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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/12/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1887/2022
TRIBUNALE DI TERAMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1887/2022 R.G. a seguito dell'udienza del 04/12/2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile di I grado vertente
TRA
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
26.09.1965 ed ivi residente a[...], F.ne Nocella n. 16, Cap 64012 (doc. n. 1), elettivamente domiciliata, anche ai sensi dell'art. 47 cod. civ., in Teramo (TE), Piazza Garibaldi n. 46, Cap 64100, presso e nello studio dell'Avv. Aldo Canino, C.F.
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
E
Il Controparte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_1 persona del rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal Dirigente pro CP_2 tempore dott.ssa Clara Moschella, domiciliata presso il richiamato , in CP_1
Teramo, Largo S. Matteo n. 1.
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per le causali cui in narrativa, sulla base della documentazione allegata, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa:
- accertare e dichiarare: l'illegittimità del provvedimento del 17 gennaio 2022, comunicato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensorio Campli alla Sig.ra e disponente “l'immediata sospensione dal diritto di svolgere Parte_1
l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto legge n. 172/2021)”, compreso ogni suo atto prodromico o conseguenziale, per le causali di cui in narrativa, e per l'effetto, condannare la resistente alla corresponsione in favore della ricorrente della retribuzione del mese di gennaio 2022
1 di 10 per Euro 1.175,63 e febbraio 2022 per Euro 1.162,12, oltre, alla corrispondere della retribuzione del mese di marzo 2022, ovvero nella minore o maggior somma ritenuta di Giustizia ovvero accertata in corso di causa, ed oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
- condannare: il datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione previdenziale e fiscale della lavoratrice. In ogni caso: condannare: la società resistente alla rifusione delle spese e compensi di Avvocato, oltre accessori di legge del presente giudizio”.
Parte resistente: “Nel merito rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Vinte le spese.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 04/11/2022, Parte_1
, collaboratrice scolastica presso l'Istituto Comprensorio di Campli (Te), ha
[...] agito in giudizio nei confronti del resistente, in qualità di proprio datore di CP_1 lavoro, al fine di far accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione emesso in data 17 gennaio 2022 per inosservanza dell'obbligo vaccinale da ai sensi dell'art. 4 D.L. 44/2021 e Parte_2 dell'art. 2 D.L. 172/2021, con condanna del convenuto al pagamento in proprio favore delle retribuzioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, negate dal per effetto della sospensione. CP_1
A sostegno della domanda, in punto di fatto, ha dedotto:
- di essere stata assunta alle dipendenze del convenuto in data 01 marzo 2020 CP_1 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e qualifica professionale di collaboratore scolastico e di aver prestato servizio presso l'Istituto Comprensorio di Campli (Te);
- di aver usufruito ininterrottamente, dal 04 settembre 2021 sino all'08 maggio 2022, del congedo per malattia in ragione di “un disturbo post traumatico derivato dalla situazione contingente al Covid 19” nonché per “depressione maggiore ricorrente con comparsa di postumi dolorosi di frattura caviglia sx”;
- che il datore di lavoro, con comunicazioni del 15 dicembre 2021 e dell'11 gennaio 2022, la invitava “a produrre entro cinque giorni a decorrere dalla data della ripresa del servizio: a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
oppure b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
oppure c) la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito; oppure d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”, con avvertimento in caso di inosservanza del suddetto obbligo, delle conseguenti sanzioni di legge;
- che in data 12 gennaio 2022 la ricorrete, per il tramite del proprio legale, riscontrava i suddetti inviti, precisando “di non essere intenzionata a sottoporsi a vaccinazione Anti Sars-Covid 2 in quanto ritiene la normativa che dispone tale obbligo, illegittima e lesiva dei principali diritti riconosciuti da norme di rango superiore” e, dunque, manifestando la “disponibilità di svolgere l'attività lavorativa, in aderenza e nel
2 di 10 rispetto degli obblighi nascenti dal contratto di lavoro, pur in assenza di “super greenpass”;
- che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Campli, con comunicazione del 17 gennaio 2022, previo accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, comunicava alla ricorrente “l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto legge n. 172/2021)”;
- che per effetto del suddetto provvedimento, la ricorrente subiva il recupero mediante trattenuta in busta paga, della retribuzione del mese di gennaio 2022 per euro 1.175,63 e di febbraio 2022 per euro 1.162,12, oltre a non aver ricevuto la retribuzione di marzo 2022.
Tanto dedotto in punto di fatto, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione del 17/01/2022, sostenendone l'illegittimità sulla base sostanzialmente di due distinti profili attinenti, il primo, alla preesistenza, al momento della comunicazione del provvedimento, di un'altra causa di sospensione dal lavoro coincidente con la malattia e il secondo, inerente alla mancata valutazione, da parte del datore di lavoro, di un impiego alternativo della lavoratrice, non implicante rischi di diffusione del contagio.
Più in particolare, secondo la prospettazione dell'attrice, il provvedimento di sospensione sarebbe intervenuto quando la stessa era già sospesa dal lavoro per malattia (con decorrenza dal 04 settembre 2021 sino all'08 maggio 2022) e quando, dunque, sussisteva già un'altra causa di sospensione legale prevalente del rapporto di lavoro, con la conseguenza che, data l'assenza della lavoratrice dal posto di lavoro, non poteva verificarsi in concreto quel pericolo alla pubblica incolumità che la norma di cui all'art. 4 del D.l. 44/2021 mirava ad evitare con la prescrizione dell'obbligo vaccinale ed essendosi, pertanto, l'adozione del provvedimento di sospensione, tradotta in una condotta irragionevole dell'Amministrazione in quanto finalizzata a contrastare un rischio inesistente.
Il provvedimento di sospensione sarebbe, inoltre, illegittimo in quanto il datore di lavoro avrebbe dovuto verificare l'esistenza di posizioni lavorative alternative, astrattamente assegnabili alla lavoratrice, non prevedenti contatti interpersonali con soggetti fragili o comportanti, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da onde consentirle, da un lato, di preservare la propria Per_1 condizione occupazionale e retributiva, e dall'altro, di assicurare la tutela della salubrità dell'ambiente di lavoro.
Ha pertanto chiesto, previo annullamento/disapplicazione del provvedimento di sospensione impugnato, la condanna della resistente al pagamento in proprio favore delle retribuzioni relative alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022, non corrisposte per effetto del provvedimento di sospensione.
