Sentenza 1 giugno 2001
Massime • 3
Il giudice al quale sia proposta, dall'attore o dal convenuto in riconvenzionale, una domanda in materia di contratti agrari, deve verificare, in "limine litis", che sia stato adempiuto l'onere del preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all'IPA, ai sensi dell'art. 46 legge 3 maggio 1982 n. 203, ma è da escludersi che egli sia obbligato anche a trarre elementi di giudizio dalle dichiarazioni rese dalle parti nel corso del tentativo di conciliazione, atteso peraltro che spetta al giudice medesimo l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, con l'unico limite di dover dare conto dell'iter argomentativo seguito.
Venuta meno la qualità di coltivatore diretto nel conduttore di un fondo, il contratto non può convertirsi in affitto a conduttore non coltivatore diretto, fattispecie negoziale diversa per causa, oggetto ed effetti rispetto alla prima, ma si configura invece una causa di perdita del conduttore del diritto alla proroga del contratto.
Ai fini della risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto non è sufficiente la prova dell'intervenuta cancellazione del conduttore del fondo rustico dall'elenco degli iscritti per i contributi agricoli unificati in seguito al raggiungimento dei limiti di età, atteso che ciò che rileva, ai fini della qualità di coltivatore diretto, non è il dato formale della iscrizione in elenchi, bensì l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7445 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI NZ, in proprio e quale tutore di LI TO EL, LI MO NO, elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia n. 441, presso l'avv. EL DI TURSI, difesi dall'avv. Savino Sellitri, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AM NI, elettivamente domiciliato in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi n. 30, presso l'avv. Francesco Molfese, difeso dall'avv. Filippo Modarelli, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza, sezione specializzata agraria, n. 119/99 del 14 aprile - 7 luglio 1999 (R.G. 41/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2001 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. S. Sellitri per i ricorrenti e l'avv. Giambattista Chinchiarelli, per delega avv. F. Modarelli per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 10 dicembre 1995 LI NZ, in proprio e quale tutore di LI TO EL e LI MO NO chiedevano che il tribunale di Matera, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con AM NI, condannasse quest'ultimo al rilascio, in favore di essi concludenti, di alcuni terreni ricevuti in successione in morte del proprio genitore.
Esponevano gli attori che il AM deteneva abusivamente tali fondi, atteso che per alcuni vi era stata la concessione in anticresi, conclusa in forma orale e, quindi, nulla, ai sensi dell'art. 1350 n. 7 c.c., mentre quanto al fondo di cui alla particella n. 168 l'originario contratto di affitto era divenuto nullo o comunque doveva essere dichiarato risolto per inadempienza dell'affittuario, in conseguenza della perdita, da parte del AM, della qualità di coltivatore diretto.
Costituitosi in giudizio il AM resisteva alle avverse domande eccependo, quanto alla domanda di nullità del contratto di anticresi, che la stessa doveva essere proposta innanzi al tribunale in composizione ordinaria e non innanzi alla sezione specializzata agraria, facendo altresì presente che la domanda era improponibile perché non preceduta da contestazione specifica, in ordine alle cause del rilascio.
Comunque, in via riconvenzionale, il convenuto opponeva di detenere i fondi oggetto di controversia a titolo di affitto, come risultava dalla circostanza che aveva denunciato il relativo reddito (ai fini delle imposte dirette).
Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione accoglieva, per quanto di ragione, la domanda attrice e, per l'effetto, dichiarava la inesistenza di qualsiasi titolo legittimante la detenzione dei fondi particelle 35, 161, 163, 165 e 170 da parte del AM, con condanna dello stesso al loro rilascio, in favore degli attori, rigettate le altre domande.
