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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 440/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
VALENTE MARIA MICHELA AM, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1020/2020 depositato il 01/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vieste - . 71019 Vieste FG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 917/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 24/10/2019
Atti impositivi:
- SOLLECITO PAGAM n. 1502 TARI 2014
- SOLL PAGAMENTO n. 1487 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento appello e, in riforma della sentenza di prime cure, annullamento degli impugnati solleciti di pagamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Appellato: infondatezza dell'avverso gravame e suo rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1020/2020 RGA la società “Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Foggia n. 917/3/2019, depositata in Segreteria il 24/10/2019, di rigetto del ricorso, con compensazione di spese, proposto avverso il sollecito di pagamento concernente la TARI di € 3.002,00 relativamente all'anno 2013, il sollecito n. 1502 per € 7.685,00 per l'anno
2014 ed infine il sollecito n. 1487 per € 33.935,00 per l'anno 2016.
La difesa della società contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per l'annullamento degli impugnati solleciti di pagamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Comune di Vieste, in persona del Sindaco pro tempore, si è costituito con rituali controdeduzioni depositate in data 25/09/2025 eccependo l'infondatezza dell'avverso gravame chiedendone il rigetto con la conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del gravame.
In data 02/10/2025 la difesa della società contribuente ha replicato con memoria illustrativa alle controdeduzioni del Comune di Vieste i9nsistendo per l'accoglimento dell'appello.
Nell'adunanza in camera di consiglio del 17/10/2025, sentito il Relatore, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello della società contribuente “Ricorrente_1 S.r.l.” è fondato.
Con la predetta memoria del 02/10/2025 la difesa dell'Ricorrente_1 S.r.l. ha precisato che, contrariamente agli avversi assunti, il credito complessivo dedotto in compensazione dalla società contribuente ammonta alla complessiva somma di € 280.736,39. Credito derivante da ben due giudicati della CTP di Foggia resi inter partes. Giudicati formatisi sulle sentenze n. 349/7/2010 della CTP di Foggia, pubblicata il 29/09/2010, per € 203.607,00, e n. 157/7/2004, pubblicata l'11/6/2004, confermata dalla CTR di Bari – Sezione staccata di Foggia n. 224/25/2009, pubblicata il 30/06/2009, per la somma complessiva di € 77.128,60 di cui
€ 64.139,38 per ICI, € 11.789,22 per interessi e rivalutazione ed € 1.200,00 per spese di giudizio.
A ciò aggiungasi che la difesa della società contribuente ha eccepito la compensazione anche con riguardo al credito derivante dal diritto al rimborso dell'importo illegittimamente pagato a titolo di TARI dalla medesima contribuente per l'anno 2015 in ragione della sentenza del TAR Puglia Bari (Sezione Terza) n. 1019 pubblicata il 12/7/2022. Sentenza che, in accoglimento del ricorso proposto dalla stessa società “Società_1 S.r.l.”, ha annullato la deliberazione C.C. di Vieste avente ad oggetto la determinazione delle tariffe TARI relativamente all'anno 2015.
Come già precisato da questa Corte con la sentenza n. 409/26/2026, avendo il TAR Puglia Bari (Sezione
Terza) annullato detta deliberazione consiliare con effetto ex tunc, è venuta meno la corrispondente obbligazione tributaria anche con riguardo alla posizione dell'Ricorrente_1 S.r.l. la cui impugnativa è stata accolta.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dalla società contribuente “Ricorrente_1
S.r.l.”, è fondato e va, pertanto, accolto con integrale riforma dell'impugnata sentenza e con il contestuale annullamento degli impugnati atti di sollecito di pagamento, meglio indicati in epigrafe.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello proposto dalla società “Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, in integrale riforma della sentenza di prime cure, annulla gli impugnati atti di sollecito di pagamento, meglio in epigrafe indicati;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Foggia il 17 ottobre 2025
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
VALENTE MARIA MICHELA AM, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1020/2020 depositato il 01/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vieste - . 71019 Vieste FG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 917/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 24/10/2019
Atti impositivi:
- SOLLECITO PAGAM n. 1502 TARI 2014
- SOLL PAGAMENTO n. 1487 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento appello e, in riforma della sentenza di prime cure, annullamento degli impugnati solleciti di pagamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Appellato: infondatezza dell'avverso gravame e suo rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1020/2020 RGA la società “Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Foggia n. 917/3/2019, depositata in Segreteria il 24/10/2019, di rigetto del ricorso, con compensazione di spese, proposto avverso il sollecito di pagamento concernente la TARI di € 3.002,00 relativamente all'anno 2013, il sollecito n. 1502 per € 7.685,00 per l'anno
2014 ed infine il sollecito n. 1487 per € 33.935,00 per l'anno 2016.
La difesa della società contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per l'annullamento degli impugnati solleciti di pagamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Comune di Vieste, in persona del Sindaco pro tempore, si è costituito con rituali controdeduzioni depositate in data 25/09/2025 eccependo l'infondatezza dell'avverso gravame chiedendone il rigetto con la conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del gravame.
In data 02/10/2025 la difesa della società contribuente ha replicato con memoria illustrativa alle controdeduzioni del Comune di Vieste i9nsistendo per l'accoglimento dell'appello.
Nell'adunanza in camera di consiglio del 17/10/2025, sentito il Relatore, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello della società contribuente “Ricorrente_1 S.r.l.” è fondato.
Con la predetta memoria del 02/10/2025 la difesa dell'Ricorrente_1 S.r.l. ha precisato che, contrariamente agli avversi assunti, il credito complessivo dedotto in compensazione dalla società contribuente ammonta alla complessiva somma di € 280.736,39. Credito derivante da ben due giudicati della CTP di Foggia resi inter partes. Giudicati formatisi sulle sentenze n. 349/7/2010 della CTP di Foggia, pubblicata il 29/09/2010, per € 203.607,00, e n. 157/7/2004, pubblicata l'11/6/2004, confermata dalla CTR di Bari – Sezione staccata di Foggia n. 224/25/2009, pubblicata il 30/06/2009, per la somma complessiva di € 77.128,60 di cui
€ 64.139,38 per ICI, € 11.789,22 per interessi e rivalutazione ed € 1.200,00 per spese di giudizio.
A ciò aggiungasi che la difesa della società contribuente ha eccepito la compensazione anche con riguardo al credito derivante dal diritto al rimborso dell'importo illegittimamente pagato a titolo di TARI dalla medesima contribuente per l'anno 2015 in ragione della sentenza del TAR Puglia Bari (Sezione Terza) n. 1019 pubblicata il 12/7/2022. Sentenza che, in accoglimento del ricorso proposto dalla stessa società “Società_1 S.r.l.”, ha annullato la deliberazione C.C. di Vieste avente ad oggetto la determinazione delle tariffe TARI relativamente all'anno 2015.
Come già precisato da questa Corte con la sentenza n. 409/26/2026, avendo il TAR Puglia Bari (Sezione
Terza) annullato detta deliberazione consiliare con effetto ex tunc, è venuta meno la corrispondente obbligazione tributaria anche con riguardo alla posizione dell'Ricorrente_1 S.r.l. la cui impugnativa è stata accolta.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dalla società contribuente “Ricorrente_1
S.r.l.”, è fondato e va, pertanto, accolto con integrale riforma dell'impugnata sentenza e con il contestuale annullamento degli impugnati atti di sollecito di pagamento, meglio indicati in epigrafe.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello proposto dalla società “Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, in integrale riforma della sentenza di prime cure, annulla gli impugnati atti di sollecito di pagamento, meglio in epigrafe indicati;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Foggia il 17 ottobre 2025