Si è costituito in giudizio il contestando il fondamento della Controparte_1 domanda della quale ha chiesto il rigetto, siccome infondata in fatto e in diritto.
Più in particolare, ha eccepito l'infondatezza dei motivi di impugnativa del provvedimento di sospensione per cui è causa, sostenendone la correttezza sostanziale e la piena legittimità sia rispetto alla dedotta preesistenza e prevalenza di un'altra causa di sospensione legale per malattia sia rispetto alla lamentata mancata assegnazione alla ricorrente di mansioni alternative che non implicassero il contatto con altri soggetti e dunque il rischio di contagio.
Secondo la prospettazione difensiva assunta dalla resistente, infatti, l'amministrazione avrebbe operato nel pieno rispetto della normativa allora vigente costituita dal D.L. n. 172/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3), il quale, all'art. 2 ha inserito nel D.L. 44/2021, dopo l'art. 4 bis, l'art. 4 ter
3 di 10 prevedendo, anche per il personale scolastico, la sospensione immediata e assoluta dall'esercizio della professione in caso di inosservanza da parte dell'obbligo vaccinale e prevedendo, inoltre, per il periodo di sospensione la mancata erogazione della retribuzione e di altro compenso o emolumento, comunque denominato.
In altri termini, a detta del resistente, la previsione legislativa emergenziale CP_1 non legava affatto l'obbligo vaccinale al concreto e attuale svolgimento del relativo servizio (ben potendo dunque la sospensione intervenire anche nei confronti del personale scolastico in congedo per malattia), ancorando il predetto obbligo univocamente al dato astratto e generale dell'appartenenza del singolo interessato alla relativa categoria, fatte salve le ipotesi di esenzione dalla somministrazione del vaccino in caso di concreto rischio per la salute del prestatore di lavoro.
Ha contestato, infine, la dedotta violazione dell'art.2087 c.c. per mancata adibizione dell'attrice allo svolgimento di mansioni alternative, stante la specificità delle attività svolte dalla lavoratrice in qualità di collaboratrice scolastica e stanti l'importanza e indispensabilità che queste rivestivano al tempo della diffusione del contagio, allorquando le operazioni di sanificazione e pulizia dei locali venivano sempre più intensificate nel rispetto dei protocolli sanitari adottati dagli istituti scolastici.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è stata rinviata all'udienza del 04/12/2025 per discussione, con concessione alle parti di un termine per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
***
Il ricorso non è fondato e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
In fatto la vicenda è pacifica.
La lavoratrice dal 04 settembre 2021 sino all'08 maggio 2022 era assente dal servizio per malattia.
Con comunicazioni del 15 dicembre 2021 e dell'11 gennaio 2022 il Dirigente dell'Istituto di Campli (Te) invitava la ricorrente a produrre entro Controparte_3 5 giorni documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione ovvero l'omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta della vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
La ricorrente riscontrava in data 12 gennaio 2022 i suddetti inviti, precisando “di non essere intenzionata a sottoporsi a vaccinazione Anti Sars-Covid 2 in quanto ritiene la normativa che dispone tale obbligo, illegittima e lesiva dei principali diritti riconosciuti da norme di rango superiore” e, dunque, manifestando la “disponibilità di svolgere l'attività lavorativa, in aderenza e nel rispetto degli obblighi nascenti dal contratto di lavoro, pur in assenza di “super greenpass”.
Con comunicazione del 17 gennaio 2022 il datore di lavoro accertava l'inosservanza dell'obbligo vaccinale ex art. 2 comma 3 d.l. 172/21 e disponeva la sospensione della lavoratrice dal diritto di svolgere la propria attività lavorativa e di “ogni altro compenso
o emolumento comunque denominato”.
Ciò premesso in fatto, la ricorrente agisce in giudizio al fine di impugnare il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comunicatole dall'Istituto Comprensivo presso il quale prestava servizio in data 17 gennaio 2022, con il quale il datore di lavoro la sospendeva dallo svolgimento della prestazione lavorativa per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti ai sensi dell'art. 2 comma 3 d.l. Per_1 172/21 relativo al personale del comparto scuola.
La lavoratrice affida l'impugnativa sostanzialmente a due motivi di illegittimità:
- preesistenza e prevalenza di una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro;
4 di 10 - omessa adibizione allo svolgimento di mansioni alternative.
Sulla scorta dei predetti motivi di censura, ha chiesto la condanna del CP_1 resistente al pagamento in proprio favore delle retribuzioni relative alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022, negate per effetto del provvedimento di sospensione.
Tanto chiarito, appare opportuno rilevare che, come è noto, la Corte Costituzionale, con le pronunce n. 14 e n. 15 del 2023, dichiarando infondate le questioni di illegittimità costituzionale delle norme di legge che hanno imposto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie estendendolo, in forza delle modifiche apportate al D.L. 44/2021 da parte del D.L. 172/2021, ad altre categorie di lavoratori, ed in particolare dell'art. 4 commi 1 e 2 D.L. 44/2021, in riferimento agli art. 32 Cost. (Sent. n. 14/2023), nonché dell'art. 4 bis comma 1 e dell'art. 4, commi 1, 4 e 5 D.L. 44/2021, come modificato dal D.L. 172/2021 e dal D.L. 24/22, con riferimento agli art.li 2, 3 e 32 Cost. (Sent. n. 15/2023), ha ritenuto che la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars.Cov-2, nel bilanciamento dell'interesse individuale e di quello della collettività, sia del tutto ragionevole e proporzionata.
In primo luogo, la previsione dell'obbligo vaccinale, nei limiti temporali e soggettivi sopra richiamati, è stata ritenuta ragionevole in quanto sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione del momento.
Va ricordato, in estrema sintesi, che: - l'OMS, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, aveva valutato l'epidemia da Covid-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, aveva valutato la situazione sanitaria come “pandemia”; - il Consiglio dei Ministri aveva dichiarato, con delibera del 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale per sei mesi, successivamente prorogati con vari provvedimenti;
- in forza dell'intervento pubblico e della ricerca scientifica erano stati approntati in tempi rapidi vari vaccini finalizzati a contrastare la diffusione del virus;
- le conclusioni di AIFA e del Segretariato Generale del Ministero della Salute convergevano tutte sulla natura non sperimentale e sulla efficacia e idoneità del vaccino anti Covid-19.
Nello specifico, come attestato dall'AIFA, tali vaccini sono stati “oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA) sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto”.
Sull'efficacia dei vaccini, aveva anche chiarito che “anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-COV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile”.