Gravata tale pronunzia in via principale dal AM e in via incidentale da LI NZ, in proprio e quale tutore di LI TO EL e LI MO NO, la corte di appello di Potenza, sezione specializzata agraria, dopo avere rigettato, con sentenza non definitiva 10 giugno 1998 il primo motivo dell'appello principale (relativo alla dedotta improponibilità della domanda attrice in prime cure) nonché il secondo motivo dello stesso appello principale (con il quale si deduceva l'incompetenza, per materia, del giudice adito a conoscere della domanda) con sentenza 14 aprile - 7 luglio 1999, in parziale riforma della pronunzia dei primi giudici rigettava la domanda attrice e, per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava la sussistenza di un contratto di affittanza agraria inter partes con decorrenza dal 10 novembre 1985 relativamente alle particelle 163, 165 e 166, dal 22 settembre 1988 per le particelle 35, 161 e 170 e dall'11 novembre 1988 per la particella 168.
Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a 6 motivi, LI NZ, in proprio e quale tutore di LI TO EL e LI MO NO. Resiste, con controricorso AM NI.
Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando "violazione dell'art. 414, n. 5 c.p.c. e dell'art. 437 e dell'art. 414 c.p.c. della legge 11 agosto 1973, n. 533, dell'art. 345, 3^ comma c.p.c." nonché
difetto e/o insufficiente motivazione" e, ancora, "vizi logici e giuridici, errores in procedendo", censurano la sentenza gravata perché i giudici del merito hanno ritenuto che il AM NI sia, in qualità di affittuario, nella detenzione dei fondi oggetto di controversia, tra l'altro, in forza di alcuni documenti dallo stesso prodotti per la prima volta in grado di appello, senza previa dimostrazione di essere stato nella impossibilità di produrre i documenti stessi nel giudizio di primo grado.
2. Il motivo è infondato.
Come esattamente rileva la difesa dei ricorrenti, a norma dell'art. 437 c.p.c. (nel testo come sostituito dall'art. 1, l. 11 agosto 1973, n. 533) nelle controversie individuali di lavoro (di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c.) non sono ammessi in grado di appello "nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatario, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa".
La disposizione sopra ricordata, peraltro, è stata sempre interpretata, sia dalla prevalente dottrina, sia da una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, in termini opposti, rispetto a quanto invocato dagli attuali ricorrenti. Costituisce, infatti, al riguardo, jus receptum l'affermazione che nel rito del lavoro la disciplina restrittiva sull'ammissione delle nuove prove non si applica alla produzione di nuovi documenti, che può avvenire senza necessità di una preventiva valutazione, ad opera del collegio, della loro indispensabilità, sempre che essi siano specificamente indicati nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato e depositati contestualmente a tali atti e comunque prima dell'udienza di discussione, e senza che sia influente la circostanza che le parti avrebbe potuto o dovuto esibirli nel primo grado di giudizio (tra le tantissime, cfr., ad esempio, Cass. 5 agosto 2000, n. 10335). Nel rito del lavoro, infatti, la produzione in appello di nuovi documenti, che si sottrae al divieto sancito dall'art. 437 c.p.c., esige, a pena di decadenza, esclusivamente che essi siano specificamente indicati dalle parti nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato e depositati contestualmente a questi, a norma degli art. 414 e 416 c.p.c., richiamati dagli art. 434 e 436 dello stesso codice (Cass. 10 giugno 2000, n. 7948). Pacifico, pertanto, che nel rito del lavoro, la novità dei documenti, che ne consente la produzione in appello quali prove precostituite, senza necessità di una preventiva valutazione di indispensabilità, va apprezzato in relazione alla loro avvenuta o non avvenuta produzione nel giudizio di primo grado, senza che abbia alcuna influenza la circostanza che la parte interessata avrebbe potuto o dovuto esibirli in prima istanza (per essere gli stessi già accessibili) o vi abbia provveduto irritualmente o tardivamente (cfr. Cass. 1 giugno 2000, n. 7284) è palese, concludendo sul punto, la manifesta infondatezza delle diverse, e in alcun modo documentate, affermazioni fatte proprie dai ricorrenti.
