Articolo 1964 del Codice civile
Articolo 1963Articolo 1965
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19 aprile 1942
Art. 1964.

(Compensazione dei frutti con gli interessi).

Salva la disposizione dell'art. 1448, e' valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore puo' in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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