Sentenza 14 ottobre 2009
Massime • 1
Gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza. (Fattispecie di tentata truffa in cui il venditore di un immobile aveva taciuto il fatto che il mutuo per l'acquisto dello stesso era stato stipulato da soggetto coinvolto in reato di corruzione con il rischio di possibile confisca per equivalente dell'immobile stesso).
Commentario • 1
- 1. Truffa: se nel dibattimento emerge che i raggiri sono differenti, va modificata l'imputazione?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima In tema di truffa (nel caso di specie contrattuale), eventuali difformità nella ricostruzione degli specifici artifici e raggiri utilizzati per indurre in errore la vittima, che siano emerse all'esito dell'istruttoria rispetto alla contestazione, non determinano immutazione del fatto tale da integrare una nullità ex art. 522 cod. proc. pen., salvo che la condotta decettiva che sia emersa nel processo risulti talmente diversa e non comparabile a quella oggetto di contestazione da compromettere concretamente il diritto di difesa (Cassazione penale, sez. II, 20/12/2019, n. 7812). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2009, n. 41717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41717 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 14/10/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 4422
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 30194/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parte civile CH VA;
Nei confronti di:
IN IA, nata ad [...] in data [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, sezione 1A penale, in data 30.3.2007;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Francesco Bua, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Udito il difensore di parte civile Avv. Gastini Luca che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Udito il difensore dell'imputata, Avv. Nizza Vittorio, che ha concluso chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 5.12.2005, il Tribunale di Torino dichiarò RI CI responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 640 e 646 c.p., così qualificati i fatti originariamente contestati, unificati sotto il vincolo della continuazione e - concesse le attenuanti generiche - la condannò alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, nonché al risarcimento dei danni liquidati in Euro 35.000,00 oltre interessi ed alla rifusione delle spese di giudizio a favore della parte civile NN VA. Avverso tale pronunzia l'imputata propose gravame e la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 30.3.2007, in riforma della decisione di primo grado, assolse l'imputata dal reato di tentata truffa perché il fatto non sussiste e dal reato di appropriazione indebita perché il fatto non costituisce reato.
Ricorre per Cassazione il difensore della parte civile NA VA deducendo:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'assoluzione dal reato di tentata truffa sull'assunto che la rilevanza del silenzio quale artificio o raggiro nella truffa presuppone un obbligo giuridico di verità e non sarebbe sufficiente la mera violazione dell'obbligo di lealtà e correttezza nello svolgimento di una trattativa commerciale;
peraltro la Corte territoriale avrebbe fatto cattivo uso di tale principio affermando che il silenzio dovrebbe investire elementi della negoziazione di cui il contraente, con ordinaria diligenza, non possa avere direttamente ed autonomamente facile contezza e che siano oggettivamente (e non solo soggettivamente) rilevanti;
nella imputazione era contestato di aver taciuto che il mutuo di Euro 107.000,00, gravante sull'immobile, era intestato al convivente della proprietaria, coinvolto in vicende giudiziarie di corruzione;
ciò comportava la necessità per la parte civile di poter escludere che il denaro usato nell'acquisto dell'immobile provenisse dal convivente, per evitare di subire azioni dai creditori di costui o comunque, operando anch'egli nel settore sanitario, di apparire quale una sorta di favoreggiatore;
il silenzio su tale oggettiva circostanza accompagnato da rassicurazioni che il convivente non aveva partecipato all'acquisto dell'immobile oggetto di trattativa integrerebbe i raggiri;
anzitutto non è vero che il silenzio deve riguardare elementi solo oggettivamente rilevanti, con esclusione di quelli che lo sono soggettivamente;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'assoluzione dal reato di appropriazione indebita sull'assunto che l'imputata avrebbe in buona fede ritenuto che la proposta fosse già stata accettata prima della scadenza (fissata in data 11.6.2003), sicché avrebbe consegnato alla RA l'assegno di Euro 25.000,00 (rilasciato da NA alla RI quale depositaria) a valere da quel momento quale caparra confirmatoria, pur essendo state smentite dall'istruttoria dibattimentale tutte le deduzioni difensive, compresa la tesi che l'assegno sarebbe stato consegnato solo dopo la comunicazione al proponente NN dell'accettazione da parte della RA della proposta. Con memoria depositata il 7.10.2009 il difensore dell'imputata ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché tardivo e comunque perché propone censure di merito. Inoltre vi sarebbe carenza di legittimazione, essendo stata la parte civile presente nel giudizio civile di opposizione a decreto ingiuntivo ove aveva trasferito l'azione civile formulando richiesta di risarcimento dei danni.
Devono essere anzitutto esaminate le questioni di inammissibilità del ricorso prospettate dalla difesa dell'imputata. Non è vero che il ricorso è tardivo.
Il ricorso è stato presentato in data 11.6.2007 in termini perché il 10.6.2007 era giorno festivo.
