Sentenza 11 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/2003, n. 9399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9399 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0939 9 /03 Lavoro Composta dagli Ill.mi Sgg Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 6652/01 Consigliere Cron.20563 | Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere 1 Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 23/01/03 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ¡ANGELIS, MICHELE DI LULLO, PAOLO MARCHINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AR VA, BR LE, NF NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30,2003 499 presso lo studio dell'avvocato GIAMMARIA CAMICI, che -1- li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO ALIBRANDI, giusta delega in atti;
controricorrenti - - avverso la sentenza n. 426/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 27/12/00 R.G.N. 490/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/03 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito 1'Avvocato CLAUDIO CAMICI per delega GIAMMARIA CAMICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 27 dicembre 2000 la Corte di appello di Firenze rigettava l'impugnazione proposta dall'INPS avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Pistoia aveva riconosciuto a VA SC, AN BR e OR GO, dipendenti con mansioni di impiegato dello stabilimento di Pistoia della Breda Costruzioni Ferroviarie s.p.a., il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992, per il periodo dagli stessi specificato nel ricorso introduttivo del giudizio. Il giudice del gravame riteneva accertata la esposizione dei lavoratori per un periodo di oltre dieci anni al rischio amianto, in considerazione della frequentazione pressoché quotidiana da parte degli appellati dei reparti inquinati dall'amianto, esposizione che, sebbene in misura ridotta (il 35-40 per cento dell'orario lavorativo normale), come riscontrato dall'indagine tecnica effettuata, era comunque sufficiente, secondo il parere del consulente di ufficio, condiviso dal giudice, a rappresentare un concreto rischio della salute. La Corte territoriale escludeva infatti che il beneficio invocato dai lavoratori fosse condizionato anche alla sussistenza di un rischio qualificato di esposizione all'amianto, cioè per concentrazione delle relative polveri superiore ai limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 277 del 1991, come invece sostenuto dall'Istituto appellante. Riteneva detto giudice che l'intervento della Corte Costituzionale (con la pronuncia n. 5 del 2000) non avesse chiarito i termini della questione, “residuando numerosi dubbi circa il significato da attribuire al richiamo ai limiti di concentrazione menzionati nel citato decreto legislativo, che segnano gli estremi al disopra dei quali scatta l'obbligo di adottare misure di prevenzione(art. 24) ed oltre i quali non è comunque possibile andare (art. 31)". IN c. SC e altri 3 L'INPS ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, formulando tre mezzi di annullamento. I lavoratori hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 31, primo comma, del decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, come modificato dall'art. 3, quarto comma, della legge 23 marzo 1992 n. 257 e dall'art. 16, quarto comma, della legge 24 aprile 1998 n. 128, dell'art. 3, primo comma, della legge 27 marzo 1992 n. 257, come sostituito dall'art. 16 della legge 24 aprile 1998 n. 128, dell'art. 13, settimo e ottavo comma, della legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dall'art. 1, primo comma, del d.l. 5 giugno 1993 n. 169, convertito nella legge 4 agosto 1993 n. 271, tutti in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., l'Istituto ricorrente deduce che la statuizione della Corte territoriale secondo cui ai fini della concessione beneficio invocato dai lavoratori, odierni resistenti, è sufficiente la sottoposizione della lavorazione all'assicurazione INAIL quale che sia il livello quantitativo di esposizione all'amianto che essa comporta, si pone in contrasto con il dato normativo e con la richiamata sentenza n. 5/2000 della Corte Costituzionale, la quale, invece, ha fatto riferimento ai limiti di concentrazione delle polveri di amianto posti dal decreto legislativo n. 277 del 1991, ed ha chiarito come il concetto di esposizione ultradecennale implichi necessariamente quello di rischio morbigeno. Neppure è pertinente, prosegue l'Istituto ricorrente, il riferimento che la sentenza impugnata fa all'assenza di limiti nel d.P.R. n. 1124 del 1965 (assicurazione contro l'asbestosi) e il giudice del merito erroneamente postula un mancato richiamo a qualsiasi limite nell'art. 13 citato, poiché, invece, il comma ottavo espressamente afferma che il periodo di IN c. SC e altri 4 esposizione ai fini della supercontribuzione deve ricadere nella copertura assicurativa dell'INAIL contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, ed al comma settimo si richiama l'attività di documentazione dell'INAIL comprovante le malattie professionali causate dall'esposizione all'amianto; quindi per il coordinato disposto di tali due commi deve ritenersi che i limiti applicabili sono quelli individuati dall'INAIL, che a questo proposito fa riferimento al d.P.R. n. 277 del 1991, ove sono previste due soglie, quella di inizio del rischio tollerabile (art. 24) e quello di rischio invalicabile (art.31). Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992, come sostituito dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 169 del 1993, convertito nella 1. n. 271 del 1993, degli artt. 24, terzo comma, e 31, primo comma, del d. lgs. n. 277 del 1991, dell'art. 2697 c.c., tutti in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., errata valutazione del quadro probatorio in relazione al rischio morbigeno, nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.). Con i suddetti due motivi, sviluppati in unico contesto, l'INPS lamenta che il giudice del gravame, malgrado la specifica doglianza sul punto, abbia ritenuto sufficiente ai fini della rivalutazione contributiva l'esposizione nella misura ridotta al 35-40 per cento del tempo lavorativo normale e che la presenza limitata a tale frazione dei lavoratori in reparti esposti o inquinati corrispondesse all'intero periodo, e cioè come se avessero lavorato a tempo pieno negli stessi reparti. Tale riduzione di esposizione determina, sottolinea l'Istituto ricorrente, l'insussistenza e del presupposto della esposizione fissata dagli artt. 24 e 31 d.lgs. n. 277/1991, oltre che per i limiti quantitativi di fibre di amianto, per la durata di otto ore al giorno e IN c. SC e altri 5 di quello temporale, che deve essere ridotto nella corrispondente misura. Rilievi entrambi che l'INPS deduce non essere stati presi in esame dalla sentenza impugnata. I suesposti motivi, che, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. La Corte ha già chiarito in numerose decisioni - a partire dalla sentenza 3 aprile 2001 n.4913, seguita da Cass. 28 giugno 2001 n.8859, 6 aprile 2002 n.4950, 15 maggio 2002 n.7084, 11 luglio 2002 n.10114, 12 luglio 2002 n.10185, 25 luglio 2002 n.10979, nelle quali si è ulteriormente approfondita l'intera problematica - che l'attribuzione della maggiorazione dell'anzianità contributiva, prevista dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.257 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.1, comma 1, del d.l.5 giugno 1993 n.169 e dalla relativa legge di conversione 4 agosto 1993 n.271) presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre che, per essere superiore, in intensità, ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. 15 agosto 1991 n.277 e successive modifiche, rende concreto (e non solo teorico o presunto) il rischio del possibile manifestarsi delle patologie, quali esse siano, che l'amianto è capace di produrre, anche a distanza di anni, nell'organismo dell'uomo. A tali conclusioni la Corte è pervenuta con considerazioni che possono così sintetizzarsi: - è la stessa legge n.257/92 a dare fondamento normativo alla esigenza di una esposizione superiore, per intensità, a una determinata "soglia”, stabilendo con specifica disposizione (art.3, poi sostituito dall'art.16 della legge 24 aprile 1998 IN c. SC e altri 6 n.128) che richiama, e in parte modifica, i valori indicati nel d.lvo n.277/91 - il- limite di concentrazione al disotto del quale le fibre di amianto devono considerarsi "respirabili" (tanto da non obbligare all'adozione di misure protettive specifiche) e mostrando, così, di ritenere insufficiente, agli effetti dell'attribuzione di un beneficio di carattere sicuramente eccezionale, qual è quello previsto nel successivo art.13, comma (concretandosi lo stesso nella possibilità di un pensionamento largamente anticipato), la presenza, nell'ambiente di lavoro, di una quantità di polveri della sostanza nociva tale da non superare il limite anzidetto e da non rappresentare, per tale ragione, un concreto pericolo per la salute;
- se si ha riguardo alle altre misure di sostegno apprestate per i lavoratori e h S nelle varie disposizioni dello stesso art. 13, appare più che giustificata, per coloro che siano stati semplicemente esposti all'azione dell'amianto, la necessità di una doppia "soglia" (riguardante cioè sia la durata - il riferimento è alle otto ore - che la intensità della esposizione) di accesso al beneficio previdenziale, tenuto conto della diversità del rischio che, nel caso considerato dal comma 8, è solo eventuale, mentre è certo e ormai verificato nel caso (della malattia professionale) previsto dal comma 7, mentre è ancora eventuale ma con probabilità massima di manifestazione nel caso (dei lavoratori delle miniere o delle cave di amianto) descritto nel comma 6; - la Corte costituzionale, nella sentenza n. 5 del 2000, ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'art.13, comma 8 - sollevata da alcuni giudici remittenti (anche) sotto il profilo che la mancata determinazione del fattore rischio, cioè della misura di esposizione rilevante, avrebbe portato, in violazione dell'art. 3 Cost., a trattare in maniera uniforme situazioni di concreto pericolo e non proprio in base ad una interpretazione della norma che ne esclude l'intento di IN c. SC e altri 7 introdurre una indiscriminata rilevanza di qualsiasi tipo di esposizione, anche minima, purché protrattasi per oltre dieci anni, e ne presuppone, viceversa, il riferimento a una specifica soglia di rilevanza del rischio (quella appunto indicata dal decreto legislativo n.277/91 e successive modifiche), in quanto tale da connotare le lavorazioni di effettive potenzialità morbigene. - il giudice delle leggi, nuovamente esaminando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, sollevata, in riferimento all'art.3 Costituzione, sotto il profilo della ritenuta impossibilità di estendere il beneficio previdenziale ai lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1996 (data di passaggio all'INAIL della gestione assicurativa per i ferrovieri), ne ha dichiarato la non fondatezza con sentenza del 22 aprile 2002 n. 127, rinvenendo lo scopo della legge in quello di tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto (così da comprendere tra i suoi destinatari il personale ferroviario anche per il periodo di iscrizione a gestione previdenziale diversa dall'INPS e di non assicurazione all'INAIL), ma riaffermando, al tempo stesso, la necessità di subordinare l'applicazione della tutela alla presenza di tutti i presupposti fissati dalla ricordata disposizione, tra i quali la Corte segnatamente menziona il rischio morbigeno così come delineato nella propria sentenza n.5 del 2000, il concreto rischio cioè per il lavoratore "esposto" di contrarre malattie generate dall'amianto per la obiettiva pericolosità dell'attività lavorativa svolta. Alla stregua di questi principi, la sentenza impugnata deve ritenersi affetta dalle denunciate violazioni di legge ed incontroverso il dato della esposizione al rischio amianto per una durata inferiore alle otto ore giornaliere, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere decisa nel merito con il rigetto della domanda dei lavoratori. IN c. SC e altri 8 Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., gli intimati, sebbene soccombenti, restano esonerati dal pagamento delle spese sia del giudizio di cassazione sia di quelle delle precedenti fasi di merito.
P. q. m.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda proposta da VA SC, AN BR e OR GO;
nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Диложивемогра Munimi. Ravayman" AL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 11/510.2003 CANCELLIERE IN c. SC e altri