Articolo 10 della Legge 3 maggio 1982, n. 203
Articolo 9Articolo 11
Versione
6 maggio 1982
Art. 10. (Procedure per la determinazione dell'equo canone)

La commissione tecnica provinciale determina, entro il 31 maggio di ogni anno, coefficienti di adeguamento dei canoni, in aumento o in diminuzione, tenuto canto dei criteri previsti dall'articolo precedente nonche' del mutamento di valore della lira secondo gli indici ISTAT per i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli.
Almeno tre mesi prima del termine indicato dal primo capoverso dell' articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 , come modificato dall'articolo 9 della presente legge, i presidenti delle commissioni tecniche provinciali di ogni singola regione si riuniscono, sotto la presidenza del presidente della giunta regionale o di un suo delegato, al fine di studiare criteri tendenti ad evitare nella regione sperequazioni tra zone omogenee.
Entrata in vigore il 6 maggio 1982
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