Valga peraltro aggiungere che la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione e della malattia da Sars-CoV-2 per determinate categorie di lavoratori va valutata alla luce della situazione pandemica esistente e delle conoscenze medico-scientifiche del momento, quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali istituzionalmente preposti al settore.
Del resto, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, il legislatore sceglie tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento.
Il sindacato di costituzionalità si limita alla verifica se il legislatore, utilizzando il dato medico-scientifico posto a disposizione delle autorità di settore, si sia mantenuto in un'area di attendibilità scientifica e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita (Sent. Corte Cost. n.14).
5 di 10 Per fare ciò non ci si può che rifare ai contributi elaborati dagli enti e organi istituzionali competenti in materia i quali hanno attestato concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione (e della malattia grave) da Sars-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché dal numero di pazienti ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati alla malattia relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa, risalente a marzo-aprile 2021).
In linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale, deve pertanto ritenersi che, alla luce dei dati forniti dai competenti organismi istituzionali, la scelta del legislatore circa l'introduzione dell'obbligo vaccinale per alcune categorie di soggetti, ossia quelli più a rischio di contagio e anche quelli più a rischio di diffusione del contagio medesimo, non sia stata affatto irragionevole in quanto “sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che la vaccinazione era destinata ad affrontare” (v. Sent. Corte. Cost. n. 15/2023), a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in tutto il mondo e caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio (v. Sent. Corte Cost. n. 14/ 2023).
Sul tema dell'efficacia dei vaccini nella prevenzione della malattia, deve richiamarsi pure la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 31217/2024 che ha affermato che se è indubbio che l'art.
4-ter d.l. n. 44 del 2021 facesse riferimento all'obbligo vaccinale come funzionale alla “prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”, è altrettanto indubbio che ciò̀ altro non significa se non che l'immunizzazione del singolo aveva un effetto di limitazione della trasmissione e di tutela dalla malattia grave derivante dal virus, idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge) e dunque il risultato avuto di mira dal legislatore attraverso la campagna vaccinale.
In questa logica, ha affermato la Corte di Cassazione, non hanno pregio altre distinzioni ed è il rifiuto a sottoporsi alle vaccinazioni, esistenti ed autorizzate, che rileva.
Ora, alla luce dei motivi di censura del provvedimento di sospensione sollevati dalla ricorrente, appare, sempre in diritto, opportuno effettuare una breve sintesi dalle norme di riferimento, le quali sono state adottate nell'ambito delle misure in materia di tutela della salute per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, valutata come
“pandemia” dalla dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dell'11 marzo 2020, in considerazione dei livelli di diffusività del virus e gravità raggiunti a livello globale.
L'art. 4 del D.L. n. 44/2021 ha introdotto l'obbligo di sottoposizione alla vaccinazione per Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario “in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque”, inizialmente, “non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
Nello specifico, l'art. 4, al comma 1, stabiliva che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”, mentre, al comma 2, disponeva che
“solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.”.
6 di 10 Nell'iniziale formulazione dell'art. 4 era inoltre previsto, al comma 6, che l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, determinava la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicavano contatti interpersonali o comportavano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio dal virus.
Il comma 8 prevedeva che il datore di lavoro, una volta ricevuta la comunicazione di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, adibisse il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle comportanti contatti interpersonali e che non implicassero rischi di diffusione del contagio, stabilendo che, quando ciò non fosse stato possibile, per il periodo di sospensione non sarebbero stati dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Il comma 10 disponeva, infine, che per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 era omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisse i soggetti di cui al comma 2, ossia quelli esentati dall'obbligo vaccinale per motivi di salute, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Successivamente, il D.L. 44 del 2021 è stato modificato dal D.L. n. 172 del 26 novembre 2021 che: 1) ha prorogato la durata dell'obbligo vaccinale estendendola ai sei mesi successivi al 15 dicembre 2021; 2) ha mutato competenze e procedimento in ordine all'accertamento dell'inadempimento ed ha disposto che l'atto di accertamento dell'inadempimento adottato dall'ordine professionale territorialmente competente ha natura dichiarativa e non disciplinare e comporta l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie con la precisazione che “per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati” (art. 4, comma 5); 3) ha limitato l'obbligo di assegnazione di mansioni anche diverse ai soli lavoratori ai quali, a causa dell'accertato pericolo per la salute, la vaccinazione debba essere omessa o differita (art. 5, comma 7); 4) ha esteso l'obbligo vaccinale ad altre categorie di lavoratori (lavoratori comunque impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio sanitarie - art. 4 bis -, personale delle strutture di cui all'art. 8 ter del d.lgs. 502/1992 - art. 4 ter -, personale scolastico, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, personale alle dipendenze del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e all'interno degli organismi penitenziarti, personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale - art. 4 ter 1 -, personale docente ed educativo della scuola - art. 4 ter 2 -, studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio di professioni sanitarie.
Ha, inoltre, riformulato il comma 2 dell'art. 4 d.l. 44/2021 prevedendo quanto segue:
“Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
La durata dell'obbligo vaccinale, originariamente stabilita sino alla completa attuazione del piano vaccinale e, comunque, entro il 31 dicembre 2021, come già detto, in forza del D.L. 172/2021 è stata prorogata al 15 giugno 2022 e poi ancora al 31 dicembre 2022; questo termine è stato da ultimo anticipato al 1° novembre 2022, con il D.L. 162 del 31 ottobre 2022.
Deve precisarsi che la recente giurisprudenza di legittimità ha confermato che la legittimità delle sospensioni disposte dal datore di lavoro in conseguenza del mancato
7 di 10 adempimento di detto obbligo vaccinale deve essere verificata sulla base della disciplina vigente ratione temporis e, pertanto, nella prima fase, che va dall'entrata in vigore del d.l. 44 del 2021 (1° aprile 2021) sino all'entrata in vigore del d.l. 172 del 2021 (26 novembre 2021), il datore di lavoro aveva un obbligo di repêchage generalizzato, mentre nella seconda fase, iniziata con il d.l. 172 del 2021, la sospensione doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. sez. un. 9403 del 2023 e anche Cass. 15697 del 2024, in motivazione), per tutti gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 4, comma 1, in ragione della sola qualifica posseduta e a prescindere da qualunque valutazione sulle mansioni espletate e fatti salvi soltanto gli esentati per ragioni di salute di cui al comma 2.
