Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 giugno 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 giugno 1989 |
Commentari • 12
- 1. La Corte costituzionale sui reati ministeriali: regole di procedura eGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Pubblichiamo immediatamente per la loro importanza, riservandoci per il prossimo futuro una illustrazione più meditata ed articolata, le sentenze depositate dalla Corte costituzionale in data 12 aprile 2012, con le quali sono stati respinti i ricorsi per conflitto tra poteri dello Stato proposti dalla Camera e dal Senato, relativamente ai notissimi procedimenti penali aperti nei confronti degli onorevoli Berlusconi (sentenza 87, giudizio pendente a Milano per concussione ed altro) e Mastella (sentenza 88, giudizio pendente dapprima a S. Maria Capua Vetere e poi a Napoli, per concussione e abuso d'ufficio). 2. Per la prima volta la Corte ha ricostruito compiutamente la disciplina dei …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 23
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2024, n. 1803Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: Dott. PINTO Diego Presidente rel. Dott. ssa DOTTI Ludovica Consigliere Dott.ssa GELATO Elena Consigliere ha emesso la seguente S E N T E N Z A EX ART. 281 sexies c.p.c. n e l l a c a u s a c i v i l e i n g r a d o d i a p p e l l o , i s c r i t t a a l n. 5273 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, in decisione all'udienza del 13/03/2024 e vertente TRA I sig.ri Parte_1 nato in data [...] (C.F.: CodiceFiscale_1 - foglio n. 36); Parte_2 , nato in [...] 04/ 04/ 1995 (C .F.: CodiceFiscale_2 - …Leggi di più...
- art. 7 c.p.a.·
- atto politico·
- giurisdizione ordinaria·
- discrezionalità amministrativa·
- danno ingiusto·
- immunità giurisdizionale·
- art. 113 Cost.·
- art. 2043 c.c.·
- onere della prova·
- responsabilità civile pubblica
Versioni del testo
- Capo I : Norme in materia di reati ministeriali
- Art. 1. 1. Il collegio di cui all' articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , procede alle indagini previ ste dall'articolo 8 della stessa legge con i poteri spettanti al procuratore della Repubblica nell'istruzione sommaria e con l'osservanza delle forme stabilite per tale istruzione. Il collegio puo' altresi' compiere anche d'ufficio gli atti che a norma del codice di procedura penale sono comunque di competenza del giudice istruttore. Il collegio puo' inoltre procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente o per mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.
2. Successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale , il collegio procede alle indagini di cui al comma 1 con i poteri che spettano al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari. Ove ne ricorrano le condizioni il collegio puo' disporre anche d'ufficio incidente probatorio, provvedendo direttamente allo stesso, che si considera ad ogni effetto come espletato dal giudice delle indagini preliminari. Il collegio puo' altresi' compiere anche d'ufficio gli altri atti che a norma del nuovo codice di procedura penale sono di competenza del suddetto giudice.
3. Prima che il collegio concluda le proprie indagini i soggetti interessati possono presentare memorie o chiedere di essere ascoltati. Agli stessi e' consentito, ove lo richiedano, di prendere visione degli atti.
4. Dopo la data indicata nel comma 2, l'indicazione di delitto per il quale e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, contenuta nel comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , si intende riferita ai delitti menzionati nella seconda parte del comma 3 dell'articolo 343 del nuovo codice di procedura penale .
5. Per quanto non diversamente previsto dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , e dal presente articolo, nello svolgimento delle indagini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni del codice di procedura penale vigente all'atto della loro esecuzione, in quanto compatibili.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 7 , 8 e 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96 , 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all' art. 96 della Costituzione ), e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio e' istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio e' presieduto dal magistrato con funzioni piu' elevate, o, in caso di parita' di funzioni, da quello piu' anziano d'eta'.
2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed e' immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o piu' dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, e' prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'art. 8".
"Art. 8. - 1. Il collegio di cui all'art. 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'art. 5.
2. In caso diverso, il collegio, sentito il pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.
3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica puo' chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.
4. Il procuratore della Repubblica da' comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente".
"Art. 10. - 1. Nei procedimenti per i reati indicati dall' art. 96 della Costituzione , il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonche' gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della liberta' personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'art. 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
2. Non si applica il secondo comma dell'art. 68 della Costituzione.
3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, e' convocata di diritto e delibera, su relazione della giunta di cui all'art. 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.
4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non puo' essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio".
- Il testo del comma 3 dell'art. 343 del nuovo codice di procedura penale e' il seguente: "3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona e' colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'art. 380, commi 1 e 2.
Tuttavia, se la necessita' dell'autorizzazione concerne un membro del Parlamento o della Corte costituzionale, non possono essere compiuti atti diversi dall'arresto o dalle perquisizioni personali o domiciliari, ai quali puo' procedersi soltanto in caso di flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato, nei casi indicati nell'art. 380, commi 1 e 2, lettere a), b), d), i), nonche' lettere c), f), g), h) se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni". - Art. 2. 1. Il collegio, sentito il pubblico ministero e dopo lo svolgimento di ulteriori indagini ove richiesto dal procuratore della Repubblica ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , dispone l'archiviazione di cui al comma 2 del predetto articolo 8, se la notizia di reato e' infondata, ovvero manca una condizione di procedibilita' diversa dall'autorizzazione di cui all' articolo 96 della Costituzione , se il reato e' estinto, se il fatto non e' previsto dalla legge come reato, se l'indiziato non lo ha commesso ovvero se il fatto integra un reato diverso da quelli indicati nell' articolo 96 della Costituzione ; in tale ultima ipotesi il collegio dispone altresi' la trasmissione degli atti all'autorita' giudiziaria competente a conoscere del diverso reato.
2. Quando sopravvengano nuove prove il decreto di archiviazione indicato nel comma 1 puo' essere revocato dal collegio, su richiesta del procuratore della Repubblica competente ai sensi dell' articolo 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , ed osservate le forme ivi previste. Se dispone la revoca, il collegio provvede ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge costituzionale e il termine di novanta giorni ivi previsto decorre dalla data del ricevimento della richiesta del procuratore della Repubblica.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , si vedano le note all'art. 1.
- Il testo dell' art. 96 della Costituzione , come sostituito dall' art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , e' il seguente:
"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".
- Il testo dell'art. 6 della citata legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , e' il seguente:
"Art. 6. - 1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall' art. 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.
2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo art. 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perche' questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati".