Art. 10. (Procedure per la determinazione dell'equo canone)
La commissione tecnica provinciale determina, entro il 31 maggio di ogni anno, coefficienti di adeguamento dei canoni, in aumento o in diminuzione, tenuto canto dei criteri previsti dall'articolo precedente nonche' del mutamento di valore della lira secondo gli indici ISTAT per i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli.
Almeno tre mesi prima del termine indicato dal primo capoverso dell' articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 , come modificato dall'articolo 9 della presente legge, i presidenti delle commissioni tecniche provinciali di ogni singola regione si riuniscono, sotto la presidenza del presidente della giunta regionale o di un suo delegato, al fine di studiare criteri tendenti ad evitare nella regione sperequazioni tra zone omogenee.
La commissione tecnica provinciale determina, entro il 31 maggio di ogni anno, coefficienti di adeguamento dei canoni, in aumento o in diminuzione, tenuto canto dei criteri previsti dall'articolo precedente nonche' del mutamento di valore della lira secondo gli indici ISTAT per i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli.
Almeno tre mesi prima del termine indicato dal primo capoverso dell' articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 , come modificato dall'articolo 9 della presente legge, i presidenti delle commissioni tecniche provinciali di ogni singola regione si riuniscono, sotto la presidenza del presidente della giunta regionale o di un suo delegato, al fine di studiare criteri tendenti ad evitare nella regione sperequazioni tra zone omogenee.