Tanto chiarito in ordine al contesto normativo ratione temporis applicabile al caso di specie, il Tribunale ritiene che la censura che fa leva sulla dedotta prevalenza della preesistente causa di sospensione dal lavoro (malattia) rispetto alla sospensione da omessa vaccinazione sia infondata.
Sul punto è opportuno rilevare che la Suprema Corte con la recente Sent. n. 1888 del 2025 (cfr. nello stesso senso Cass. n. 2412/2025, Cass. n. 4245/2025) ha condivisibilmente affermato che “In tema di obbligo vaccinale anti Covid-19……la sospensione dal servizio per mancata vaccinazione, prevista dall'art. 4 del d.l. n. 44/2021 come modificato dal d.l. n. 172/2021, opera anche qualora il rapporto di lavoro sia già sospeso per altra causa (come malattia o congedo), non trovando applicazione il principio della priorità della causa sospensiva;
tale conclusione si fonda sulla specialità ed eccezionalità della normativa emergenziale che: a) ha previsto la sospensione come conseguenza necessaria del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, senza attribuire rilievo a situazioni soggettive del dipendente ed esentando dalla vaccinazione solo coloro esposti ad accertato pericolo per la salute;
b) ha espressamente stabilito che durante la sospensione non sono dovuti retribuzione né altri emolumenti;
c) ha reso giuridicamente impossibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in assenza di vaccinazione, sanzionandone amministrativamente la violazione;
la prevalenza della sospensione per mancata vaccinazione sulle altre cause sospensive non contrasta con l'art. 38 Cost., in quanto la misura, temporanea e non disciplinare, realizza un adeguato bilanciamento tra diritti individuali e tutela della salute collettiva, non incidendo sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia o il congedo e parificando il trattamento economico a quello degli altri appartenenti alla categoria non vaccinati”.
In altri termini la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro non può essere differito in relazione alla particolare situazione lavorativa, attesa “l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa, che… ha previsto che «per il periodo di sospensione
… non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato» ed ha imposto al datore di lavoro di adottare il provvedimento di sospensione, in quanto conseguenza necessaria…della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale esteso a tutti gli appartenenti alla categoria”; in particolare, la Cassazione ha affermato che “Il legislatore non ha attribuito alcun rilievo a situazioni soggettive del dipendente e che la causa di sospensione sopravvenuta” dipendente dall'inadempimento dell'obbligo vaccinale “da sola sufficiente ad impedire il rapporto sinallagmatico, non può che prevalere su quelle che si innestano su un rapporto la cui funzionalità non sarebbe impedita in difetto della causa sospensiva”.
Alla luce dei principi di diritto richiamati, pertanto, l'omessa vaccinazione, fatta salva la sussistenza di una legittima causa di esonero (che nel caso di specie non sussiste), costituisce una causa pregiudiziale, inevitabilmente ostativa allo svolgimento
8 di 10 della prestazione lavorativa, anche in presenza di altra legittima causa di sospensione dal lavoro, sicché del tutto correttamente alla ricorrente è stata interrotta la corresponsione della retribuzione.
Sotto tale profilo, dunque, il provvedimento di sospensione si ritiene perfettamente legittimo.
Deve ora esaminarsi la censura, fatta valere con il secondo motivo di impugnazione, secondo la quale il datore di lavoro avrebbe illegittimamente omesso di valutare la possibile ricollocazione alternativa della ricorrente, adibendola allo svolgimento di mansioni non implicanti il contatto con il prossimo e dunque il rischio di diffusione del contagio.
Anche tale profilo di doglianza non coglie nel segno.
Come già esposto, infatti, se nella prima fase, che va dall'entrata in vigore del d.l. 44 del 2021 (1° aprile 2021) sino all'entrata in vigore del d.l. 172 del 2021 (26 novembre 2021), il datore di lavoro aveva un obbligo di repêchage generalizzato, nella seconda fase, iniziata con il d.l. 172 del 2021, la sospensione doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. sez. un. 9403 del 2023 e anche Cass. 15697 del 2024, in motivazione), per tutti gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 4, comma 1, in ragione della sola qualifica posseduta e a prescindere da qualunque valutazione sulle mansioni espletate e fatti salvi soltanto gli esentati per ragioni di salute di cui al comma 2.
In altri termini il datore di lavoro, a far data dall'entrata in vigore del d.l. 172 del 2021, fatte salve le ipotesi di legittima esenzione dalla somministrazione del vaccino, non era tenuto a valutare un possibile ricollocazione alternativa del lavoratore che si era rifiutato per scelta personale di sottoporsi a vaccinazione e doveva disporne la sospensione, essendo dispensato dall'obbligo di repêchage.
Ciò posto, va altresì rilevato che, nella fattispecie concreta, una ricollocazione alternativa della lavoratrice che prevedesse sostanzialmente l'isolamento (onde evitare il contagio) in una scuola dell'infanzia, ove le attività dalla stessa svolte (e in particolare la pulizia e la sanificazione delle aule e degli spazi comuni) si rendevano di indispensabile necessità per far fronte alla situazione pandemica in atto, non si ritiene potesse essere ragionevolmente attuabile. Anche il secondo e ultimo motivo di impugnazione deve, pertanto, essere respinto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte della ricorrente, il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del 17/01/2022 è legittimo e nulla è dovuto alla lavoratrice.
In definitiva sintesi, il ricorso va rigettato in toto.
Le spese di lite vanno tuttavia compensate, in considerazione dell'esistenza, al momento della proposizione del ricorso, di un orientamento affermatosi nella giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Torino, 28 settembre 2022, n.1299, con richiamo a precedente del Tribunale di Ivrea 30.06.2022, n. 173) che riteneva la sovrapposizione di cause di sospensione del rapporto di lavoro una condizione di esonero dall'obbligo vaccinale, orientamento giurisprudenziale, che la ricorrente ha fatto presente essere stato seguito da altri giudici di merito (Tribunale di Grosseto) nelle successive note conclusive, che poteva indurre la lavoratrice a ritenere ragionevolmente fondata la domanda, in considerazione della sua apparente compatibilità anche con l'interpretazione fatta propria dal resistente, giusta la lettura, data dalla CP_1 giurisprudenza di merito citata, di note del Capo Dipartimento (nota 17/12/2021, successivamente specificata – nella nota 20/12/2021 – con riferimento alle “infermità,
9 di 10 previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1887/2022 contrariis reiectis, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Teramo, 04/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giuseppe Marcheggiani
10 di 10
TRIBUNALE DI TERAMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1887/2022 R.G. a seguito dell'udienza del 04/12/2025 svoltasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile di I grado vertente
TRA
(C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
26.09.1965 ed ivi residente a[...], F.ne Nocella n. 16, Cap 64012 (doc. n. 1), elettivamente domiciliata, anche ai sensi dell'art. 47 cod. civ., in Teramo (TE), Piazza Garibaldi n. 46, Cap 64100, presso e nello studio dell'Avv. Aldo Canino, C.F.
