Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7445
CASS
Sentenza 1 giugno 2001

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Il giudice al quale sia proposta, dall'attore o dal convenuto in riconvenzionale, una domanda in materia di contratti agrari, deve verificare, in "limine litis", che sia stato adempiuto l'onere del preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all'IPA, ai sensi dell'art. 46 legge 3 maggio 1982 n. 203, ma è da escludersi che egli sia obbligato anche a trarre elementi di giudizio dalle dichiarazioni rese dalle parti nel corso del tentativo di conciliazione, atteso peraltro che spetta al giudice medesimo l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, con l'unico limite di dover dare conto dell'iter argomentativo seguito.

Venuta meno la qualità di coltivatore diretto nel conduttore di un fondo, il contratto non può convertirsi in affitto a conduttore non coltivatore diretto, fattispecie negoziale diversa per causa, oggetto ed effetti rispetto alla prima, ma si configura invece una causa di perdita del conduttore del diritto alla proroga del contratto.

Ai fini della risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto non è sufficiente la prova dell'intervenuta cancellazione del conduttore del fondo rustico dall'elenco degli iscritti per i contributi agricoli unificati in seguito al raggiungimento dei limiti di età, atteso che ciò che rileva, ai fini della qualità di coltivatore diretto, non è il dato formale della iscrizione in elenchi, bensì l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7445
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7445
    Data del deposito : 1 giugno 2001

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