Articolo 1639 del Codice civile
Articolo 1638Articolo 1640
Versione
19 aprile 1942
Art. 1639.

(Canone di affitto).

Il fitto puo' consistere anche in una quota ovvero in una quantita' fissa o variabile dei frutti del fondo locato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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