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
E
Il Controparte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_1 persona del rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal Dirigente pro CP_2 tempore dott.ssa Clara Moschella, domiciliata presso il richiamato , in CP_1
Teramo, Largo S. Matteo n. 1.
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per le causali cui in narrativa, sulla base della documentazione allegata, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa:
- accertare e dichiarare: l'illegittimità del provvedimento del 17 gennaio 2022, comunicato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensorio Campli alla Sig.ra e disponente “l'immediata sospensione dal diritto di svolgere Parte_1
l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto legge n. 172/2021)”, compreso ogni suo atto prodromico o conseguenziale, per le causali di cui in narrativa, e per l'effetto, condannare la resistente alla corresponsione in favore della ricorrente della retribuzione del mese di gennaio 2022
1 di 10 per Euro 1.175,63 e febbraio 2022 per Euro 1.162,12, oltre, alla corrispondere della retribuzione del mese di marzo 2022, ovvero nella minore o maggior somma ritenuta di Giustizia ovvero accertata in corso di causa, ed oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
- condannare: il datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione previdenziale e fiscale della lavoratrice. In ogni caso: condannare: la società resistente alla rifusione delle spese e compensi di Avvocato, oltre accessori di legge del presente giudizio”.
Parte resistente: “Nel merito rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto. Vinte le spese.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 04/11/2022, Parte_1
, collaboratrice scolastica presso l'Istituto Comprensorio di Campli (Te), ha
[...] agito in giudizio nei confronti del resistente, in qualità di proprio datore di CP_1 lavoro, al fine di far accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione emesso in data 17 gennaio 2022 per inosservanza dell'obbligo vaccinale da ai sensi dell'art. 4 D.L. 44/2021 e Parte_2 dell'art. 2 D.L. 172/2021, con condanna del convenuto al pagamento in proprio favore delle retribuzioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, negate dal per effetto della sospensione. CP_1
A sostegno della domanda, in punto di fatto, ha dedotto:
- di essere stata assunta alle dipendenze del convenuto in data 01 marzo 2020 CP_1 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e qualifica professionale di collaboratore scolastico e di aver prestato servizio presso l'Istituto Comprensorio di Campli (Te);
- di aver usufruito ininterrottamente, dal 04 settembre 2021 sino all'08 maggio 2022, del congedo per malattia in ragione di “un disturbo post traumatico derivato dalla situazione contingente al Covid 19” nonché per “depressione maggiore ricorrente con comparsa di postumi dolorosi di frattura caviglia sx”;
- che il datore di lavoro, con comunicazioni del 15 dicembre 2021 e dell'11 gennaio 2022, la invitava “a produrre entro cinque giorni a decorrere dalla data della ripresa del servizio: a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
oppure b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
oppure c) la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito; oppure d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”, con avvertimento in caso di inosservanza del suddetto obbligo, delle conseguenti sanzioni di legge;
- che in data 12 gennaio 2022 la ricorrete, per il tramite del proprio legale, riscontrava i suddetti inviti, precisando “di non essere intenzionata a sottoporsi a vaccinazione Anti Sars-Covid 2 in quanto ritiene la normativa che dispone tale obbligo, illegittima e lesiva dei principali diritti riconosciuti da norme di rango superiore” e, dunque, manifestando la “disponibilità di svolgere l'attività lavorativa, in aderenza e nel
2 di 10 rispetto degli obblighi nascenti dal contratto di lavoro, pur in assenza di “super greenpass”;
- che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Campli, con comunicazione del 17 gennaio 2022, previo accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, comunicava alla ricorrente “l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto legge n. 172/2021)”;
- che per effetto del suddetto provvedimento, la ricorrente subiva il recupero mediante trattenuta in busta paga, della retribuzione del mese di gennaio 2022 per euro 1.175,63 e di febbraio 2022 per euro 1.162,12, oltre a non aver ricevuto la retribuzione di marzo 2022.
Tanto dedotto in punto di fatto, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione del 17/01/2022, sostenendone l'illegittimità sulla base sostanzialmente di due distinti profili attinenti, il primo, alla preesistenza, al momento della comunicazione del provvedimento, di un'altra causa di sospensione dal lavoro coincidente con la malattia e il secondo, inerente alla mancata valutazione, da parte del datore di lavoro, di un impiego alternativo della lavoratrice, non implicante rischi di diffusione del contagio.
Più in particolare, secondo la prospettazione dell'attrice, il provvedimento di sospensione sarebbe intervenuto quando la stessa era già sospesa dal lavoro per malattia (con decorrenza dal 04 settembre 2021 sino all'08 maggio 2022) e quando, dunque, sussisteva già un'altra causa di sospensione legale prevalente del rapporto di lavoro, con la conseguenza che, data l'assenza della lavoratrice dal posto di lavoro, non poteva verificarsi in concreto quel pericolo alla pubblica incolumità che la norma di cui all'art. 4 del D.l. 44/2021 mirava ad evitare con la prescrizione dell'obbligo vaccinale ed essendosi, pertanto, l'adozione del provvedimento di sospensione, tradotta in una condotta irragionevole dell'Amministrazione in quanto finalizzata a contrastare un rischio inesistente.
Il provvedimento di sospensione sarebbe, inoltre, illegittimo in quanto il datore di lavoro avrebbe dovuto verificare l'esistenza di posizioni lavorative alternative, astrattamente assegnabili alla lavoratrice, non prevedenti contatti interpersonali con soggetti fragili o comportanti, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da onde consentirle, da un lato, di preservare la propria Per_1 condizione occupazionale e retributiva, e dall'altro, di assicurare la tutela della salubrità dell'ambiente di lavoro.
Ha pertanto chiesto, previo annullamento/disapplicazione del provvedimento di sospensione impugnato, la condanna della resistente al pagamento in proprio favore delle retribuzioni relative alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022, non corrisposte per effetto del provvedimento di sospensione.
Si è costituito in giudizio il contestando il fondamento della Controparte_1 domanda della quale ha chiesto il rigetto, siccome infondata in fatto e in diritto.