Specie tenuto presente che i ricorrenti non solo impostano le proprie difese sul punto totalmente prescindendo dalla giurisprudenza, assolutamente pacifica di questa Corte, sulla questione specifica, ma richiamano, a fondamento delle proprie conclusioni - sia nel ricorso introduttivo, sia nella memoria di cui all'art. 378 c.p.c. l'insegnamento contenuto in pronunzie di questa Corte del 1954 (n. 2750) e del 1958 (n. 2852) non solo non pertinenti il problema della produzione di nuovi documenti in grado di appello, nelle controversie relative ai rapporti individuali di lavoro, ma anteriori di quasi quattro lustri alla l. 11 agosto 1973, n. 533 che - come anticipato - ha sostituito con una nuova formulazione l'art. 437 c.p.c.. 3. Con il secondo motivo parte ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione degli artt. 1960 e seguenti;
1310; 1615 e ss.;
1362 e ss., 1639, 1277, 1325, 1326, 1341, 1346, 1208, 1209, 1181, 1188, 1427, 1431, 1587 e 2113, 2697, 2729 c.c., dell'art. 62, l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 1, 4 e 29 della l. n. 11 del 1971 e art. 10, 24 e 27 della l. 3 maggio 1982 n. 203 e art. 113, 115 e 116 c.p.c.", "falsa ed erronea interpretazione del contratto e dell'onere della prova", "insufficiente e/o incongrua e/o contraddittoria e inadeguatezza della motivazione su punti decisivi", "vizi logici e giuridici, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.". Con il quarto motivo, intimamente connesso al precedente e da esaminare congiuntamente a questo, parte ricorrente lamenta, ancora "violazione e falsa applicazione delle norme contrattuali ed erronea interpretazione delle stesse ex artt. 1362 e ss. c.c. 1342 e ss. c.c. art. 1353 ss. c.c.; art. 1964 c.c.; 1140, 1346, 1148 e 119, 1571 c.c.", nonché "carenza ed omessa motivazione su altro punto decisivo, vizi logici e giuridici, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.".
4. Entrambi i sopra riassunti motivi sono inammissibili.
4.1. Quanto alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, degli articoli sopra trascritti ["1960 e seguenti;
1310; 1615 e ss.; 1362 e ss., 1639, 1277, 1325, 1326, 1341, 1346, 1208, 1209, 1181, 1188, 1427, 1431, 1587 e 2113, 2697, 2729 c.c., dell'art. 62, l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 1, 4 e 29 della l. n. 11 del 1971 e art. 10, 24 e 27 della l. 3 maggio 1982 n. 203 e art. 113, 115 e 116 c.p.c.", nonché "artt. 1362 e ss. c.c. 1342 e ss. c.c., art. 1353
ss. c.c.; art. 1964 c.c.; 1140, 1346, 1148 e 119, 1571 c.c."] deve ribadirsi al riguardo, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, delle numerose disposizioni di legge richiamate e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme.
In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.. 4.2. Quanto, al secondo, concorrente, profilo [sviluppato in entrambi i motivi] e - in particolare - ai vizi denunziati sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. i motivi stessi sono inammissibili alla luce delle considerazioni che seguono.
Giusta quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (recentemente, in tale senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione). L'art. 360, n.
5 - infatti - contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (in questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione). Certo quanto sopra, si osserva che nella specie i ricorrenti pur lamentando, nella intestazione del motivo "insufficiente e/o incongrua e/o contraddittoria e inadeguata motivazione" della sentenza gravata su punti decisivi con "vizi logici e giuridici" si limitano, nel contestato del motivo, ad opporre, alla ricostruzione dei fatti come compiuta dai giudici del merito, una propria, soggettiva, e diversa, ricostruzione e valutazione di quegli stessi fatti.
Si sollecita, pertanto, contra legem e in violazione di quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, che non è un giudizio di merito di terzo grado, una nuova valutazione dei fatti di causa e delle risultanze probatorie in atti.
