TAR Napoli, sez. V, sentenza 13/06/2025, n. 4478
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Sentenza 13 giugno 2025

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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Quinta, è stato adito dai ricorrenti RI AT, AN IC e ZO EL OR con un ricorso ai sensi dell'art. 112 e ss. del Codice del Processo Amministrativo, volto all'ottemperanza della sentenza n. 57/2023 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro. Tale sentenza, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, aveva condannato l'Azienda Sanitaria Locale NA 3 SUD al pagamento di € 2.067,12 in favore del ricorrente AT per retribuzioni dovute per attività lavorativa prestata in giorni festivi, oltre agli interessi legali e alle spese di lite liquidate in € 1.200,00 in favore dei suoi difensori, gli avvocati IC e EL OR. I ricorrenti hanno lamentato il mancato pagamento delle somme dovute, nonostante fosse trascorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997, per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali recanti obblighi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, e hanno quindi richiesto l'attivazione del giudizio di ottemperanza.

L'Azienda Sanitaria Locale NA 3 SUD, costituendosi in giudizio, ha depositato una memoria difensiva in data 29 maggio 2025, allegando una determina dirigenziale, un mandato di pagamento e un cedolino relativi al ricorrente AT, da cui emergeva l'avvenuto integrale pagamento delle somme riconosciute. In virtù di tale documentazione, e in assenza di contestazioni da parte dei ricorrenti, il Tribunale ha ritenuto raggiunta la piena ottemperanza al giudicato, dichiarando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, in conformità con la consolidata giurisprudenza che riconosce tale esito in caso di sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte della Pubblica Amministrazione, anche se avvenuta dopo l'introduzione del giudizio. Quanto alle spese processuali, il Tribunale ha posto a carico dell'ASL NA 3 SUD la rifusione in favore dei ricorrenti, liquidandole in € 300,00 per compensi professionali, oltre accessori, da attribuire all'avvocato dichiaratosi antistatario. Tale decisione è stata motivata dal fatto che l'Amministrazione ha adempiuto solo a seguito dell'avvio del presente giudizio, nonostante la scadenza del termine di legge e la rituale messa in mora, e che l'inadempimento non può essere giustificato da ragioni di bilancio, essendo principio pacifico che l'Amministrazione debba predisporre gli strumenti necessari per adempiere a un obbligo giurisdizionalmente accertato e divenuto definitivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 13/06/2025, n. 4478
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 4478
    Data del deposito : 13 giugno 2025
    Fonte ufficiale :

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