esame della questione anche sotto il profilo procedurale), deve ammettersi che la Corte Cost., non facendo "alcuno specifico richiamo" né all'udienza camerale, né all'art. 127 c.p.p., ha lasciato al giudice il compito di effettuare, in via interpretativa, la scelta fra le due possibili soluzioni: quella dell'ordinanza emessa "de plano" e quella dell'ordinanza emessa a conclusione dell'udienza camerale disposta in corrispondenza al contenuto dell'art. 409, 2 e 4 comma, c.p.p. A questo punto si può obiettare, e si obietta, che nessuna scelta è consentita in quanto l'art. 549 c.p.p. - introducendo il principio di espansione, in forza del quale "per tutto ciò che non è previsto nel presente libro (l'VIII) o in altre disposizioni, si osservano le norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili" - dà risposta al quesito e risolve il problema. Sennonché, in riferimento al caso che qui interessa né nel libro VIII del c.p.p., né altrove si rinviene alcuna lacuna nella previsione normativa tale da rendere necessario mutuare dalla disciplina del "rito di base" una norma che dovrebbe esserci e non che, invece, non esiste. Il ricorso all'art. 549 c.p.p. non è un percorso obbligato poiché non può ignorarsi che nell'ordinamento processuale è riconosciuta in via generale, fra le forme legittime degli atti del giudice, l'ordinanza "de plano", emessa di propria iniziativa o su istanza di parte (gli esempi sono superflui), sicché l'obbligatorietà dell'udienza in camera di consiglio nel procedimento pretorile non può farsi derivare come una conseguenza ineluttabile del principio di espansione. Tale opinione, peraltro, non è supportata dalla logica, in quanto l'illegittimità costituzionale è stata ravvisata unicamente nella mancata attribuzione al g.i.p. presso la pretura della potestà di cui s'è detto, e non ha coinvolto il procedimento.
Se si estendesse l'area dell'illegittimità costituzionale al "procedimento", si darebbe del deliberato della Corte un'inammissibile interpretazione estensiva, mentre, da un lato, risulta evidente che la non previsione dell'udienza camerale e il ricorso all'ordinanza emessa "de plano" risponde adeguatamente all'esigenza della "massima semplificazione", e, dall'altro, il suo contenuto funzionale è sempre positivo, come lo è ogni sforzo, ogni attività che si esige al fine ultimo e concreto di rendere giustizia e che, per ciò stesso, non può costituire oggetto di recriminazione o di doglianza, neppure sotto il profilo della disparità di trattamento.
Né la persona sottoposta ad indagini, né il p.m. hanno, dunque, titolo per denunciare discriminazioni processuali: lo svolgimento delle ulteriori necessarie indagini potrà tutt'al più non consentire al p.m. e "all'indagato" di "interloquire nel merito dell'opposizione", ma, alla fine, il pregiudizio si risolverà nel ritardare di alcuni giorni - quelli "indispensabili per il compimento" delle indagini indicate dal g.i.p. - l'accoglimento, evitando il giudizio, della richiesta di archiviazione prima disattesa, mentre, quando il risultato delle indagini lo imponga, si acquisirà, non un danno, ma il vantaggio di dare al giudizio una base probatoria più completa, nell'interesse superiore del rendere giustizia, interesse che è un perenne contrasto soltanto con quello di chi, intralciandolo, intende osteggiarlo.
Va osservato ancora che nessuna discriminazione è stata mai rilevata in conseguenza del fatto che, per soddisfare l'esigenza della "massima semplificazione", il legislatore non ha previsto, nel procedimento davanti al pretore, l'udienza preliminare, che certamente ha un'incidenza di primo piano nell'economia processuale, coinvolgendo il diritto primario del cittadino di ottenere, con la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, l'immediata declaratoria della sua, in senso lato, non punibilità. Per quanto esposto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, essendo infondati i dedotti motivi. Quanto al secondo motivo, risulta chiaro che la denunciata difficoltà di svolgere tempestivamente le indagini necessarie per la formulazione dell'imputazione e l'individuazione dei responsabili (difficoltà, peraltro, superabile) non costituisce valida ragione per il chiesto annullamento dell'ordinanza impugnata sotto il profilo del difetto di motivazione.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio il 29 maggio 1992.