Più in particolare, ha eccepito l'infondatezza dei motivi di impugnativa del provvedimento di sospensione per cui è causa, sostenendone la correttezza sostanziale e la piena legittimità sia rispetto alla dedotta preesistenza e prevalenza di un'altra causa di sospensione legale per malattia sia rispetto alla lamentata mancata assegnazione alla ricorrente di mansioni alternative che non implicassero il contatto con altri soggetti e dunque il rischio di contagio.
Secondo la prospettazione difensiva assunta dalla resistente, infatti, l'amministrazione avrebbe operato nel pieno rispetto della normativa allora vigente costituita dal D.L. n. 172/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3), il quale, all'art. 2 ha inserito nel D.L. 44/2021, dopo l'art. 4 bis, l'art. 4 ter
3 di 10 prevedendo, anche per il personale scolastico, la sospensione immediata e assoluta dall'esercizio della professione in caso di inosservanza da parte dell'obbligo vaccinale e prevedendo, inoltre, per il periodo di sospensione la mancata erogazione della retribuzione e di altro compenso o emolumento, comunque denominato.
In altri termini, a detta del resistente, la previsione legislativa emergenziale CP_1 non legava affatto l'obbligo vaccinale al concreto e attuale svolgimento del relativo servizio (ben potendo dunque la sospensione intervenire anche nei confronti del personale scolastico in congedo per malattia), ancorando il predetto obbligo univocamente al dato astratto e generale dell'appartenenza del singolo interessato alla relativa categoria, fatte salve le ipotesi di esenzione dalla somministrazione del vaccino in caso di concreto rischio per la salute del prestatore di lavoro.
Ha contestato, infine, la dedotta violazione dell'art.2087 c.c. per mancata adibizione dell'attrice allo svolgimento di mansioni alternative, stante la specificità delle attività svolte dalla lavoratrice in qualità di collaboratrice scolastica e stanti l'importanza e indispensabilità che queste rivestivano al tempo della diffusione del contagio, allorquando le operazioni di sanificazione e pulizia dei locali venivano sempre più intensificate nel rispetto dei protocolli sanitari adottati dagli istituti scolastici.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è stata rinviata all'udienza del 04/12/2025 per discussione, con concessione alle parti di un termine per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
***
Il ricorso non è fondato e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
In fatto la vicenda è pacifica.
La lavoratrice dal 04 settembre 2021 sino all'08 maggio 2022 era assente dal servizio per malattia.
Con comunicazioni del 15 dicembre 2021 e dell'11 gennaio 2022 il Dirigente dell'Istituto di Campli (Te) invitava la ricorrente a produrre entro Controparte_3 5 giorni documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione ovvero l'omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta della vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
La ricorrente riscontrava in data 12 gennaio 2022 i suddetti inviti, precisando “di non essere intenzionata a sottoporsi a vaccinazione Anti Sars-Covid 2 in quanto ritiene la normativa che dispone tale obbligo, illegittima e lesiva dei principali diritti riconosciuti da norme di rango superiore” e, dunque, manifestando la “disponibilità di svolgere l'attività lavorativa, in aderenza e nel rispetto degli obblighi nascenti dal contratto di lavoro, pur in assenza di “super greenpass”.
Con comunicazione del 17 gennaio 2022 il datore di lavoro accertava l'inosservanza dell'obbligo vaccinale ex art. 2 comma 3 d.l. 172/21 e disponeva la sospensione della lavoratrice dal diritto di svolgere la propria attività lavorativa e di “ogni altro compenso
o emolumento comunque denominato”.
Ciò premesso in fatto, la ricorrente agisce in giudizio al fine di impugnare il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comunicatole dall'Istituto Comprensivo presso il quale prestava servizio in data 17 gennaio 2022, con il quale il datore di lavoro la sospendeva dallo svolgimento della prestazione lavorativa per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti ai sensi dell'art. 2 comma 3 d.l. Per_1 172/21 relativo al personale del comparto scuola.
La lavoratrice affida l'impugnativa sostanzialmente a due motivi di illegittimità:
- preesistenza e prevalenza di una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro;
4 di 10 - omessa adibizione allo svolgimento di mansioni alternative.
Sulla scorta dei predetti motivi di censura, ha chiesto la condanna del CP_1 resistente al pagamento in proprio favore delle retribuzioni relative alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022, negate per effetto del provvedimento di sospensione.
Tanto chiarito, appare opportuno rilevare che, come è noto, la Corte Costituzionale, con le pronunce n. 14 e n. 15 del 2023, dichiarando infondate le questioni di illegittimità costituzionale delle norme di legge che hanno imposto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie estendendolo, in forza delle modifiche apportate al D.L. 44/2021 da parte del D.L. 172/2021, ad altre categorie di lavoratori, ed in particolare dell'art. 4 commi 1 e 2 D.L. 44/2021, in riferimento agli art. 32 Cost. (Sent. n. 14/2023), nonché dell'art. 4 bis comma 1 e dell'art. 4, commi 1, 4 e 5 D.L. 44/2021, come modificato dal D.L. 172/2021 e dal D.L. 24/22, con riferimento agli art.li 2, 3 e 32 Cost. (Sent. n. 15/2023), ha ritenuto che la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars.Cov-2, nel bilanciamento dell'interesse individuale e di quello della collettività, sia del tutto ragionevole e proporzionata.
In primo luogo, la previsione dell'obbligo vaccinale, nei limiti temporali e soggettivi sopra richiamati, è stata ritenuta ragionevole in quanto sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione del momento.
Va ricordato, in estrema sintesi, che: - l'OMS, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, aveva valutato l'epidemia da Covid-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, aveva valutato la situazione sanitaria come “pandemia”; - il Consiglio dei Ministri aveva dichiarato, con delibera del 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale per sei mesi, successivamente prorogati con vari provvedimenti;
- in forza dell'intervento pubblico e della ricerca scientifica erano stati approntati in tempi rapidi vari vaccini finalizzati a contrastare la diffusione del virus;
- le conclusioni di AIFA e del Segretariato Generale del Ministero della Salute convergevano tutte sulla natura non sperimentale e sulla efficacia e idoneità del vaccino anti Covid-19.
Nello specifico, come attestato dall'AIFA, tali vaccini sono stati “oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA) sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto”.
Sull'efficacia dei vaccini, aveva anche chiarito che “anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-COV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile”.
