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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/11/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna IA US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2658 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Perruccio e dall'avv. Bongiorno
Salvatore, giusta procura allegata al ricorso attore
CONTRO
, nata ad [...], l'[...], rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Lattuca Santina, giusta procura allegata al ricorso congiunto convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO -interveniente necessario-
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025
DEL P.M: cfr. visto del 16 dicembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 6 dicembre 2024, Parte_1
, premettendo di avere, in data 23 agosto 2000, contratto
[...]
matrimonio con , dalla cui unione è nata una figlia, ormai Controparte_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, ha chiesto che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che dalla separazione, dichiarata da questo Tribunale con sentenza del 21 luglio
2022, passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, la revoca dell'obbligo di mantenimento previsto a proprio carico e in favore della moglie.
Costituitasi con comparsa, depositata il 23 giugno 2025, Controparte_1
ha aderito alla domanda principale, insistendo per la conferma dell'obbligo di mantenimento previsto in proprio favore.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 28 ottobre 2025 le parti hanno depositato un accordo di divorzio, insistendo per l'omologa dello stesso.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato preso atto della richiesta di mutamento del rito, all'udienza del
28 ottobre 2025 ha posto la causa in decisione.
- 2 - Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, in via preliminare, la domanda proposta dall'attore, cui ha aderito anche la convenuta, va qualificata come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che le parti hanno contratto un matrimonio secondo il rito concordatario.
Sul punto, si osserva che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti (cfr. Cassazione n.
9236/2012).
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e dall'emissione della sentenza di separazione n. 1089 del 21 luglio 2022, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, considerato che le seguenti condizioni concordate nell'accordo sottoscritto il 23 ottobre 2025 e depositato il 27 ottobre
2025, non sono in contrasto con norme di rango superiore, ritiene
- 3 - sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze:
“
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.08.2000 in Porto
Empedocle, con la sig.ra , trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1
Comune di Porto Empedocle, anno 2000, parte II, serie A, Numero 37;
2. dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e dare atto che il sig. ha già corrisposto alla sig.ra , una Parte_1 Controparte_1
tantum, la somma di € 1730,00( millesettecentotrenta,00) per come concordato con il ricorso per la conversione dello scioglimento del matrimonio da giudiziale a consensuale, in luogo dell'assegno periodico.
3. La coniugale sita in via Salvo Randone n.62 – Porto Empedocle, di proprietà della
, resta nella piena disponibilità di quest'ultima senza che il sig. CP_1 [...]
abbia nulla a pretendere a riguardo, atteso che il pagamento del Parte_1
finanziamento contratto per l'acquisto dell'immobile è stato ed è sostenuto esclusivamente dalla sig.ra ; Controparte_1
4. dare atto che i coniugi si impegnano reciprocamente al rilascio, alla proroga e/o rinnovo dei documenti per l'espatrio e del passaporto, sollevando fin da ora le competenti autorità a qualsivoglia responsabilità a riguardo.
5. Adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno.
6. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto Empedocle di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio” .
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- 4 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Porto
Empedocle il 23 agosto 2000 da e Parte_1 CP_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Porto
[...]
Empedocle al n. 37, parte II, serie A, dell'anno 2000 alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto 23 ottobre 2025, depositato il 27 ottobre 2025, qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 12 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. IA US
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna IA US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2658 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Perruccio e dall'avv. Bongiorno
Salvatore, giusta procura allegata al ricorso attore
CONTRO
, nata ad [...], l'[...], rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Lattuca Santina, giusta procura allegata al ricorso congiunto convenuta
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO -interveniente necessario-
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025
DEL P.M: cfr. visto del 16 dicembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 6 dicembre 2024, Parte_1
, premettendo di avere, in data 23 agosto 2000, contratto
[...]
matrimonio con , dalla cui unione è nata una figlia, ormai Controparte_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, ha chiesto che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che dalla separazione, dichiarata da questo Tribunale con sentenza del 21 luglio
2022, passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, la revoca dell'obbligo di mantenimento previsto a proprio carico e in favore della moglie.
Costituitasi con comparsa, depositata il 23 giugno 2025, Controparte_1
ha aderito alla domanda principale, insistendo per la conferma dell'obbligo di mantenimento previsto in proprio favore.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 28 ottobre 2025 le parti hanno depositato un accordo di divorzio, insistendo per l'omologa dello stesso.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato preso atto della richiesta di mutamento del rito, all'udienza del
28 ottobre 2025 ha posto la causa in decisione.
- 2 - Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, in via preliminare, la domanda proposta dall'attore, cui ha aderito anche la convenuta, va qualificata come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che le parti hanno contratto un matrimonio secondo il rito concordatario.
Sul punto, si osserva che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti (cfr. Cassazione n.
9236/2012).
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e dall'emissione della sentenza di separazione n. 1089 del 21 luglio 2022, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, considerato che le seguenti condizioni concordate nell'accordo sottoscritto il 23 ottobre 2025 e depositato il 27 ottobre
2025, non sono in contrasto con norme di rango superiore, ritiene
- 3 - sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze:
“
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.08.2000 in Porto
Empedocle, con la sig.ra , trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1
Comune di Porto Empedocle, anno 2000, parte II, serie A, Numero 37;
2. dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e dare atto che il sig. ha già corrisposto alla sig.ra , una Parte_1 Controparte_1
tantum, la somma di € 1730,00( millesettecentotrenta,00) per come concordato con il ricorso per la conversione dello scioglimento del matrimonio da giudiziale a consensuale, in luogo dell'assegno periodico.
3. La coniugale sita in via Salvo Randone n.62 – Porto Empedocle, di proprietà della
, resta nella piena disponibilità di quest'ultima senza che il sig. CP_1 [...]
abbia nulla a pretendere a riguardo, atteso che il pagamento del Parte_1
finanziamento contratto per l'acquisto dell'immobile è stato ed è sostenuto esclusivamente dalla sig.ra ; Controparte_1
4. dare atto che i coniugi si impegnano reciprocamente al rilascio, alla proroga e/o rinnovo dei documenti per l'espatrio e del passaporto, sollevando fin da ora le competenti autorità a qualsivoglia responsabilità a riguardo.
5. Adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno.
6. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto Empedocle di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio” .
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- 4 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Porto
Empedocle il 23 agosto 2000 da e Parte_1 CP_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Porto
[...]
Empedocle al n. 37, parte II, serie A, dell'anno 2000 alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto 23 ottobre 2025, depositato il 27 ottobre 2025, qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 12 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. IA US
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