Articolo 21 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 20Articolo 22
Versione
27 settembre 1941
Art. 21.

Per i salariati non obbligati all'iscrizione alla Cassa o comunque non iscrittivi facoltativamente od ai quali non sia assicurato un trattamento di quiescenza o di assicurazione con regolamento o convenzione speciale, valgono le norme del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155 e successive modificazioni.

L'iscrizione facoltativa alla Cassa a carico dell'Ente e del salariato e' irrevocabile.

Salvo disposizioni speciali, l'iscrizione facoltativa ha effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della relativa domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza. Qualora il salariato siasi iscritto facoltativamente, con la corresponsione a proprio carico anche del contributo dell'Ente, potra' recedere dall'iscrizione, con diritto, ove abbia compiuto il periodo minimo rispettivamente prescritto, a conseguire l'indennita' o la pensione ai sensi dei successivi articoli:31 lettera a) e 32 lettera a). Il recesso ha effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della relativa domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza.


Entrata in vigore il 27 settembre 1941