5. Con il terzo motivo, denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 46, l. n. 203 del 1982 e in ordine all'onere della prova. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, errores in procedendo contraddittorietà della motivazione, in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c." i ricorrenti lamentano che i giudici non abbiano esaminato le dichiarazioni rese dalle parti in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione.
Si osserva, infatti, che tale documento era rilevante al fine dell'accertamento della data di inizio del contratto di affitto.
6. Il motivo non può trovare accoglimento.
Come pacifico, in dottrina come in giurisprudenza, il giudice del merito, proposta domanda in materia di contratti agrari, deve verificare, in limine, che sia stato adempiuto, dall'attore (o dal convenuto in riconvenzionale) l'onere posto dall'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203.
Certo quanto sopra, peraltro, deve escludersi che sia obbligo del giudice trarre elementi di giudizio, ai fini di verificare la fondatezza della domanda attrice, dalla dichiarazioni rese dalle parti in sede di tentativo di conciliazione che si svolge innanzi all'Ispettorato dell'agricoltura.
Anche a prescindere da quanto precede, comunque, non può tacersi che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 30 ottobre 1998, n. 10896). In altri termini, il giudice di merito, purché dia adeguato conto dell'iter argomentativo seguito, nella valutazione delle prove liberamente apprezzabili, è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o da quelle risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione di esso convincimento (Cass. 26 marzo 1997, n. 2700). È palese, pertanto, concludendo sul punto, che non è censurabile in questa sede l'omessa valutazione, da parte del giudice del merito, delle dichiarazioni rese dalle parti anteriormente al giudizio e, in particolare, in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203. 7. Con il quinto motivo parte ricorrente denunziando "omessa motivazione", "violazione e falsa applicazione dell'art. 1, 5 e 6 della l. 3 maggio 1982, n. 203, degli artt. 1256, degli artt. 1463 c.c. art. 1647 c.c., art. 2083 c.c., della l. n. 606 del 1966, art. 31, della legge n. 590 del 1965 e dell'art. 6 della legge n. 203 del 1982, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5" fa presente di avere eccepito, nel giudizio di secondo grado, come anche in quello di primo, che il AM è stato cancellato per limite di età dallo SCAU sin dal 22 ottobre 1992 e il rapporto di affitto con lo stesso deve, quindi, da un lato, essere provato per iscritto (ex lege n. 606 del 1966), dall'altro, essere risolto ex art. 1463 c.c. per carenza di capacità lavorativa.
Con il sesto e ultimo motivo - intimamente connesso al precedente e da esaminare congiuntamente a questo - parte ricorrente denunzia, ancora, "violazione e falsa applicazione dell'art. 6 e 31 l. n. 203 del 1982, dell'art. 2083 c.c.; dell'art. 1463 e 19674 c.c.; art. 3 della l. n. 606 del 1966, in relazione agli artt. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.".
Espongono, in particolare, i ricorrenti "omessa motivazione" per non avere i giudici del merito esaminato la domanda relativa alla concessione in fitto di 4 tomoli di terreno da parte degli LI, tenuto presente che anche in ordine a tale diverso rapporto i giudici del merito hanno omesso qualsiasi motivazione quanto alla mancata prova del rapporto per atto iscritto e in ordine alla risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore (che ha perso, nelle more, la capacità lavorativa).
8. I motivi non possono trovare accoglimento.
8.1. Non esiste, in particolare, "omessa pronunzia" - da parte dei giudici di merito - quanto alle deduzioni sopra riassunte svolte dagli attuali ricorrenti.
La corte di appello di Potenza, infatti, espressamente ha statuito anche sulla "impugnazione incidentale proposta con la comparsa di costituzione e risposta degli appellati", rigettando espressamente "l'interposto gravame incidentale" (cfr., oltre che la motivazione, il dispositivo della sentenza gravata).
Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione è la circostanza che i giudici del merito non abbiano esaminato le deduzioni, in diritto, svolte dagli appellanti incidentali e sopra riassunte.