Neppure è carente la legittimazione della parte civile ad impugnare poiché la Corte d'appello di Torino, Sezione 1^ civile, con sentenza 20.2.2009, depositata il 2.3.2009, ha escluso l'identità fra l'azione proposta in sede civile e quella proposta in sede penale (v. p. 26 sentenza citata).
Quanto alla natura delle doglianze, indicate come inammissibili perché relative a questioni di merito non proponibili in questa sede, la stessa va esaminata per ciascun motivo di ricorso, laddove si esaminare se siano fondate le censure in punto di violazione di legge e vizio di motivazione.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
La Corte territoriale ha distinto tra il silenzio serbato su aspetti soggettivamente rilevanti e altri oggettivamente rilevanti, affermando che quanto ai primi il silenzio non varrebbe ad integrare i raggiri richiesti dal reato di truffa. Inoltre non potrebbe interare il raggiro il silenzio mantenuto, in violazione del dovere di lealtà e correttezza nelle trattative, su elementi accertabili dal contraente con ordinaria diligenza.
L'assunto non può essere condiviso.
Questa Corte ha affermato che L'artificio o il raggiro richiesto per la sussistenza del reato di truffa può consistere anche nel semplice silenzio, maliziosamente serbato su alcune circostanze da chi abbia il dovere di farle conoscere, in quanto il comportamento dell'agente in tal caso non può ritenersi meramente passivo ma artificiosamente preordinato a perpetrare l'inganno, tanto più quando la obiettiva difformità tra la situazione reale e quella conosciuta da colui che è stato indotto in errore dipende dal comportamento dell'agente. (Cass. Sez. 2 sent. n. 9194 del 19.4.1991 dep. 12.9.1991 rv 188183. Fattispecie in cui il venditore di un immobile aveva taciuto sulla pratica di mutuo ipotecario in corso, unitamente alla garanzia che tale immobile era libero da pesi e vincoli di sorta. La S.C., nell'affermare il principio predetto, ha precisato che la fonte del dovere d'informazione può risiedere anche in una norma extra penale come l'art. 1337 c.c., che impone alle parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, l'obbligo del comportamento secondo buona fede).
Inoltre l'artificio o il raggiro richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, la fonte del dovere di informazione potendo risiedere anche in una norma extrapenale come gli artt. 1377 o 1759 c.c. (Cass. Sez. 2 sent. n. 870 del 13.11.1997 dep. 22.1.1998 rv
210575.
Fattispecie in cui è stato ravvisato l'inganno nel comportamento del mediatore che non ha comunicato alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, in violazione del dovere di imparzialità sul medesimo incombente. Nello stesso senso V. Cass. Sez. 6 sent. n. 6791 del 10.4.2000 dep.
7.6.2000 rv 216711).
Non sembra, alla luce di tale giurisprudenza consolidata, che sia possibile delineare una distinzione tra elementi conoscibili dalla parte con ordinaria diligenza ed altri elementi.
Non sembra neppure possibile, nel caso in esame, tracciare una distinzione tra il silenzio serbato quale aspetto idoneo ad integrare la violazione del dovere di lealtà e correttezza nelle trattative e silenzio idoneo ad integrare il raggiro della truffa. Quanto alla distinzione tra aspetti rilevanti dal punto di vista soggettivo e quelli rilevati dal punto di vista oggettivo, appare manifestamente illogico utilizzarla in relazione alla circostanza che il mutuo per l'acquisto dell'immobile fosse stato stipulato da soggetto coinvolto in indagini per il reato di corruzione, con il rischio di possibile emissione di misure cautelari, finalizzate alla confisca per equivalente, sull'immobile.
Il secondo motivo di ricorso è fondato.
La Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento materiale del reato di appropriazione indebita in quanto l'assegno ricevuto in garanzia da NN fu consegnato dalla RI alla RA un giorno prima della scadenza del termine per l'accettazione della proposta. Tuttavia ha ritenuto che la RI avesse agito in buona fede ritenendo che la RA avesse già accettato la proposta.
L'assunto non può essere condiviso.
Alla data della consegna dell'assegno NN non aveva ancora avuto notizia dell'accettazione della proposta da parte della RA, sicché l'assegno non poteva essere consegnato dalla RI alla RA.
La ipotizzata buona fede dell'imputata appare in contrasto con l'affermazione della violazione dei doveri di lealtà e correttezza da parte dell'imputata durante le trattative. Sarebbe stato perciò necessario che la Corte territoriale motivasse perché, a fronte della ritenuta mala fede nelle trattative, vi sarebbe stata buona fede al momento della consegna dell'assegno alla RA. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata rimettendo le parti innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Il giudice civile provvedere sulla richiesta di condanna dell'imputata alle spese avanzata dalla parte civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, rinviando le parti al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009