Valga peraltro aggiungere che la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione e della malattia da Sars-CoV-2 per determinate categorie di lavoratori va valutata alla luce della situazione pandemica esistente e delle conoscenze medico-scientifiche del momento, quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali istituzionalmente preposti al settore.
Del resto, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, il legislatore sceglie tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento.
Il sindacato di costituzionalità si limita alla verifica se il legislatore, utilizzando il dato medico-scientifico posto a disposizione delle autorità di settore, si sia mantenuto in un'area di attendibilità scientifica e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita (Sent. Corte Cost. n.14).
5 di 10 Per fare ciò non ci si può che rifare ai contributi elaborati dagli enti e organi istituzionali competenti in materia i quali hanno attestato concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione (e della malattia grave) da Sars-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché dal numero di pazienti ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati alla malattia relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa, risalente a marzo-aprile 2021).
In linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale, deve pertanto ritenersi che, alla luce dei dati forniti dai competenti organismi istituzionali, la scelta del legislatore circa l'introduzione dell'obbligo vaccinale per alcune categorie di soggetti, ossia quelli più a rischio di contagio e anche quelli più a rischio di diffusione del contagio medesimo, non sia stata affatto irragionevole in quanto “sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che la vaccinazione era destinata ad affrontare” (v. Sent. Corte. Cost. n. 15/2023), a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in tutto il mondo e caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio (v. Sent. Corte Cost. n. 14/ 2023).
Sul tema dell'efficacia dei vaccini nella prevenzione della malattia, deve richiamarsi pure la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 31217/2024 che ha affermato che se è indubbio che l'art.
4-ter d.l. n. 44 del 2021 facesse riferimento all'obbligo vaccinale come funzionale alla “prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”, è altrettanto indubbio che ciò̀ altro non significa se non che l'immunizzazione del singolo aveva un effetto di limitazione della trasmissione e di tutela dalla malattia grave derivante dal virus, idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge) e dunque il risultato avuto di mira dal legislatore attraverso la campagna vaccinale.
In questa logica, ha affermato la Corte di Cassazione, non hanno pregio altre distinzioni ed è il rifiuto a sottoporsi alle vaccinazioni, esistenti ed autorizzate, che rileva.
Ora, alla luce dei motivi di censura del provvedimento di sospensione sollevati dalla ricorrente, appare, sempre in diritto, opportuno effettuare una breve sintesi dalle norme di riferimento, le quali sono state adottate nell'ambito delle misure in materia di tutela della salute per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, valutata come
“pandemia” dalla dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dell'11 marzo 2020, in considerazione dei livelli di diffusività del virus e gravità raggiunti a livello globale.
L'art. 4 del D.L. n. 44/2021 ha introdotto l'obbligo di sottoposizione alla vaccinazione per Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario “in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque”, inizialmente, “non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
Nello specifico, l'art. 4, al comma 1, stabiliva che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”, mentre, al comma 2, disponeva che
“solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.”.
6 di 10 Nell'iniziale formulazione dell'art. 4 era inoltre previsto, al comma 6, che l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, determinava la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicavano contatti interpersonali o comportavano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio dal virus.
Il comma 8 prevedeva che il datore di lavoro, una volta ricevuta la comunicazione di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, adibisse il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle comportanti contatti interpersonali e che non implicassero rischi di diffusione del contagio, stabilendo che, quando ciò non fosse stato possibile, per il periodo di sospensione non sarebbero stati dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Il comma 10 disponeva, infine, che per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 era omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisse i soggetti di cui al comma 2, ossia quelli esentati dall'obbligo vaccinale per motivi di salute, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Successivamente, il D.L. 44 del 2021 è stato modificato dal D.L. n. 172 del 26 novembre 2021 che: 1) ha prorogato la durata dell'obbligo vaccinale estendendola ai sei mesi successivi al 15 dicembre 2021; 2) ha mutato competenze e procedimento in ordine all'accertamento dell'inadempimento ed ha disposto che l'atto di accertamento dell'inadempimento adottato dall'ordine professionale territorialmente competente ha natura dichiarativa e non disciplinare e comporta l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie con la precisazione che “per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati” (art. 4, comma 5); 3) ha limitato l'obbligo di assegnazione di mansioni anche diverse ai soli lavoratori ai quali, a causa dell'accertato pericolo per la salute, la vaccinazione debba essere omessa o differita (art. 5, comma 7); 4) ha esteso l'obbligo vaccinale ad altre categorie di lavoratori (lavoratori comunque impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio sanitarie - art. 4 bis -, personale delle strutture di cui all'art. 8 ter del d.lgs. 502/1992 - art. 4 ter -, personale scolastico, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, personale alle dipendenze del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e all'interno degli organismi penitenziarti, personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale - art. 4 ter 1 -, personale docente ed educativo della scuola - art. 4 ter 2 -, studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio di professioni sanitarie.
Ha, inoltre, riformulato il comma 2 dell'art. 4 d.l. 44/2021 prevedendo quanto segue:
“Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
La durata dell'obbligo vaccinale, originariamente stabilita sino alla completa attuazione del piano vaccinale e, comunque, entro il 31 dicembre 2021, come già detto, in forza del D.L. 172/2021 è stata prorogata al 15 giugno 2022 e poi ancora al 31 dicembre 2022; questo termine è stato da ultimo anticipato al 1° novembre 2022, con il D.L. 162 del 31 ottobre 2022.
Deve precisarsi che la recente giurisprudenza di legittimità ha confermato che la legittimità delle sospensioni disposte dal datore di lavoro in conseguenza del mancato
7 di 10 adempimento di detto obbligo vaccinale deve essere verificata sulla base della disciplina vigente ratione temporis e, pertanto, nella prima fase, che va dall'entrata in vigore del d.l. 44 del 2021 (1° aprile 2021) sino all'entrata in vigore del d.l. 172 del 2021 (26 novembre 2021), il datore di lavoro aveva un obbligo di repêchage generalizzato, mentre nella seconda fase, iniziata con il d.l. 172 del 2021, la sospensione doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. sez. un. 9403 del 2023 e anche Cass. 15697 del 2024, in motivazione), per tutti gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 4, comma 1, in ragione della sola qualifica posseduta e a prescindere da qualunque valutazione sulle mansioni espletate e fatti salvi soltanto gli esentati per ragioni di salute di cui al comma 2.