Se, infatti, non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto, atteso che in tale caso la corte di cassazione si limita a correggere la motivazione (art. 384, comma 2, c.p.c.), analogamente deve ritenersi non essere soggette a cassazione le sentenze di merito non adeguatamente motivate in diritto, qualora, come nella specie, il loro dispositivo sia conforme a diritto (cfr. Cass. 5 giugno 1981 n. 3652).
8.2. Precisato quanto sopra, si osserva che il contratto di affitto a coltivatore diretto integra una fattispecie negoziale del tutto diversa, nella causa, nell'oggetto e negli effetti, da quella di affitto a conduttore non coltivatore diretto (cfr., ad esempio, Cass., 2 febbraio 1983, n. 920). Deriva, da tale premessa, contrariamente a quanto si denunzia con i motivi in esame, che non è ipotizzabile - neppure concettualmente - la possibilità di conversione del primo negozio nel secondo in dipendenza del venire meno, in capo al conduttore, della qualità di coltivatore diretto, essendo invece una tale situazione considerata come causa di perdita, da parte di esso, del diritto alla proroga (Cass. 2 febbraio 1983 n. 920, cit., nonché sempre in questo senso, la perdita della qualità di coltivatore diretto da parte dell'affittuario d'un fondo rustico non consente la ulteriore continuazione del rapporto sino alle scadenze previste dall'art. 2 della legge, ne' il contratto può essere conservato come contratto d'affitto a coltivatore non diretto per la durata stabilita dall'art. 22 della stessa legge, stante la diversità tra le due fattispecie negoziali, che impedisce di convertire il contratto, sorto in conformità d'un tipo, in altro tipo, Cass. 30 marzo 1990 n. 2618 e Cass. 29 giugno 1982 n. 3922). Tale principio è opportuno sottolineare, è stato affermato in moltissime occasioni, dalla giurisprudenza di questa Corte, anche con riguardo all'ipotesi reciproca, allorché, cioè, per qualsiasi motivo l'originario conduttore non coltivatore diretto abbia acquisito la qualità di coltivatore diretto (tra le altre in questo senso, ad esempio, Cass. 11 gennaio 1989 n. 56, nonché Cass. 18 luglio 1986 n. 4644 e Cass. 24 aprile 1986 n. 2886). Certo quanto sopra, deve negarsi, in primis, che il contratto inter partes, sorto - giusta gli accertamenti di fatto compiuti in sede di merito - come contratto di affitto a conduttore diretto si sia trasformato in contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto solo perché l'affittuario è stato cancellato dall'albo dello SCAU.
Certo quanto sopra (non controverso, cioè, che il rapporto tra le parti è sorto, sia per la particella 168, sia per le altre, per le quali gli attuali ricorrenti invocano l'esistenza tra le parti stesse di un contratto di anticresi) quale contratto di affitto a conduttore coltivatore diretto è di palmare evidenza l'irrilevanza e non pertinenza, al fine del decidere, di tutte le considerazioni svolte nei due motivi in esame, circa la necessità della forma scritta del contratto (cfr., al riguardo, art. 41, l. 3 maggio 1982, n. 203). Contemporaneamente, quanto alla denunziata perdita di capacità lavorativa del AM, deve decisamente escludersi costituisca inadempimento contrattuale, tale da giustificare la risoluzione del contratto inter partes la circostanza che per limite di età il AM stesso sia stato cancellato dallo SCAU, certo essendo che ciò che rileva - a fini della qualità di coltivatore diretto - è l'esercizio, in concreto, dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio del conduttore e della sua famiglia e non l'iscrizione in albi.
Nè, ancora, è pertinente il raggiungimento di una certa "età" salvo non si dimostri - adeguatamente prova assolutamente carente nella specie, la impossibilità per il conduttore di far fronte agli obblighi derivanti dalla conduzione del fondo oggetto di affitto.
9. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi.
Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la totale compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 5 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2001