Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946.