Tanto chiarito in ordine al contesto normativo ratione temporis applicabile al caso di specie, il Tribunale ritiene che la censura che fa leva sulla dedotta prevalenza della preesistente causa di sospensione dal lavoro (malattia) rispetto alla sospensione da omessa vaccinazione sia infondata.
Sul punto è opportuno rilevare che la Suprema Corte con la recente Sent. n. 1888 del 2025 (cfr. nello stesso senso Cass. n. 2412/2025, Cass. n. 4245/2025) ha condivisibilmente affermato che “In tema di obbligo vaccinale anti Covid-19……la sospensione dal servizio per mancata vaccinazione, prevista dall'art. 4 del d.l. n. 44/2021 come modificato dal d.l. n. 172/2021, opera anche qualora il rapporto di lavoro sia già sospeso per altra causa (come malattia o congedo), non trovando applicazione il principio della priorità della causa sospensiva;
tale conclusione si fonda sulla specialità ed eccezionalità della normativa emergenziale che: a) ha previsto la sospensione come conseguenza necessaria del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, senza attribuire rilievo a situazioni soggettive del dipendente ed esentando dalla vaccinazione solo coloro esposti ad accertato pericolo per la salute;
b) ha espressamente stabilito che durante la sospensione non sono dovuti retribuzione né altri emolumenti;
c) ha reso giuridicamente impossibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in assenza di vaccinazione, sanzionandone amministrativamente la violazione;
la prevalenza della sospensione per mancata vaccinazione sulle altre cause sospensive non contrasta con l'art. 38 Cost., in quanto la misura, temporanea e non disciplinare, realizza un adeguato bilanciamento tra diritti individuali e tutela della salute collettiva, non incidendo sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia o il congedo e parificando il trattamento economico a quello degli altri appartenenti alla categoria non vaccinati”.
In altri termini la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro non può essere differito in relazione alla particolare situazione lavorativa, attesa “l'assoluta specialità ed eccezionalità della normativa, che… ha previsto che «per il periodo di sospensione
… non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato» ed ha imposto al datore di lavoro di adottare il provvedimento di sospensione, in quanto conseguenza necessaria…della mancata sottoposizione all'obbligo vaccinale esteso a tutti gli appartenenti alla categoria”; in particolare, la Cassazione ha affermato che “Il legislatore non ha attribuito alcun rilievo a situazioni soggettive del dipendente e che la causa di sospensione sopravvenuta” dipendente dall'inadempimento dell'obbligo vaccinale “da sola sufficiente ad impedire il rapporto sinallagmatico, non può che prevalere su quelle che si innestano su un rapporto la cui funzionalità non sarebbe impedita in difetto della causa sospensiva”.
Alla luce dei principi di diritto richiamati, pertanto, l'omessa vaccinazione, fatta salva la sussistenza di una legittima causa di esonero (che nel caso di specie non sussiste), costituisce una causa pregiudiziale, inevitabilmente ostativa allo svolgimento
8 di 10 della prestazione lavorativa, anche in presenza di altra legittima causa di sospensione dal lavoro, sicché del tutto correttamente alla ricorrente è stata interrotta la corresponsione della retribuzione.
Sotto tale profilo, dunque, il provvedimento di sospensione si ritiene perfettamente legittimo.
Deve ora esaminarsi la censura, fatta valere con il secondo motivo di impugnazione, secondo la quale il datore di lavoro avrebbe illegittimamente omesso di valutare la possibile ricollocazione alternativa della ricorrente, adibendola allo svolgimento di mansioni non implicanti il contatto con il prossimo e dunque il rischio di diffusione del contagio.
Anche tale profilo di doglianza non coglie nel segno.
Come già esposto, infatti, se nella prima fase, che va dall'entrata in vigore del d.l. 44 del 2021 (1° aprile 2021) sino all'entrata in vigore del d.l. 172 del 2021 (26 novembre 2021), il datore di lavoro aveva un obbligo di repêchage generalizzato, nella seconda fase, iniziata con il d.l. 172 del 2021, la sospensione doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. sez. un. 9403 del 2023 e anche Cass. 15697 del 2024, in motivazione), per tutti gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 4, comma 1, in ragione della sola qualifica posseduta e a prescindere da qualunque valutazione sulle mansioni espletate e fatti salvi soltanto gli esentati per ragioni di salute di cui al comma 2.
In altri termini il datore di lavoro, a far data dall'entrata in vigore del d.l. 172 del 2021, fatte salve le ipotesi di legittima esenzione dalla somministrazione del vaccino, non era tenuto a valutare un possibile ricollocazione alternativa del lavoratore che si era rifiutato per scelta personale di sottoporsi a vaccinazione e doveva disporne la sospensione, essendo dispensato dall'obbligo di repêchage.
Ciò posto, va altresì rilevato che, nella fattispecie concreta, una ricollocazione alternativa della lavoratrice che prevedesse sostanzialmente l'isolamento (onde evitare il contagio) in una scuola dell'infanzia, ove le attività dalla stessa svolte (e in particolare la pulizia e la sanificazione delle aule e degli spazi comuni) si rendevano di indispensabile necessità per far fronte alla situazione pandemica in atto, non si ritiene potesse essere ragionevolmente attuabile. Anche il secondo e ultimo motivo di impugnazione deve, pertanto, essere respinto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte della ricorrente, il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del 17/01/2022 è legittimo e nulla è dovuto alla lavoratrice.
In definitiva sintesi, il ricorso va rigettato in toto.
Le spese di lite vanno tuttavia compensate, in considerazione dell'esistenza, al momento della proposizione del ricorso, di un orientamento affermatosi nella giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Torino, 28 settembre 2022, n.1299, con richiamo a precedente del Tribunale di Ivrea 30.06.2022, n. 173) che riteneva la sovrapposizione di cause di sospensione del rapporto di lavoro una condizione di esonero dall'obbligo vaccinale, orientamento giurisprudenziale, che la ricorrente ha fatto presente essere stato seguito da altri giudici di merito (Tribunale di Grosseto) nelle successive note conclusive, che poteva indurre la lavoratrice a ritenere ragionevolmente fondata la domanda, in considerazione della sua apparente compatibilità anche con l'interpretazione fatta propria dal resistente, giusta la lettura, data dalla CP_1 giurisprudenza di merito citata, di note del Capo Dipartimento (nota 17/12/2021, successivamente specificata – nella nota 20/12/2021 – con riferimento alle “infermità,
9 di 10 previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1887/2022 contrariis reiectis, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Teramo, 04/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giuseppe Marcheggiani
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