Sentenza 1 dicembre 2000
Massime • 1
La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche a persona detenuta in espiazione dell'ergastolo, giacché questa pena, quantunque, in linea di principio, perpetua e, come tale, teoricamente ostativa all'esecuzione della misura di prevenzione, è di fatto suscettibile di estinzione attraverso numerosi istituti previsti dall'ordinamento penale e, quindi, non è incompatibile con l'eseguibilità della misura stessa, alla quale è possibile dare corso una volta cessato lo stato detentivo del condannato, sempre che permanga la sua pericolosità sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2000, n. 14356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14356 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA - Presidente - del 01/12/2000
1. Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Consigliere - SENTENZA
2. " PAOLO BARDOVAGNI " N. 6996
3. " GIUSEPPE DE RD " REGISTRO GENERALE
4. " GIANFRANCO IG " N. 22554/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da FO IN nato il [...] a [...]
Avverso il decreto della Corte d'appello di Catania del 27 marzo 2000;
Sentitala relazione fatta dal Consigliere Dr. Edoardo Fazzioli letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del Dr. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva in fatto e in diritto:
Con decreto motivato del 27 marzo 2000 la corte d'appello di Catania confermava la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di cinque anni, disposta dal tribunale di Catania nei confronti di FO TI
2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione il FO, assumendo che la giurisprudenza di questa corte, secondo a quale la condanna del proposto a pena detentiva non è di ostacolo alla applicazione di una misura di prevenzione, non è applicabile nel suo caso, in quanto, essendo stato condannato all'ergastolo, non potrà mai essere sottoposto alla misura.
3. Il motivo di ricorso è infondato.
Come ricorda lo stesso ricorrente questa corte ha affermato il principio che la misura di prevenzione della "sorveglianza speciale della pubblica sicurezza", prevista dall'art. 3 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, è applicabile anche nei confronti di persona detenuta in espiazione di pena, in quanto, premesso che occorre distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione in questione, l'incompatibilità di questa con lo stato di detenzione del proposto attiene unicamente alla esecuzione della misura, che potrà avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, restando sempre salva la possibilità per il soggetto di chiedere la revoca della misura, ai sensi dell'art. 7 della succitata legge, per l'eventuale venire meno della sua pericolosità in virtù dell'espiazione e dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena (cfr. cass., sez. unite 25 marzo 1993, n. 6, RV. 194062). Nè tale principio può ritenersi derogato per effetto della condanna all'ergastolo. Se, infatti, detta pena è in linea di principio perpetua, tuttavia, nell'ordinamento penale sono previsti istituti che ne consentono la estinzione come la liberazione condizionale o la grazia o la revisione. Il ricorso deve;
pertanto, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001