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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 23/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1651/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1651/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. ZAGARI EMANUELA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22.04.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'espletamento di ATPO, incardinato per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'assegno di inabilità civile di cui all'art. 13
L. 118/1971 e successivamente all'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU, depositata nella precedente fase, ritenendo che il CTU non abbia correttamente valutato le patologie lamentate.
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1.1.- L' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione.
2-. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità. Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, al contrario, ha riconosciuto la sussistenza del predetto requisito sanitario.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente.
Nella specie, il consulente ha rilevato che “La ricorrente risulta affetta da:
- Scoliosi dorso-lombare marcata. Codice 7003: 40%
- Disturbo misto ansioso depressivo. Codice 2205: 25%
- Gonartrosi bilaterale. Codice 7205 (analogico): 30%
- Ipoacusia destra medio-grave. Codice 4005: 9%
- Sindrome disventilatoria restrittiva moderata. Codice 6013
(analogico): 20%
Applicando la Formula di Balthazard per le patologie del paziente si raggiunge una percentuale pari al 77%”.
Il Consulente ha, pertanto, concluso che la perizianda presenta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%, dovendo, dunque, ritenersi sussistente il presupposto sanitario di cui all'art. 13 L.
118/1971 per il riconoscimento dell'assegno di invalidità.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in euro 1.912,00 - di cui 600,00 per l'ATPO - oltre accessori, con distrazione ex art. 93
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c.p.c. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese CP_1 della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA che la ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire della pensione di inabilità di cui all'art. 13 L. 118/1971 dall'agosto del 2023;
CONDANNA l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 di giudizio, che liquida in euro 1.912,00, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge;
PONE, inoltre, nei rapporti interni fra le parti, in capo all' le CP_1 spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
Palmi, 23/04/2025
Il giudice
Luca Coppola
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